TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/05/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3453/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3453/2024
Oggi 23 maggio 2025, alle ore 9.40, innanzi al Giudice, dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, sono comparsi: per l'Avv. MICHELE GIORGETTI in sost. dell'Avv. GALETTO Parte_1
CLARA
per nessuno compare Controparte_1 per nessuno compare Controparte_2
L'Avv. GIORGETTI si riporta al ricorso e chiede di poter discutere oralmente la causa in data odierna, trattandosi di causa documentale.
Il Giudice autorizza
L'Avv. Giorgetti si riporta alle conclusioni di cui al ricorso insistendo come in esso
Il Giudice
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per delibera. L'Avv. Giorgetti rinuncia a presenziare alla lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3453/2024
tra
(C.F. ), in persona del Suo amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, e per essa (C.F. ), in persona del suo Parte_2 P.IVA_2
amministratore delegato, con il patrocinio dell'Avv. CLARA GALETTO, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Torino-Corso Re Umberto 65, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE
e
(C.F. e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ) C.F._2
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: accertamento qualità di erede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale che precede.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha domandato al Tribunale di Lucca di accertare e dichiarare che i resistenti e sono eredi puri e semplici di Controparte_1 Controparte_2
nato il [...] a Borgo a [...] ed ivi deceduto in data Persona_1
03.05.1972, con ordine al Conservatore competente di trascrivere l'emanando provvedimento nei registri immobiliari, deducendo: di aver intrapreso l'esecuzione forzata R.G.E. 93/2024 sui beni immobili ubicati nel Comune di Borgo a Mozzano (LU) Fraz. Diecimo, Via Del Santo n. 104 e meglio identificati in ricorso;
che è debitore del ricorrente in forza di Controparte_1
contratto di mutuo fondiario;
gli immobili suddetti risultano in comproprietà in ragione di ½ con il fratello e sono pervenuti ad entrambi in successione dal padre;
che la procedura esecutiva era stata sospesa, avendo il Giudice rilevato che dalla documentazione ipotecaria non risulta trascritta sugli immobili predetti l'accettazione, né in forma tacita né in forma espressa, dell'eredità del defunto.
I resistenti, ancorché ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti, rimanendo contumaci.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La domanda è meritevole di accoglimento.
Risulta dalla documentazione in atti che è debitore del ricorrente, che Controparte_1 ha interesse alla presente azione anche nei confronti dell'altro convenuto, trattandosi di comproprietario dell'immobile e dunque anche ai fini di un'eventuale divisione endoesecutiva ex art. 601 c.p.c.
Dalla documentazione in atti emerge quanto segue:
- i resistenti sono senz'altro stati chiamati all'eredità del padre deceduto, in quanto figli del medesimo;
- alla nuda proprietà, a seguito della morte della madre dei resistenti, si è riunito l'usufrutto che ella vantava sui beni immobili identificati in ricorso, come desumibile dalla visura catastale storica;
- i resistenti hanno invero presentato la denuncia di successione in morte di
, che è stata registrata ed hanno altresì chiesto ed ottenuto la Persona_1
voltura catastale dei beni immobili appartenuti a in proprio Persona_1
3 favore, come risulta dalla visura per immobile estratta dal Catasto di Lucca;
secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (da ultimo ribadito nell'ord.
12259/2022 che richiama l'ord. 11478/2021), la “(voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso”;
- i resistenti hanno inoltre compiuto un atto che inequivocamente denota il comportamento uti dominus avendo, come emerge parimenti dalla visura catastale storica, presentato una pratica di ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni dell'immobile
(VARIAZIONE del 16/08/2018 Pratica n. LU0062536 in atti dal 16/08/2018).
In conclusione, i resistenti hanno compiuto non già atti di mera vigilanza od amministrazione ai sensi dell'art. 460 c.c., bensì si sono comportati a pieno titolo uti dominus, compiendo atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare, di talché hanno accettato tacitamente l'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c..
In punto di spese di lite, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione
“la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”
(Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 29/05/2018, n. 13498), e pertanto, le spese del presente giudizio sono poste a carico della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo con riferimento allo scaglione corrispondente al valore della causa (indeterminabile di bassa complessità), applicati i parametri del D.M. 147/2022, secondo i valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, in ragione del ridotto sforzo difensivo conseguente all'assenza di contraddittorio in senso proprio mentre si esclude la fase di istruttoria che non si è di fatto celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
4 provvede:
- accerta e dichiara che e hanno Controparte_1 Controparte_2 accettato puramente e semplicemente l'eredità di nato il [...] a Persona_1
Borgo a Mozzano ed ivi deceduto in data 3.5.1972;
- ordina al Conservatore dei Registri immobiliari le conseguenti iscrizioni e trascrizioni di legge;
- condanna e a rifondere al ricorrente Controparte_1 Controparte_2 le spese di lite che liquida in € 2.900, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge oltre spese per contributo unificato e notifiche.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 16.06
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3453/2024
Oggi 23 maggio 2025, alle ore 9.40, innanzi al Giudice, dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, sono comparsi: per l'Avv. MICHELE GIORGETTI in sost. dell'Avv. GALETTO Parte_1
CLARA
per nessuno compare Controparte_1 per nessuno compare Controparte_2
L'Avv. GIORGETTI si riporta al ricorso e chiede di poter discutere oralmente la causa in data odierna, trattandosi di causa documentale.
Il Giudice autorizza
L'Avv. Giorgetti si riporta alle conclusioni di cui al ricorso insistendo come in esso
Il Giudice
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per delibera. L'Avv. Giorgetti rinuncia a presenziare alla lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3453/2024
tra
(C.F. ), in persona del Suo amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, e per essa (C.F. ), in persona del suo Parte_2 P.IVA_2
amministratore delegato, con il patrocinio dell'Avv. CLARA GALETTO, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Torino-Corso Re Umberto 65, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE
e
(C.F. e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ) C.F._2
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: accertamento qualità di erede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale che precede.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha domandato al Tribunale di Lucca di accertare e dichiarare che i resistenti e sono eredi puri e semplici di Controparte_1 Controparte_2
nato il [...] a Borgo a [...] ed ivi deceduto in data Persona_1
03.05.1972, con ordine al Conservatore competente di trascrivere l'emanando provvedimento nei registri immobiliari, deducendo: di aver intrapreso l'esecuzione forzata R.G.E. 93/2024 sui beni immobili ubicati nel Comune di Borgo a Mozzano (LU) Fraz. Diecimo, Via Del Santo n. 104 e meglio identificati in ricorso;
che è debitore del ricorrente in forza di Controparte_1
contratto di mutuo fondiario;
gli immobili suddetti risultano in comproprietà in ragione di ½ con il fratello e sono pervenuti ad entrambi in successione dal padre;
che la procedura esecutiva era stata sospesa, avendo il Giudice rilevato che dalla documentazione ipotecaria non risulta trascritta sugli immobili predetti l'accettazione, né in forma tacita né in forma espressa, dell'eredità del defunto.
I resistenti, ancorché ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti, rimanendo contumaci.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La domanda è meritevole di accoglimento.
Risulta dalla documentazione in atti che è debitore del ricorrente, che Controparte_1 ha interesse alla presente azione anche nei confronti dell'altro convenuto, trattandosi di comproprietario dell'immobile e dunque anche ai fini di un'eventuale divisione endoesecutiva ex art. 601 c.p.c.
Dalla documentazione in atti emerge quanto segue:
- i resistenti sono senz'altro stati chiamati all'eredità del padre deceduto, in quanto figli del medesimo;
- alla nuda proprietà, a seguito della morte della madre dei resistenti, si è riunito l'usufrutto che ella vantava sui beni immobili identificati in ricorso, come desumibile dalla visura catastale storica;
- i resistenti hanno invero presentato la denuncia di successione in morte di
, che è stata registrata ed hanno altresì chiesto ed ottenuto la Persona_1
voltura catastale dei beni immobili appartenuti a in proprio Persona_1
3 favore, come risulta dalla visura per immobile estratta dal Catasto di Lucca;
secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (da ultimo ribadito nell'ord.
12259/2022 che richiama l'ord. 11478/2021), la “(voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso”;
- i resistenti hanno inoltre compiuto un atto che inequivocamente denota il comportamento uti dominus avendo, come emerge parimenti dalla visura catastale storica, presentato una pratica di ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni dell'immobile
(VARIAZIONE del 16/08/2018 Pratica n. LU0062536 in atti dal 16/08/2018).
In conclusione, i resistenti hanno compiuto non già atti di mera vigilanza od amministrazione ai sensi dell'art. 460 c.c., bensì si sono comportati a pieno titolo uti dominus, compiendo atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare, di talché hanno accettato tacitamente l'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c..
In punto di spese di lite, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione
“la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”
(Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 29/05/2018, n. 13498), e pertanto, le spese del presente giudizio sono poste a carico della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo con riferimento allo scaglione corrispondente al valore della causa (indeterminabile di bassa complessità), applicati i parametri del D.M. 147/2022, secondo i valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, in ragione del ridotto sforzo difensivo conseguente all'assenza di contraddittorio in senso proprio mentre si esclude la fase di istruttoria che non si è di fatto celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
4 provvede:
- accerta e dichiara che e hanno Controparte_1 Controparte_2 accettato puramente e semplicemente l'eredità di nato il [...] a Persona_1
Borgo a Mozzano ed ivi deceduto in data 3.5.1972;
- ordina al Conservatore dei Registri immobiliari le conseguenti iscrizioni e trascrizioni di legge;
- condanna e a rifondere al ricorrente Controparte_1 Controparte_2 le spese di lite che liquida in € 2.900, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge oltre spese per contributo unificato e notifiche.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 16.06
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
5