Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa Marzia Mingione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale, nella causa civile in primo grado iscritta al n. 79 del R.G.
2024, avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa
l'azione ex art. 1669 c.c.)”;
T R A
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Generoso Tocci, presso il cui studio, sito in AN
(TA) alla via Garibaldi n. 125, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
CONTRO
(C.F.: ), in proprio ed in qualità di titolare Controparte_1 C.F._2
della omonima ditta (P.IVA ), rappresentato e difeso, in virtù di procura P.IVA_1 in atti, dall'avv. Maria Rosaria Liuzzi, presso il cui studio, sito in Taranto alla via Cellini
n. 9 D, è elettivamente domiciliato;
-resistente-
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
e la causa veniva decisa come da sentenza depositata al termine della camera di consiglio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 04.01.2024, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio , per sentirlo condannare, previo
[...] CP_2
accertamento del grave inadempimento imputabile all'appaltatore e della conseguente pronuncia di risoluzione del contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 20.05.2022, alla restituzione, in suo favore, dell'acconto versato pari ad € 20.381,00, oltre al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 28.500,00 per la perdita dell'agevolazione
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A sostegno delle domande, l'attore esponeva di aver commissionato i lavori di ristrutturazione del suo immobile, sito in AN (TA) alla via Gramsci n. 71, alla ditta edile di , sottoscrivendo in data 20.05.2022 il contratto di appalto, avente CP_2
ad oggetto le relative opere;
che i lavori appaltati dovevano iniziare a dicembre 2022, mentre la consegna (fine lavori) veniva indicata entro maggio 2023; di aver pattuito il corrispettivo dell'appalto in complessivi € 57.000,00, oltre iva al 10%, il cui versamento sarebbe dovuto avvenire con le seguenti modalità: il 50% della somma sarebbe stata pagata dal committente, l'altro 50% sarebbe stato incassato dall'appaltatore attraverso il bonus ristrutturazione, da richiedere con le modalità previste dalla legge.
Deduceva di aver versato sin da subito, in data 23.06.2022, la somma di € 20.381,00
(compresa IVA al 10%), quale acconto del prezzo stabilito, ma nonostante i numerosi solleciti verbali all'impresa ad adempiere alla prestazione pattuita, i lavori non avevano inizio.
Pertanto, in data 26.07.2023, per il tramite del suo legale di fiducia inviava una formale diffida, al fine di poter accedere ai benefici fiscali al 50% ed effettuare gli altri lavori di rifinitura con altre ditte (ripristino intonaci, pitturazione, pavimentazione, ecc.), sempre beneficiando del bonus ristrutturazione del 50%. La ditta appaltatrice riscontrava la lettera solo in data 11.10.2023, comunicando che i lavori sarebbero iniziati entro il mese di novembre 2023, ma allo stato non è stato nemmeno allestito il cantiere.
Con comparsa depositata telematicamente in data 15.05.2024, si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la nullità del contratto d'appalto, atteso che CP_2
le opere di demolizione del fabbricato esistente, scavo e ricostruzione ex novo non rientravano nel “bonus ristrutturazione” previsto dalla Legge di bilancio 2022.
Aggiungeva che non potendo il committente beneficiare del bonus fiscale e considerato l'eccezionale rialzo dei prezzi delle materie prime, l'inizio e la prosecuzione dei lavori sarebbe divenuta per eccessivamente onerosa.
Pertanto, chiedeva dichiarare risolto il contratto di appalto del 20.05.2022, per eccessiva onerosità.
In ordine alle richieste risarcitorie per mancata concessione del bonus, evidenziavache alcun danno patrimoniale aveva subito il ricorrente, atteso che la Legge di bilancio 2022 prevedeva la proroga delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica fino al 31 dicembre 2024.
2 All'udienza del 16.05.2024 il ricorrente insisteva nella richiesta di restituzione dell'acconto versato, chiedendo emettersi ordinanza ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c.
Sciogliendo la riserva assunta, con ordinanza ex art.186 bis c.p.c. del 15.07.2024, il resistente veniva condannato al pagamento della somma di € 20.381,00, oltre interessi legali, in favore del ricorrente, a titolo di ripetizione dell'acconto di prezzo corrisposto.
Rigettate le richieste istruttorie formulate dal ricorrente, all'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa come da sentenza depositata al termine della camera di consiglio.
Le domande proposte dal ricorrente possono essere accolte soltanto in parte, nei limiti che seguono.
Giova premettere che quando viene proposta una domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive, il creditore che agisce deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. n. 5853/2023;
Cass. n.22244/2022; Cass. n. 3587/2021).
Nel caso di specie, la stipulazione tra le parti di un contratto di appalto sottoscritto in data
20.05.2022, avente ad oggetto lavori di ristrutturazione edilizia pesante di un fabbricato destinato a civile abitazione, sito a AN in Viale Gramsci n.71, è provata in via documentale.
Parimenti, il versamento da parte del ricorrente in favore del convenuto dell'importo di €
20.381,00 a titolo di acconto sul corrispettivo pattuito, al netto del bonus ristrutturazione del 50%, (pari al 65% dell''importo di € 28.500,00), a saldo della fattura n. 27 del
03.06.2022 emessa da , titolare dell'omonima ditta individuale, risulta CP_2
comprovato dalla ricevuta di bonifico del 23.06.2022 (cfr. doc.2).
L'attore ha infatti allegato l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto, che prevedeva l'inizio dei lavori entro il mese di dicembre del 2022
e la consegna dell'opera entro il mese di maggio del 2023, affermando in particolare che l'appaltatrice, nonostante i numerosi solleciti verbali del ricorrente, non ha mai iniziato i lavori, nonostante avesse ricevuto l'acconto del prezzo stabilito, senza fornire alcuna giustificazione.
A fronte di tale specifica allegazione e produzione documentale, gravava sul convenuto l'onere di provare di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto
3 di appalto ovvero che l'inadempimento sia dipeso da circostanze allo stesso non imputabili.
Tale onere non può ritenersi assolto nel caso di specie.
Il fatto non è di per sé contestato dal costruttore, il quale ha però attribuito la colpa del suo inadempimento a diversi – e in parte irrilevanti e in parte indimostrati – fattori: eccezionali rialzi dei prezzi delle materie prime;
il fatto che unitamente a questo fabbricato avrebbe dovuto realizzarne un altro, adiacente a quello del ricorrente, commissionato dalla MA , con un similare contratto di appalto, Parte_2
alle medesime condizioni.
Compete in questa sede anche la valutazione della gravità dell'inadempimento, ai fini della risoluzione ex art. 1453 e ss. c.c.
Al riguardo, la giurisprudenza osserva che il giudice deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (Cass. n. 7187/2022; Cass. n. 8220/2021; Cass. n.
15052/2018).
In particolare, la non scarsa importanza dell'inadempimento deve essere valutata avendo riguardo all'operazione complessiva, sulla base di un duplice criterio: in applicazione di un parametro oggettivo, l'inadempimento deve avere inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente, così da creare uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale (Cass. n.6548/2010); sotto altro profilo, complementare al primo, dovrà essere considerato il comportamento mantenuto da entrambe le parti.
Ciò posto, è del tutto evidente che la gravità dell'inadempimento può ritenersi anche implicita, ove a mancare siano le obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, ossia l'esecuzione dell'opera a regola d'arte da parte dell'appaltatore. Inoltre, nel caso in esame rileva anche il dedotto collegamento tra l'intervento edilizio affidato in appalto e l'accesso alle agevolazioni fiscali del “bonus ristrutturazione del 50%”, previsto dalla normativa ratione temporis vigente, il che rende del tutto comprensibile l'interesse del committente alla regolare e tempestiva esecuzione di quanto in oggetto.
Va, dunque, accolta la domanda di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell' art. 1453c.c., per grave inadempimento dell'appaltatrice, con i conseguenti effetti restitutori.
Il contratto di appalto, infatti, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, non può, considerarsi ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si
4 sottrae alla regola generale, dettata dall'art.1458c.c., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite (cfr. Cass. n.
4225/2022; Cass. n. 3455/2015).
Ciò comporta che deve confermarsi l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. emessa in corso di causa per l'importo di € 20.381,00, oltre interessi, in favore del ricorrente. Il pagamento dell'acconto sul prezzo pattuito è ormai privo di giustificazione causale in ragione dell'intervenuta risoluzione del contratto.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento, il ricorrente ha dedotto, oltre al ritardato utilizzo dell'immobile, che la mancata esecuzione dei lavori nei termini previsti dalla legge per poter usufruire del “bonus ristrutturazione 50%” avrebbe avuto, quale ulteriore conseguenza, la perdita definitiva dell'agevolazione fiscale e di altri benefici fiscali per i lavori di rifinitura.
La domanda risarcitoria risulta infondata per i seguenti motivi.
Preliminarmente occorre ribadire quanto affermato dalla Suprema Corte in tema di riparto degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui il creditore- danneggiato ha l'onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente-debitore ed il danno di cui chiede il risarcimento, con la conseguenza che se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso di causa del danno lamentato anche solo perché rimasto incerto, la domanda deve essere rigettata
(cfr. Cass. n. 20707/2023; Cass. n. 4009/2020).
In particolare, in materia di bonus edilizi in genere e di risarcimento del danno al committente delle opere, la prevalente giurisprudenza di merito ritiene che la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale non determina in automatico un danno patrimoniale, ossia una perdita effettiva nella sfera patrimoniale del committente-creditore della prestazione rimasta inadempiuta per fatto e colpa dell'appaltatore (cfr. Trib. Padova, sent. n. 2266/2023; Trib. Perugia sent. n. 1478/2024;
Trib. Padova, sent. n. 1192/2024; Trib. Lodi, sent. n. 59/2025).
Non ammettendo il nostro ordinamento il risarcimento di danni "in re ipsa", il committente è quindi onerato di provare non solo l'osservanza degli adempimenti e la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e tecnici richiesti dalla normativa per accedere al beneficio fiscale che si assume perduto in conseguenza dell'altrui inadempimento, ma anche il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'appaltatore e il danno patrimoniale subito, consistente nella impossibilità di ottenere (o conservare) il risparmio di spesa finale, sottoforma di agevolazione fiscale, in quanto ormai definitivamente perduto,
5 totalmente o anche in misura parziale. Si richiede, ad esempio, la prova dell'impossibilità per il committente di reperire, in tempo utile allo scopo, altra impresa cui affidare l'esecuzione dei lavori originariamente appaltati al debitore inadempiente, ovvero la prova che, pur avendo affidato ad altra impresa l'esecuzione dei lavori, il committente abbia effettivamente sostenuto o dovrà certamente sostenere (essendosi assunto la relativa obbligazione), per la medesima opera, spese a titolo di corrispettivo in misura superiore a quelle che avrebbe sostenuto se, concorrendo l'agevolazione fiscale mediante cessione del credito d'imposta o lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, il primo appaltatore avesse puntualmente adempiuto l'obbligazione assunta.
Nel caso in esame, l'attore non ha provato (ed invero neppure dedotto) di essersi trovato nell'impossibilità di reperire altre imprese costruttrici in tempo utile asalvaguardare, in tutto o in parte, l'agevolazione fiscale prevista e prorogata nel tempo dalla legislazione sopravvenuta, né ha allegato e provato di essere (stato) nel possesso di tutti i requisiti
(oggettivi, soggettivi e tecnici) richiesti dalla legge ratione temporis vigente per l'effettiva conseguibilità del beneficio fiscale di legge.
Inoltre, non è ravvisabile dagli atti alcun danno patrimoniale propriamente inteso, quale differenza tra il patrimonio attuale del committente ed il valore che tale patrimonio avrebbe avuto in assenza dell'inadempimento dell'appaltatrice, non essendo peraltro noto se l'attore ha poi dato corso alle medesime opere originariamente appaltate e se lo stesso ha sostenuto spese ulteriori in conseguenza del ritardo.
Dalle esposte lacune assertive e probatorie (incapaci di essere superate dalla prova orale articolata nell'atto introduttivo e dall'espletamento di una ctu, che assumerebbe nella specie finalità esplorative) deriva l'impossibilità di riconoscere il risarcimento del danno patrimoniale per la “perdita” asseritamente subita per il mancato conseguimento del
“bonus ristrutturazione del 50%” e del manato utilizzo dell'immobile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. n.147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M
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Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. DICHIARA la risoluzione del contratto di appalto stipulato da Parte_1
e in data 20.05.2022, per grave inadempimento dell'appaltatore e CP_2 per l'effetto,
6 2. CONFERMA l'ordinanza ex art.186 bis c.p.c. emessa in data 15.07.2024;
3. RIGETTA la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente in quanto infondata;
4. CONDANNA la parte convenuta al rimborso delle spese di lite in favore della parte attrice vittoriosa, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi ed € 237,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Taranto, il 05.06.2025 Il Giudice
dott.ssa Marzia Mingione
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