Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2313/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
POZZA MASSIMO, elettivamente domiciliata in Torino, via Palmieri 40, presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avvocatura di Stato, domiciliata ex lege in Torino, via dell'Arsenale n. 21, presso l'Avvocatura Distrettuale di Torino
CONVENUTO
OGGETTO: infortunio – responsabilità ex art. 2087 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 19/3/2024, ha allegato: Parte_1
- di essere dipendente del dall'anno 1985, con inquadramento come Controparte_1
collaboratore scolastico, e con mansioni, da circa 17 anni, anche di custode dell'edificio scolastico del complesso Pestalozzi di Torino;
- che, in considerazione delle mansioni di custode affidatele, le è stato assegnato locale abitativo, prima in via Banfo 32 (unità poi dichiarata inagibile), e poi, dal 2011, in strada del
Cascinotto n. 20/5, presso succursale dell'Istituto Controparte_2
- che la porta di ingresso di tale ultima unità abitativa si apre su cortile;
dal momento che il piano dell'alloggio è sensibilmente rialzato rispetto al piano del cortile, il dislivello è raccordato mediante una scala, priva di mancorrente, composta di 10 gradini, l'ultimo dei quali (dal lato del cortile) ha un'altezza di 26 cm;
- che il 21/2/2023, alle ore 11.00 circa, l'esponente usciva dall'alloggio per recarsi al lavoro,
ma, scendendo l'ultimo gradino, perdeva l'equilibrio e, non essendovi il mancorrente per creare un punto di appoggio e sostegno, cadeva in avanti sul piano del cortile;
- che, intervenuta un'ambulanza e trasportata l'espone in ospedale, le era diagnosticata fattura trimalleolare al piede sinistro ed infrazione malleolo tibiale alla gamba destra;
seguivano un intervento chirurgico, prescrizione dell'uso di stampelle e tutore per 3 settimane, stato di malattia per 160 giorni, spese per attrezzature medicali e per medicinali per complessivi euro
842,18.
La lamentando la non regolarità, ai sensi del DM n. 236 del 14/6/1989, del DM Pt_1
14/1/2008, del DPGR Piemonte n. 3792/1985, dell'altezza del gradino finale della scala di accesso al cortile, lamentando il mancato rispetto, da parte del Dirigente scolastico, dell'art. 2 2087 c.c., dell'art. 18, commi 2 e 3, del dlvo 81/2008 (e quindi dell'obbligo di assicurare la sicurezza degli edifici assegnati in uso alle amministrazioni scolastiche, e di effettuare la valutazione die rischi dell'alloggio assegnato all'esponente), ha richiesto la condanna del al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti, Controparte_1
ovvero: euro 41.133,69 a titolo di invalidità permanente, euro 11.923,00 a titolo di invalidità
temporanea, euro 842,18 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto: Controparte_1
- vi è difetto di legittimazione passiva in merito alle domande dalla ai sensi dell'art. Pt_1
14 della l. 142/1990 agli Enti locali è attribuita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici;
ai sensi dell'art. 18 del dlvo 81/2008, il dirigente scolastico (nello specifico,
il d.s. dell'Istituto Comprensivo “Gabelli” di Torino) è tenuto soltanto richiedere interventi strutturali sugli edifici, interventi che spettano poi alle amministrazioni che sono tenute per legge alla fornitura e manutenzione;
gli obblighi connessi alla tutela della salute sul luogo di lavoro gravano quindi solo sugli enti proprietari degli edifici destinati ad ospitare le istituzioni scolastiche;
- in ogni caso, le domande sono infondate anche nel merito;
l'accessorietà al rapporto di lavoro della ricorrente dell'assegnazione dell'immobile ad uso abitativo non è sufficiente ad instaurare un onere di garanzia in capo al dirigente scolastico;
tale immobile non rientra nell'ambito degli immobili assegnati all'Istituto Gabelli, presso il quale presta servizio la ricorrente;
lo stesso dirigente scolastico non aveva poteri di controllo sull'immobile assegnato ad uso abitativo alla ricorrente, che presumeva peraltro essere conforme a norme di legge e di regolamento,
presupponendo che un simile controllo di conformità fosse stato svolto dagli organi del Comune
(proprietario del bene) prima dell'assegnazione;
- la ricorrente, peraltro, nel corso dei 12 anni vissuti nell'immobile, non ha mai segnalato eventuali irregolarità strutturali dell'immobile;
3 - le norme regolamentari citate da parte ricorrente per sostenere la non conformità alla normativa dell'altezza del gradino da cui è caduta, poi, sono o abrogate o non pertinenti.
In corso di causa è stata tentata infruttuosamente la conciliazione della lite;
non è stata svolta attività istruttoria.
2. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da parte convenuta è fondata e deve essere accolta.
Occorre anzitutto precisare, nel merito, che:
- la ricorrente risulta essere in forze presso l'Istituto Comprensivo “A. Gabelli” di Torino (v.
doc. 15 ricorrente);
- alla ricorrente, nel settembre del 2005, viste le mansioni, tra le altre, di custode della scuola elementare “Pestalozzi” di via Banfo in Torino (scuola che pare di comprendersi faccia parte,
ad oggi, dell'I.C. “A. Gabelli”), è stata assegnata unità immobiliare abitativa afferente alla scuola, unità sita anch'essa in via Banfo 32 (v. doc. 1 ricorrente);
- tale unità ad uso abitativo è divenuta inagibile quantomeno nel novembre del 2011 e pertanto nel dicembre di quell'anno l'amministrazione scolastica ed il Comune di Torino, in qualità,
quest'ultimo, di ente proprietario dell'immobile, hanno decretato il trasferimento d'urgenza della ricorrente (e del suo nucleo familiare) presso altra unità immobiliare di proprietà del
Comune di Torino, unità sita in strada del Cascinotto n. 20/15, unità afferente ad altro edificio scolastico (doc. 2 ricorrente); l'assegnazione d'urgenza si è però stabilizzata, di fatto, sino alla data del sinistro (febbraio 2023);
- all'art. 2 lett. A) del provvedimento di assegnazione d'urgenza dell'immobile è specificato che gli obblighi di manutenzione ordinaria sarebbero stati a carico dell'assegnataria, mentre gli interventi di manutenzione straordinaria sarebbero rimasti a carico della proprietà (ovvero il
). Controparte_3
Ciò posto, deve esaminarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da parte
4 convenuta con riferimento agli elementi assertivi della ricorrente, in forza dei quali è stata esercitata la presente azione, senza esaminare l'ulteriore questione formulata nel merito dal
, ovvero se l'unità immobiliare abitata dalla non costituisca Controparte_1 Pt_1
effettivamente luogo cui si estendono gli obblighi di tutela e protezione previsti dall'art. 2088
c.c. e dal dlvo 81/2008 (dovendosi valutare la legittimazione processuale sulla base degli astratti elementi dell'azione esercitata).
Dando quindi per presupposto che la ricorrente ha inteso fare valere le obbligazioni di tutela e di protezione della salute appena sopra menzionate con riferimento ad immobile che la stessa intende quale facente parte del “luogo di lavoro”, si deve rilevare quindi che:
- la l. 23/1996 (rubricata “Norme per l'edilizia scolastica”), all'art. 3 co 1 ha disposto: “In
attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
b) le province,
per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali”;
- ai sensi dell'art. 18 co 3 del dlvo 81/2008: “Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta,
per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti,
da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico”;
laddove il comma 3.1 del medesimo articolo, con specifico riferimento alla posizione dei
5 dirigenti scolastici per gli obblighi di messa in sicurezza, prevede che: “I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza […]”;
- le norme appena sopra citate devono essere coordinate con il disposto del comma 2 dell'art. 18, che prevede: “Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza”;
- se tale complesso normativo può portare a ritenere che rientri nei compiti del dirigente scolastico quello di valutare i rischi strutturali degli edifici (seppur nei limiti della diligenza del buon padre di famiglia), e di segnalare pertanto gli interventi da porre in essere all'ente onerato
6 delle modifiche strutturali degli edifici e della loro manutenzione straordinaria, essendo il datore di lavoro (o meglio chi lo rappresenta) onerato di provvedere alla valutazione dei rischi,
tale ricostruzione deve tenere in considerazione, però, il disposto del comma 3.2 dell'art. 18
cit., che recita: “Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici […]”; la norma da ultimo citata pertanto prevede un doppio canale di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori del settore scolastico: 1) valutazione congiunta dei rischi per l'integrità fisica e per la salute dei lavoratori nell'ambito degli edifici messi a disposizione dagli enti locali o comunque tenuti alla fornitura e manutenzione degli edifici, valutazione quindi da farsi da parte del dirigente scolastico e dell'amministrazione fornitrice dell'immobile; 2) valutazione, di competenza esclusiva dell'amministrazione fornitrice dell'immobile, dei rischi strutturali dello stesso e degli interventi da porre in essere per la loro prevenzione (ipotesi speciale rispetto alla prima);
- per rischi strutturali devono intendersi quelli inerenti alla stabilità e solidità delle strutture,
all'altezza e cubatura delle superfici, alle condizioni di pavimenti, muri, soffitti, finestre,
lucernai, rampe, vie di circolazione esterne ed interne ai luoghi di lavoro, porte, scale;
- può dirsi pertanto che sia la valutazione dei rischi derivanti dalla struttura della scala di accesso dell'immobile abitato dalla ricorrente (laddove possa essere ricompreso tra i luoghi di lavoro),
sia gli interventi da operarsi per la prevenzione/sterilizzazione di tali rischi, fossero di competenza esclusiva dell'ente locale proprietario e tenuto alla fornitura e manutenzione dell'edificio, ovvero esclusivamente in capo al Comune di Torino, non potendo essere coinvolta l'amministrazione scolastica in tali temi;
7 - per parte ricorrente la suddivisione degli incombenti tra amministrazione fornitrice (in quanto proprietaria) degli immobili ed amministrazione scolastica avrebbe valore meramente interno,
nei rapporti tra le due pp.aa., rispondendo invece in via diretta il datore di lavoro verso il lavoratore (v. verbale dell'odierna udienza); deve osservarsi a tale proposito, però, che le norme citate non prevedono quanto sostenuto da parte ricorrente;
in ogni caso, anche a voler accedere alla tesi della parte, deve ribadirsi che la responsabilità ex art. 2087 c.c. è forma di responsabilità
contrattuale ordinaria, e non determina una responsabilità oggettiva del datore di lavoro,
essendo necessario che la condotta di questi, commissiva o omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, quantomeno colposo (Cass. n. 29909/2021 cit.); ora, se il datore di lavoro, in ipotesi come quella in esame e seguendo l'esegesi di pare ricorrente, era esautorato del tutto dai poteri/doveri di valutazione dei rischi e di intervento per la loro prevenzione (comunque accollati ex lege al Comune), anche se in forza di mera ripartizione “interna” degli oneri di sicurezza e prevenzione, non potrebbe aversi mai, neppure in astratto, responsabilità del datore di lavoro, stante l'assenza di colpa in capo allo stesso, per la stessa previsione normativa.
Tanto comporta l'anticipata pronuncia di difetto di legittimazione passiva di parte convenuta.
Deve infine rilevarsi che parte ricorrente, nel corso della prima udienza di trattazione, ha richiesto, in subordine rispetto alle proprie deduzioni ed istanze, l'autorizzazione alla chiamata in causa del . Tale istanza deve essere rigettata, in considerazione delle Controparte_3
esigenze di ragionevole durata del processo, potendo comunque parte ricorrente esercitare separata azione, se lo riterrà, nei confronti dell'ente locale.
3. In punto spese di lite, deve osservarsi che la presente decisione, in punto di puro diritto,
discende da analisi (di non poco momento) di normativa di non immediata comprensione e comunque la questione risulta connotata da novità. Tanto impone la compensazione delle spese.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
8 In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_1
- visto l'art. 92 cpc, compensa le spese di causa.
Torino, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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