Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 24/03/2026, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00658/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00026/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2026, proposto da
AN AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Attilio Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
- accertata l'omessa esatta esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo n. 499/2025, ordinare al Ministero dell'istruzione e del merito di dare esatta ottemperanza alla stessa sentenza, mediante
- il pagamento della somma residua somma lorda di € 789,79 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e festività maturate e non godute;
- il pagamento dell'importo di € 639,32 a titolo di incidenza sul TFR della retribuzione omessa;
- l'accredito, sulla carta elettronica del docente, del residuo importo di € 500,00
- il pagamento degli interessi o della rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- nominare un commissario ad acta incaricato dell'ottemperanza della menzionata sentenza, in caso di prorogata inerzia dell'Amministrazione resistente;
- fissare, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) la somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente che si dichiara antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa OS NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – L’odierno ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe, con la conseguente condanna dell’Amministrazione all’accredito sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’importo complessivo portato dal titolo, oltre interessi di legge, nonché al pagamento della indennità sostitutiva per le ferie
non godute e delle somme dovute a titolo di incidenza dell’indennità sostitutiva sul
TFR, lamentando la parziale esecuzione del titolo in oggetto.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio formalmente opponendosi all’accoglimento del ricorso.
All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
2. – Ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.
La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Dalla documentazione prodotta risulta che l’Amministrazione ha ottemperato solo parzialmente al giudicato in questione.
Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare piena e completa esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, mediante:
-il pagamento della somma residua somma lorda di € 789,79 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e festività maturate e non godute;
-il pagamento dell’importo di € 639,32 a titolo di incidenza sul TFR della retribuzione omessa;
-l’accredito, sulla carta elettronica del docente, del residuo importo di € 500,00;
oltre interessi dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, è doveroso nominare sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento del provvedimento in epigrafe compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. All’uopo, occorre onerare la parte ricorrente della comunicazione al Commissario ad acta del proprio numero di codice fiscale, nel termine di giorni 7 (=sette) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Considerato che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del Commissario deve considerarsi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Appare infine meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi legali su quanto ancora dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo per la spettanza della penalità di mora va individuato nel giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in caso perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, comma 1, del predetto D.M., e ridotte in ragione sia della marcata serialità della controversia, sia della oggettiva situazione di difficoltà operativa in cui versa l’Amministrazione intimata nell’esecuzione dei titoli giudiziali della specie sull’intero territorio dello Stato (id est, l’esiguo numero di addetti incaricati del materiale caricamento sulle carte docenti degli importi dovuti, una volta pur ritualmente espletata dall’intimato Ministero la procedura per il pagamento degli stessi importi), difficoltà reiteratamente rappresentata a questo Tribunale dalla Difesa erariale. Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
4. – Si ritiene, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alle vicende in esame, di mandare alla Segreteria ai fini della trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
1) ordina all’Amministrazione resistente di dare piena esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione, nei sensi di cui in motivazione;
2) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione; onera la parte ricorrente di comunicare al Commissario ad acta il proprio numero di codice fiscale, nel termine di giorni 7 (=sette) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
3) fissa, nei termini di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione per ogni ulteriore giorno di ritardo nella misura degli interessi legali;
4) condanna l’Amministrazione intimata a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge;
5) manda alla Segreteria per la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS NA, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OS NA |
IL SEGRETARIO