TAR Torino, sez. III, sentenza 24/03/2026, n. 658
TAR
Sentenza 24 marzo 2026

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  • Accolto
    Pagamento della somma residua a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e festività maturate e non godute

    Il Tribunale ordina al Ministero resistente di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, disponendo il pagamento della somma residua lorda di € 789,79 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e festività maturate e non godute.

  • Accolto
    Pagamento dell'importo a titolo di incidenza sul TFR della retribuzione omessa

    Il Tribunale ordina al Ministero resistente di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, disponendo il pagamento dell'importo di € 639,32 a titolo di incidenza sul TFR della retribuzione omessa.

  • Accolto
    Accredito sulla carta elettronica del docente del residuo importo

    Il Tribunale ordina al Ministero resistente di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, disponendo l'accredito sulla carta elettronica del docente del residuo importo di € 500,00.

  • Accolto
    Pagamento degli interessi o della rivalutazione

    Il Tribunale ordina al Ministero resistente di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, disponendo il pagamento degli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

  • Accolto
    Nomina di commissario ad acta in caso di inerzia dell'Amministrazione

    Per l'ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, il Tribunale nomina sin d'ora un Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, il quale, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, darà corso al pagamento del provvedimento in epigrafe compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente.

  • Accolto
    Fissazione di penalità di mora per ritardo nell'esecuzione

    Il Tribunale fissa, nei termini di cui in motivazione, l'ulteriore somma dovuta dall'Amministrazione per ogni ulteriore giorno di ritardo nella misura degli interessi legali.

  • Accolto
    Condanna dell'Amministrazione alle spese di lite

    L'Amministrazione intimata è condannata a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario, ferma la refusione del contributo unificato versato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 24/03/2026, n. 658
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 658
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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