Articolo 3 della Legge 8 aprile 1999, n. 87
Articolo 2Articolo 4
Versione
24 aprile 1999
Art. 3. 1. Il personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, in servizio presso la tenuta di San Rossore alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane addetto alla tenuta, in posizione di comando presso la regione.
Entrata in vigore il 24 aprile 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente