Cass. civ., sez. I, sentenza 14/07/2004, n. 13027
CASS
Sentenza 14 luglio 2004

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Fondandosi l'attuale sistema tributario sul principio dell'autotassazione, la dichiarazione IVA, se non seguita dall'emanazione di un atto di rettifica dell'amministrazione finanziaria o dalla correzione della dichiarazione stessa sulla base dei dati e degli elementi desumibili dalla dichiarazione e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, esaurisce da sola la fattispecie dell'accertamento dell'obbligazione tributaria e, nell'ipotesi di inadempimento del contribuente, costituisce titolo per la riscossione dell'imposta liquidata con la dichiarazione stessa. Ed essendo l'amministrazione finanziaria autorizzata (a norma dell'art. 60, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) ad emettere sulla base della dichiarazione IVA avviso di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione (invitando il contribuente a versarle entro trenta giorni insieme agli interessi e ad una ulteriore somma pari al 60 per cento della somma non versata, da corrispondersi a titolo di soprattassa), tale avviso deve considerarsi documento sufficiente per chiedere ed ottenere l'ammissione al passivo fallimentare della somma dovuta a titolo d'imposta in base alla dichiarazione stessa, costituendo esso prova della esistenza dell'obbligazione tributaria e del suo preciso ammontare, senza che l'ammissione al passivo possa essere negata assumendo la mancanza di un atto impositivo. Viceversa, deve escludersi che l'ammissione al passivo degli interessi e della soprattassa possa essere effettuata sulla base del solo avviso di pagamento, atteso che questo, se puo' valere, appunto, quale prova del credito a titolo di imposta (essendovi a monte un accertamento definitivo del tributo, costituito dalla stessa dichiarazione IVA), non puo' costituire titolo per pretendere il pagamento di interessi e soprattassa, non avendo esso natura di atto impositivo e, quindi, di atto di accertamento (suscettibile di diventare definitivo) della esistenza e della misura del debito per interessi e soprattassa. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha altresi' escluso che il credito per interessi e soprattassa possa essere ammesso al passivo con riserva).

Fondandosi l'attuale sistema tributario sul principio dell'autotassazione, la dichiarazione IVA, se non seguita dall'emanazione di un atto di rettifica dell'amministrazione finanziaria o dalla correzione della dichiarazione stessa sulla base dei dati e degli elementi desumibili dalla dichiarazione e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, esaurisce da sola la fattispecie dell'accertamento dell'obbligazione tributaria e, nell'ipotesi di inadempimento del contribuente, costituisce titolo per la riscossione dell'imposta liquidata con la dichiarazione stessa. Ed essendo l'amministrazione finanziaria autorizzata (a norma dell'art. 60, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) ad emettere sulla base della dichiarazione IVA avviso di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione (invitando il contribuente a versarle entro trenta giorni insieme agli interessi e ad una ulteriore somma pari al 60 per cento della somma non versata, da corrispondersi a titolo di soprattassa), tale avviso deve considerarsi documento sufficiente per chiedere ed ottenere l'ammissione al passivo fallimentare della somma dovuta a titolo d'imposta in base alla dichiarazione stessa, costituendo esso prova della esistenza dell'obbligazione tributaria e del suo preciso ammontare, senza che l'ammissione al passivo possa essere negata assumendo la mancanza di un atto impositivo. Viceversa, deve escludersi che l'ammissione al passivo degli interessi e della soprattassa possa essere effettuata sulla base del solo avviso di pagamento, atteso che questo, se può valere, appunto, quale prova del credito a titolo di imposta (essendovi a monte un accertamento definitivo del tributo, costituito dalla stessa dichiarazione IVA), non può costituire titolo per pretendere il pagamento di interessi e soprattassa, non avendo esso natura di atto impositivo e, quindi, di atto di accertamento (suscettibile di diventare definitivo) della esistenza e della misura del debito per interessi e soprattassa. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha altresì escluso che il credito per interessi e soprattassa possa essere ammesso al passivo con riserva).

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  • 1Il “canto di natale” del legislatore: la non impugnabilità dell’estratto di ruolo
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    di Federico Rasi* Sommario: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Lo “Spirito del Natale Passato”: lo scenario aperto dalla sentenza n. 19704 del 2015. – 3. Lo “Spirito del Natale Presente”: il nuovo assetto delineato dal legislatore. – 4. Lo “Spirito del Natale Futuro”: il rischio di creare vuoti di tutela. – 5. Considerazioni conclusive. 1. Considerazioni introduttive Con il discusso art. 3-bis, d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 ([1]), introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, è stato inserito, all'art. 12, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il nuovo comma 4-bis per affermare normativamente: a)la non impugnabilità dell'estratto di ruolo; b)l'impugnabilità di ruolo e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 14/07/2004, n. 13027
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13027
Data del deposito : 14 luglio 2004

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