Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00048/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01144/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1144 del 2025, proposto da EL MO e CA RI, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Francesco Fidone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Vittoria, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza del TAR Sicilia – Catania del 30 settembre 2024, n. 3199, nella parte in cui condanna alle spese di giudizio l’amministrazione intimata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. EG AT;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato via PEC il 5 giugno 2025, depositato lo stesso 5 giugno 2025, parte ricorrente chiede l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe, in relazione alla statuizione sulle spese legali, sentenza che risulta essere stata notificata via PEC il 17 gennaio 2025 al Comune intimato.
Il Comune intimato, sebbene il ricorso risulti ritualmente notificato, non si è costituito.
Con nota depositata il 15 dicembre 2025, parte ricorrente, evidenziando che la sentenza non risultava ancora essere stata ottemperata, con esclusivo riferimento alla rifusione delle spese di giudizio, ha chiesto che la causa venisse posta in decisione senza discussione.
All’udienza camerale del 15 dicembre 2025, nessun difensore fisicamente comparso, la causa è passata in decisione.
Parte ricorrente afferma che il Comune intimato si sia finora sottratto agli obblighi derivanti dalla citata sentenza; il Collegio, attesa la mancata costituzione del Comune intimato e comunque il suo silenzio sul punto, ritiene provato l’assunto (in tema di prova del fatto non specificamente contestato, CGARS, Sez. giurisdizionale, 24 ottobre 2011, n. 703).
Risultando osservate le formalità procedurali vigenti, e risultando provato che non risulta essere stato dato esatto adempimento al disposto della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, il ricorso va accolto e va, conseguentemente, ordinato al Comune intimato di adottare i provvedimenti finalizzati a dare esatto adempimento alla sentenza in epigrafe nel termine di giorni 60 dalla comunicazione in via amministrativa, o notifica di parte se antecedente, della presente pronuncia.
Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina Commissario ad acta , anche al fine di prevenire ulteriori esborsi, che potrebbero costituire ipotesi di danno erariale, il Segretario comunale dello stesso Comune intimato, perché provveda, entro giorni 60 dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alla sentenza.
Deve, invece, essere disattesa la domanda di condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) , cpa, atteso che la previsione del meccanismo surrogatorio alla scadenza del termine dei sessanta giorni concessi all’amministrazione, rende non necessaria la previsione di una condanna dell’amministrazione ai sensi della citata disposizione, essendo previsto un meccanismo di rapida eliminazione dell’inerzia.
Le spese, delle quali il procuratore costituito ha chiesto la distrazione in proprio favore, seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) ordina, ai sensi dell’art. 114 cpa, al Comune intimato di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, all’uopo assegnando al predetto Comune termine di giorni 60 dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia; b) per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta il Segretario comunale dello stesso Comune intimato, perché provveda, entro giorni 60 dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alla sentenza; c) rigetta la domanda di condanna del Comune intimato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) , cpa; d) condanna il Comune intimato al pagamento, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
PP LE, Presidente
EG AT, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EG AT | PP LE |
IL SEGRETARIO