Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G.29049/2019 R.G.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza dell'8/10/2024 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29049/2019 R.G.
tra
– Sede di Napoli e per l' di Roma Parte_1 Parte_2
CF rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso cui ope P.IVA_1
legis domiciliano in Napoli alla Via Diaz, 11 Attrice
e
sito in Napoli al Parco Grifeo, 63-vicoletto Cimarosa, 9, CF Controparte_1
in persona del suo amministratore, nonché , , P.IVA_2 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , nella qualità di procuratore
[...] CP_5 Controparte_6 CP_7
generale della sig.ra , , , Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, , ,
[...] CP_12 CP_13 CP_14 Controparte_15 [...]
, rappr. e dif , come da procure allegate, dall'avv. Paolo Maggi, CF CP_16 CP_17
, ed elett. Dom. presso il suo studio in Napoli alla Riviera di Chiaia, 66 C.F._1
Convenuti
, e CP_18 CP_19 CP_20 Controparte_21 Controparte_22
Convenuti contumaci oggetto: azione di divisione conclusioni per le parti costituite: come da rispettivi atti e come da verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Nel merito , l , con atto di citazione nel 2019, ha dedotto quanto segue: il Parte_1
condominio “ ”, sito in Napoli al Parco Grifeo, 63-vicoletto Cimarosa, 9 si erge accanto al CP_1
Parco della Villa Floridiana di cui nel XIV secolo fece parte e da cui oggi è separata da un muro di cinta;
il parco proviene dal frazionamento dell'originaria e più estesa , realizzata CP_1
dall'arch. per conto del cha la donò alla moglie Persona_1 Persona_2 Persona_3
;
[...]
l'amministrazione dello Stato è divenuta proprietaria della quota ideale indivisa dei 2/10 della complessiva superficie di ettari 2.75.10, NCT di Napoli foglio 130 p.lle 822 (ex 152), 837 (ex 177) e
839 (ex 170) corrispondente all'estensione della zona boschiva che comprende viali, sentieri,
vasche ornamentali, casotto del guardiano, alberi di alto fusto di diverse essenze arboree;
l'imponibile del comprensivo di vari fabbricati e di una notevole estensione di Controparte_23
terreno è stato sottoposto a vincolo della monumentalità, essendo stato dichiarato di interesse storico-artistico con provvedimento del 27/8/1966 dall'allora Ministero;
Controparte_24
di questi 2/10 risulta che 1/10 è pervenuto per acquisto fattone da con atto n. 7289 CP_25
del 18.05.1955 e 1/10 per permuta effettuato con con atto n. 7629 del 4 febbraio CP_26 1957; lo Stato, che non è titolare di alcuna proprietà esclusiva all'interno del complesso dei fabbricati di , non è riuscito a divenire l'assoluto proprietario dell'intero Parco e CP_1
soggiace al parziale onere di manutenzione e conservazione dello stesso di cui godono tutti gli altri condomini compresi quelli che non partecipano alle spese, come si evince dalle tabelle millesimali in vigore;
nell'atto per notaio del 6.5.1934, con allegata perizia dell'ing. che ne Per_4 Per_5
forma parte integrante, gli eredi dell'unico proprietario del complesso , Controparte_27
procedettero alla divisione dei vari cespiti, precisando che dal progetto divisionale restavano escluse, per essere mantenute in comunione: “a)il Parco;
b) le opere monumentali;
c) le due
abitazione dei portieri;
d) il grande terrazzo panoramico soprastante il fabbricato e) le CP_28
due serre per i fiori;
f) i due appezzamenti di terreno coltivati ad orto”; con l'atto del CP_25
18.5.1955 vendeva oltre al suo appartamento, un decimo dell'intero parco e viali con tutte le opere monumentali in esso esistenti e tutte le annessioni, dipendenze e pertinenze, come descritto nell'atto per notar del 1934;nella permuta con del 1957, le parti Per_4 CP_26
convenivano che venivano proporzionalmente variate le quote di diritto sulle parti condominiali
(viali, terrazze, spiazzi etc.) non rientranti nell'oggetto della permuta, rifacendosi, ai fini delle spese condominiali, ai valori stabiliti dall'UTE in attesa di “un generale ratizzo della proprietà di
”; all'atto della redazione delle tabelle millesimali provvisorie il non credette CP_1 CP_1
opportuno compilare una apposita tabella per i cespiti comuni oltre al parco;
il parco così indiviso ha prodotto oneri senza che ve ne fosse una reale pubblica utilità; che è interesse dall'Agenzia del
Demanio addivenire alla divisione della quota del parco, onde predisporla ad una utilizzazione separata e distinta rispetto alla Comunione del Parco ed al Condominio;
tutto ciò premesso,
l'Agenzia del Demanio chiede : “voglia il tribunale accogliere la domanda di divisione della quota
parco come innanzi prospettata e richiesta, voglia dichiarare inesistente alcun rapporto di
comunione con il parco, voglia sciogliere la comunione del parco e dichiarare la esclusiva proprietà
della quota che si andrà a determinare, ordinando che si apportino le necessarie modifiche per il
godimento esclusivo della quota determinanda e voglia accertare e dichiarare la inesistenza di
alcun rapporto con il convenuto, la inesistenza di alcun condominio tra parte attrice ed CP_1
il convenuto e voglia dichiarare parte attrice proprietaria esclusiva della quota che verrà
opportunamente determinata dividendo la comunione, separando la quota dalla comunione e dal Condominio, disconoscendo la esistenza di qualsiasi diritto del Condominio è ciò previa verifica
tecnica di cui incaricare un consulente con ogni conseguenza in ordine alla separazione ed al
godimento separato ed esclusivo di essa quota”.
Nel corso del processo, depositata documentazione, si è costituito il contestando la CP_1
legittimazione passiva ed il difetto di contraddittorio quindi, integrato lo stesso nei confronti di tutti i condomini, la causa è stata assegnata a sentenza.
La domanda attorea, valida sotto il profilo del petitum e della causa petendi, è destituita di fondamento e va rigettata.
Premesso che la titolarità attiva è comprovata dalla copia dei contratti di acquisto e permuta del
18/5/1955 e del 4/2/1957, in atti, nel merito, dall'esame dell'atto di divisione del 6/5/1934
emerge che gli eredi dell'unico proprietario del complesso , , CP_1 Controparte_27
procedettero alla divisione dei vari cespiti, precisando che dal progetto divisionale restavano escluse, per essere mantenute in comunione: “a)il Parco;
b) le opere monumentali;
c) le due
abitazione dei portieri;
d) il grande terrazzo panoramico soprastante il fabbricato e) le CP_28
due serre per i fiori;
f) i due appezzamenti di terreno coltivati ad orto” ed allo stato,
successivamente alla permuta, l è titolare di una quota ideale indivisa della Parte_1
zona boschiva che comprende viali, sentieri, vasche ornamentali, casotto del guardiano, alberi di alto fusto di diverse essenze arboree e in questa sede ne chiede la divisione;
trova applicazione,
nella fattispecie in esame, non l'art 1119 cc bensì l'art 1112 cc ( che recita: “Lo scioglimento della
comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire
all'uso a cui sono destinate” ) atteso che trattasi di una comunione di immobili e non di condominio come confermato anche dall'esame di tutti gli atti di acquisto dei singoli convenuti prodotti in corso di causa.
In tema la S.C ha chiarito che “Gli artt. 1119 e 1112 c.c. hanno una "ratio" diversa e forniscono
differenti tutele: il primo contempla una forma di protezione rafforzata dei diritti dei condomini, in
omaggio al minor "favor" del legislatore per la divisione condominiale e, conseguentemente,
contiene la prescrizione dell'unanimità e la tutela del mero comodo godimento del bene, in
relazione alle parti di proprietà esclusiva;
il secondo costituisce un'eccezione alla regola generale della divisione della comunione disposta dall'art. 1111 c.c., tutela la destinazione d'uso del bene e,
per questo, ammette che la divisione sia richiedibile anche da uno solo dei comproprietari, con la
sola subordinazione della stessa alla valutazione giudiziale che il bene, anche se diviso, manterrà
l'idoneità all'uso cui è stato destinato” ( ord. Cass. civ. n. 4014/2020, ord Cass n. 9911/2024) .
In particolare l'ultima pronuncia ha evidenziato e chiarito che l'art 1112 cc preclude la possibilità di
richiedere la divisione per quei beni comuni la cui divisione materiale implicherebbe l'interruzione
dell'uso a cui sono destinati ovverossia il cui uso sia assicurato solo dalla persistenza della
comunione. In tale nozione si deve far rientrare anche l'ipotesi in cui il bene comune si riveli
funzionale ed utile, in quanto accessorio di altri beni dei vari comunisti, come appunto deve
ritenersi per l'eventualità in cui lo stesso sia adibito concordemente a strada dai comproprietari
posta a servizio delle proprietà individuali degli stessi comunisti. Il frazionamento in natura di
siffatto bene, o anche l'assegnazione in proprietà esclusiva ad uno dei comunisti (specie se non
contemperata dalla contestuale creazione di un diritto di servitù idoneo a riprodurre le utilità cui
assolveva il bene nello stato di indivisione) vanificherebbe la destinazione impressa dai comunisti al
bene, il che ne preclude quindi la divisione. Questa Corte ha, infatti, affermato che lo scioglimento
della comunione non può essere disposto, anche al di fuori della disciplina del condominio degli
edifici, per quei beni che, se divisi, cesserebbero dall'uso cui sono destinati (Cass. n. 708/1970;
Cass. n. 5261/2011; Cass. n. 7274/2006; Cass. n. 4176/1983 che precisa che la destinazione deve
trovare attuazione in una situazione materiale la quale, venendo meno con la divisione, determini
la perdita della possibilità di usare ulteriormente la cosa in conformità della sua convenuta
destinazione)”.
Ora, se si considera che la quota del parco, spettante all' , dovrebbe Parte_1
ricomprendere una parte della zona boschiva , dei viali, sentieri, vasche ornamentali, casotto del guardiano, alberi di alto fusto di diverse essenze arboree, che , come chiarito dall'amministratore del convenuto ( ud del 27/2/2024) “ Il parco è adibito a verde con alberi ad alto fusto CP_1
serre, un ponte , fontane. Le spese dei viali rientrano nelle spese tabella parco ……………... IL parco
di cui l'agenzia è proprietaria per 234 millesimi comprende il verde , il ponte, i viali che consentono
l'accesso ai fabbricati e agli appartamenti , 5 stabili, da vicoletto Cimarosa e via parco Grifeo”, ne deriva che, accogliendo la domanda di divisione avanzata dall'Agenzia del demanio, una parte degli immobili oggetto di comunione perderebbe la sua funzione, l'idoneità all'uso cui è stata destinata tenuto conto che oggetto della suddetta comunione sono anche i viali di accesso agli stabili e ai singoli appartamenti , il tutto a sottacer del fatto che la risalenza ed importanza storica dell'intero compendio, nella sua interezza, l'interesse artistico di cui è portatore l'intero parco rendono , a parere di questo giudice , del tutto indivisibile l'intero compendio da considerare come un tutt'uno.
Stante l'obiettiva controvertibilità della lite e la delicatezza dell'oggetto, sussistono motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta le domande.
Compensa le spese
Napoli 10/1/2025 Il Giudice