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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/06/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1281 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014 e vertente
TRA
- (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme, Via Garibaldi n. 83, presso lo studio dell'avv. Francesco Cristaudo, da cui è rappresentato e difeso come da procura speciale resa a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- OPPONENTE -
E
- (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Lamezia Terme, Via C.so G. Nicotera n. 215, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Gatto, da cui
è rappresentato e difeso come da procura speciale resa a margine del ricorso per decreto ingiuntivo opposto;
- OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 121/2014 emesso da Tribunale di Lamezia
Terme il 03.04.2014, notificato in data 03.06.2014 -pagamento compensi professionali-.
Conclusioni: come da verbale in atti
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009
n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di 2
applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con la notifica di atto di citazione, il Sig. proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo del Tribunale di Lamezia Terme n. 121/2014, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'ing. , della somma di € 7.686,60, oltre interessi Controparte_1 di mora e compensi della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale da questi prestata in suo favore per il rilascio del permesso di costruire per il cambio di destinazione d'uso di un fabbricato il Lamezia Terme.
A sostegno della spiegata opposizione eccepiva l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 633 c.p.c. in conseguenza dell'abrogazione delle norme che contemplavano le tariffe professionali, per cui la parcella prodotta a sostegno del ricorso, peraltro priva della firma dell'istante, non poteva essere considerata valida prova scritta del credito.
Nel merito, poi, contestava la fondatezza della pretesa sull'assunto che il tecnico non avesse posto in essere le attività per le quali veniva richiesto il compenso, essendosi limitato il suo intervento alla mera trasmissione della relativa istanza al SUE competente, adempimento per il quale, peraltro, si sarebbe impegnato a provvedere in maniera gratuita. Per tali ragioni, chiedeva la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
Con il deposito di propria comparsa, si costituiva in giudizio l'ing. il quale contestava CP_1 la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Istruita la causa mediante produzione documentale, l'escussione dei testi indicati dalle parti ed una CTU, la stessa, all'udienza del 13.12.2024, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
Deve innanzi tutto esaminarsi l'eccezione relativa all'inesistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo di cui all'art. 633 c.p.c.
Al riguardo si osserva che, contrariamente a quanto rilevato dall'opponente, l'abrogazione delle tariffe professionali non comporta l'impossibilità di ricorrere in sede monitoria in assenza di un contratto scritto intercorso tra le parti.
Già le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 19427/2021, hanno avuto modo di evidenziare, anche se con riferimento ad incarichi di patrocinio legale, che, ferme restando le differenze terminologiche, “tra le tariffe abrogate e i nuovi parametri corra una forte analogia 3
se non una sostanziale omogeneità”. Entrambi, infatti, hanno lo scopo di determinare il compenso del professionista quando manca un accordo tra le parti, tenendo conto dell'onore e del decoro della professione, nonché delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata.
Ciò comporta che non può dirsi certo abrogata la disposizione dell'art. 636 c.p.c., per cui il professionista, nonostante l'abrogazione delle tariffe, può ancora ricorrere al giudice in sede monitoria per vedere soddisfatto il proprio credito, accompagnando la domanda con la parcella delle spese e prestazioni corredata dal parere della competente associazione professionale.
Chiarito ciò, deve evidenziarsi che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si promuove un giudizio ordinario, in cui il giudice dovrà valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione. Ciò comporta che l'opponente, pur assumendo la veste di attore, nella sostanza deve considerarsi come convenuto, avendo l'onere di eccepire, affermare e provare l'inesistenza del diritto di credito che l'opposto, che assume, invece, la veste di attore sostanziale, intende far valere. Ne consegue che il giudice dovrà decidere comunque sulla fondatezza della domanda introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo sulla scorta delle allegazioni delle parti e delle prove acquisite nel giudizio a cognizione piena. In tale contesto, la parcella ed il parere di congruità finiscono per perdere, nel giudizio di opposizione in tema di compensi professionali, quell'efficacia vincolante che viene loro riconosciuta in sede monitoria, sicchè, l'opposto deve provare altrimenti gli elementi costitutivi e giustificativi della propria pretesa, sia in termini di an che di quantum, mentre il giudice, ai fini della determinazione del compenso, dovrà rifarsi ai criteri di cui all'art. 2233 c.c. facendo riferimento ai parametri ministeriali fissati con decreto per ciascuna categoria.
In applicazione di tali principi al caso che ci occupa, appare evidente che l'opposto, in corso di causa, abbia dato piena dimostrazione della fondatezza della propria pretesa.
Ha, innanzi tutto, dimostrato, mediante la produzione documentale e l'escussione dei testi da esso indicati, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, avendo reso dichiarazioni perfettamente concordanti tra loro e suffragate dall'ulteriore materiale istruttorio, di avere ricevuto l'incarico dall'opponente e l'entità e la qualità delle prestazioni svolte in suo favore.
Ciò, peraltro, ha trovato ulteriore conferma nella relazione del CTU, alle cui conclusioni questo giudice ritiene di doversi uniformare essendo la stessa fondata su dati tecnici e priva di contraddizioni.
Nel contempo, è emersa l'infondatezza della tesi di parte opponete, soprattutto con riferimento al fatto che l'attività del professionista si sarebbe limitata alla mera trasmissione dell'istanza concessoria al SUE competente. Tale circostanza è stata categoricamente smentita non solo dalle affermazioni dei testi e ma dalla stessa documentazione acquisita presso Tes_1 Tes_2 4
il Comune di Lamezia Terme e versata in atti. Inoltre, assume particolare rilievo al riguardo proprio la richiesta di permesso di costruire del 03.01.2013 sottoscritta dall'opponente, con cui questi dichiara di aver conferito l'incarico all'ing. e “prende atto degli elaborati CP_1 progettuali a firma del progettista incaricato”, riconoscendo, quindi, che l'attività di quest'ultimo non si è limitata alla trasmissione dell'istanza. Inoltre, sempre dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dai testi indicati dall'opposto è anche emersa la completezza della pratica ed il parere favorevole ottenuto dalla stessa, essendo stato subordinato il rilascio del permesso alla produzione dei progetti con il visto di deposito del
Genio Civile, adempimento che l'ing. non ha potuto porre in essere solo a causa della CP_1 sopravvenuta revoca dell'incarico.
Né alcun valore probatorio in senso contrario possono avere le dichiarazioni rese dai testi indicati dall'opponente, attesa la contraddittorietà delle stesse, l'assenza di conoscenza diretta dei fatti e, soprattutto, per il fatto che molte delle loro affermazioni risultano platealmente smentite dalla documentazione obiettiva acquisita presso gli uffici comunali, circostanza che rende i detti testi senz'altro inattendibili.
Ne consegue che, mentre l'opposto ha dato, in corso di causa, piena prova in ordine all'entità ed alla qualità della propria prestazione, l'opponente non è stato in grado di fornire alcuna prova circa la fondatezza dei propri assunti.
Quanto, poi, alla contestazione riguardante il presunto impegno dell'ing. ad eseguire CP_1 gratuitamente il lavoro, si rileva che, alla luce del dettato dell'art. 2233 c.c., il contratto d'opera professionale deve essere considerato come un contratto a titolo oneroso. Tuttavia, anche alla luce delle più recenti interpretazioni della giurisprudenza di legittimità, non è esclusa la possibilità di accordi tra le parti per una prestazione gratuita, atteso che l'onerosità è un elemento materiale ma non essenziale del contratto medesimo. In tale ultimo caso, però, qualora dovessero sorgere contrasti tra le parti, incomberà su chi nega l'onerosità della prestazione darne dimostrazione. Nel caso che ci occupa, parte opponente ha tentato di dimostrare tale circostanza ricorrendo alla prova testimoniale. Tuttavia, per come già ampiamente evidenziato,
i testi da questa indicati non si sono dimostrati attendibili e, comunque, hanno riferito in ordine a tale circostanza solo per esserne stati informati dal o per averne sentito parlare. Solo il Pt_1 teste ha dichiarato di essere stato presente nel momento in cui l'ing. Testimone_3 CP_1 avrebbe assunto l'impegno “ad eseguire gratuitamente la D.I.A.” per precisare, successivamente, che “la venne realizzata dal RA . Proprio la confusione CP_2 CP_3
tra DIA e dimostra come il teste, titolare di impresa edile, non avesse le idee chiare sulla CP_2 5
vicenda, soprattutto se laddove si consideri che la prestazione dell'opposto si è concretizzata nella richiesta di un permesso a costruire.
Stante, quindi, l'evidenziata inattendibilità dei testi di parte opponente, deve concludersi che non è stata acquisita alcuna valida prova circa il presunto impegno alla gratuità della propria prestazione da parte dell'ing. per cui la relativa eccezione deve essere rigettata. CP_1
In merito, poi, al quantum debeatur, si rileva che il CTU nominato in corso di causa ha riconosciuto la congruità delle somme richieste da parte opposta, avuto riguardo al valore dell'opera ed ai parametri ministeriali vigenti.
Pertanto, l'opposizione proposta è infondata e va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche sottese a giudizio di opposizione.
Le spese dell'espletata CTU sono poste definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
1- conferma il Decreto ingiuntivo opposto n. 121/2014, emesso da Tribunale di Lamezia Terme il 03.04.2014, che dichiara definitivamente esecutivo;
2- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge;
3- pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, detratto eventuale acconto corrisposto.
Lamezia Terme, 18 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Destito
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1281 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014 e vertente
TRA
- (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme, Via Garibaldi n. 83, presso lo studio dell'avv. Francesco Cristaudo, da cui è rappresentato e difeso come da procura speciale resa a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- OPPONENTE -
E
- (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Lamezia Terme, Via C.so G. Nicotera n. 215, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Gatto, da cui
è rappresentato e difeso come da procura speciale resa a margine del ricorso per decreto ingiuntivo opposto;
- OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 121/2014 emesso da Tribunale di Lamezia
Terme il 03.04.2014, notificato in data 03.06.2014 -pagamento compensi professionali-.
Conclusioni: come da verbale in atti
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009
n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di 2
applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con la notifica di atto di citazione, il Sig. proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo del Tribunale di Lamezia Terme n. 121/2014, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'ing. , della somma di € 7.686,60, oltre interessi Controparte_1 di mora e compensi della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale da questi prestata in suo favore per il rilascio del permesso di costruire per il cambio di destinazione d'uso di un fabbricato il Lamezia Terme.
A sostegno della spiegata opposizione eccepiva l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 633 c.p.c. in conseguenza dell'abrogazione delle norme che contemplavano le tariffe professionali, per cui la parcella prodotta a sostegno del ricorso, peraltro priva della firma dell'istante, non poteva essere considerata valida prova scritta del credito.
Nel merito, poi, contestava la fondatezza della pretesa sull'assunto che il tecnico non avesse posto in essere le attività per le quali veniva richiesto il compenso, essendosi limitato il suo intervento alla mera trasmissione della relativa istanza al SUE competente, adempimento per il quale, peraltro, si sarebbe impegnato a provvedere in maniera gratuita. Per tali ragioni, chiedeva la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
Con il deposito di propria comparsa, si costituiva in giudizio l'ing. il quale contestava CP_1 la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Istruita la causa mediante produzione documentale, l'escussione dei testi indicati dalle parti ed una CTU, la stessa, all'udienza del 13.12.2024, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
Deve innanzi tutto esaminarsi l'eccezione relativa all'inesistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo di cui all'art. 633 c.p.c.
Al riguardo si osserva che, contrariamente a quanto rilevato dall'opponente, l'abrogazione delle tariffe professionali non comporta l'impossibilità di ricorrere in sede monitoria in assenza di un contratto scritto intercorso tra le parti.
Già le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 19427/2021, hanno avuto modo di evidenziare, anche se con riferimento ad incarichi di patrocinio legale, che, ferme restando le differenze terminologiche, “tra le tariffe abrogate e i nuovi parametri corra una forte analogia 3
se non una sostanziale omogeneità”. Entrambi, infatti, hanno lo scopo di determinare il compenso del professionista quando manca un accordo tra le parti, tenendo conto dell'onore e del decoro della professione, nonché delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata.
Ciò comporta che non può dirsi certo abrogata la disposizione dell'art. 636 c.p.c., per cui il professionista, nonostante l'abrogazione delle tariffe, può ancora ricorrere al giudice in sede monitoria per vedere soddisfatto il proprio credito, accompagnando la domanda con la parcella delle spese e prestazioni corredata dal parere della competente associazione professionale.
Chiarito ciò, deve evidenziarsi che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si promuove un giudizio ordinario, in cui il giudice dovrà valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione. Ciò comporta che l'opponente, pur assumendo la veste di attore, nella sostanza deve considerarsi come convenuto, avendo l'onere di eccepire, affermare e provare l'inesistenza del diritto di credito che l'opposto, che assume, invece, la veste di attore sostanziale, intende far valere. Ne consegue che il giudice dovrà decidere comunque sulla fondatezza della domanda introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo sulla scorta delle allegazioni delle parti e delle prove acquisite nel giudizio a cognizione piena. In tale contesto, la parcella ed il parere di congruità finiscono per perdere, nel giudizio di opposizione in tema di compensi professionali, quell'efficacia vincolante che viene loro riconosciuta in sede monitoria, sicchè, l'opposto deve provare altrimenti gli elementi costitutivi e giustificativi della propria pretesa, sia in termini di an che di quantum, mentre il giudice, ai fini della determinazione del compenso, dovrà rifarsi ai criteri di cui all'art. 2233 c.c. facendo riferimento ai parametri ministeriali fissati con decreto per ciascuna categoria.
In applicazione di tali principi al caso che ci occupa, appare evidente che l'opposto, in corso di causa, abbia dato piena dimostrazione della fondatezza della propria pretesa.
Ha, innanzi tutto, dimostrato, mediante la produzione documentale e l'escussione dei testi da esso indicati, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, avendo reso dichiarazioni perfettamente concordanti tra loro e suffragate dall'ulteriore materiale istruttorio, di avere ricevuto l'incarico dall'opponente e l'entità e la qualità delle prestazioni svolte in suo favore.
Ciò, peraltro, ha trovato ulteriore conferma nella relazione del CTU, alle cui conclusioni questo giudice ritiene di doversi uniformare essendo la stessa fondata su dati tecnici e priva di contraddizioni.
Nel contempo, è emersa l'infondatezza della tesi di parte opponete, soprattutto con riferimento al fatto che l'attività del professionista si sarebbe limitata alla mera trasmissione dell'istanza concessoria al SUE competente. Tale circostanza è stata categoricamente smentita non solo dalle affermazioni dei testi e ma dalla stessa documentazione acquisita presso Tes_1 Tes_2 4
il Comune di Lamezia Terme e versata in atti. Inoltre, assume particolare rilievo al riguardo proprio la richiesta di permesso di costruire del 03.01.2013 sottoscritta dall'opponente, con cui questi dichiara di aver conferito l'incarico all'ing. e “prende atto degli elaborati CP_1 progettuali a firma del progettista incaricato”, riconoscendo, quindi, che l'attività di quest'ultimo non si è limitata alla trasmissione dell'istanza. Inoltre, sempre dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dai testi indicati dall'opposto è anche emersa la completezza della pratica ed il parere favorevole ottenuto dalla stessa, essendo stato subordinato il rilascio del permesso alla produzione dei progetti con il visto di deposito del
Genio Civile, adempimento che l'ing. non ha potuto porre in essere solo a causa della CP_1 sopravvenuta revoca dell'incarico.
Né alcun valore probatorio in senso contrario possono avere le dichiarazioni rese dai testi indicati dall'opponente, attesa la contraddittorietà delle stesse, l'assenza di conoscenza diretta dei fatti e, soprattutto, per il fatto che molte delle loro affermazioni risultano platealmente smentite dalla documentazione obiettiva acquisita presso gli uffici comunali, circostanza che rende i detti testi senz'altro inattendibili.
Ne consegue che, mentre l'opposto ha dato, in corso di causa, piena prova in ordine all'entità ed alla qualità della propria prestazione, l'opponente non è stato in grado di fornire alcuna prova circa la fondatezza dei propri assunti.
Quanto, poi, alla contestazione riguardante il presunto impegno dell'ing. ad eseguire CP_1 gratuitamente il lavoro, si rileva che, alla luce del dettato dell'art. 2233 c.c., il contratto d'opera professionale deve essere considerato come un contratto a titolo oneroso. Tuttavia, anche alla luce delle più recenti interpretazioni della giurisprudenza di legittimità, non è esclusa la possibilità di accordi tra le parti per una prestazione gratuita, atteso che l'onerosità è un elemento materiale ma non essenziale del contratto medesimo. In tale ultimo caso, però, qualora dovessero sorgere contrasti tra le parti, incomberà su chi nega l'onerosità della prestazione darne dimostrazione. Nel caso che ci occupa, parte opponente ha tentato di dimostrare tale circostanza ricorrendo alla prova testimoniale. Tuttavia, per come già ampiamente evidenziato,
i testi da questa indicati non si sono dimostrati attendibili e, comunque, hanno riferito in ordine a tale circostanza solo per esserne stati informati dal o per averne sentito parlare. Solo il Pt_1 teste ha dichiarato di essere stato presente nel momento in cui l'ing. Testimone_3 CP_1 avrebbe assunto l'impegno “ad eseguire gratuitamente la D.I.A.” per precisare, successivamente, che “la venne realizzata dal RA . Proprio la confusione CP_2 CP_3
tra DIA e dimostra come il teste, titolare di impresa edile, non avesse le idee chiare sulla CP_2 5
vicenda, soprattutto se laddove si consideri che la prestazione dell'opposto si è concretizzata nella richiesta di un permesso a costruire.
Stante, quindi, l'evidenziata inattendibilità dei testi di parte opponente, deve concludersi che non è stata acquisita alcuna valida prova circa il presunto impegno alla gratuità della propria prestazione da parte dell'ing. per cui la relativa eccezione deve essere rigettata. CP_1
In merito, poi, al quantum debeatur, si rileva che il CTU nominato in corso di causa ha riconosciuto la congruità delle somme richieste da parte opposta, avuto riguardo al valore dell'opera ed ai parametri ministeriali vigenti.
Pertanto, l'opposizione proposta è infondata e va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche sottese a giudizio di opposizione.
Le spese dell'espletata CTU sono poste definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
1- conferma il Decreto ingiuntivo opposto n. 121/2014, emesso da Tribunale di Lamezia Terme il 03.04.2014, che dichiara definitivamente esecutivo;
2- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge;
3- pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, detratto eventuale acconto corrisposto.
Lamezia Terme, 18 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Destito