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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 8100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8100 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam
Valenti, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 16-09-2025 ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa avente n. 17950/2024 R.G.;
causa pendente tra:
, C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli, alla via Morghen n. 63, presso lo studio dell'avv. Angelo Grifoni, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
C.F. e P.Iva Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in San Giorgio a Cremano (NA), alla via D.
Scarlatti n. 6, presso lo studio dell'avv. Andrea Simeoli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
NONCHE'
Controparte_2
, in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede
[...] in Pescara alla Piazza Italia n. 15 cod. fisc. P.IVA_2
PARTE OPPOSTA-CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma,
c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con citazione notificata in data 07/08/2024 Parte_1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_1
(quale soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo) e l'
[...]
(quale ente impositore) ed Controparte_2 esponeva:
che aveva ricevuto intimazione di pagamento recante n.
07120249005555434000 notificata dall Controparte_1
in data 09/06/2024 avente ad oggetto i crediti di cui ad
[...] una pluralità di cartelle e, tra questi, quello di cui alla cartella n.
07120220155548609000 per l'importo complessivo di euro 8.330,40
a titolo di redditi di beni immobili patrimoniali in favore dell
[...]
filiale e;
CP_2 CP_2 CP_2
che, tuttavia, la cartella non era mai stata regolarmente notificata nei modi e nei termini di legge ed il credito era quindi prescritto;
che vi era la carenza di legittimazione passiva dell'opponente non potendo indentificare dall'intimazione di pagamento quale fosse il preteso credito.
Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, domandava dichiararsi la prescrizione del credito di cui alla cartella e l'inefficacia e/o nullità
e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento e della cartella impugnata.
- 2 -
Non si costituiva l' pur ritualmente citata Controparte_2 restando contumace.
Si costituiva , la quale, in via Controparte_1 preliminare eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito e l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. in quanto formulata direttamente avverso il ruolo esattoriale;
in ogni caso, postulava il proprio difetto di legittimazione passiva per le contestazioni inerenti il merito della pretesa;
infine, deduceva la regolarità della notifica della cartella e quindi che nessun termine di prescrizione era decorso;
chiedeva quindi rigettarsi l'opposizione in ragione della regolare notificazione della cartella e della successiva intimazione di pagamento.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (dichiarazione che ha carattere pregiudiziale rispetto anche alla valutazione dell'eccezione di incompetenza: cfr., con riguardo al profilo dell'eccezione di giurisdizione, Cass. 16 febbraio 2023, n. 4951).
Invero, nelle more del presente giudizio è sopravvenuto il provvedimento di sgravio della cartella impugnata n.
07120220155548609000, come documentato dall'estratto di ruolo Cont depositato da e confermato in udienza dall'opponente.
Le parti presenti all'udienza del 16-09-2025 chiedevano al Giudice la dichiarazione di cessata materia del contendere con la compensazione delle spese di lite, manifestando in tal modo l'evidente difetto di interesse a conseguire una pronuncia nel merito delle contestazioni formulate con l'atto introduttivo del giudizio.
All'udienza del 16-09-2025 di dava, altresì, atto del disinteresse alla decisione nel merito della controversia da parte anche dell' Controparte_2 ritualmente citata e non costituitasi, evincibile dalla comunicazione esibita dall'opponente, nella quale si legge che era stato richiesto
- 3 -
l'annullamento del ruolo J08202200057 di importo di euro 8.036,88 Cont in data 07/08/2024 e che era stato comunicato ad il provvedimento di sgravio della partita di ruolo (di cui alla cartella impugnata in questa sede).
Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice (anche d'ufficio) quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. per tutte Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
§ 3. Versandosi in fattispecie di cessazione della materia del contendere, il regolamento delle spese processuali va informato al criterio della soccombenza virtuale (ex multis, Cass., n. 17312 del
2015; Cass., n. 2719 del 2015) salva diversa volontà espressa delle parti o diverso accordo stragiudiziale.
Nel caso di specie le parti hanno concordemente chiesto di compensare interamente le spese di lite.
Pertanto, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la cessazione della materia del contendere sull'opposizione spiegata da con citazione Parte_1 del 07-08-2024.
• COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Napoli, 18/09/2025
- 4 -
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
- 5 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam
Valenti, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 16-09-2025 ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa avente n. 17950/2024 R.G.;
causa pendente tra:
, C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli, alla via Morghen n. 63, presso lo studio dell'avv. Angelo Grifoni, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
C.F. e P.Iva Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in San Giorgio a Cremano (NA), alla via D.
Scarlatti n. 6, presso lo studio dell'avv. Andrea Simeoli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
NONCHE'
Controparte_2
, in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede
[...] in Pescara alla Piazza Italia n. 15 cod. fisc. P.IVA_2
PARTE OPPOSTA-CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma,
c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con citazione notificata in data 07/08/2024 Parte_1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_1
(quale soggetto incaricato della riscossione mediante ruolo) e l'
[...]
(quale ente impositore) ed Controparte_2 esponeva:
che aveva ricevuto intimazione di pagamento recante n.
07120249005555434000 notificata dall Controparte_1
in data 09/06/2024 avente ad oggetto i crediti di cui ad
[...] una pluralità di cartelle e, tra questi, quello di cui alla cartella n.
07120220155548609000 per l'importo complessivo di euro 8.330,40
a titolo di redditi di beni immobili patrimoniali in favore dell
[...]
filiale e;
CP_2 CP_2 CP_2
che, tuttavia, la cartella non era mai stata regolarmente notificata nei modi e nei termini di legge ed il credito era quindi prescritto;
che vi era la carenza di legittimazione passiva dell'opponente non potendo indentificare dall'intimazione di pagamento quale fosse il preteso credito.
Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, domandava dichiararsi la prescrizione del credito di cui alla cartella e l'inefficacia e/o nullità
e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento e della cartella impugnata.
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Non si costituiva l' pur ritualmente citata Controparte_2 restando contumace.
Si costituiva , la quale, in via Controparte_1 preliminare eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito e l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. in quanto formulata direttamente avverso il ruolo esattoriale;
in ogni caso, postulava il proprio difetto di legittimazione passiva per le contestazioni inerenti il merito della pretesa;
infine, deduceva la regolarità della notifica della cartella e quindi che nessun termine di prescrizione era decorso;
chiedeva quindi rigettarsi l'opposizione in ragione della regolare notificazione della cartella e della successiva intimazione di pagamento.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (dichiarazione che ha carattere pregiudiziale rispetto anche alla valutazione dell'eccezione di incompetenza: cfr., con riguardo al profilo dell'eccezione di giurisdizione, Cass. 16 febbraio 2023, n. 4951).
Invero, nelle more del presente giudizio è sopravvenuto il provvedimento di sgravio della cartella impugnata n.
07120220155548609000, come documentato dall'estratto di ruolo Cont depositato da e confermato in udienza dall'opponente.
Le parti presenti all'udienza del 16-09-2025 chiedevano al Giudice la dichiarazione di cessata materia del contendere con la compensazione delle spese di lite, manifestando in tal modo l'evidente difetto di interesse a conseguire una pronuncia nel merito delle contestazioni formulate con l'atto introduttivo del giudizio.
All'udienza del 16-09-2025 di dava, altresì, atto del disinteresse alla decisione nel merito della controversia da parte anche dell' Controparte_2 ritualmente citata e non costituitasi, evincibile dalla comunicazione esibita dall'opponente, nella quale si legge che era stato richiesto
- 3 -
l'annullamento del ruolo J08202200057 di importo di euro 8.036,88 Cont in data 07/08/2024 e che era stato comunicato ad il provvedimento di sgravio della partita di ruolo (di cui alla cartella impugnata in questa sede).
Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice (anche d'ufficio) quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. per tutte Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
§ 3. Versandosi in fattispecie di cessazione della materia del contendere, il regolamento delle spese processuali va informato al criterio della soccombenza virtuale (ex multis, Cass., n. 17312 del
2015; Cass., n. 2719 del 2015) salva diversa volontà espressa delle parti o diverso accordo stragiudiziale.
Nel caso di specie le parti hanno concordemente chiesto di compensare interamente le spese di lite.
Pertanto, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la cessazione della materia del contendere sull'opposizione spiegata da con citazione Parte_1 del 07-08-2024.
• COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Napoli, 18/09/2025
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Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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