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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/07/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa PR Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di Divorzio - Cessazione effetti civili iscritta al n.rg. 5263/2024, vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PE DR
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
BUCCI AN
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 2 luglio 2025 le parti comparivano personalmente dinanzi al giudice relatore, dichiarando di non volersi riconciliare e di aver trovato un accordo in ordine alle condizioni del divorzio nel senso che:” 1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto. 2)
Sussistendo un credito vantato dalla sig.ra per la mancata Parte_1
corresponsione, seppur parziale, dell'assegno di mantenimento fissato in sede di separazione personale omologato dal Tribunale di Velletri nella somma di €
200,00 mensili, a tacitazione di ogni pretesa della creditrice, il sig. Controparte_1
si obbliga a trasferire alla medesima sig.ra la piena proprietà Parte_1
dell'immobile già adibito a casa coniugale, ossia l'abitazione sita in LM
(RM), Via della Tota n. 6, PT-1, distinta nel NCEU del Comune di LM alla partita 7644, fg. 10, part.lla 1151, categ. A/4, cl. 3, consistenza vani 6,5, rendita € Cont 335,70, giusta denunzia di accatastamento presentata all' di Roma il
14.07.1993 al n. 53552 di Prot.- L'immobile è pervenuto, quanto alla nuda proprietà, al sig. con atto pubblico di donazione con riserva di Controparte_1
usufrutto del 15.09.1994, rogato dal Notaio Dott. al n. rep 36021, Persona_1
racc. n. 3743. L'usufrutto, in virtù del suddetto atto risultava riservato ai sigg.ri ed entrambi deceduti, con conseguente riunione dei Persona_2 Persona_3
diritti per morte degli usufruttuari registrato presso l'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Roma, Registro Ufficiale ai nn. 2492704 del 07.06.2023 e
2593937 del 13.06.2023. 3) Il trasferimento dell'immobile avverrà nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova, dandosi atto che su di esso grava attualmente l'iscrizione di ipoteca giudiziale in favore dell'avv. Alessandro Lupi, effettuata il
05.01.2015, presso l'Agenzia delle entrate, Ufficio provinciale di Roma, Servizio pubblicità immobiliare di Velletri, recante il n. 5708 di registro generale e n. 843 di registro particolare, la cui cancellazione, previa soddisfazione del credito, sarà a totale carico dell'acquirente. 4) L'atto di trasferimento della proprietà verrà rogato da notaio di fiducia della sig.ra entro dicembre 2025 e, comunque, Parte_1
appena acquisita tutta la documentazione necessaria alla stipula e l'eventuale pagina 2 di 4 autorizzazione per l'intervento del tutore del cedente. Il trasferimento della proprietà e la trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari del relativo atto di cessione viene effettuata a titolo di definizione dei rapporti di ogni rapporto di dare ed avere tra i coniugi, ivi compresi i crediti per mancato versamento integrale delle somme per il mantenimento della coniuge maturati dalla data di debenza ad oggi. Si specifica, altresì, che la sig.ra sarà titolare del diritto d'uso, Parte_1
con pieno godimento dell'immobile sino al momento dell'acquisto della proprietà, senza corresponsione di corrispettivo alcuno al sig. ma Controparte_1
provvederà a farsi carico di tasse ed imposte gravanti sull'immobile. 5) I coniugi chiedono, sin d'ora, in relazione alla surrichiamata attribuzione patrimoniale,
l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza
Corte Costituzionale n. 154/1999. 6) I coniugi precisano che i presenti accordi patrimoniali sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. 7) Le spese del presente giudizio e quelle connesse e conseguenti all'accordo sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà. 8) Le parti dichiarano che ogni provvedimento precedente riguardante il mantenimento dei figli deve intendersi revocato dalla data odierna”. I difensori precisavano in maniera congiunta le conclusioni e il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
pagina 3 di 4 il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
LM (RM) in data 11.10.1998 (trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di LM Atto n. 50, parte 2 S. A anno 1998) alle condizioni concordate dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
ordina l'annotazione della sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 17 luglio 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa PR Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa PR Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di Divorzio - Cessazione effetti civili iscritta al n.rg. 5263/2024, vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PE DR
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
BUCCI AN
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 2 luglio 2025 le parti comparivano personalmente dinanzi al giudice relatore, dichiarando di non volersi riconciliare e di aver trovato un accordo in ordine alle condizioni del divorzio nel senso che:” 1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto. 2)
Sussistendo un credito vantato dalla sig.ra per la mancata Parte_1
corresponsione, seppur parziale, dell'assegno di mantenimento fissato in sede di separazione personale omologato dal Tribunale di Velletri nella somma di €
200,00 mensili, a tacitazione di ogni pretesa della creditrice, il sig. Controparte_1
si obbliga a trasferire alla medesima sig.ra la piena proprietà Parte_1
dell'immobile già adibito a casa coniugale, ossia l'abitazione sita in LM
(RM), Via della Tota n. 6, PT-1, distinta nel NCEU del Comune di LM alla partita 7644, fg. 10, part.lla 1151, categ. A/4, cl. 3, consistenza vani 6,5, rendita € Cont 335,70, giusta denunzia di accatastamento presentata all' di Roma il
14.07.1993 al n. 53552 di Prot.- L'immobile è pervenuto, quanto alla nuda proprietà, al sig. con atto pubblico di donazione con riserva di Controparte_1
usufrutto del 15.09.1994, rogato dal Notaio Dott. al n. rep 36021, Persona_1
racc. n. 3743. L'usufrutto, in virtù del suddetto atto risultava riservato ai sigg.ri ed entrambi deceduti, con conseguente riunione dei Persona_2 Persona_3
diritti per morte degli usufruttuari registrato presso l'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Roma, Registro Ufficiale ai nn. 2492704 del 07.06.2023 e
2593937 del 13.06.2023. 3) Il trasferimento dell'immobile avverrà nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova, dandosi atto che su di esso grava attualmente l'iscrizione di ipoteca giudiziale in favore dell'avv. Alessandro Lupi, effettuata il
05.01.2015, presso l'Agenzia delle entrate, Ufficio provinciale di Roma, Servizio pubblicità immobiliare di Velletri, recante il n. 5708 di registro generale e n. 843 di registro particolare, la cui cancellazione, previa soddisfazione del credito, sarà a totale carico dell'acquirente. 4) L'atto di trasferimento della proprietà verrà rogato da notaio di fiducia della sig.ra entro dicembre 2025 e, comunque, Parte_1
appena acquisita tutta la documentazione necessaria alla stipula e l'eventuale pagina 2 di 4 autorizzazione per l'intervento del tutore del cedente. Il trasferimento della proprietà e la trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari del relativo atto di cessione viene effettuata a titolo di definizione dei rapporti di ogni rapporto di dare ed avere tra i coniugi, ivi compresi i crediti per mancato versamento integrale delle somme per il mantenimento della coniuge maturati dalla data di debenza ad oggi. Si specifica, altresì, che la sig.ra sarà titolare del diritto d'uso, Parte_1
con pieno godimento dell'immobile sino al momento dell'acquisto della proprietà, senza corresponsione di corrispettivo alcuno al sig. ma Controparte_1
provvederà a farsi carico di tasse ed imposte gravanti sull'immobile. 5) I coniugi chiedono, sin d'ora, in relazione alla surrichiamata attribuzione patrimoniale,
l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza
Corte Costituzionale n. 154/1999. 6) I coniugi precisano che i presenti accordi patrimoniali sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. 7) Le spese del presente giudizio e quelle connesse e conseguenti all'accordo sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà. 8) Le parti dichiarano che ogni provvedimento precedente riguardante il mantenimento dei figli deve intendersi revocato dalla data odierna”. I difensori precisavano in maniera congiunta le conclusioni e il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
pagina 3 di 4 il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
LM (RM) in data 11.10.1998 (trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di LM Atto n. 50, parte 2 S. A anno 1998) alle condizioni concordate dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
ordina l'annotazione della sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 17 luglio 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa PR Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 4 di 4