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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 13/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2707/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2707/2022 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/05/1985 e residente a (26037) San Giovanni in Croce (CR) in Via P. Valentino Bosio n. 49, difeso e rappresentato dall'Avv. GIOVANNI BERTOLETTI del Foro di Cremona (c.f. n.
), con studio a (26034) Piadena - Drizzona (Cr) in Via Platina n. 26; C.F._2
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), corrente in Padova, Via Tirana n. 25, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ANNA BELLON del Foro di
Padova (c.f. ); C.F._3
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del le parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 774/2022 (RG n. 1822/2022) emesso dal Tribunale di Cremona su istanza di chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattese, ritenere ammissibile e fondata la presente opposizione e preliminarmente rigettata ogni domanda di provvisoria esecutività del Decreto ex art. 648 c.p.c., essendo la presente opposizione fondata anche su prove documentali, anche provenienti da controparte e di pronta soluzione (v. docc.002, 003 e 004 quest'ultimo da confrontare con i docc. 005); NEL MERITO Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda,
pagina 1 di 5 eccezione e deduzione disattese: 1) Voglia l'Ill.mo Giudice adito revocare/annullare, e/o dichiararsi di nessun effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 774/2022, emesso in data 05/10/2022 dal Tribunale di
Cremona (rubricato al n. r.g. 1822/2022), previa declaratoria d'inesistenza del diritto dell'opposta a richiedere le somme così come ingiunte, non dovendosi ritenere il credito certo, liquido ed esigibile, considerate le contestazioni effettuate dall'odierno opponente e riconosciuto pure, anche in via riconvenzionale, il danno, altresì, cagionato da per inadempimento contrattuale e, Controparte_1 per effetto, Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare la società al ristoro dei danni Controparte_1 causati al sig. quantificati in €uro 5.700,00 o in quell'altra maggiore o minor somma Parte_1 ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. 2) Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare la società alla rifusione delle spese legali della procedura”. Controparte_2
Si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 chiedendo “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via cautelare: accordarsi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Cremona, n. 774/2022 del 6/10/2022 - preliminarmente: Voglia l'Ill.mo Giudice dichiarare la nullità della citazione per incertezza assoluta del petitum e della stessa causa petendi ex art. 163, comma 3, nn. 3 e 4 c.p.c. - In via principale: respingersi l'opposizione proposta per le suesposte ragioni e confermarsi, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto n. 774/2022. - In subordine, condannarsi comunque l'opponente al pagamento per i titoli azionati della somma di € 14.257,00 oltre spese liquidate in decreto (€ 540,00 oltre accessori per onorari ed € 145,50 per esborsi) ossia complessivi € 15.048,34 o altra diversa somma, maggiore o minore, da accertarsi, oltre interessi di mora dal dì del dovuto al saldo, oltre ad € 100,00 per spese notarili dell'estratto autentico del registro fatture. - In via istruttoria: ammettersi, occorrendo, prova per interpello e testi sulle circostanze di fatto di cui alla parte espositiva, che ci si riserva di capitolare in assegnando termine. - Spese e onorari di lite integralmente rifusi”.
Con ordinanza del 20/4/2023, il Giudice ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato alle parti i termini perentori ex art. 183 comma 6 c.p.c. nn. 1-2-3.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita tramite escussione testimoniale, all'esito della quale il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 8/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione e assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. L'opposizione proposta da vanno parzialmente accolte, per le ragioni che seguono. Parte_1
Parte opponente ha invero eccepito: a) la mancata pattuizione della cessione del credito, con conseguente esigibilità solo della somma di euro 4.900,00; b) che i lavori non sarebbero mai stati terminati e collaudati e la presenza di vizi nelle opere parzialmente realizzate, con conseguente diritto al risarcimento dei danni asseritamente subiti.
Orbene, in primo luogo, si è accertato nel corso del giudizio che tra le parti fosse pattuita la cessione del credito al 65%, a fronte del valore complessivo dei beni acquistati per euro 14.257,00, cessione cui il debitore opponente non ha mai dato corso.
pagina 2 di 5 Ciò risulta dalle dichiarazioni del teste il quale ha riferito che, all'atto della stipula e Testimone_1 della firma del contratto di cui al doc. 1 di parte opposta, dopo aver concordato con il cliente l'intenzione di procedere a pagamento mediante sconto in fattura e, precisamente, mediante pagamento di euro 4.990,00 a mezzo bonifico e il rimanente mediante cessione del credito, ha proceduto ad annotare sul contratto le pattuizioni concordate per il pagamento (“E' una copia carbone, io ho scritto questo appunto sul contratto concordando e alla presente del signor , non so dire perché nella Pt_1 copia carbone ciò non risulti. Non penso di aver aggiunto tale scritta prima di fare la copia carbone al cliente”).
Invero, pur se tale pattuizione risulta espressamente solo dalla copia del contratto in possesso di parte opposta, e non sulla copia carbone in possesso dell'opponente, l'accordo sulla inferiore somma di euro
4.990,00 (in luogo dei 14.257,01 complessivi non contestati espressamente quale prezzo corrente delle prestazioni pattuite) è contenuto anche nella copia in mano all'opponente.
L'impegno alla cessione del credito emerge inoltre dalla delega sottoscritta dall'opponente di cui al doc. 2 di parte opposta.
Ebbene, l'opponente non ha dimostrato di aver effettivamente ceduto il credito d'imposta, tuttavia – come si vedrà infra – la mancata cessione del credito non può dirsi a lui imputabile.
L'adesione al beneficio fiscale del c.d. ecobonus 65% entro il 31/12/2021, infatti, presumeva che i lavori fossero conclusi e pagati entro quella data, circostanza che invece non è avvenuta, essendo stato accertato nel corso del giudizio che tali opere non sono mai state completate.
In particolare, l'installazione della caldaia non è stata ultimata, e ciò risulta dimostrato dalla scrittura che riporta la firma dell'installatore (doc. 4 opponente), nella quale sono descritte le Parte_2 operazioni effettuate (peraltro dal ) e quelle non effettuate (tra cui “installazione sonda esterna e Pt_1 termostato. Non siamo riusciti ad abbassare temperatura acqua sanitaria”).
Le operazioni non effettuate (tra cui l'installazione della componente della sonda esterna e del termostato) e il mancato completo funzionamento della caldaia (non si è riusciti ad abbassare la temperatura dell'acqua sanitaria) dimostrano la mancata conclusione delle opere commissionate.
Le circostanze contenute nella scrittura hanno trovato conferma: a) nella dichiarazione della teste
(il cui interesse nella causa non può certamente dirsi concreto ed attuale, per cui Testimone_2 va considerata capace di testimoniare ed attendibile, non essendo parte del contratto ed essendo stata pattuita la separazione dei beni con il coniuge ), presente al momento della redazione e consegna Pt_1 del doc. 4 suddetto da parte di b) nelle dichiarazioni dello stesso teste che, pur Pt_2 Parte_2 non ricordandosi di aver firmato e non riconoscendo la propria calligrafia nel corpo del testo, ha ammesso che la firma apposta fosse la sua (va precisato che l'espressione usata da “la caldaia è Pt_2 stata installata” va chiarita: il teste vuole evidentemente dire che la caldaia è stata certamente
“montata”, ma certamente, alla luce di quanto da lui stesso sottoscritto, non può dirsi completata la sua installazione;
c) dalla comunicazione di del 26/7/2011 (doc. 5 opponente) in cui è CP_1 ammesso che l'installazione della Caldaia Viessmann non è stata ultimata e che la stessa non è funzionante.
Il mancato completamento dei lavori si evince peraltro anche dalle contestazioni inviate dall'opponente
(doc. 5 opponente), ossia: la missiva del 26/7/2021 (seppure generica, cui però segue comunicazione pagina 3 di 5 della medesima data di dalla quale si evince che già a quella data fossero stati CP_1 verbalmente contestati il mancato funzionamento degli impianti e la mancata installazione della caldaia), i messaggi vocali inviati dal al rappresentante commerciale in data 23- Pt_1 Testimone_1
24/7/2021 (confermati dal teste , la missiva del 29/9/2021. Tes_1
Va precisato sul punto che, trattandosi di lavori non ultimati non può trovare applicazione la decadenza relativa alla garanzia per i vizi ex art. 1667 c.c., che viceversa presuppone che i lavori siano stati realizzati interamente. Vengono quindi in gioco le norme generali sull'inadempimento contrattuale ex art. 1453 ss c.c.
Si deve poi da ultimo escludere, in quanto non è stata raggiunta la prova di ciò, che il mancato completamento dei lavori sia dipeso dal comportamento ostruzionistico dell'opponente.
In particolare, il teste intimato da parte opposta ha negato che in data 27/7/2021 Testimone_3
gli avrebbe impedito di entrare per verificare la situazione del gasatore e del sistema Parte_1 filtrante, dichiarando anche che di non ricordare la motivazione perché, tornato nuovamente “dopo un bel periodo, 4-5 mesi”, non sarebbe entrato in casa (ipotizzando anche che fosse perché nessuno fosse in casa). Ciò appare confermato dalle dichiarazioni della teste rese a prova contraria Tes_2 all'udienza del 9/4/2024.
La disponibilità a risolvere, peraltro, si desume anche dai messaggi vocali, seppure dal tono stizzito, inviati dal al in data 23-24/7/2021: “a me dalla non mi ha chiamato Pt_1 Tes_1 CP_1 nessuno, quindi se tu hai modo di sentire qualcuno oggi o domani mattina io come ti ho già detto non chiamo più nessuno. Se hanno intenzione di chiamare per qualche chiarimento bene” e “se non mi chiama qualcuno dell'azienda entro mezzogiorno”.
Ne deriva che, non essendo state le opere completate per inadempimento dell'opposta, e dunque non avendo l'opponente potuto attivare in tempo utile la cessione del credito per causa a lui non imputabile, la somma dovuta (in astratto) dall'opponente permane quella originariamente pattuita di euro 4.990,00.
Va ora però esaminata la richiesta di risarcimento dei danni in nesso di causa con l'inadempimento
(rectius, l'inesatto adempimento) di avanzata dall'opponente, al fine di Controparte_1 determinare quanto dovuto dall'opponente.
Orbene, l'unica voce di danno che appare compiutamente allegata (lavori in mutatura necessari per installare la caldaia, lavori anche indicati dal doc. 4 di parte opponente) e che ha trovato conferma nell'istruzione probatoria (dichiarazioni teste ) è quella relativa ai costi delle opere Testimone_4 murarie necessarie al montaggio della caldaia per euro 700,00.
La spesa dei lavori per l'adeguamento dell'impianto va imputata a la quale non ha Controparte_1 dimostrato di aver correttamente e precedentemente avvisato il cliente della necessità di tali lavori
(scoperta solo al momento dell'installazione).
Tali somme vanno scomputate dal dovuto.
Le altre voci (non specificati disagi, spese e costi materiali) sono allegate in maniera generica e non sono neppure state dimostrate.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento della minor somma di euro 4.290,00, oltre interessi nella misura legale dalla data della pagina 4 di 5 presente decisione (valendo le contestazioni sollevate dall'opponente quale eccezione di inadempimento, tale da non dover corrispondere gli interessi per il mancato pagamento).
Le spese del presente giudizio stante la soccombenza reciproca (derivante dalla soccombenza di parte opponente in punto di mancata pattuizione della cessione del credito ed in punto di risarcimento dei danni e dalla soccombenza di parte opposta in punto di imputabilità della mancata cessione del credito ed in punto di inadempimento) e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore (individuato nell'importo effettivamente dovuto), vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2707/2022 R.G., così dispone:
In parziale accoglimento dell'opposizione svolta da , REVOCA il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto e CONDANNA al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 4.290,00, oltre interessi come in motivazione.
DICHIARA la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Cremona, il 13 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2707/2022 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/05/1985 e residente a (26037) San Giovanni in Croce (CR) in Via P. Valentino Bosio n. 49, difeso e rappresentato dall'Avv. GIOVANNI BERTOLETTI del Foro di Cremona (c.f. n.
), con studio a (26034) Piadena - Drizzona (Cr) in Via Platina n. 26; C.F._2
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), corrente in Padova, Via Tirana n. 25, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ANNA BELLON del Foro di
Padova (c.f. ); C.F._3
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del le parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 774/2022 (RG n. 1822/2022) emesso dal Tribunale di Cremona su istanza di chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattese, ritenere ammissibile e fondata la presente opposizione e preliminarmente rigettata ogni domanda di provvisoria esecutività del Decreto ex art. 648 c.p.c., essendo la presente opposizione fondata anche su prove documentali, anche provenienti da controparte e di pronta soluzione (v. docc.002, 003 e 004 quest'ultimo da confrontare con i docc. 005); NEL MERITO Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda,
pagina 1 di 5 eccezione e deduzione disattese: 1) Voglia l'Ill.mo Giudice adito revocare/annullare, e/o dichiararsi di nessun effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 774/2022, emesso in data 05/10/2022 dal Tribunale di
Cremona (rubricato al n. r.g. 1822/2022), previa declaratoria d'inesistenza del diritto dell'opposta a richiedere le somme così come ingiunte, non dovendosi ritenere il credito certo, liquido ed esigibile, considerate le contestazioni effettuate dall'odierno opponente e riconosciuto pure, anche in via riconvenzionale, il danno, altresì, cagionato da per inadempimento contrattuale e, Controparte_1 per effetto, Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare la società al ristoro dei danni Controparte_1 causati al sig. quantificati in €uro 5.700,00 o in quell'altra maggiore o minor somma Parte_1 ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. 2) Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare la società alla rifusione delle spese legali della procedura”. Controparte_2
Si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 chiedendo “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via cautelare: accordarsi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Cremona, n. 774/2022 del 6/10/2022 - preliminarmente: Voglia l'Ill.mo Giudice dichiarare la nullità della citazione per incertezza assoluta del petitum e della stessa causa petendi ex art. 163, comma 3, nn. 3 e 4 c.p.c. - In via principale: respingersi l'opposizione proposta per le suesposte ragioni e confermarsi, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto n. 774/2022. - In subordine, condannarsi comunque l'opponente al pagamento per i titoli azionati della somma di € 14.257,00 oltre spese liquidate in decreto (€ 540,00 oltre accessori per onorari ed € 145,50 per esborsi) ossia complessivi € 15.048,34 o altra diversa somma, maggiore o minore, da accertarsi, oltre interessi di mora dal dì del dovuto al saldo, oltre ad € 100,00 per spese notarili dell'estratto autentico del registro fatture. - In via istruttoria: ammettersi, occorrendo, prova per interpello e testi sulle circostanze di fatto di cui alla parte espositiva, che ci si riserva di capitolare in assegnando termine. - Spese e onorari di lite integralmente rifusi”.
Con ordinanza del 20/4/2023, il Giudice ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato alle parti i termini perentori ex art. 183 comma 6 c.p.c. nn. 1-2-3.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita tramite escussione testimoniale, all'esito della quale il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 8/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione e assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. L'opposizione proposta da vanno parzialmente accolte, per le ragioni che seguono. Parte_1
Parte opponente ha invero eccepito: a) la mancata pattuizione della cessione del credito, con conseguente esigibilità solo della somma di euro 4.900,00; b) che i lavori non sarebbero mai stati terminati e collaudati e la presenza di vizi nelle opere parzialmente realizzate, con conseguente diritto al risarcimento dei danni asseritamente subiti.
Orbene, in primo luogo, si è accertato nel corso del giudizio che tra le parti fosse pattuita la cessione del credito al 65%, a fronte del valore complessivo dei beni acquistati per euro 14.257,00, cessione cui il debitore opponente non ha mai dato corso.
pagina 2 di 5 Ciò risulta dalle dichiarazioni del teste il quale ha riferito che, all'atto della stipula e Testimone_1 della firma del contratto di cui al doc. 1 di parte opposta, dopo aver concordato con il cliente l'intenzione di procedere a pagamento mediante sconto in fattura e, precisamente, mediante pagamento di euro 4.990,00 a mezzo bonifico e il rimanente mediante cessione del credito, ha proceduto ad annotare sul contratto le pattuizioni concordate per il pagamento (“E' una copia carbone, io ho scritto questo appunto sul contratto concordando e alla presente del signor , non so dire perché nella Pt_1 copia carbone ciò non risulti. Non penso di aver aggiunto tale scritta prima di fare la copia carbone al cliente”).
Invero, pur se tale pattuizione risulta espressamente solo dalla copia del contratto in possesso di parte opposta, e non sulla copia carbone in possesso dell'opponente, l'accordo sulla inferiore somma di euro
4.990,00 (in luogo dei 14.257,01 complessivi non contestati espressamente quale prezzo corrente delle prestazioni pattuite) è contenuto anche nella copia in mano all'opponente.
L'impegno alla cessione del credito emerge inoltre dalla delega sottoscritta dall'opponente di cui al doc. 2 di parte opposta.
Ebbene, l'opponente non ha dimostrato di aver effettivamente ceduto il credito d'imposta, tuttavia – come si vedrà infra – la mancata cessione del credito non può dirsi a lui imputabile.
L'adesione al beneficio fiscale del c.d. ecobonus 65% entro il 31/12/2021, infatti, presumeva che i lavori fossero conclusi e pagati entro quella data, circostanza che invece non è avvenuta, essendo stato accertato nel corso del giudizio che tali opere non sono mai state completate.
In particolare, l'installazione della caldaia non è stata ultimata, e ciò risulta dimostrato dalla scrittura che riporta la firma dell'installatore (doc. 4 opponente), nella quale sono descritte le Parte_2 operazioni effettuate (peraltro dal ) e quelle non effettuate (tra cui “installazione sonda esterna e Pt_1 termostato. Non siamo riusciti ad abbassare temperatura acqua sanitaria”).
Le operazioni non effettuate (tra cui l'installazione della componente della sonda esterna e del termostato) e il mancato completo funzionamento della caldaia (non si è riusciti ad abbassare la temperatura dell'acqua sanitaria) dimostrano la mancata conclusione delle opere commissionate.
Le circostanze contenute nella scrittura hanno trovato conferma: a) nella dichiarazione della teste
(il cui interesse nella causa non può certamente dirsi concreto ed attuale, per cui Testimone_2 va considerata capace di testimoniare ed attendibile, non essendo parte del contratto ed essendo stata pattuita la separazione dei beni con il coniuge ), presente al momento della redazione e consegna Pt_1 del doc. 4 suddetto da parte di b) nelle dichiarazioni dello stesso teste che, pur Pt_2 Parte_2 non ricordandosi di aver firmato e non riconoscendo la propria calligrafia nel corpo del testo, ha ammesso che la firma apposta fosse la sua (va precisato che l'espressione usata da “la caldaia è Pt_2 stata installata” va chiarita: il teste vuole evidentemente dire che la caldaia è stata certamente
“montata”, ma certamente, alla luce di quanto da lui stesso sottoscritto, non può dirsi completata la sua installazione;
c) dalla comunicazione di del 26/7/2011 (doc. 5 opponente) in cui è CP_1 ammesso che l'installazione della Caldaia Viessmann non è stata ultimata e che la stessa non è funzionante.
Il mancato completamento dei lavori si evince peraltro anche dalle contestazioni inviate dall'opponente
(doc. 5 opponente), ossia: la missiva del 26/7/2021 (seppure generica, cui però segue comunicazione pagina 3 di 5 della medesima data di dalla quale si evince che già a quella data fossero stati CP_1 verbalmente contestati il mancato funzionamento degli impianti e la mancata installazione della caldaia), i messaggi vocali inviati dal al rappresentante commerciale in data 23- Pt_1 Testimone_1
24/7/2021 (confermati dal teste , la missiva del 29/9/2021. Tes_1
Va precisato sul punto che, trattandosi di lavori non ultimati non può trovare applicazione la decadenza relativa alla garanzia per i vizi ex art. 1667 c.c., che viceversa presuppone che i lavori siano stati realizzati interamente. Vengono quindi in gioco le norme generali sull'inadempimento contrattuale ex art. 1453 ss c.c.
Si deve poi da ultimo escludere, in quanto non è stata raggiunta la prova di ciò, che il mancato completamento dei lavori sia dipeso dal comportamento ostruzionistico dell'opponente.
In particolare, il teste intimato da parte opposta ha negato che in data 27/7/2021 Testimone_3
gli avrebbe impedito di entrare per verificare la situazione del gasatore e del sistema Parte_1 filtrante, dichiarando anche che di non ricordare la motivazione perché, tornato nuovamente “dopo un bel periodo, 4-5 mesi”, non sarebbe entrato in casa (ipotizzando anche che fosse perché nessuno fosse in casa). Ciò appare confermato dalle dichiarazioni della teste rese a prova contraria Tes_2 all'udienza del 9/4/2024.
La disponibilità a risolvere, peraltro, si desume anche dai messaggi vocali, seppure dal tono stizzito, inviati dal al in data 23-24/7/2021: “a me dalla non mi ha chiamato Pt_1 Tes_1 CP_1 nessuno, quindi se tu hai modo di sentire qualcuno oggi o domani mattina io come ti ho già detto non chiamo più nessuno. Se hanno intenzione di chiamare per qualche chiarimento bene” e “se non mi chiama qualcuno dell'azienda entro mezzogiorno”.
Ne deriva che, non essendo state le opere completate per inadempimento dell'opposta, e dunque non avendo l'opponente potuto attivare in tempo utile la cessione del credito per causa a lui non imputabile, la somma dovuta (in astratto) dall'opponente permane quella originariamente pattuita di euro 4.990,00.
Va ora però esaminata la richiesta di risarcimento dei danni in nesso di causa con l'inadempimento
(rectius, l'inesatto adempimento) di avanzata dall'opponente, al fine di Controparte_1 determinare quanto dovuto dall'opponente.
Orbene, l'unica voce di danno che appare compiutamente allegata (lavori in mutatura necessari per installare la caldaia, lavori anche indicati dal doc. 4 di parte opponente) e che ha trovato conferma nell'istruzione probatoria (dichiarazioni teste ) è quella relativa ai costi delle opere Testimone_4 murarie necessarie al montaggio della caldaia per euro 700,00.
La spesa dei lavori per l'adeguamento dell'impianto va imputata a la quale non ha Controparte_1 dimostrato di aver correttamente e precedentemente avvisato il cliente della necessità di tali lavori
(scoperta solo al momento dell'installazione).
Tali somme vanno scomputate dal dovuto.
Le altre voci (non specificati disagi, spese e costi materiali) sono allegate in maniera generica e non sono neppure state dimostrate.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento della minor somma di euro 4.290,00, oltre interessi nella misura legale dalla data della pagina 4 di 5 presente decisione (valendo le contestazioni sollevate dall'opponente quale eccezione di inadempimento, tale da non dover corrispondere gli interessi per il mancato pagamento).
Le spese del presente giudizio stante la soccombenza reciproca (derivante dalla soccombenza di parte opponente in punto di mancata pattuizione della cessione del credito ed in punto di risarcimento dei danni e dalla soccombenza di parte opposta in punto di imputabilità della mancata cessione del credito ed in punto di inadempimento) e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore (individuato nell'importo effettivamente dovuto), vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2707/2022 R.G., così dispone:
In parziale accoglimento dell'opposizione svolta da , REVOCA il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto e CONDANNA al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 4.290,00, oltre interessi come in motivazione.
DICHIARA la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Cremona, il 13 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 5 di 5