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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 4399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4399 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1911/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 16.09.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te pro tempore – P.IVA: rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Nicola Pignatiello ( - pec: , C.F._1 Email_1 presso il quale elett.te domicilia in Napoli alla Piazza Sannazaro 57
APPELLANTE
E
1 in persona del l.r.p.t., P.IVA , rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Coppola Controparte_1 P.IVA_2
( – pec: ), domiciliatario in Nola Via C.F._2 Email_2
Seminario 2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n°2189/2022, pubblicata il 07/11/2022, resa nel giudizio R.G.
n°495/2022, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 19.04.2023 ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza in epigrafe Parte_1 indicata, con la quale il Tribunale di Nola, adito dall'appellante con atto notificato in data 18.01.2017, ha rigettato la domanda attorea di pagamento dell'importo di € 187.265,83 oltre accessori, pretesa nei confronti della convenuta a saldo dei lavori realizzati in esecuzione di contratto di appalto Controparte_1 stipulato inter partes; ha rigettato, altresì, la domanda riconvenzionale di restituzione dell'importo di €
74.300,00, formulata da sul presupposto che fosse successivamente intervenuto tra le Controparte_1 parti un accordo transattivo delle reciproche obbligazioni nascenti dall'appalto, e ha compensato le spese di lite.
Esponeva in citazione l'attrice che la società le aveva commissionato la Parte_1 Controparte_1 realizzazione di un insediamento produttivo, destinato a struttura ricettiva, denominato “Residence
Rosaine”, sul fondo di sua proprietà, sito in Montecorice (Sa), località Rosaine.
Le opere commissionate consistevano nella realizzazione di differenti corpi di fabbrica, destinati a residenze e parti comuni, come piscina e ristorante, oltre ad aree esterne adibite a viali pedonali e carrabili, aree di parcheggio ed aree a verde.
Nel corso dell'esecuzione delle opere, la committente aveva contestato vizi e difetti e, in ragione di tali contestazioni, aveva adito il Tribunale di Nola con ricorso ex art. 696 c.p.c. chiedendo procedersi in ATP alla verifica dello stato dei luoghi, delle opere, dei vizi e dei danni.
Il nominato CTU, al termine delle operazioni peritali, aveva depositato relazione tecnica nella quale aveva accertato e determinato in complessivi € 757.995,12 l'importo dei lavori eseguiti.
L'attrice lamentava di avere incassato, a fronte delle lavorazioni eseguite, il minore importo di €
601.019,51, con una differenza ancora dovuta dalla committente pari ad € 156.975,61, cui andavano aggiunti circa € 30.292,22, per ulteriori lavorazioni non contabilizzate, anch'esse ancora impagate.
2 Allegava di avere inoltrato invano una formale diffida di pagamento, dichiarandosi, altresì, disponibile ad eseguire le lavorazioni necessarie al completamento dell'opera.
Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di €
187.265,83, oltre IVA, interessi e rivalutazione, quale corrispettivo delle lavorazioni eseguite in virtù del contratto di appalto stipulato inter partes.
Radicatasi la lite, si costituiva la società eccependo l'infondatezza dell'avversa pretesa, Controparte_1 allegando essere intervenuto tra le parti un accordo transattivo sostitutivo delle pattuizioni contrattuali, e spiegando domanda riconvenzionale di ripetizione della somma di € 74.300,00.
Deduceva la convenuta che, nel corso delle opere, aveva formulato all'attrice diverse contestazioni inerenti la realizzazione di talune lavorazioni, la scarsa qualità dei materiali utilizzati, il mancato rispetto della tempistica e l'incompletezza delle opere medesime.
Tali contestazioni erano state formulate già prima dell'instaurazione del procedimento di ATP, precisamente, nel corso dell'assemblea dei soci della committente, tenutasi il 10.08.2013, cui aveva partecipato anche il sig. legale rappresentante della (oltre che socio della Persona_1 Parte_1 attraverso la società unipersonale GEO s.r.l.). Controparte_1
In tale occasione i soci avevano intimato alla di provvedere all'eliminazione dei vizi lamentati Parte_1
(mancata esecuzione di opere strutturali del muro di contenimento e della scarpata prospiciente la strada provinciale, infiltrazioni d'acqua provenienti dalla scarpata, opere non conformi al computo consuntivo, impianto elettrico non a norma) senza ulteriore esborso economico.
Pertanto, “al fine di comporre il contrasto insorto”, la aveva convenuto bonariamente di Controparte_1 riconoscere alla un saldo residuo, per tutte le opere realizzate, di € 110.000,00, IVA inclusa, da Parte_1 corrispondersi, quanto ad € 50.500,00, IVA inclusa, entro il 30.10.2013, e, quanto al residuo importo di
€ 59.500,00, comprensivo di IVA, in 24 mesi, a mezzo di 8 rate trimestrali di € 5.950,00, da versare entro le scadenze del 30.01.2014, 30.04.2014, 30.07.2014, 30.10.2014, 30.01.2015, 30.04.2015, 30.07.2015 e
30.10.2015.
L' aveva accettato la somma a saldo per le opere realizzate, impegnandosi ad eliminare i vizi e _1 ad effettuare le opere sopra indicate, a partire dal mese di gennaio 2014. Successivamente aveva consegnato le chiavi delle singole unità immobiliari.
3 In esecuzione dell'accordo aveva corrisposto l'importo di € 50.500,00 e 4 delle rate CP_1 concordate, per un totale di € 74.300,00, mediante gli assegni bancari sottoscritti in copia da _1 per ricevuta.
Per contro, la non aveva provveduto all'esecuzione delle opere concordate, e non aveva Pt_1 CP_1 versato le ulteriori rate, procedendo, dopo ulteriori contestazioni, alla proposizione del ricorso per ATP, dal quale era emerso che i costi per l'eliminazione dei vizi lamentati e riscontrati ammontavano ad €
70.964,32, mentre i danni erano stati stimati dal CTU in € 15.532,29.
La convenuta eccepiva, pertanto, la mancata ottemperanza dell'attrice all'accordo transattivo intervenuto tra le parti, e chiedeva la restituzione di quanto fino a quel momento corrisposto a tale titolo.
Parte attrice contestava la natura negoziale dell'accordo, assimilabile piuttosto ad una mera lettera di intenti, peraltro contenuta in un verbale assembleare (inidoneo ad assumere carattere vincolante verso l'esterno), non essendo i soci intervenuti muniti del potere rappresentativo necessario a vincolare le parti in causa. L'ipotesi transattiva non sarebbe stata poi coltivata, come dimostrato dalla proposizione del ricorso per ATP.
Espletata l'attività istruttoria, la causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava la domanda attorea e la domanda riconvenzionale, e compensava le spese di lite, ritenendo, in estrema sintesi, che l'accordo raggiunto il 10.8.2013 avesse valore transattivo non novativo, e che la domanda attorea andasse, pertanto, disattesa siccome riferita all'originario contratto di appalto, da ritenersi superato e sostituito dal nuovo accordo, raggiunto il 10.8.2013.
Rigettava, inoltre, la domanda riconvenzionale di ripetizione, formulata dalla parte convenuta, poiché non preceduta dalla domanda di risoluzione dell'accordo transattivo.
Col proposto gravame, l'appellante formula censure al ragionamento esposto dal Tribunale, deducendone l'erroneità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1965 c.c., nella parte in cui ha riconosciuto valore transattivo al verbale assembleare societario del 10/08/2013, riconnettendo al detto accordo efficacia ostativa all'accoglimento della domanda, benché, per stessa ammissione del primo giudice, esso non avesse natura novativa della regolamentazione pattizia derivante dall'originario contratto di appalto.
Ha chiesto, pertanto, riformarsi la pronuncia nel senso della condanna di al pagamento, Controparte_1 in suo favore, della somma di € 187.265,83, oltre IVA, quale corrispettivo delle lavorazioni eseguite e, a tutt'oggi, impagate, ovvero della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre accessori e con il favore delle spese di lite.
4 Radicatasi la lite, si è costituita l'appellata con comparsa del 7.9.2023 (per l'udienza del 20.9.2023, differita di ufficio al 26.9.2023), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
In comparsa conclusionale l'appellante ha, per la prima volta, formulato domanda subordinata di condanna dell'appellata, laddove venisse riconosciuta la validità ed efficacia dell'accordo transattivo del 10/08/2013, al pagamento della minor somma di € 35.700,00, oltre interesse e svalutazione monetaria.
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è infondato deve essere rigettato.
Con unico articolato motivo di gravame l'appellante censura la pronuncia, ritenendo che l'interpretazione del verbale assembleare del 10/08/2013, sostenuta dal Tribunale di Nola, sarebbe errata poiché le dichiarazioni in quella sede rese dalle parti non costituivano accordo transattivo, né dichiarazione di volontà della società di transigere l'importo ad essa spettante per le lavorazioni eseguite, Parte_1 trattandosi piuttosto di mere dichiarazioni di intenti, prive di valore negoziale transattivo ovvero di rinuncia a diritti sostanziali.
Assume che tra le parti non esisteva alcuna lite pendente, né vi erano prospettive di una futura insorgenza di contenzioso.
Deduce che l'accordo transattivo, quale atto negoziale, non può essere contenuto in un verbale assembleare di una s.r.l., che è atto interno alla società e non ha carattere vincolante verso l'esterno, in quanto espressione della volontà societaria che, come tale, può vincolare i soli organi di gestione della società ma non terzi estranei al sodalizio.
5 In ogni caso, la decisione del Tribunale sarebbe contraddittoria, in quanto, anche a voler riconnettere natura transattiva al verbale assembleare di cui si è detto, l'affermata natura “non novativa” dell'accordo non precludeva alle parti di agire in forza dell'originario contratto di appalto.
Le doglianze esposte sono infondate.
Rileva la Corte che la sentenza non merita censura nella parte in cui riconnette valore transattivo all'accordo trasfuso nel verbale assembleare del 10/08/2013, ricorrendone tutte le condizioni formali e sostanziali.
La partecipazione all'assemblea di , nella duplice veste di socio della EO (a sua Persona_1 volta socia della e di legale rappresentante di nella cui dichiarata qualità ha, Controparte_1 Parte_1 altresì, provveduto a sottoscrivere il verbale, e il contenuto dell'accordo trasfuso nel verbale, non lasciano adito a dubbi di sorta in ordine alla coesistenza, nel medesimo atto, sia di un verbale di assemblea societaria che di un accordo transattivo.
Quanto a quest'ultimo, si legge, invero, nel citato verbale che l' “legale rappresentante della _1 [...]
Pt_
, illustrava lo stato dei lavori. Quindi, alcuni soci della contestavano “al rappresentante Controparte_1 della società costruttrice la realizzazione non a regola d'arte di talune opere, la scarsa qualità dei materiali adoperati, nemmeno corrispondente al computo metrico consuntivo, nonché la violazione della tempistica e la incompletezza delle opere”.
Dopo accesa discussione, il rappresentante legale della dichiarava “di Parte_2 ritenersi responsabile di tutti i lavori eseguiti e previsti nel computo metrico consuntivo”, impegnandosi a provvedere
“alla rimozione di eventuali difetti riscontrati nelle opere, ivi comprese le infiltrazioni di acqua se dovute a sua negligenza nell'esecuzione degli stessi, preventivando l'intervento risolutivo a partire dal mese di gennaio 2014 per tutte le unità immobiliari”.
A seguito di tale impegno, i soci, “ritenendo opportuno comporre il contrasto insorto”, convenivano “bonariamente di riconoscere alla nella persona del SI , un saldo residuo per tutte le opere realizzate Parte_3 Persona_1 pari a € 110.000,00 iva inclusa”. Quest'ultimo, a sua volta, accettava “la somma a saldo per le opere realizzate” e si impegnava “ad eliminare ed effettuare le opere di cui sopra”.
Ricorrono, all'evidenza, i presupposti: della volontà di composizione di un contrasto già insorto sulla qualità delle opere eseguite e sul versamento del saldo del prezzo;
delle reciproche concessioni, modificative della regolamentazione pattizia dell'appalto; della forma scritta ad probationem; della legittimazione dei soggetti dichiaranti (ll.rr. delle società), e , Parte_4 Persona_1 che sottoscrivevano il verbale.
6 In fattispecie analoga (relativa a verbale di assemblea condominiale) la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che esso può essere impiegato per consacrare particolari accordi fra il ed uno dei Parte_5 condomini, purché il documento sia sottoscritto da tutti i contraenti. In tal modo esso acquista effetto probante e la funzione propria della scrittura privata, fa fede della manifestazione di volontà contrattuale di tutti gli intervenuti e la sottoscrizione vale a conferire alla convenzione la forma scritta che sia richiesta
"ad substantiam" ovvero "ad probationem". (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2297 del 19/03/1996 e successive conformi).
Ciò posto, la sentenza non merita censura nemmeno nella parte in cui ha ritenuto preclusa all'attrice la domanda fondata sulle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto, sul presupposto che la stessa non avesse domandato la risoluzione dell'accordo transattivo, essendosi limitata a negare ogni valore negoziale all'accordo del 10.8.2013.
Come correttamente precisato in sentenza, al menzionato accordo va riconosciuta natura non novativa, avendo lo stesso semplicemente modificato le modalità di esecuzione dell'obbligazione preesistente, senza estinguerla né alterarne la sostanza.
Orbene, è sempre possibile la risoluzione per inadempimento se la transazione non è novativa (1965, comma 1 c.c.), ma, affinché rivivano le pattuizioni originarie, occorre il venir meno dell'accordo transattivo, e tale effetto la parte che vi ha interesse può conseguire domandandone la risoluzione per inadempimento, a meno che, nell'accordo non sia prevista con espressa pattuizione la risoluzione di diritto del patto, nel caso di specie non contemplata.
In caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta, infatti, che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c. (Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 645 del 08/01/2024).
Dunque, nel caso di specie, in mancanza di pregiudiziale domanda di risoluzione dell'accordo transattivo, correttamente il Tribunale ha disatteso la domanda attorea, fondata sulle originarie pattuizioni contrattuali.
E', infine, inammissibile la subordinata domanda di condanna di parte appellata al pagamento della somma di € 35.700,00, oltre interesse e svalutazione monetaria, formulata “laddove venisse riconosciuta la validità ed efficacia dell'accordo transattivo del 10/08/2013”, siccome formalizzata solo nella comparsa 7 conclusionale dall'appellante, con conseguente violazione del diritto di difesa di controparte, che, in caso di sua tempestiva proposizione, avrebbe potuto eccepire l'altrui inadempimento, o impugnare, a sua volta, nei termini consentiti, la statuizione di rigetto della formulata domanda riconvenzionale.
Nel giudizio di appello, come in quello di primo grado, la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha, infatti, la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. Sez.
1 - , Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022).
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (€ 187.265,83), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, con la chiesta attribuzione.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di parte appellata, che liquida in euro 7.160,00, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv. Vincenzo Coppola;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 23.9.2025
8 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia Ceccarelli dott. Eugenio Forgillo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1911/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 16.09.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te pro tempore – P.IVA: rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Nicola Pignatiello ( - pec: , C.F._1 Email_1 presso il quale elett.te domicilia in Napoli alla Piazza Sannazaro 57
APPELLANTE
E
1 in persona del l.r.p.t., P.IVA , rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Coppola Controparte_1 P.IVA_2
( – pec: ), domiciliatario in Nola Via C.F._2 Email_2
Seminario 2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n°2189/2022, pubblicata il 07/11/2022, resa nel giudizio R.G.
n°495/2022, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 19.04.2023 ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza in epigrafe Parte_1 indicata, con la quale il Tribunale di Nola, adito dall'appellante con atto notificato in data 18.01.2017, ha rigettato la domanda attorea di pagamento dell'importo di € 187.265,83 oltre accessori, pretesa nei confronti della convenuta a saldo dei lavori realizzati in esecuzione di contratto di appalto Controparte_1 stipulato inter partes; ha rigettato, altresì, la domanda riconvenzionale di restituzione dell'importo di €
74.300,00, formulata da sul presupposto che fosse successivamente intervenuto tra le Controparte_1 parti un accordo transattivo delle reciproche obbligazioni nascenti dall'appalto, e ha compensato le spese di lite.
Esponeva in citazione l'attrice che la società le aveva commissionato la Parte_1 Controparte_1 realizzazione di un insediamento produttivo, destinato a struttura ricettiva, denominato “Residence
Rosaine”, sul fondo di sua proprietà, sito in Montecorice (Sa), località Rosaine.
Le opere commissionate consistevano nella realizzazione di differenti corpi di fabbrica, destinati a residenze e parti comuni, come piscina e ristorante, oltre ad aree esterne adibite a viali pedonali e carrabili, aree di parcheggio ed aree a verde.
Nel corso dell'esecuzione delle opere, la committente aveva contestato vizi e difetti e, in ragione di tali contestazioni, aveva adito il Tribunale di Nola con ricorso ex art. 696 c.p.c. chiedendo procedersi in ATP alla verifica dello stato dei luoghi, delle opere, dei vizi e dei danni.
Il nominato CTU, al termine delle operazioni peritali, aveva depositato relazione tecnica nella quale aveva accertato e determinato in complessivi € 757.995,12 l'importo dei lavori eseguiti.
L'attrice lamentava di avere incassato, a fronte delle lavorazioni eseguite, il minore importo di €
601.019,51, con una differenza ancora dovuta dalla committente pari ad € 156.975,61, cui andavano aggiunti circa € 30.292,22, per ulteriori lavorazioni non contabilizzate, anch'esse ancora impagate.
2 Allegava di avere inoltrato invano una formale diffida di pagamento, dichiarandosi, altresì, disponibile ad eseguire le lavorazioni necessarie al completamento dell'opera.
Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di €
187.265,83, oltre IVA, interessi e rivalutazione, quale corrispettivo delle lavorazioni eseguite in virtù del contratto di appalto stipulato inter partes.
Radicatasi la lite, si costituiva la società eccependo l'infondatezza dell'avversa pretesa, Controparte_1 allegando essere intervenuto tra le parti un accordo transattivo sostitutivo delle pattuizioni contrattuali, e spiegando domanda riconvenzionale di ripetizione della somma di € 74.300,00.
Deduceva la convenuta che, nel corso delle opere, aveva formulato all'attrice diverse contestazioni inerenti la realizzazione di talune lavorazioni, la scarsa qualità dei materiali utilizzati, il mancato rispetto della tempistica e l'incompletezza delle opere medesime.
Tali contestazioni erano state formulate già prima dell'instaurazione del procedimento di ATP, precisamente, nel corso dell'assemblea dei soci della committente, tenutasi il 10.08.2013, cui aveva partecipato anche il sig. legale rappresentante della (oltre che socio della Persona_1 Parte_1 attraverso la società unipersonale GEO s.r.l.). Controparte_1
In tale occasione i soci avevano intimato alla di provvedere all'eliminazione dei vizi lamentati Parte_1
(mancata esecuzione di opere strutturali del muro di contenimento e della scarpata prospiciente la strada provinciale, infiltrazioni d'acqua provenienti dalla scarpata, opere non conformi al computo consuntivo, impianto elettrico non a norma) senza ulteriore esborso economico.
Pertanto, “al fine di comporre il contrasto insorto”, la aveva convenuto bonariamente di Controparte_1 riconoscere alla un saldo residuo, per tutte le opere realizzate, di € 110.000,00, IVA inclusa, da Parte_1 corrispondersi, quanto ad € 50.500,00, IVA inclusa, entro il 30.10.2013, e, quanto al residuo importo di
€ 59.500,00, comprensivo di IVA, in 24 mesi, a mezzo di 8 rate trimestrali di € 5.950,00, da versare entro le scadenze del 30.01.2014, 30.04.2014, 30.07.2014, 30.10.2014, 30.01.2015, 30.04.2015, 30.07.2015 e
30.10.2015.
L' aveva accettato la somma a saldo per le opere realizzate, impegnandosi ad eliminare i vizi e _1 ad effettuare le opere sopra indicate, a partire dal mese di gennaio 2014. Successivamente aveva consegnato le chiavi delle singole unità immobiliari.
3 In esecuzione dell'accordo aveva corrisposto l'importo di € 50.500,00 e 4 delle rate CP_1 concordate, per un totale di € 74.300,00, mediante gli assegni bancari sottoscritti in copia da _1 per ricevuta.
Per contro, la non aveva provveduto all'esecuzione delle opere concordate, e non aveva Pt_1 CP_1 versato le ulteriori rate, procedendo, dopo ulteriori contestazioni, alla proposizione del ricorso per ATP, dal quale era emerso che i costi per l'eliminazione dei vizi lamentati e riscontrati ammontavano ad €
70.964,32, mentre i danni erano stati stimati dal CTU in € 15.532,29.
La convenuta eccepiva, pertanto, la mancata ottemperanza dell'attrice all'accordo transattivo intervenuto tra le parti, e chiedeva la restituzione di quanto fino a quel momento corrisposto a tale titolo.
Parte attrice contestava la natura negoziale dell'accordo, assimilabile piuttosto ad una mera lettera di intenti, peraltro contenuta in un verbale assembleare (inidoneo ad assumere carattere vincolante verso l'esterno), non essendo i soci intervenuti muniti del potere rappresentativo necessario a vincolare le parti in causa. L'ipotesi transattiva non sarebbe stata poi coltivata, come dimostrato dalla proposizione del ricorso per ATP.
Espletata l'attività istruttoria, la causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava la domanda attorea e la domanda riconvenzionale, e compensava le spese di lite, ritenendo, in estrema sintesi, che l'accordo raggiunto il 10.8.2013 avesse valore transattivo non novativo, e che la domanda attorea andasse, pertanto, disattesa siccome riferita all'originario contratto di appalto, da ritenersi superato e sostituito dal nuovo accordo, raggiunto il 10.8.2013.
Rigettava, inoltre, la domanda riconvenzionale di ripetizione, formulata dalla parte convenuta, poiché non preceduta dalla domanda di risoluzione dell'accordo transattivo.
Col proposto gravame, l'appellante formula censure al ragionamento esposto dal Tribunale, deducendone l'erroneità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1965 c.c., nella parte in cui ha riconosciuto valore transattivo al verbale assembleare societario del 10/08/2013, riconnettendo al detto accordo efficacia ostativa all'accoglimento della domanda, benché, per stessa ammissione del primo giudice, esso non avesse natura novativa della regolamentazione pattizia derivante dall'originario contratto di appalto.
Ha chiesto, pertanto, riformarsi la pronuncia nel senso della condanna di al pagamento, Controparte_1 in suo favore, della somma di € 187.265,83, oltre IVA, quale corrispettivo delle lavorazioni eseguite e, a tutt'oggi, impagate, ovvero della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre accessori e con il favore delle spese di lite.
4 Radicatasi la lite, si è costituita l'appellata con comparsa del 7.9.2023 (per l'udienza del 20.9.2023, differita di ufficio al 26.9.2023), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
In comparsa conclusionale l'appellante ha, per la prima volta, formulato domanda subordinata di condanna dell'appellata, laddove venisse riconosciuta la validità ed efficacia dell'accordo transattivo del 10/08/2013, al pagamento della minor somma di € 35.700,00, oltre interesse e svalutazione monetaria.
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è infondato deve essere rigettato.
Con unico articolato motivo di gravame l'appellante censura la pronuncia, ritenendo che l'interpretazione del verbale assembleare del 10/08/2013, sostenuta dal Tribunale di Nola, sarebbe errata poiché le dichiarazioni in quella sede rese dalle parti non costituivano accordo transattivo, né dichiarazione di volontà della società di transigere l'importo ad essa spettante per le lavorazioni eseguite, Parte_1 trattandosi piuttosto di mere dichiarazioni di intenti, prive di valore negoziale transattivo ovvero di rinuncia a diritti sostanziali.
Assume che tra le parti non esisteva alcuna lite pendente, né vi erano prospettive di una futura insorgenza di contenzioso.
Deduce che l'accordo transattivo, quale atto negoziale, non può essere contenuto in un verbale assembleare di una s.r.l., che è atto interno alla società e non ha carattere vincolante verso l'esterno, in quanto espressione della volontà societaria che, come tale, può vincolare i soli organi di gestione della società ma non terzi estranei al sodalizio.
5 In ogni caso, la decisione del Tribunale sarebbe contraddittoria, in quanto, anche a voler riconnettere natura transattiva al verbale assembleare di cui si è detto, l'affermata natura “non novativa” dell'accordo non precludeva alle parti di agire in forza dell'originario contratto di appalto.
Le doglianze esposte sono infondate.
Rileva la Corte che la sentenza non merita censura nella parte in cui riconnette valore transattivo all'accordo trasfuso nel verbale assembleare del 10/08/2013, ricorrendone tutte le condizioni formali e sostanziali.
La partecipazione all'assemblea di , nella duplice veste di socio della EO (a sua Persona_1 volta socia della e di legale rappresentante di nella cui dichiarata qualità ha, Controparte_1 Parte_1 altresì, provveduto a sottoscrivere il verbale, e il contenuto dell'accordo trasfuso nel verbale, non lasciano adito a dubbi di sorta in ordine alla coesistenza, nel medesimo atto, sia di un verbale di assemblea societaria che di un accordo transattivo.
Quanto a quest'ultimo, si legge, invero, nel citato verbale che l' “legale rappresentante della _1 [...]
Pt_
, illustrava lo stato dei lavori. Quindi, alcuni soci della contestavano “al rappresentante Controparte_1 della società costruttrice la realizzazione non a regola d'arte di talune opere, la scarsa qualità dei materiali adoperati, nemmeno corrispondente al computo metrico consuntivo, nonché la violazione della tempistica e la incompletezza delle opere”.
Dopo accesa discussione, il rappresentante legale della dichiarava “di Parte_2 ritenersi responsabile di tutti i lavori eseguiti e previsti nel computo metrico consuntivo”, impegnandosi a provvedere
“alla rimozione di eventuali difetti riscontrati nelle opere, ivi comprese le infiltrazioni di acqua se dovute a sua negligenza nell'esecuzione degli stessi, preventivando l'intervento risolutivo a partire dal mese di gennaio 2014 per tutte le unità immobiliari”.
A seguito di tale impegno, i soci, “ritenendo opportuno comporre il contrasto insorto”, convenivano “bonariamente di riconoscere alla nella persona del SI , un saldo residuo per tutte le opere realizzate Parte_3 Persona_1 pari a € 110.000,00 iva inclusa”. Quest'ultimo, a sua volta, accettava “la somma a saldo per le opere realizzate” e si impegnava “ad eliminare ed effettuare le opere di cui sopra”.
Ricorrono, all'evidenza, i presupposti: della volontà di composizione di un contrasto già insorto sulla qualità delle opere eseguite e sul versamento del saldo del prezzo;
delle reciproche concessioni, modificative della regolamentazione pattizia dell'appalto; della forma scritta ad probationem; della legittimazione dei soggetti dichiaranti (ll.rr. delle società), e , Parte_4 Persona_1 che sottoscrivevano il verbale.
6 In fattispecie analoga (relativa a verbale di assemblea condominiale) la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che esso può essere impiegato per consacrare particolari accordi fra il ed uno dei Parte_5 condomini, purché il documento sia sottoscritto da tutti i contraenti. In tal modo esso acquista effetto probante e la funzione propria della scrittura privata, fa fede della manifestazione di volontà contrattuale di tutti gli intervenuti e la sottoscrizione vale a conferire alla convenzione la forma scritta che sia richiesta
"ad substantiam" ovvero "ad probationem". (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2297 del 19/03/1996 e successive conformi).
Ciò posto, la sentenza non merita censura nemmeno nella parte in cui ha ritenuto preclusa all'attrice la domanda fondata sulle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto, sul presupposto che la stessa non avesse domandato la risoluzione dell'accordo transattivo, essendosi limitata a negare ogni valore negoziale all'accordo del 10.8.2013.
Come correttamente precisato in sentenza, al menzionato accordo va riconosciuta natura non novativa, avendo lo stesso semplicemente modificato le modalità di esecuzione dell'obbligazione preesistente, senza estinguerla né alterarne la sostanza.
Orbene, è sempre possibile la risoluzione per inadempimento se la transazione non è novativa (1965, comma 1 c.c.), ma, affinché rivivano le pattuizioni originarie, occorre il venir meno dell'accordo transattivo, e tale effetto la parte che vi ha interesse può conseguire domandandone la risoluzione per inadempimento, a meno che, nell'accordo non sia prevista con espressa pattuizione la risoluzione di diritto del patto, nel caso di specie non contemplata.
In caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta, infatti, che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c. (Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 645 del 08/01/2024).
Dunque, nel caso di specie, in mancanza di pregiudiziale domanda di risoluzione dell'accordo transattivo, correttamente il Tribunale ha disatteso la domanda attorea, fondata sulle originarie pattuizioni contrattuali.
E', infine, inammissibile la subordinata domanda di condanna di parte appellata al pagamento della somma di € 35.700,00, oltre interesse e svalutazione monetaria, formulata “laddove venisse riconosciuta la validità ed efficacia dell'accordo transattivo del 10/08/2013”, siccome formalizzata solo nella comparsa 7 conclusionale dall'appellante, con conseguente violazione del diritto di difesa di controparte, che, in caso di sua tempestiva proposizione, avrebbe potuto eccepire l'altrui inadempimento, o impugnare, a sua volta, nei termini consentiti, la statuizione di rigetto della formulata domanda riconvenzionale.
Nel giudizio di appello, come in quello di primo grado, la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha, infatti, la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. Sez.
1 - , Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022).
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (€ 187.265,83), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, con la chiesta attribuzione.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di parte appellata, che liquida in euro 7.160,00, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv. Vincenzo Coppola;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 23.9.2025
8 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia Ceccarelli dott. Eugenio Forgillo
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