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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 09/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott.ssa Tania Scanu Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.30 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2020, promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA DELEDDA n. 3 in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv.
TORTORA CARLO che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso,
Ricorrente
contro
, (C.F. ), nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA TAZZOLI N. 30 in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv.
PREVETE SIMONE PIETRO che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“ - riconoscimento da parte del resistente in favore della ricorrente dell'importo omnicomprensivo
Pagina 1 di euro 45.000,00, da corrispondersi in unica soluzione entro 30 giorni dalla data della sentenza;
- rinuncia da parte della ricorrente a ogni ulteriore pretesa;
compensazione integrale delle spese di lite.”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente verbalizzate da e ”. Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/01/2020 ha instaurato il giudizio per il Parte_1
divorzio tra la stessa e . CP_1
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario, in data 01/06/1985 in Oristano, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 1985, n. 44, P. 2, S. A - doc. 1 e 2).
Dalla predetta unione sono nati due figli, e , ormai maggiorenni ed autosufficienti Per_1 Per_2
economicamente.
È stato instaurato precedentemente giudizio di separazione tra le medesime parti nanti il Tribunale di Oristano (procedimento n. 1621/2011 R.G.), nell'ambito del quale in data 21/02/2013 è stata dapprima pronunciata sentenza non definitiva n. 201/2013, pubblicata il 11/04/2013, e successivamente è stata emessa sentenza definitiva n. 235/2016, pubblicata il 10/03/2016, con la quale il Tribunale ha statuito -sotto il profilo economico- che " versi al domicilio CP_1
a titolo di concorso nel mantenimento del coniuge, l'importo mensile di € 550,0 Parte_1
l'importo predetto dovrà essere corrisposto entro i primi 10 giorni di ogni mese ed è soggetto rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dal marzo 2017".
La ricorrente ha allegato il persistere dello squilibrio economico tra le parti, affermando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Inoltre, ha dedotto che verosimilmente il aveva maturato (o stava per maturare) i requisiti per il pensionamento;
in CP_1
tal caso, ha fatto valere il proprio diritto all'attribuzione della quota di indennità di fine rapporto, ex art. 12 bis L. 898/1970, che verrà percepita dal coniuge, in misura pari al 40% dell'indennità totale, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Si è costituito il resistente, il quale non si è opposto alla domanda di divorzio e ha dedotto l'esistenza di poste patrimoniali in capo alla ricorrente da tenere in considerazione nel valutare l'esistenza dei presupposti per l'assegno divorzile. Ha, infine, allegato la piena capacità lavorativa della Inoltre, ha dato atto della perduranza del proprio rapporto di lavoro con l'Agenzia. Pt_1
Pagina 2 Le parti sono comparse innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 16.9.2020; il Presidente, sciogliendo la riserva assunta alla suddetta udienza, ha reso i provvedimenti provvisori e urgenti, che di seguito si riportano: "Modifica l'assegno di mantenimento a favore della moglie posto a carico del resistente in euro 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi secondo le modalità già in uso;
riserva al prosieguo del giudizio l'adozione di ogni altro provvedimento anche di natura economica".
In data 26.1.2021 è stata depositata sentenza non definitiva con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 01/06/1985 in ORISTANO tra i coniugi ed è stata disposta l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile.
Nel corso della causa, essendo risultato incontestato il sopravvenuto pensionamento del resistente e l'ammontare del TFR percepito, è stata infine formulata dal Giudice la seguente proposta conciliativa: “riconoscimento da parte del resistente in favore della ricorrente dell'importo omnicomprensivo di euro 45.000,00, da corrispondersi anche in più soluzioni;
rinuncia da parte della ricorrente a ogni ulteriore pretesa;
compensazione integrale delle spese di lite”.
All'udienza del 17.10.2024 le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa integrandola con la previsione dell'intera corresponsione della somma ivi prevista a carico del entro il termine di 30 giorni dalla data della sentenza in unica soluzione. I procuratori hanno CP_1
quindi rassegnato conclusioni conformi ricalcanti la proposta conciliativa così integrata.
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei medesimi coniugi stante la pacifica indipendenza economica dei figli e pertanto l'assenza di specifici interessi Pt_2
degli stessi da tutelare, le condizioni concordate attengono unicamente a diritto disponibili, rispetto ai quali non sussistono valide ragioni per non assecondare la volontà espressa dai relativi titolari.
In particolare, si dà atto che l'accordo raggiunto è volto a risolvere in via definitiva ogni questione relativa all'assegno divorzile e al riconoscimento alla ricorrente di quota del TFR spettante al resistente.
La possibilità di stabilire un assegno in unica soluzione è riconosciuta da ampia e condivisibile giurisprudenza (la circostanza emerge chiaramente anche dalle pronunce della Corte di Cassazione che danno espressamente atto dell'eventualità in questione, stabilendo, ad esempio, che “il raggiungimento di un accordo fra gli ex coniugi per la corresponsione dell'assegno di divorzio in un'unica soluzione non comporta il venir meno dell'interesse ad agire, né la cessazione della
Pagina 3 materia del contendere nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione, davanti alla quale pende il procedimento avverso la liquidazione dell'assegno stabilita dal giudice di merito”; Cassazione civile sez. I, 13/02/2020, n.3662).
Pertanto, con l'assegno c.d. una tantum, le parti definiscono tra loro ogni questione patrimoniale, distaccando definitivamente le reciproche fortune, sicché non possono poi modificarne la misura in aumento o in diminuzione, né affiancarvi un assegno periodico, neppure adducendo eventi sopravvenuti (art. 5, comma 8, l. n. 898/1970), con conseguente improponibilità delle eventuali nuove domande di contenuto economico, quand'anche avanzate con ricorso congiunto
(condivisibilmente, Tribunale Modena sez. II, 05/01/2017, n.85).
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con sentenza non definitiva n. 47/2021 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili tra i coniugi, definitivamente decidendo:
Sull'accordo tra le parti:
- Dispone che il resistente, a titolo di assegno divorzile una tantum e di riconoscimento della quota del TFR, provveda a versare in favore della ricorrente l'importo omnicomprensivo di euro 45.000,00, da corrispondersi in unica soluzione entro 30 giorni dalla data della sentenza;
- prende atto della rinuncia da parte della ricorrente a ogni ulteriore pretesa.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
09/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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