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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 21.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 859/2023 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Manni David Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Lezzi CP_1
e Maria Teresa Petrucci
Resistente
OGGETTO: Ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.01.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe premesso di essere stato riconosciuto invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e di aver percepito la pensione di inabilità da gennaio, esponeva di aver ricevuto una lettera datata 30.01.2020 con cui CP_ l' gli chiedeva la ripetizione della somma di € 3.713,58 pagata in più sulla pensione cat. INVCIV
n. 07663159 per il periodo da gennaio 2019 a dicembre 2019. CP_ Ritenendo illegittima tale richiesta di restituzione delle somme da parte dell il ricorrente conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, l
[...]
al fine di accertare l'irreperibilità delle somme percepite a titolo di pensione cat. CP_2
CP_ INVCIV, con condanna dell' a quanto già recuperato, ritenendo di possedere il requisito reddituale per percepire la prestazione. CP_ L' tempestivamente citato, chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando che l'indebito era dovuto al superamento dei limiti reddituali per godere della pensione di inabilità civile.
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 21.05.2025, lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, il Tribunale decideva con separata sentenza.
* * *
Nel merito ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
1 Il ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di veder riconosciuto in Controparte_3 giudizio il suo diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrispostegli dall' a titolo di pensione di inabilità civile in misura non dovuta per il periodo da gennaio 2019 CP_1
a dicembre 2019. CP_ A sostegno di quanto richiesto lo stesso ha invocato l'illegittimità della pretesa dell attesa la permanenza del requisito reddituale per il mantenimento della pensione di inabilità civile relativa all'anno 2019.
Pacifici i fatti di causa e passando, quindi, ad esaminare la vicenda alla luce delle regole generali in tema di ripetizione dell'indebito, occorre in primo luogo chiarire la questione relativa all'individuazione dei rispettivi oneri probatori delle parti nell'ambito dello specifico giudizio instaurato, avendo il ricorrente esercitato sostanzialmente un'azione di Parte_1 accertamento negativo della pretesa formulata dall' mediante l'invio della missiva datata CP_1
30.01.2020 con la quale veniva richiesta la restituzione della complessiva somma di € 3.713,58.
Sul punto è bene precisare che questo Tribunale presta adesione all'orientamento interpretativo, recentemente adottato dalla Suprema Corte a SS. UU., secondo il quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (sic. Cass. Civ. SS.UU. n. 18046 del
2010)”.
Secondo l'indirizzo prospettato dalle Sezioni Unite, per risolvere il problema del riparto dell'onus probandi, occorre far riferimento alla posizione sostanziale delle parti e non a quella processuale;
in tale prospettiva, ne consegue che al fine di paralizzare la pretesa restitutoria dell'istituto sarà onere del pensionato allegare e provare il titolo giustificativo della prestazione erogata assunta come indebita dall'ente erogatore.
Orbene nel caso di specie, sulla base di siffatto criterio valutativo, non può che prendersi atto che parte ricorrente ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio documentando di possedere il requisito reddituale per continuare a percepire la pensione di inabilità civile per il periodo contestato.
Ed infatti, il ricorrente ha adeguatamente allegato la propria situazione reddituale, idonea a provare il rispetto del limite reddituale, come dimostrato dal certificato reddituale rilasciato da Agenzia delle
Entrate e prodotto come doc. 7 del ricorso, da cui emerge che il reddito percepito dal ricorrente nell'anno 2019 è stato pari ad € 7.064,00 e, dunque, inferiore al limite previsto dalla legge, fissato in € 16.847,67 con riferimento all'anno 2019.
2 I rilievi sollevati dall' secondo cui i redditi percepiti dal pensionato superano i limiti reddituali CP_1 stabiliti dalla legge non sono fondati poiché l' inspiegabilmente somma i redditi dell'anno CP_3 precedente (2018) a quelli del 2019.
Ne consegue che risulta illegittima la pretesa dell' di restituzione della somma di € 3.713,58 CP_1 titolo di pensione di inabilità civile per il periodo da gennaio 2019 a dicembre 2019.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'irripetibilità della somma di € 3.713,58 sulla pensione cat. INVCIV n. 07663159 intestata al ricorrente richiesta con lettera del 30.01.2020 e conseguentemente condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute oltre CP_1 interessi come per legge;
- Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre CP_1 spese generali IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Lecce, 28.05.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 21.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 859/2023 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Manni David Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Lezzi CP_1
e Maria Teresa Petrucci
Resistente
OGGETTO: Ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.01.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe premesso di essere stato riconosciuto invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e di aver percepito la pensione di inabilità da gennaio, esponeva di aver ricevuto una lettera datata 30.01.2020 con cui CP_ l' gli chiedeva la ripetizione della somma di € 3.713,58 pagata in più sulla pensione cat. INVCIV
n. 07663159 per il periodo da gennaio 2019 a dicembre 2019. CP_ Ritenendo illegittima tale richiesta di restituzione delle somme da parte dell il ricorrente conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, l
[...]
al fine di accertare l'irreperibilità delle somme percepite a titolo di pensione cat. CP_2
CP_ INVCIV, con condanna dell' a quanto già recuperato, ritenendo di possedere il requisito reddituale per percepire la prestazione. CP_ L' tempestivamente citato, chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando che l'indebito era dovuto al superamento dei limiti reddituali per godere della pensione di inabilità civile.
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 21.05.2025, lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, il Tribunale decideva con separata sentenza.
* * *
Nel merito ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
1 Il ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di veder riconosciuto in Controparte_3 giudizio il suo diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrispostegli dall' a titolo di pensione di inabilità civile in misura non dovuta per il periodo da gennaio 2019 CP_1
a dicembre 2019. CP_ A sostegno di quanto richiesto lo stesso ha invocato l'illegittimità della pretesa dell attesa la permanenza del requisito reddituale per il mantenimento della pensione di inabilità civile relativa all'anno 2019.
Pacifici i fatti di causa e passando, quindi, ad esaminare la vicenda alla luce delle regole generali in tema di ripetizione dell'indebito, occorre in primo luogo chiarire la questione relativa all'individuazione dei rispettivi oneri probatori delle parti nell'ambito dello specifico giudizio instaurato, avendo il ricorrente esercitato sostanzialmente un'azione di Parte_1 accertamento negativo della pretesa formulata dall' mediante l'invio della missiva datata CP_1
30.01.2020 con la quale veniva richiesta la restituzione della complessiva somma di € 3.713,58.
Sul punto è bene precisare che questo Tribunale presta adesione all'orientamento interpretativo, recentemente adottato dalla Suprema Corte a SS. UU., secondo il quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (sic. Cass. Civ. SS.UU. n. 18046 del
2010)”.
Secondo l'indirizzo prospettato dalle Sezioni Unite, per risolvere il problema del riparto dell'onus probandi, occorre far riferimento alla posizione sostanziale delle parti e non a quella processuale;
in tale prospettiva, ne consegue che al fine di paralizzare la pretesa restitutoria dell'istituto sarà onere del pensionato allegare e provare il titolo giustificativo della prestazione erogata assunta come indebita dall'ente erogatore.
Orbene nel caso di specie, sulla base di siffatto criterio valutativo, non può che prendersi atto che parte ricorrente ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio documentando di possedere il requisito reddituale per continuare a percepire la pensione di inabilità civile per il periodo contestato.
Ed infatti, il ricorrente ha adeguatamente allegato la propria situazione reddituale, idonea a provare il rispetto del limite reddituale, come dimostrato dal certificato reddituale rilasciato da Agenzia delle
Entrate e prodotto come doc. 7 del ricorso, da cui emerge che il reddito percepito dal ricorrente nell'anno 2019 è stato pari ad € 7.064,00 e, dunque, inferiore al limite previsto dalla legge, fissato in € 16.847,67 con riferimento all'anno 2019.
2 I rilievi sollevati dall' secondo cui i redditi percepiti dal pensionato superano i limiti reddituali CP_1 stabiliti dalla legge non sono fondati poiché l' inspiegabilmente somma i redditi dell'anno CP_3 precedente (2018) a quelli del 2019.
Ne consegue che risulta illegittima la pretesa dell' di restituzione della somma di € 3.713,58 CP_1 titolo di pensione di inabilità civile per il periodo da gennaio 2019 a dicembre 2019.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'irripetibilità della somma di € 3.713,58 sulla pensione cat. INVCIV n. 07663159 intestata al ricorrente richiesta con lettera del 30.01.2020 e conseguentemente condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute oltre CP_1 interessi come per legge;
- Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre CP_1 spese generali IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Lecce, 28.05.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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