Articolo 1250 del Codice civile
Articolo 1249Articolo 1251
Versione
19 aprile 1942
Art. 1250.

(Compensazione rispetto ai terzi).

La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente