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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/05/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra
Levanti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1148/2024 R.G., promossa da (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonino Rocca
-opponente-
contro
(C.F. ), in proprio e nella qualità di Controparte_1 C.F._2 procuratore generale di (C.F. ) e Controparte_2 C.F._3 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Piccolo Parte_2 C.F._4
Salafia
-opposta-
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio (introdotto con ricorso depositato il 24.04.2024) ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 271/2024, Parte_1 emesso da questo Tribunale in data 21.03.2024 e notificato in pari data, per il pagamento, in favore di in proprio e nella qualità di procuratore generale di Controparte_1 [...]
, della somma di € 40.900,00, oltre interessi come da domanda, Parte_3 nonché spese e compensi della procedura di ingiunzione.
La pretesa creditoria azionata da parte opposta trae origine dal contratto di locazione stipulato tra esso opponente e in proprio e nella qualità di procuratore Controparte_1 generale di e , in data 1.3.2016 e registrato il 3.3.2016, Controparte_2 Parte_2 avente ad oggetto l'immobile, adibito ad uso garage, sito a Scicli, via Duca D'Aosta nn. 17 e
19, per la durata di due anni a decorrere dal dì 1.3.2016, per un canone di locazione biennale pari ad € 6.000,00, da corrispondersi, per il primo biennio, nel caso di mancata disdetta, in un'unica soluzione, a mezzo di due assegni circolari dell'importo di € 3.000,00 ciascuno e, per il biennio successivo, a mezzo di uno o più assegni circolari, entro il quinto giorno del mese di marzo del biennio di riferimento.
pagina 1 di 8 Era accaduto che la in proprio e nella qualità, con atto di intimazione di CP_1 sfratto per finita locazione, aveva convenuto in giudizio il conduttore , Parte_1 al fine di ottenere il rilascio dell'immobile locato, ritenendo il contratto de quo venuto in scadenza alla data del 28.2.2018 per effetto di una prima disdetta, inviata al conduttore con lettera raccomandata del 2.2.2017, ed una ulteriore disdetta manifestata con atto del 27.7.2018, notificato a parte conduttrice in data 7.8.2017; nella medesima occasione, dunque, la CP_1 aveva lamentato il mancato assolvimento, da parte dell'intimato, dell'obbligo di restituzione dell'immobile locato nonostante la cessazione degli effetti del contratto, assumendo, nel contempo, il mancato pagamento del canone biennale anticipato, per un importo complessivo di € 6.000,00, e dichiarando di volersi valere della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di locazione. L'instaurato procedimento civile era stato definito con sentenza n. 80/2022, pubblicata il
21.01.2022, con la quale - ritenendo la pretesa revoca verbale delle due disdette ad opera di uno dei comproprietari-locatori ( smentita dalle dichiarazioni dei testi escussi Parte_2 nonché dallo stesso (sentito in sede di interrogatorio formale all'udienza del Parte_2
3.4.2021) e comunque, quand'anche effettivamente manifestata, non idonea a configurare una valida disdetta poiché in contrasto con la volontà della maggioranza dei comproprietari dell'immobile - “…attese le due lettere di disdetta contrattuale, provenienti da tutti e tre i comproprietari-locatori…”, il Tribunale di Ragusa aveva dichiarato la cessazione degli effetti del contratto di locazione inter partes a far data dal 28.2.2018, oltre che la cessazione della materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile, siccome avvenuto in data
30.10.2020.
In seno al ricorso per decreto ingiuntivo, qui opposto, parte locatrice aveva dunque esposto di essere creditrice nei confronti del conduttore , per il ritardato Parte_1 rilascio dell'immobile, invocando all'uopo la clausola contrattuale, con la quale le parti avevano pattuito, a carico del conduttore, in ipotesi di mancata restituzione del garage, il pagamento di una penale giornaliera pari ad “€ 50,00 da conteggiarsi su ogni giorno di ritardo dopo i primi 30 giorni consecutivi, salvo maggiori danni”.
Segnatamente, parte opposta, in ossequio alla summenzionata sentenza – passata in giudicato in data 22.7.2022 – assumendo la data del 28.2.2018 quale data in cui il contratto di locazione aveva cessato i propri effetti e deducendo altresì l'avvenuto rilascio dell'immobile solo in data 30.10.2020, aveva richiesto al Tribunale adito il pagamento della somma pari ad €
40.900,00 (detratta la somma ricevuta di € 6.250,00, trattenuta in acconto sul maggiore credito vantato) a titolo di penale per la ritardata consegna dell'immobile, quantificata a decorrere dai
30 giorni successivi all'insorgenza dell'obbligo di rilascio (28.2.2018) e, dunque, dal 31.3.2018 sino al 30.10.2020.
L'opponente, a sostegno della spiegata opposizione, eccepiva preliminarmente l'insussistenza del ritardo nella restituzione dell'immobile per non avere avuto conoscenza del relativo obbligo;
in particolare, esponeva che, in realtà, entrambe le disdette erano state verbalmente revocate nel corso dell'autunno-inverno 2017 da , l'unico tra i Parte_2 pagina 2 di 8 comproprietari con il quale il conduttore si era relazionato durante il rapporto locatizio;
esponeva, quindi, che in buona fede aveva continuato a corrispondere mensilmente il canone di locazione a mezzo vaglia postali intestati a - che li aveva sempre ricevuti Controparte_1 senza mai opporre contestazione alcuna - aggiungendo, dunque, che il contratto inter partes si era rinnovato in forza di comportamenti concludenti dei locatori e degli accordi intercorsi con il comproprietario . Parte_2
Eccepiva, in subordine, l'opponente, l'eccessività della penale giornaliera di € 50,00, stabilita per il ritardo nella restituzione dell'immobile; in particolare, sul punto, esso conduttore rilevava che detto importo superava di gran lunga il costo giornaliero della locazione del garage, pari ad € 8,30, tenuto conto del canone mensile fissato in € 250,00.
Indi, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via Parte_1 subordinata, chiedeva che l'intestato Tribunale volesse “accertare e dichiarare ex art.1384 c.c. la manifesta eccessività dell'importo di € 50,00 giornaliero indicato nel contratto di locazione
a titolo di penale per il ritardo nella consegna e rilascio dell'immobile, con conseguente riduzione ad equità dello stesso ad un importo ben viso all'Ill.mo Giudicante con conseguente rideterminazione dell'importo dovuto;
in ulteriore subordine, accertare e dichiarare ex art.1384 c.c. la manifesta eccessività dell'importo giornaliero di € 50,00 indicato nel contratto di locazione a titolo di penale per il ritardo nella consegna e rilascio dell'immobile, con conseguente riduzione ad equità dello stesso eguagliandolo al valore giornaliero per il godimento del garage pari ad € 8,30 a titolo di penale, e pertanto, dichiarare la somma di € 7.826,90 dovuta per il ritardo nella consegna dell'immobile e detratta la somma di € 6.250,00 versata in acconto sul maggior credito vantato a titolo di risarcimento per il ritardo, condannare l'opponente a pagamento del residuo pari ad € 1.576,90; con la condanna al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio in proprio e nella qualità di procuratore Controparte_1 generale dei figli e , la quale eccepiva l'intervenuto Controparte_2 Parte_2 giudicato sulla questione dell'obbligo del conduttore di rilascio dell'immobile locato alla data di cessazione degli effetti del contratto (28.2.2018), nonché l'inadempimento a tale obbligo da parte del conduttore stesso, rimasto nella detenzione del garage nonostante l'intimazione di sfratto notificata il 16.1.2020 e l'ordinanza non impugnabile di rilascio, emessa in data
22.6.2020. Quanto all'eccezione di controparte circa l'eccessività della penale domandata, nonché la sproporzione tra la medesima ed il calcolato canone giornaliero di locazione, parte opposta - evidenziando che, in sede di stipulazione del contratto, il canone di locazione era stato ridotto in ragione dei lavori di manutenzione straordinaria posti a carico del conduttore -rilevava che il canone stesso (pari ad € 250,00 al mese), per ciò stesso, non poteva essere impiegato quale parametro di riferimento;
parimenti, non poteva farsi ricorso a quest'ultimo per essere la restituzione dell'immobile locato oggetto di una distinta ed autonoma obbligazione rispetto a quella di corresponsione del canone.
pagina 3 di 8 Deduceva, in ogni caso, che la previsione di tale penale era stata pattuita tra le parti (sia nel quantum che nel termine di decorrenza della medesima), sicché si opponeva ad una riduzione ad equità della medesima ad opera del giudicante, anche al fine di non annullare l'efficacia di detta penale, volta a sanzionare il mancato assolvimento dell'obbligo di rilascio da parte del conduttore.
Indi, in proprio e nella qualità, chiedeva che il Tribunale volesse Controparte_1
“…preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 cpc;
rigettare l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo n.
271/2024, reso tra le parti nel ricorso monitorio n. 676/2024 R.G.; accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, che il sig. nato a [...] il Parte_1
17.2.1975 (C.F. è debitore, nei confronti dei creditori solidali CodiceFiscale_5 [...]
, e , dell'importo di € 40.900,00 oltre interessi CP_1 Controparte_2 Parte_2 dal rilascio del 30.10.2020, in virtù della clausola penale pattuita nel contratto di locazione dell'1.3.2016 ed in relazione al quale, con sentenza n. 80/2022 del Tribunale, passata in giudicato, è stata dichiarata la cessazione degli effetti della locazione alla scadenza del
28.2.2018 e l'obbligo di rilascio da tale data, per intervenuta disdetta entro il termine contrattuale;
- in via di mero subordine, nell'ipotesi di rideterminazione dell'importo della penale e revoca del decreto opposto, condannare il sig. (C.F. Parte_1 [...]
, nei confronti dei creditori solidali , e C.F._5 Controparte_1 Controparte_2
, al pagamento dell'importo giornaliero della penale dovuta, per i 943 giorni Parte_2 di sua applicazione, oltre interessi dal rilascio del 30.10.2020; - condannare il sig.
[...]
(C.F. al pagamento delle spese e dei compensi di Parte_1 CodiceFiscale_5 giudizio”.
Con ordinanza in data 8.10.2024, il Giudice, preso atto della domanda subordinata di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio, concedeva la provvisoria esecuzione parziale dell'opposto decreto ingiuntivo, limitatamente alla somma non contestata di €
1.576,90.
Successivamente, in seno alle proprie note conclusive, depositate il 20.1.2025, l'opponente rappresentava di avere provveduto al pagamento della detta somma di € 1.576,90, producendo all'uopo disposizione di avvenuto bonifico;
l'opposta, poi, in seno alle proprie note conclusive, dava atto di siffatto pagamento chiedendo, dunque, al Giudicante di tenerne conto nella determinazione del quantum debeatur.
<<<>>>
Ciò posto, si osserva che la pretesa creditoria di parte opposta ha ad oggetto il pagamento della penale pattuita, in seno al contratto di locazione, per il ritardo nella restituzione dell'immobile, nella misura di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, decorsi 30 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di rilascio;
nella specie, infatti, l'immobile è stato rilasciato in data 30.10.2020, nonostante l'avvenuta scadenza del contratto di locazione in data 28.2.2018. Ora, esaminando l'istituto della clausola penale nell'ambito di un contratto di locazione, occorre muovere dalla regola secondo cui “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a pagina 4 di 8 dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”: così dispone l'art. 1591 c.c..
Il conduttore in ritardo nella riconsegna dell'immobile è quindi tenuto, a norma dell'art. 1591 c.c., dalla data di cessazione legale del contratto, oltre che al pagamento del corrispettivo convenuto, anche al risarcimento del maggior danno subito dal locatore, a titolo di responsabilità contrattuale per il ritardato adempimento;
pertanto, qualora tale (maggior) danno sia stato determinato con apposita clausola penale, il conduttore deve corrispondere l'ammontare di detta penale (Cass. civ., sez. VI, 09/12/2015, n. 24910; Cass. civ., sez. III,
28/09/1998, n. 9698; Cass. civ., sez. III, 04/11/1993, n. 10887).
Essa concerne e, quindi, assorbe solo il maggior danno rispetto al corrispettivo, al quale allude l'art. 1591 c.c..
Nel caso in scrutinio, l'opponente, in via principale, deduce di non dovere alcuna somma a titolo di penale, a causa della “insussistenza del ritardo nel rilascio per la non conoscenza dell'obbligo di rilascio da parte del conduttore…”, avendo i locatori tenuto comportamenti concludenti significativi di una tacita rinnovazione del contratto dopo il primo biennio
(accettazione dei canoni anche dopo la scadenza contrattuale); in particolare, lo invoca Pt_1 la sua buona fede per avere confidato nella rinnovazione del contratto, in conseguenza dell'accordo intervenuto con uno dei comproprietari ( ), che gli avrebbe Parte_2 comunicato la revoca della precedente disdetta trasmessagli da in proprio e Controparte_1 nella qualità di procuratore generale degli altri due locatori.
In tal modo, si ritiene che l'opponente contesti la colpevolezza od imputabilità dell'inadempimento, da cui in ogni caso la penale non può prescindere, a differenza che dalla prova del danno e della sua entità. Sennonchè, l'irragionevolezza di un tale affidamento, ingenerato nello dal Pt_1 comportamento di uno dei tre locatori (anche se, in ipotesi, quello solitamente addetto ai rapporti con il conduttore) è spiegata nella sentenza n. 80/2022, ove – a pag. 3 – si legge:
“Applicando tale principio al caso di specie, non potrebbe di certo presumersi che il singolo locatore-comproprietario ( ) abbia - in ipotesi - agito con il consenso degli Parte_2 altri comproprietari, essendo chiaramente in atti la prova contraria a detta presunzione, attese le due lettere di disdetta contrattuale, provenienti da tutti e tre i comproprietari-locatori, sicchè è evidente che avrebbe agito contro la volontà maggioritaria degli Parte_2 altri due comproprietari”.
Anche a volere prescindere dalla vincolatività di tale valutazione, espressa dalla citata sentenza irrevocabile, non può sfuggire che lo , destinatario di ben due lettere di disdetta Pt_1 provenienti dai tre locatori, era consapevole della volontà contraria alla rinnovazione del contratto manifestata da due dei predetti locatori, e dunque dalla maggioranza dei proprietari dell'immobile; ne deriva che lo stesso non poteva legittimamente e ragionevolmente fare affidamento sulla revoca della disdetta espressa da uno solo dei tre locatori, in quanto minoranza della parte locatrice complessa.
pagina 5 di 8 E del resto, lo , in seno al ricorso introduttivo, ha chiesto di provare per testimoni Pt_1 la seguente circostanza: “9) Vero o no che nell'autunno-inverno dell'anno 2017 ed all'atto della revoca verbale della secondo disdetta, il comproprietario , ha Parte_2 espressamente revocato le disdette e rinnovato il contratto di locazione al conduttore per lo stesso periodo di tempo invitando il conduttore ad effettuare il pagamento dei canoni anche mensilmente”. Per altro verso, l'accettazione dei canoni dopo la scadenza contrattuale da parte dei locatori, che hanno già positivamente espresso, con la comunicazione della disdetta, la loro volontà di non rinnovare il contratto, è un comportamento in sé neutro, essendo comunque il conduttore, pur dopo la cessazione del contratto, tenuto al versamento del corrispettivo convenuto sino alla riconsegna dell'immobile, ai sensi dell'art. 1591 c.c..
Né il tempo di durata del giudizio per accertare la scadenza o meno del contratto di locazione inter partes può essere scomputato ai fini della determinazione della misura della penale dovuta;
la Cassazione ha infatti statuito: “Ove sia stata pattuita una penale per la mancata o ritardata esecuzione della prestazione (consistente, nella specie, nella riproduzione in forma di atto pubblico di un negozio di divisione di comunione ereditaria, fatto per scrittura privata non autenticata), prevedendosi una determinata somma di danaro per ogni giorno di mora, ai fini della determinazione dell'importo complessivo cui è tenuto il debitore si deve computare anche il periodo di durata del processo instaurato dal creditore per far valere il proprio diritto (all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione), allorché risulti accertata
l'inesistenza, in capo al debitore, di valide ragioni giustificative del proprio comportamento (di rifiuto di prendere parte al rogito notarile di divisione); ne' ciò contrasta con il diritto di ciascuno, garantito costituzionalmente, di resistere in giudizio, atteso il principio per cui le conseguenze del colpevole ritardo nell'esecuzione di una prestazione debbono gravare per intero esclusivamente sulla parte inadempiente” (così Cass. 7528/2002).
Venendo ad esaminare la richiesta subordinata di riduzione della penale, occorre fare riferimento all'art. 1384 c.c., a mente del quale “la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento”.
Secondo la giurisprudenza formatasi sul tema, “in caso di riduzione giudiziale della penale convenzionalmente stabilita dalle parti, il giudice deve esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a ritenerne eccessivo l'importo come originariamente determinato, soprattutto con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto, tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito” (Cass. 17731/2015). Ancora, “In tema di clausola penale, il criterio che il giudice deve utilizzare per valutarne l'eccessività, a norma dell'art. 1384 cod. civ., ha natura oggettiva, dovendosi tener conto non della situazione economica del debitore e del riflesso che la penale possa avere sul pagina 6 di 8 suo patrimonio, ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti, avendo il riferimento all'interesse del creditore la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia, o meno, manifestamente eccessiva, e dovendo la difficoltà del debitore riguardare l'esecuzione stessa della prestazione risarcitoria (ove, ad esempio, venga a mancare una proporzione tra danno, costo ed utilità), senza che occorrano ragioni di pubblico interesse che ne giustifichino l'ammontare” (Cass. 7180/2012).
Nel caso specifico, lo ha dedotto la manifesta eccessività della penale pattuita in Pt_1 seno al contratto di locazione inter partes per il caso di ritardo nel rilascio dell'immobile, affermando che “dal semplice raffronto tra l'importo giornaliero stabilito per la conduzione e godimento del garage (€. 8,30) e l'importo pattuito a titolo di penale giornaliera (€. 50,00) per il ritardo nel rilascio dell'immobile locato, risulta evidente l'enorme sproporzione e la manifesta eccessività della clausola penale indicata nel contratto”. Null'altro ha dedotto l'opponente a sostegno e comprova dell'eccepita eccessività della penale, in particolare sotto il profilo dell'interesse del creditore all'adempimento.
Orbene, la giurisprudenza si è pronunciata costantemente e chiaramente per la riducibilità d'ufficio della penale (C. 246/2008; C. 24458/2007; C. 22002/2007; C.
18195/2007; C. 21066/2006; T. Monza 23.5.2006), spesso precisando, peraltro, come questo non sollevi la parte interessata dagli oneri di allegazione e prova (C. 34021/2019; C.
25888/2008; C. 8071/2008; C. 24166/2006).
In particolare, Cass. 34021/2019 cit. ha statuito che “Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio. (Nella specie la S.C., ha confermato la sentenza di merito, evidenziando che dal materiale probatorio acquisito agli atti doveva desumersi la eccessiva onerosità di una penale corrispondente alla metà del corrispettivo)”.
Nella specie, considerata la funzione risarcitorio-sanzionatoria e di sostanziale coazione indiretta all'adempimento propria della penale, intesa perciò a rafforzare il vincolo contrattuale, non appare di per sé manifestamente eccessiva (o abnorme) una penale giornaliera (€ 50,00) che sia pari al sestuplo del canone giornaliero (€ 250,00/30); né il conduttore ha allegato e provato elementi di fatto indicativi del grado di interesse dei locatori a vedersi prontamente restituito l'immobile locato alla cessazione del rapporto inter partes.
Né, ancora, emergono dagli atti di causa chiari elementi indicativi della eccessiva onerosità della penale concordata;
del resto, dal contratto di locazione non si desume neppure l'ampiezza dell'immobile locato, sebbene lo stesso risulti articolarsi su due numeri civici, mentre è indicata anche un'utenza telefonica (TELECOM) per l'immobile stesso, invero adibito a garage, con obbligo del conduttore di intestare a sé tutte le utenze a servizio dell'immobile de quo; infine, anche la previsione negoziale, in capo al conduttore, di un pagina 7 di 8 obbligo di manutenzione straordinaria dell'immobile per renderlo “accessibile al proprio uso” sembra poco comprensibile in relazione al mero uso di garage dell'immobile locato.
A fronte di ciò ed in assenza di elementi di fatto tali da qualificare come manifestamente eccessiva la penale pattuita nella misura di € 50,00 per ciascun giorno di ritardo nel rilascio dell'immobile, la domanda di riduzione ad equità della penale stessa deve essere rigettata.
In conclusione, posto che, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo, l'opponente ha corrisposto a parte opposta la somma non controversa di € 1.576,90, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e Parte_1 va condannato al pagamento, in favore degli opposti, della somma di € 39.323,10 (ossia €
40.900,00 - € 1.576,90), oltre interessi legali dalla domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
in particolare, le spese della fase monitoria si liquidano nella stessa misura stabilita in seno al decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.1148/2024 R.G.,
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto, avente n. 271/2024, emesso da questo Tribunale in data 21.03.2024 e notificato in pari data.
CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 [...]
e , questi ultimi due rappresentati dalla prima, loro procuratore CP_2 Parte_2 generale, della somma pari ad € 39.323,10, oltre interessi legali dal dì della domanda sino al soddisfo.
CONDANNA inoltre alla rifusione, in favore degli opposti, delle spese Parte_1 processuali che – tenuto conto anche della fase monitoria - liquida in € 4.870,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, in data 29.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra
Levanti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1148/2024 R.G., promossa da (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonino Rocca
-opponente-
contro
(C.F. ), in proprio e nella qualità di Controparte_1 C.F._2 procuratore generale di (C.F. ) e Controparte_2 C.F._3 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Piccolo Parte_2 C.F._4
Salafia
-opposta-
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio (introdotto con ricorso depositato il 24.04.2024) ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 271/2024, Parte_1 emesso da questo Tribunale in data 21.03.2024 e notificato in pari data, per il pagamento, in favore di in proprio e nella qualità di procuratore generale di Controparte_1 [...]
, della somma di € 40.900,00, oltre interessi come da domanda, Parte_3 nonché spese e compensi della procedura di ingiunzione.
La pretesa creditoria azionata da parte opposta trae origine dal contratto di locazione stipulato tra esso opponente e in proprio e nella qualità di procuratore Controparte_1 generale di e , in data 1.3.2016 e registrato il 3.3.2016, Controparte_2 Parte_2 avente ad oggetto l'immobile, adibito ad uso garage, sito a Scicli, via Duca D'Aosta nn. 17 e
19, per la durata di due anni a decorrere dal dì 1.3.2016, per un canone di locazione biennale pari ad € 6.000,00, da corrispondersi, per il primo biennio, nel caso di mancata disdetta, in un'unica soluzione, a mezzo di due assegni circolari dell'importo di € 3.000,00 ciascuno e, per il biennio successivo, a mezzo di uno o più assegni circolari, entro il quinto giorno del mese di marzo del biennio di riferimento.
pagina 1 di 8 Era accaduto che la in proprio e nella qualità, con atto di intimazione di CP_1 sfratto per finita locazione, aveva convenuto in giudizio il conduttore , Parte_1 al fine di ottenere il rilascio dell'immobile locato, ritenendo il contratto de quo venuto in scadenza alla data del 28.2.2018 per effetto di una prima disdetta, inviata al conduttore con lettera raccomandata del 2.2.2017, ed una ulteriore disdetta manifestata con atto del 27.7.2018, notificato a parte conduttrice in data 7.8.2017; nella medesima occasione, dunque, la CP_1 aveva lamentato il mancato assolvimento, da parte dell'intimato, dell'obbligo di restituzione dell'immobile locato nonostante la cessazione degli effetti del contratto, assumendo, nel contempo, il mancato pagamento del canone biennale anticipato, per un importo complessivo di € 6.000,00, e dichiarando di volersi valere della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di locazione. L'instaurato procedimento civile era stato definito con sentenza n. 80/2022, pubblicata il
21.01.2022, con la quale - ritenendo la pretesa revoca verbale delle due disdette ad opera di uno dei comproprietari-locatori ( smentita dalle dichiarazioni dei testi escussi Parte_2 nonché dallo stesso (sentito in sede di interrogatorio formale all'udienza del Parte_2
3.4.2021) e comunque, quand'anche effettivamente manifestata, non idonea a configurare una valida disdetta poiché in contrasto con la volontà della maggioranza dei comproprietari dell'immobile - “…attese le due lettere di disdetta contrattuale, provenienti da tutti e tre i comproprietari-locatori…”, il Tribunale di Ragusa aveva dichiarato la cessazione degli effetti del contratto di locazione inter partes a far data dal 28.2.2018, oltre che la cessazione della materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile, siccome avvenuto in data
30.10.2020.
In seno al ricorso per decreto ingiuntivo, qui opposto, parte locatrice aveva dunque esposto di essere creditrice nei confronti del conduttore , per il ritardato Parte_1 rilascio dell'immobile, invocando all'uopo la clausola contrattuale, con la quale le parti avevano pattuito, a carico del conduttore, in ipotesi di mancata restituzione del garage, il pagamento di una penale giornaliera pari ad “€ 50,00 da conteggiarsi su ogni giorno di ritardo dopo i primi 30 giorni consecutivi, salvo maggiori danni”.
Segnatamente, parte opposta, in ossequio alla summenzionata sentenza – passata in giudicato in data 22.7.2022 – assumendo la data del 28.2.2018 quale data in cui il contratto di locazione aveva cessato i propri effetti e deducendo altresì l'avvenuto rilascio dell'immobile solo in data 30.10.2020, aveva richiesto al Tribunale adito il pagamento della somma pari ad €
40.900,00 (detratta la somma ricevuta di € 6.250,00, trattenuta in acconto sul maggiore credito vantato) a titolo di penale per la ritardata consegna dell'immobile, quantificata a decorrere dai
30 giorni successivi all'insorgenza dell'obbligo di rilascio (28.2.2018) e, dunque, dal 31.3.2018 sino al 30.10.2020.
L'opponente, a sostegno della spiegata opposizione, eccepiva preliminarmente l'insussistenza del ritardo nella restituzione dell'immobile per non avere avuto conoscenza del relativo obbligo;
in particolare, esponeva che, in realtà, entrambe le disdette erano state verbalmente revocate nel corso dell'autunno-inverno 2017 da , l'unico tra i Parte_2 pagina 2 di 8 comproprietari con il quale il conduttore si era relazionato durante il rapporto locatizio;
esponeva, quindi, che in buona fede aveva continuato a corrispondere mensilmente il canone di locazione a mezzo vaglia postali intestati a - che li aveva sempre ricevuti Controparte_1 senza mai opporre contestazione alcuna - aggiungendo, dunque, che il contratto inter partes si era rinnovato in forza di comportamenti concludenti dei locatori e degli accordi intercorsi con il comproprietario . Parte_2
Eccepiva, in subordine, l'opponente, l'eccessività della penale giornaliera di € 50,00, stabilita per il ritardo nella restituzione dell'immobile; in particolare, sul punto, esso conduttore rilevava che detto importo superava di gran lunga il costo giornaliero della locazione del garage, pari ad € 8,30, tenuto conto del canone mensile fissato in € 250,00.
Indi, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via Parte_1 subordinata, chiedeva che l'intestato Tribunale volesse “accertare e dichiarare ex art.1384 c.c. la manifesta eccessività dell'importo di € 50,00 giornaliero indicato nel contratto di locazione
a titolo di penale per il ritardo nella consegna e rilascio dell'immobile, con conseguente riduzione ad equità dello stesso ad un importo ben viso all'Ill.mo Giudicante con conseguente rideterminazione dell'importo dovuto;
in ulteriore subordine, accertare e dichiarare ex art.1384 c.c. la manifesta eccessività dell'importo giornaliero di € 50,00 indicato nel contratto di locazione a titolo di penale per il ritardo nella consegna e rilascio dell'immobile, con conseguente riduzione ad equità dello stesso eguagliandolo al valore giornaliero per il godimento del garage pari ad € 8,30 a titolo di penale, e pertanto, dichiarare la somma di € 7.826,90 dovuta per il ritardo nella consegna dell'immobile e detratta la somma di € 6.250,00 versata in acconto sul maggior credito vantato a titolo di risarcimento per il ritardo, condannare l'opponente a pagamento del residuo pari ad € 1.576,90; con la condanna al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio in proprio e nella qualità di procuratore Controparte_1 generale dei figli e , la quale eccepiva l'intervenuto Controparte_2 Parte_2 giudicato sulla questione dell'obbligo del conduttore di rilascio dell'immobile locato alla data di cessazione degli effetti del contratto (28.2.2018), nonché l'inadempimento a tale obbligo da parte del conduttore stesso, rimasto nella detenzione del garage nonostante l'intimazione di sfratto notificata il 16.1.2020 e l'ordinanza non impugnabile di rilascio, emessa in data
22.6.2020. Quanto all'eccezione di controparte circa l'eccessività della penale domandata, nonché la sproporzione tra la medesima ed il calcolato canone giornaliero di locazione, parte opposta - evidenziando che, in sede di stipulazione del contratto, il canone di locazione era stato ridotto in ragione dei lavori di manutenzione straordinaria posti a carico del conduttore -rilevava che il canone stesso (pari ad € 250,00 al mese), per ciò stesso, non poteva essere impiegato quale parametro di riferimento;
parimenti, non poteva farsi ricorso a quest'ultimo per essere la restituzione dell'immobile locato oggetto di una distinta ed autonoma obbligazione rispetto a quella di corresponsione del canone.
pagina 3 di 8 Deduceva, in ogni caso, che la previsione di tale penale era stata pattuita tra le parti (sia nel quantum che nel termine di decorrenza della medesima), sicché si opponeva ad una riduzione ad equità della medesima ad opera del giudicante, anche al fine di non annullare l'efficacia di detta penale, volta a sanzionare il mancato assolvimento dell'obbligo di rilascio da parte del conduttore.
Indi, in proprio e nella qualità, chiedeva che il Tribunale volesse Controparte_1
“…preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 cpc;
rigettare l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo n.
271/2024, reso tra le parti nel ricorso monitorio n. 676/2024 R.G.; accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, che il sig. nato a [...] il Parte_1
17.2.1975 (C.F. è debitore, nei confronti dei creditori solidali CodiceFiscale_5 [...]
, e , dell'importo di € 40.900,00 oltre interessi CP_1 Controparte_2 Parte_2 dal rilascio del 30.10.2020, in virtù della clausola penale pattuita nel contratto di locazione dell'1.3.2016 ed in relazione al quale, con sentenza n. 80/2022 del Tribunale, passata in giudicato, è stata dichiarata la cessazione degli effetti della locazione alla scadenza del
28.2.2018 e l'obbligo di rilascio da tale data, per intervenuta disdetta entro il termine contrattuale;
- in via di mero subordine, nell'ipotesi di rideterminazione dell'importo della penale e revoca del decreto opposto, condannare il sig. (C.F. Parte_1 [...]
, nei confronti dei creditori solidali , e C.F._5 Controparte_1 Controparte_2
, al pagamento dell'importo giornaliero della penale dovuta, per i 943 giorni Parte_2 di sua applicazione, oltre interessi dal rilascio del 30.10.2020; - condannare il sig.
[...]
(C.F. al pagamento delle spese e dei compensi di Parte_1 CodiceFiscale_5 giudizio”.
Con ordinanza in data 8.10.2024, il Giudice, preso atto della domanda subordinata di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio, concedeva la provvisoria esecuzione parziale dell'opposto decreto ingiuntivo, limitatamente alla somma non contestata di €
1.576,90.
Successivamente, in seno alle proprie note conclusive, depositate il 20.1.2025, l'opponente rappresentava di avere provveduto al pagamento della detta somma di € 1.576,90, producendo all'uopo disposizione di avvenuto bonifico;
l'opposta, poi, in seno alle proprie note conclusive, dava atto di siffatto pagamento chiedendo, dunque, al Giudicante di tenerne conto nella determinazione del quantum debeatur.
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Ciò posto, si osserva che la pretesa creditoria di parte opposta ha ad oggetto il pagamento della penale pattuita, in seno al contratto di locazione, per il ritardo nella restituzione dell'immobile, nella misura di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, decorsi 30 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di rilascio;
nella specie, infatti, l'immobile è stato rilasciato in data 30.10.2020, nonostante l'avvenuta scadenza del contratto di locazione in data 28.2.2018. Ora, esaminando l'istituto della clausola penale nell'ambito di un contratto di locazione, occorre muovere dalla regola secondo cui “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a pagina 4 di 8 dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”: così dispone l'art. 1591 c.c..
Il conduttore in ritardo nella riconsegna dell'immobile è quindi tenuto, a norma dell'art. 1591 c.c., dalla data di cessazione legale del contratto, oltre che al pagamento del corrispettivo convenuto, anche al risarcimento del maggior danno subito dal locatore, a titolo di responsabilità contrattuale per il ritardato adempimento;
pertanto, qualora tale (maggior) danno sia stato determinato con apposita clausola penale, il conduttore deve corrispondere l'ammontare di detta penale (Cass. civ., sez. VI, 09/12/2015, n. 24910; Cass. civ., sez. III,
28/09/1998, n. 9698; Cass. civ., sez. III, 04/11/1993, n. 10887).
Essa concerne e, quindi, assorbe solo il maggior danno rispetto al corrispettivo, al quale allude l'art. 1591 c.c..
Nel caso in scrutinio, l'opponente, in via principale, deduce di non dovere alcuna somma a titolo di penale, a causa della “insussistenza del ritardo nel rilascio per la non conoscenza dell'obbligo di rilascio da parte del conduttore…”, avendo i locatori tenuto comportamenti concludenti significativi di una tacita rinnovazione del contratto dopo il primo biennio
(accettazione dei canoni anche dopo la scadenza contrattuale); in particolare, lo invoca Pt_1 la sua buona fede per avere confidato nella rinnovazione del contratto, in conseguenza dell'accordo intervenuto con uno dei comproprietari ( ), che gli avrebbe Parte_2 comunicato la revoca della precedente disdetta trasmessagli da in proprio e Controparte_1 nella qualità di procuratore generale degli altri due locatori.
In tal modo, si ritiene che l'opponente contesti la colpevolezza od imputabilità dell'inadempimento, da cui in ogni caso la penale non può prescindere, a differenza che dalla prova del danno e della sua entità. Sennonchè, l'irragionevolezza di un tale affidamento, ingenerato nello dal Pt_1 comportamento di uno dei tre locatori (anche se, in ipotesi, quello solitamente addetto ai rapporti con il conduttore) è spiegata nella sentenza n. 80/2022, ove – a pag. 3 – si legge:
“Applicando tale principio al caso di specie, non potrebbe di certo presumersi che il singolo locatore-comproprietario ( ) abbia - in ipotesi - agito con il consenso degli Parte_2 altri comproprietari, essendo chiaramente in atti la prova contraria a detta presunzione, attese le due lettere di disdetta contrattuale, provenienti da tutti e tre i comproprietari-locatori, sicchè è evidente che avrebbe agito contro la volontà maggioritaria degli Parte_2 altri due comproprietari”.
Anche a volere prescindere dalla vincolatività di tale valutazione, espressa dalla citata sentenza irrevocabile, non può sfuggire che lo , destinatario di ben due lettere di disdetta Pt_1 provenienti dai tre locatori, era consapevole della volontà contraria alla rinnovazione del contratto manifestata da due dei predetti locatori, e dunque dalla maggioranza dei proprietari dell'immobile; ne deriva che lo stesso non poteva legittimamente e ragionevolmente fare affidamento sulla revoca della disdetta espressa da uno solo dei tre locatori, in quanto minoranza della parte locatrice complessa.
pagina 5 di 8 E del resto, lo , in seno al ricorso introduttivo, ha chiesto di provare per testimoni Pt_1 la seguente circostanza: “9) Vero o no che nell'autunno-inverno dell'anno 2017 ed all'atto della revoca verbale della secondo disdetta, il comproprietario , ha Parte_2 espressamente revocato le disdette e rinnovato il contratto di locazione al conduttore per lo stesso periodo di tempo invitando il conduttore ad effettuare il pagamento dei canoni anche mensilmente”. Per altro verso, l'accettazione dei canoni dopo la scadenza contrattuale da parte dei locatori, che hanno già positivamente espresso, con la comunicazione della disdetta, la loro volontà di non rinnovare il contratto, è un comportamento in sé neutro, essendo comunque il conduttore, pur dopo la cessazione del contratto, tenuto al versamento del corrispettivo convenuto sino alla riconsegna dell'immobile, ai sensi dell'art. 1591 c.c..
Né il tempo di durata del giudizio per accertare la scadenza o meno del contratto di locazione inter partes può essere scomputato ai fini della determinazione della misura della penale dovuta;
la Cassazione ha infatti statuito: “Ove sia stata pattuita una penale per la mancata o ritardata esecuzione della prestazione (consistente, nella specie, nella riproduzione in forma di atto pubblico di un negozio di divisione di comunione ereditaria, fatto per scrittura privata non autenticata), prevedendosi una determinata somma di danaro per ogni giorno di mora, ai fini della determinazione dell'importo complessivo cui è tenuto il debitore si deve computare anche il periodo di durata del processo instaurato dal creditore per far valere il proprio diritto (all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione), allorché risulti accertata
l'inesistenza, in capo al debitore, di valide ragioni giustificative del proprio comportamento (di rifiuto di prendere parte al rogito notarile di divisione); ne' ciò contrasta con il diritto di ciascuno, garantito costituzionalmente, di resistere in giudizio, atteso il principio per cui le conseguenze del colpevole ritardo nell'esecuzione di una prestazione debbono gravare per intero esclusivamente sulla parte inadempiente” (così Cass. 7528/2002).
Venendo ad esaminare la richiesta subordinata di riduzione della penale, occorre fare riferimento all'art. 1384 c.c., a mente del quale “la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento”.
Secondo la giurisprudenza formatasi sul tema, “in caso di riduzione giudiziale della penale convenzionalmente stabilita dalle parti, il giudice deve esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a ritenerne eccessivo l'importo come originariamente determinato, soprattutto con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto, tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito” (Cass. 17731/2015). Ancora, “In tema di clausola penale, il criterio che il giudice deve utilizzare per valutarne l'eccessività, a norma dell'art. 1384 cod. civ., ha natura oggettiva, dovendosi tener conto non della situazione economica del debitore e del riflesso che la penale possa avere sul pagina 6 di 8 suo patrimonio, ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti, avendo il riferimento all'interesse del creditore la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia, o meno, manifestamente eccessiva, e dovendo la difficoltà del debitore riguardare l'esecuzione stessa della prestazione risarcitoria (ove, ad esempio, venga a mancare una proporzione tra danno, costo ed utilità), senza che occorrano ragioni di pubblico interesse che ne giustifichino l'ammontare” (Cass. 7180/2012).
Nel caso specifico, lo ha dedotto la manifesta eccessività della penale pattuita in Pt_1 seno al contratto di locazione inter partes per il caso di ritardo nel rilascio dell'immobile, affermando che “dal semplice raffronto tra l'importo giornaliero stabilito per la conduzione e godimento del garage (€. 8,30) e l'importo pattuito a titolo di penale giornaliera (€. 50,00) per il ritardo nel rilascio dell'immobile locato, risulta evidente l'enorme sproporzione e la manifesta eccessività della clausola penale indicata nel contratto”. Null'altro ha dedotto l'opponente a sostegno e comprova dell'eccepita eccessività della penale, in particolare sotto il profilo dell'interesse del creditore all'adempimento.
Orbene, la giurisprudenza si è pronunciata costantemente e chiaramente per la riducibilità d'ufficio della penale (C. 246/2008; C. 24458/2007; C. 22002/2007; C.
18195/2007; C. 21066/2006; T. Monza 23.5.2006), spesso precisando, peraltro, come questo non sollevi la parte interessata dagli oneri di allegazione e prova (C. 34021/2019; C.
25888/2008; C. 8071/2008; C. 24166/2006).
In particolare, Cass. 34021/2019 cit. ha statuito che “Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio. (Nella specie la S.C., ha confermato la sentenza di merito, evidenziando che dal materiale probatorio acquisito agli atti doveva desumersi la eccessiva onerosità di una penale corrispondente alla metà del corrispettivo)”.
Nella specie, considerata la funzione risarcitorio-sanzionatoria e di sostanziale coazione indiretta all'adempimento propria della penale, intesa perciò a rafforzare il vincolo contrattuale, non appare di per sé manifestamente eccessiva (o abnorme) una penale giornaliera (€ 50,00) che sia pari al sestuplo del canone giornaliero (€ 250,00/30); né il conduttore ha allegato e provato elementi di fatto indicativi del grado di interesse dei locatori a vedersi prontamente restituito l'immobile locato alla cessazione del rapporto inter partes.
Né, ancora, emergono dagli atti di causa chiari elementi indicativi della eccessiva onerosità della penale concordata;
del resto, dal contratto di locazione non si desume neppure l'ampiezza dell'immobile locato, sebbene lo stesso risulti articolarsi su due numeri civici, mentre è indicata anche un'utenza telefonica (TELECOM) per l'immobile stesso, invero adibito a garage, con obbligo del conduttore di intestare a sé tutte le utenze a servizio dell'immobile de quo; infine, anche la previsione negoziale, in capo al conduttore, di un pagina 7 di 8 obbligo di manutenzione straordinaria dell'immobile per renderlo “accessibile al proprio uso” sembra poco comprensibile in relazione al mero uso di garage dell'immobile locato.
A fronte di ciò ed in assenza di elementi di fatto tali da qualificare come manifestamente eccessiva la penale pattuita nella misura di € 50,00 per ciascun giorno di ritardo nel rilascio dell'immobile, la domanda di riduzione ad equità della penale stessa deve essere rigettata.
In conclusione, posto che, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo, l'opponente ha corrisposto a parte opposta la somma non controversa di € 1.576,90, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e Parte_1 va condannato al pagamento, in favore degli opposti, della somma di € 39.323,10 (ossia €
40.900,00 - € 1.576,90), oltre interessi legali dalla domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
in particolare, le spese della fase monitoria si liquidano nella stessa misura stabilita in seno al decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.1148/2024 R.G.,
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto, avente n. 271/2024, emesso da questo Tribunale in data 21.03.2024 e notificato in pari data.
CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 [...]
e , questi ultimi due rappresentati dalla prima, loro procuratore CP_2 Parte_2 generale, della somma pari ad € 39.323,10, oltre interessi legali dal dì della domanda sino al soddisfo.
CONDANNA inoltre alla rifusione, in favore degli opposti, delle spese Parte_1 processuali che – tenuto conto anche della fase monitoria - liquida in € 4.870,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, in data 29.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
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