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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 18680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18680 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32328 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa da
OMA (RM), 26/05/1995), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. GUERCIO GIOVANNI giusta procura speciale in atti;
ricorrente nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO in sede;
OGGETTO: ricorso ai sensi della Legge n. 164/1982.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'On.le Tribunale adìto:
1 -stante lo stato di avanzata femminilizzazione raggiunto dal
ricorrente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di
effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione
del nuovo sesso, da maschile a femminile, e nome, che, a tal fine, egli
intende sostituire dal proprio prenome “ ” con quello di Parte_1
“ ” Per_1
-autorizzare a sottoporsi a trattamento Parte_1
medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a
quelli femminili.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31/07/2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
al fine di chiedere l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
A sostegno delle domande, lo stesso ha dedotto che sin dall'infanzia ha manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile, pur essendo in individuo di sesso biologico maschile;
al fine di adeguare l'aspetto fisico alla psiche ha intrapreso un percorso presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini di Roma
– SAIFIP – all'esito del quale i sanitari hanno diagnosticato la sua condizione di disforia di genere, e ha assunto una terapia ormonale femminilizzante tanto da aver assunto da tempo l'aspetto esteriore e gli atteggiamenti tipici di una donna.
2 Comparsa personalmente all'udienza del 25/11/2024, parte ricorrente si è riportata integralmente al ricorso e all'esito il giudice delegato, dato atto che la stessa ha assunto i caratteri sessuali secondari tipicamente femminili, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Dalla documentazione allegata all'atto introduttivo e,
segnatamente, dalla “Relazione psicologica di / Persona_2
” del Servizio di Adeguamento tra Identità Fisica ed Identità Per_1
Psichica (SAIFIP) presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo –
Forlanini di Roma del 18/10/2023, emerge che l'attore ha intrapreso e portato a termine il percorso psicodiagnostico che ha condotto alla diagnosi di Incongruenza di Genere che in letteratura viene definita come una “marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato” (OMS, 2018), già denominata
Disforia di Genere (DSM-5, cod. 302.85) prima della pronuncia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2018. Lo stesso ha intrapreso anche a Maggio 2023 una terapia ormonale femminilizzante ed è in grado di affrontare gli interventi chirurgici che si effettuano per la riattribuzione di sesso, interventi che non presentano di per sé
particolari livelli di pericolosità per la vita e la salute delle persone che li richiedono. D'altra parte l'identificazione al femminile e la possibilità
di presentarsi al mondo secondo il genere desiderato ha permesso a parte attrice di contenere i disagi relativi alla Incongruenza di Genere,
nonostante il desiderio di effettuare gli interventi di riattribuzione di sesso e le notevoli difficoltà poste dal possedere documenti anagrafici al maschile, con conseguente grave limitazione della libertà della persona.
3 Alla stregua di tali emergenze istruttorie, provenienti da un servizio qualificato e pubblico, si impone l'accoglimento della domanda attorea di rettificazione degli atti dello stato civile.
Con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 2015, infatti, la
Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 comma 1 della legge n. 164 del 1982, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117 primo comma della Costituzione,
quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, “in
quanto, stabilendo che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di
sesso si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che
attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto
di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri
sessuali, subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale
diritto all'identità di genere a trattamenti sanitari pericolosi per la
salute. Tale disposizione costituisce l'approdo di un'evoluzione
culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto
all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità
personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali
della persona. Interpretata alla luce dei diritti della persona, la
mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si
realizza la modificazione porta ad escludere la necessità, ai fini
dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del
trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili
tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. Tale
esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in
4 coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta
delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico
e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve
comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici
che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile
un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il
cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso
il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio
al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti
somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un
pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla
modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di
garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire
alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei
particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la
psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e
di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il
trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario
per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile
mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Relativamente alla domanda di autorizzazione alla sottoposizione all'intervento chirurgico di riattribuzione di sesso, mette conto evidenziare che con la recente sentenza n. 143 del 2024 la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31
comma 4 del d. lgs. n. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico – chirurgico anche
5 qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, come nel caso di specie e per le ragioni sopra evidenziate.
Si legge, in particolare, nella motivazione di tale pronuncia che:
“La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-
chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una
cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui
l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di
sesso.
Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che
evidenzia semmai una progressiva focalizzazione
sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti
paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di
autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé
manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della
discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle
conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi
chirurgici.
Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua
rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo
della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio
2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221
del 2015.
……………………Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso
che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della
6 rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un
trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto
un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere
psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito …………. che agli
effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento
dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa
nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti
ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza
un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta
dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in
tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe
comunque dopo la già disposta rettificazione.
Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui
l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di
aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di
transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento
diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza
l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e
non prima e in funzione della rettificazione stessa ………… Anche in tal
caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di
rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della
persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri
del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché
7 la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio
legis.
Per tutte le ragioni sopra esposte la domanda attorea di autorizzazione alla sottoposizione a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli femminili è inammissibile in quanto non è necessaria l'autorizzazione giudiziale.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili atteso che la presente pronuncia non comporta soccombenza di alcuna parte.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32328/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
ordina all'Ufficiale di stato civile di Roma Capitale di procedere alla rettifica dell'atto di nascita della parte attrice Parte_1
(Roma, 26/05/1995) con riferimento al sesso, da maschile
[...]
a femminile, e con attribuzione alla medesima parte del prenome
” in luogo di “ ”; Per_1 Parte_1
dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione giudiziale alla sottoposizione ad intervento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali in quanto autorizzazione non necessaria.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
8 Dott.ssa Marta Ienzi
La bozza della presente sentenza è stata redatta dalla dott.ssa Giulia
MAURO.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32328 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa da
OMA (RM), 26/05/1995), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. GUERCIO GIOVANNI giusta procura speciale in atti;
ricorrente nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO in sede;
OGGETTO: ricorso ai sensi della Legge n. 164/1982.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'On.le Tribunale adìto:
1 -stante lo stato di avanzata femminilizzazione raggiunto dal
ricorrente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di
effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione
del nuovo sesso, da maschile a femminile, e nome, che, a tal fine, egli
intende sostituire dal proprio prenome “ ” con quello di Parte_1
“ ” Per_1
-autorizzare a sottoporsi a trattamento Parte_1
medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a
quelli femminili.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31/07/2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
al fine di chiedere l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
A sostegno delle domande, lo stesso ha dedotto che sin dall'infanzia ha manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile, pur essendo in individuo di sesso biologico maschile;
al fine di adeguare l'aspetto fisico alla psiche ha intrapreso un percorso presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini di Roma
– SAIFIP – all'esito del quale i sanitari hanno diagnosticato la sua condizione di disforia di genere, e ha assunto una terapia ormonale femminilizzante tanto da aver assunto da tempo l'aspetto esteriore e gli atteggiamenti tipici di una donna.
2 Comparsa personalmente all'udienza del 25/11/2024, parte ricorrente si è riportata integralmente al ricorso e all'esito il giudice delegato, dato atto che la stessa ha assunto i caratteri sessuali secondari tipicamente femminili, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Dalla documentazione allegata all'atto introduttivo e,
segnatamente, dalla “Relazione psicologica di / Persona_2
” del Servizio di Adeguamento tra Identità Fisica ed Identità Per_1
Psichica (SAIFIP) presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo –
Forlanini di Roma del 18/10/2023, emerge che l'attore ha intrapreso e portato a termine il percorso psicodiagnostico che ha condotto alla diagnosi di Incongruenza di Genere che in letteratura viene definita come una “marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato” (OMS, 2018), già denominata
Disforia di Genere (DSM-5, cod. 302.85) prima della pronuncia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2018. Lo stesso ha intrapreso anche a Maggio 2023 una terapia ormonale femminilizzante ed è in grado di affrontare gli interventi chirurgici che si effettuano per la riattribuzione di sesso, interventi che non presentano di per sé
particolari livelli di pericolosità per la vita e la salute delle persone che li richiedono. D'altra parte l'identificazione al femminile e la possibilità
di presentarsi al mondo secondo il genere desiderato ha permesso a parte attrice di contenere i disagi relativi alla Incongruenza di Genere,
nonostante il desiderio di effettuare gli interventi di riattribuzione di sesso e le notevoli difficoltà poste dal possedere documenti anagrafici al maschile, con conseguente grave limitazione della libertà della persona.
3 Alla stregua di tali emergenze istruttorie, provenienti da un servizio qualificato e pubblico, si impone l'accoglimento della domanda attorea di rettificazione degli atti dello stato civile.
Con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 2015, infatti, la
Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 comma 1 della legge n. 164 del 1982, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117 primo comma della Costituzione,
quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, “in
quanto, stabilendo che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di
sesso si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che
attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto
di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri
sessuali, subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale
diritto all'identità di genere a trattamenti sanitari pericolosi per la
salute. Tale disposizione costituisce l'approdo di un'evoluzione
culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto
all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità
personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali
della persona. Interpretata alla luce dei diritti della persona, la
mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si
realizza la modificazione porta ad escludere la necessità, ai fini
dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del
trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili
tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. Tale
esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in
4 coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta
delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico
e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve
comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici
che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile
un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il
cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso
il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio
al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti
somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un
pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla
modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di
garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire
alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei
particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la
psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e
di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il
trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario
per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile
mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Relativamente alla domanda di autorizzazione alla sottoposizione all'intervento chirurgico di riattribuzione di sesso, mette conto evidenziare che con la recente sentenza n. 143 del 2024 la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31
comma 4 del d. lgs. n. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico – chirurgico anche
5 qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, come nel caso di specie e per le ragioni sopra evidenziate.
Si legge, in particolare, nella motivazione di tale pronuncia che:
“La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-
chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una
cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui
l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di
sesso.
Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che
evidenzia semmai una progressiva focalizzazione
sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti
paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di
autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé
manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della
discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle
conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi
chirurgici.
Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua
rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo
della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio
2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221
del 2015.
……………………Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso
che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della
6 rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un
trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto
un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere
psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito …………. che agli
effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento
dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa
nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti
ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza
un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta
dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in
tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe
comunque dopo la già disposta rettificazione.
Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui
l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di
aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di
transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento
diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza
l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e
non prima e in funzione della rettificazione stessa ………… Anche in tal
caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di
rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della
persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri
del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché
7 la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio
legis.
Per tutte le ragioni sopra esposte la domanda attorea di autorizzazione alla sottoposizione a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli femminili è inammissibile in quanto non è necessaria l'autorizzazione giudiziale.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili atteso che la presente pronuncia non comporta soccombenza di alcuna parte.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32328/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
ordina all'Ufficiale di stato civile di Roma Capitale di procedere alla rettifica dell'atto di nascita della parte attrice Parte_1
(Roma, 26/05/1995) con riferimento al sesso, da maschile
[...]
a femminile, e con attribuzione alla medesima parte del prenome
” in luogo di “ ”; Per_1 Parte_1
dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione giudiziale alla sottoposizione ad intervento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali in quanto autorizzazione non necessaria.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
8 Dott.ssa Marta Ienzi
La bozza della presente sentenza è stata redatta dalla dott.ssa Giulia
MAURO.
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