Articolo 9 della Legge 31 ottobre 1962, n. 1515
Articolo 8Articolo 10
Versione
15 novembre 1962
Art. 9.
Per l'esercizio finanziario 1962-63, la forza organica dei sergenti dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, e' fissata, a norma dell'art. 1, ultimo comma, della legge 14 ottobre 1960, n. 1191 , in 7.000 unita'.
Entrata in vigore il 15 novembre 1962