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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/10/2025, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3153/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna FERRERO Consigliere
Dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3153/2024 R.G. e promossa con atto di appello notificato l'11 novembre 2024 a mezzo PEC
da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Monza al Corso Parte_1 C.F._1
Milano 37 presso lo studio dell'Avv. Lorella Bovone, che all'Avv. Federico Maggiani la rappresenta e difende, come da procura in atti
APPELLANTE contro
(P.IVA , in persona del suo rappresentante legale pro tempore CP_1 P.IVA_1
pagina 1 di 9 E
Controparte_2
, (C.F. e P.IVA ), in persona del proprio
[...] P.IVA_2
rappresentante legale pro tempore, entrambe elettivamente domiciliate in Milano, viale
Monte Nero n. 4, presso lo studio dell'avv. Matteo Schiavone, che le rappresenta e difende, giusta procura in atti
APPELLATE
PER LA RIFORMA della sentenza n. 2393/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata il 24 settembre 2024
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Tribunale Parte_1
di Monza la quale gestore del ristorante “Antichi Sapori”, al fine di sentirla CP_1
condannare al risarcimento ex art. 2051 c.c. per i danni da lei subiti a seguito del sinistro avvenuto 11 settembre 2019. Deduceva la di essere scivolata “su pezzo di una Pt_1 zucchina, caduta a terra e rimasta schiacciata sul pavimento”, mentre si trovava all'interno del suddetto ristorante, riportando lesioni quantificate in euro 36.047,00.
- Si costituiva la chiedendo, in via preliminare, il differimento di udienza al CP_3
fine di consentire la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione
Controparte_2
, nonché la concessione di un termine per l'esperimento
[...] della procedura di negoziazione assistita.
pagina 2 di 9 - Il Tribunale di Monza concedeva differimento per consentire la chiamata di terzo e in data 8 maggio 2023 si costituiva
[...]
chiedendo, Controparte_2
“in via preliminare accertato e dichiarato che la signora non ha esperito il Pt_1 tentativo di negoziazione assistita, accertare e dichiarare che la domanda, così come proposta dall'attrice, è improcedibile”.
- In data 31 marzo 2023, il giudice di prime cure, rilevato il mancato adempimento da parte dell'attrice dell'obbligo di esperire il tentativo di negoziazione assistita, assegnava termine di quindici giorni alla stessa per ottemperare alla condizione di procedibilità.
- Con sentenza n. 2393/2024 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di
Monza dichiarava improcedibile la domanda attorea, rilevando come l'invito alla negoziazione assistita formulato dall'attrice in corso di causa non rispettasse le formalità previste dalla legge, perché mancante della sottoscrizione della signora;
Pt_1 condannava quest'ultima alla refusione delle spese legali in favore della CP_3
nonché della terza chiamata.
- Avverso la suddetta decisione proponeva appello , lamentando in particolare Parte_1
l'erronea valutazione del contenuto della procura conferita al difensore della odierna appellante. Secondo quest'ultima, infatti, la “dizione estensiva del testo della procura, sopra riportata, consentiva al procuratore speciale anche di sottoscrivere l'invito alla negoziazione assistita, nell'interesse e per conto della propria mandante”. Ed ancora, secondo le prospettazioni della danneggiata, il Tribunale di Monza avrebbe mal interpretato la disciplina della negoziazione assistita obbligatoria, “dando maggior rilievo ad un aspetto puramente formale, che a quello sostanziale”. Infatti, a detta dell'appellante l'assenza della sottoscrizione della parte non precluderebbe la validità dell'invito alla negoziazione, essendo il tentativo stato esperito nelle more del giudizio stesso e dunque a seguito dell'avvenuta costituzione di tutte le parti coinvolte nella controversia. Infine, l'appellante dedica l'ultima parte del proprio atto di impugnazione alla contestazione della circostanza secondo cui la “ non avrebbe alcun obbligo Pt_1
pagina 3 di 9 di notificare anche alla “ l'invito alla negoziazione assistita”, non avendo CP_2 svolto alcuna domanda nei suoi confronti.
- In data 7 aprile 2025, ed CP_1 Controparte_2
si costituivano a mezzo del medesimo difensore, chiedendo il rigetto dell'appello
[...] proposto dalla in quanto infondato;
chiedevano, in subordine, il rigetto delle Pt_1
domande formulate dalla danneggiata in quanto prive di riscontro.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 20 maggio 2025, le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 30 settembre 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
- l'appello è in parte inammissibile ex art. 342 c.p.c. e, comunque, infondato, nei termini che seguono.
- La riforma dell'art. citato (D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012) ha ridefinito l'atto di appello, imponendo l'indicazione specifica delle circostanze che integrano la violazione di legge, con rilevanza pratica. Pur non trasformando l'appello in una critica vincolata, la norma impone all'appellante di enucleare chiaramente le questioni controverse e le doglianze, razionalizzando le ragioni dell'impugnazione.
- La giurisprudenza di Legittimità, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 27199/2017, ha chiarito che la mera riproposizione delle argomentazioni svolte in primo grado non è di per sé causa di inammissibilità, purché siano evidenziati gli errori di fatto o di diritto imputati alla sentenza. L'impugnazione deve quindi contenere una censura motivata,
pagina 4 di 9 volta a scalfire il fondamento logico-giuridico della decisione e a renderne chiaro il contenuto al giudice d'appello.
- Nel caso di specie, l'ultimo motivo di gravame che l'appellante dedica al “mancato invito alla negoziazione assistita, nei confronti della terza chiamata “
[...]
è inammissibile. Infatti, non impugna un capo Controparte_2 Parte_2
specifico della sentenza gravata, limitandosi a contestare quanto sostenuto in primo grado dalla controparte , in relazione a circostanze estranee alla decisione del CP_2
Tribunale. Infatti, la sentenza di primo grado non contiene alcun riferimento alla necessità di estendere l'invito alla negoziazione assistita anche alla terza chiamata in causa, sicché la doglianza si risolve in una censura generica, priva di incidenza sul provvedimento gravato.
- Le ulteriori censure, relative all'interpretazione della disciplina sulla negoziazione assistita obbligatoria, sono parimenti infondate.
- In particolare, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto improcedibile la domanda da lei formulata in quanto il procedimento di negoziazione assistita che la parte era stata invitata ad avviare a seguito dell'instaurazione del giudizio non avrebbe rispettato le formalità previste dal
D.L. 132/2014.
- Secondo la prospettazione dell'appellante, il giudice di prime cure si sarebbe “limitato
a dare un'interpretazione puramente formale e letterale della norma in materia di invito alla negoziazione assistita, che prevede la sottoscrizione dello stesso anche dalla parte personalmente, senza prendere in considerazione lo scopo, che il legislatore si è prefisso di raggiungere con la normativa in questione: cioè la sua “ratio legis (…)
L'invito alla negoziazione assistita aveva quindi assunto caratteristiche di mera formalità, perdendo completamente quelle che il legislatore si è invece prefisso, creando tale istituto giuridico, che dovrebbe fungere da “filtro” all'instaurazione dei giudizi civili, nel tentativo di contenerne il numero”.
- Ebbene, tali censure non colgono nel segno.
pagina 5 di 9 - Come è noto, l'art. 3 del D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014, prevede che l'invito alla negoziazione assistita costituisca condizione di procedibilità per le domande giudiziali di condanna al pagamento di somme non superiori a euro 50.000,00. L'art. 4 del medesimo decreto stabilisce che l'invito debba contenere la sottoscrizione della parte e la certificazione di autografia da parte del difensore.
- Nel caso in esame, l'invito prodotto in giudizio da risulta privo della sua Parte_1
sottoscrizione nonché della certificazione di autografia da parte del suo difensore, con la conseguenza che tali carenze impediscono di ritenere validamente avviata la procedura di negoziazione assistita. Né può ritenersi sufficiente la procura alle liti conferita al difensore, atteso che la norma attribuisce valore specifico alla sottoscrizione della parte, quale manifestazione diretta della volontà di addivenire a una soluzione transattiva.
- Del resto, non solo l'odierna appellante ha omesso di ricorrere allo strumento deflattivo prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, ma altresì, una volta che il
Tribunale ha rilevato la mancanza del tentativo di negoziazione e fissato il termine di
15 giorni per il suo esperimento, la non ha rispettato le formalità previste dal Pt_1
D.L. 132/2014 per la corretta instaurazione della negoziazione assistita.
- Invero, giova rammentare che l'improcedibilità della domanda costituisce una conseguenza di natura sanzionatoria, espressamente prevista dalla legge, e si configura quale effetto di un comportamento omissivo in ambito procedurale, derivante dal mancato compimento di un atto qualificato come condizione necessaria per l'instaurazione del processo. Ammettere, come sostenuto dall'appellante, l'irrilevanza della procedura deflattiva per il solo fatto che essa sia stata esperita in corso di causa, a seguito della manifestazione in atti della volontà delle parti di proseguire il giudizio, equivarrebbe a svuotare di contenuto precettivo l'art. 3, comma 1, del D.L. 132/2014, che disciplina in modo puntuale proprio tale circostanza.
- Né a diversa conclusione può giungersi valorizzando l'ampiezza della procura conferita all'avvocato dalla . Invero, il tenore letterale della norma di cui all'art. 4, Pt_1
comma 2 D.L. 132/2014 secondo cui “La certificazione dell'autografia della firma pagina 6 di 9 apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito” attribuisce rilievo specifico alla sottoscrizione della parte, quale manifestazione diretta della volontà di addivenire a una risoluzione transattiva della controversia. Il difensore, in qualità di pubblico ufficiale, è chiamato ad attestare tale volontà mediante la certificazione della firma. Ne consegue che la mancanza della sottoscrizione della proponente si pone in contrasto con la ratio dell'istituto della negoziazione assistita, vanificandone la funzione deflattiva e la finalità conciliativa.
- Per tutte le considerazioni che precedono, le censure formulate dall'appellante non possono trovare accoglimento.
- Ad abundantiam, anche ove si ritenesse superata la questione di procedibilità, la domanda risarcitoria avanzata dall'appellante risulta priva di fondamento.
- La fattispecie in esame deve essere ricondotta al disposto di cui all'art. 2051 c.c. che definisce la disciplina della responsabilità oggettiva per danni derivanti da cose in custodia. La sua applicazione presuppone l'esistenza di un rapporto di custodia con la cosa che ha dato origine al danno, e una relazione di fatto tra il soggetto e la cosa stessa, tale da consentire di poterla controllare, di esercitare un effettivo potere di controllo sulla stessa e di eliminare situazioni di pericolo che possano insorgere (fra le altre, vd. Cass. n. 15761/2016).
- Inoltre, la sola esistenza di un rapporto di custodia non solleva il danneggiato dall'onere di dimostrare il nesso causale tra la cosa custodita e il danno subito. Occorre, cioè, provare che l'evento lesivo sia derivato in modo normale e prevedibile da una condizione della cosa che ne abbia reso potenzialmente pericoloso l'uso o la presenza.
- Nel caso in esame, l'appellante non ha assolto l'onere probatorio a lui spettante.
- Ed invero, la valutazione complessiva del materiale probatorio porta a escludere che sia stata raggiunta una prova sufficiente circa la riconducibilità dell'evento dannoso alla mera potenziale pericolosità del bene custodito dalla in quanto l'appellante CP_3
non ha dato prova del nesso di causalità, non dimostrando l'effettivo stato di pericolo pagina 7 di 9 che avrebbe caratterizzato lo stato dei luoghi, con la conseguenza che la sua caduta debba ritenersi accidentale ed evitabile con ordinaria diligenza.
- Infatti, a supporto delle proprie pretese, l'appellante ha prodotto esclusivamente delle dichiarazioni scritte rilasciate da e (cfr. doc. n. 2- Testimone_1 Testimone_2
3) i quali, asseritamente presenti al momento della caduta della , hanno riferito Pt_1
che la stessa fosse scivolata su una “zucchina schiacciata presente sul pavimento”, non aggiungendo alcuna informazione utile alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Tali dichiarazioni non consentono una ricostruzione attendibile della dinamica del sinistro, né sono stati forniti elementi oggettivi idonei a corroborare la tesi dell'appellante, non avendo la stessa allegato alcuna riproduzione fotografica dell'ambiente teatro del sinistro, né tantomeno ha fornito ulteriori dettagli circa la possibilità o meno di prevedere il pericolo (come, per esempio, le condizioni di luce del ristorante;
la presenza di molti tavoli ravvicinati ecc).
- Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza della sentenza n.
2393/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata il 24 settembre 2024 integralmente confermata.
- L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene quindi Parte_1
condannata ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore delle controparti liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n. 55/2014
(aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficolta delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado. La liquidazione delle spese di lite considera la
[...]
nonché la CP_3 Controparte_2
quale unica controparte processuale,
[...]
pagina 8 di 9 essendo le stesse costituitesi a mezzo di unico procuratore che ha svolto le medesime difese per entrambe.
- Atteso il rigetto dell'appello proposto, sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
- La Corte d'Appello di Milano, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 2393/2024 del
Tribunale di Monza, pubblicata il 24 settembre 2024;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
e di Controparte_2
, liquidate in euro 3.473,00 oltre
[...] rimborso spese forfettario al 15%, IVA, CPA, come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, l' 8 ottobre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Caterina Chiulli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna FERRERO Consigliere
Dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3153/2024 R.G. e promossa con atto di appello notificato l'11 novembre 2024 a mezzo PEC
da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Monza al Corso Parte_1 C.F._1
Milano 37 presso lo studio dell'Avv. Lorella Bovone, che all'Avv. Federico Maggiani la rappresenta e difende, come da procura in atti
APPELLANTE contro
(P.IVA , in persona del suo rappresentante legale pro tempore CP_1 P.IVA_1
pagina 1 di 9 E
Controparte_2
, (C.F. e P.IVA ), in persona del proprio
[...] P.IVA_2
rappresentante legale pro tempore, entrambe elettivamente domiciliate in Milano, viale
Monte Nero n. 4, presso lo studio dell'avv. Matteo Schiavone, che le rappresenta e difende, giusta procura in atti
APPELLATE
PER LA RIFORMA della sentenza n. 2393/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata il 24 settembre 2024
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Tribunale Parte_1
di Monza la quale gestore del ristorante “Antichi Sapori”, al fine di sentirla CP_1
condannare al risarcimento ex art. 2051 c.c. per i danni da lei subiti a seguito del sinistro avvenuto 11 settembre 2019. Deduceva la di essere scivolata “su pezzo di una Pt_1 zucchina, caduta a terra e rimasta schiacciata sul pavimento”, mentre si trovava all'interno del suddetto ristorante, riportando lesioni quantificate in euro 36.047,00.
- Si costituiva la chiedendo, in via preliminare, il differimento di udienza al CP_3
fine di consentire la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione
Controparte_2
, nonché la concessione di un termine per l'esperimento
[...] della procedura di negoziazione assistita.
pagina 2 di 9 - Il Tribunale di Monza concedeva differimento per consentire la chiamata di terzo e in data 8 maggio 2023 si costituiva
[...]
chiedendo, Controparte_2
“in via preliminare accertato e dichiarato che la signora non ha esperito il Pt_1 tentativo di negoziazione assistita, accertare e dichiarare che la domanda, così come proposta dall'attrice, è improcedibile”.
- In data 31 marzo 2023, il giudice di prime cure, rilevato il mancato adempimento da parte dell'attrice dell'obbligo di esperire il tentativo di negoziazione assistita, assegnava termine di quindici giorni alla stessa per ottemperare alla condizione di procedibilità.
- Con sentenza n. 2393/2024 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di
Monza dichiarava improcedibile la domanda attorea, rilevando come l'invito alla negoziazione assistita formulato dall'attrice in corso di causa non rispettasse le formalità previste dalla legge, perché mancante della sottoscrizione della signora;
Pt_1 condannava quest'ultima alla refusione delle spese legali in favore della CP_3
nonché della terza chiamata.
- Avverso la suddetta decisione proponeva appello , lamentando in particolare Parte_1
l'erronea valutazione del contenuto della procura conferita al difensore della odierna appellante. Secondo quest'ultima, infatti, la “dizione estensiva del testo della procura, sopra riportata, consentiva al procuratore speciale anche di sottoscrivere l'invito alla negoziazione assistita, nell'interesse e per conto della propria mandante”. Ed ancora, secondo le prospettazioni della danneggiata, il Tribunale di Monza avrebbe mal interpretato la disciplina della negoziazione assistita obbligatoria, “dando maggior rilievo ad un aspetto puramente formale, che a quello sostanziale”. Infatti, a detta dell'appellante l'assenza della sottoscrizione della parte non precluderebbe la validità dell'invito alla negoziazione, essendo il tentativo stato esperito nelle more del giudizio stesso e dunque a seguito dell'avvenuta costituzione di tutte le parti coinvolte nella controversia. Infine, l'appellante dedica l'ultima parte del proprio atto di impugnazione alla contestazione della circostanza secondo cui la “ non avrebbe alcun obbligo Pt_1
pagina 3 di 9 di notificare anche alla “ l'invito alla negoziazione assistita”, non avendo CP_2 svolto alcuna domanda nei suoi confronti.
- In data 7 aprile 2025, ed CP_1 Controparte_2
si costituivano a mezzo del medesimo difensore, chiedendo il rigetto dell'appello
[...] proposto dalla in quanto infondato;
chiedevano, in subordine, il rigetto delle Pt_1
domande formulate dalla danneggiata in quanto prive di riscontro.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 20 maggio 2025, le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 30 settembre 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
- l'appello è in parte inammissibile ex art. 342 c.p.c. e, comunque, infondato, nei termini che seguono.
- La riforma dell'art. citato (D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012) ha ridefinito l'atto di appello, imponendo l'indicazione specifica delle circostanze che integrano la violazione di legge, con rilevanza pratica. Pur non trasformando l'appello in una critica vincolata, la norma impone all'appellante di enucleare chiaramente le questioni controverse e le doglianze, razionalizzando le ragioni dell'impugnazione.
- La giurisprudenza di Legittimità, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 27199/2017, ha chiarito che la mera riproposizione delle argomentazioni svolte in primo grado non è di per sé causa di inammissibilità, purché siano evidenziati gli errori di fatto o di diritto imputati alla sentenza. L'impugnazione deve quindi contenere una censura motivata,
pagina 4 di 9 volta a scalfire il fondamento logico-giuridico della decisione e a renderne chiaro il contenuto al giudice d'appello.
- Nel caso di specie, l'ultimo motivo di gravame che l'appellante dedica al “mancato invito alla negoziazione assistita, nei confronti della terza chiamata “
[...]
è inammissibile. Infatti, non impugna un capo Controparte_2 Parte_2
specifico della sentenza gravata, limitandosi a contestare quanto sostenuto in primo grado dalla controparte , in relazione a circostanze estranee alla decisione del CP_2
Tribunale. Infatti, la sentenza di primo grado non contiene alcun riferimento alla necessità di estendere l'invito alla negoziazione assistita anche alla terza chiamata in causa, sicché la doglianza si risolve in una censura generica, priva di incidenza sul provvedimento gravato.
- Le ulteriori censure, relative all'interpretazione della disciplina sulla negoziazione assistita obbligatoria, sono parimenti infondate.
- In particolare, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto improcedibile la domanda da lei formulata in quanto il procedimento di negoziazione assistita che la parte era stata invitata ad avviare a seguito dell'instaurazione del giudizio non avrebbe rispettato le formalità previste dal
D.L. 132/2014.
- Secondo la prospettazione dell'appellante, il giudice di prime cure si sarebbe “limitato
a dare un'interpretazione puramente formale e letterale della norma in materia di invito alla negoziazione assistita, che prevede la sottoscrizione dello stesso anche dalla parte personalmente, senza prendere in considerazione lo scopo, che il legislatore si è prefisso di raggiungere con la normativa in questione: cioè la sua “ratio legis (…)
L'invito alla negoziazione assistita aveva quindi assunto caratteristiche di mera formalità, perdendo completamente quelle che il legislatore si è invece prefisso, creando tale istituto giuridico, che dovrebbe fungere da “filtro” all'instaurazione dei giudizi civili, nel tentativo di contenerne il numero”.
- Ebbene, tali censure non colgono nel segno.
pagina 5 di 9 - Come è noto, l'art. 3 del D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014, prevede che l'invito alla negoziazione assistita costituisca condizione di procedibilità per le domande giudiziali di condanna al pagamento di somme non superiori a euro 50.000,00. L'art. 4 del medesimo decreto stabilisce che l'invito debba contenere la sottoscrizione della parte e la certificazione di autografia da parte del difensore.
- Nel caso in esame, l'invito prodotto in giudizio da risulta privo della sua Parte_1
sottoscrizione nonché della certificazione di autografia da parte del suo difensore, con la conseguenza che tali carenze impediscono di ritenere validamente avviata la procedura di negoziazione assistita. Né può ritenersi sufficiente la procura alle liti conferita al difensore, atteso che la norma attribuisce valore specifico alla sottoscrizione della parte, quale manifestazione diretta della volontà di addivenire a una soluzione transattiva.
- Del resto, non solo l'odierna appellante ha omesso di ricorrere allo strumento deflattivo prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, ma altresì, una volta che il
Tribunale ha rilevato la mancanza del tentativo di negoziazione e fissato il termine di
15 giorni per il suo esperimento, la non ha rispettato le formalità previste dal Pt_1
D.L. 132/2014 per la corretta instaurazione della negoziazione assistita.
- Invero, giova rammentare che l'improcedibilità della domanda costituisce una conseguenza di natura sanzionatoria, espressamente prevista dalla legge, e si configura quale effetto di un comportamento omissivo in ambito procedurale, derivante dal mancato compimento di un atto qualificato come condizione necessaria per l'instaurazione del processo. Ammettere, come sostenuto dall'appellante, l'irrilevanza della procedura deflattiva per il solo fatto che essa sia stata esperita in corso di causa, a seguito della manifestazione in atti della volontà delle parti di proseguire il giudizio, equivarrebbe a svuotare di contenuto precettivo l'art. 3, comma 1, del D.L. 132/2014, che disciplina in modo puntuale proprio tale circostanza.
- Né a diversa conclusione può giungersi valorizzando l'ampiezza della procura conferita all'avvocato dalla . Invero, il tenore letterale della norma di cui all'art. 4, Pt_1
comma 2 D.L. 132/2014 secondo cui “La certificazione dell'autografia della firma pagina 6 di 9 apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito” attribuisce rilievo specifico alla sottoscrizione della parte, quale manifestazione diretta della volontà di addivenire a una risoluzione transattiva della controversia. Il difensore, in qualità di pubblico ufficiale, è chiamato ad attestare tale volontà mediante la certificazione della firma. Ne consegue che la mancanza della sottoscrizione della proponente si pone in contrasto con la ratio dell'istituto della negoziazione assistita, vanificandone la funzione deflattiva e la finalità conciliativa.
- Per tutte le considerazioni che precedono, le censure formulate dall'appellante non possono trovare accoglimento.
- Ad abundantiam, anche ove si ritenesse superata la questione di procedibilità, la domanda risarcitoria avanzata dall'appellante risulta priva di fondamento.
- La fattispecie in esame deve essere ricondotta al disposto di cui all'art. 2051 c.c. che definisce la disciplina della responsabilità oggettiva per danni derivanti da cose in custodia. La sua applicazione presuppone l'esistenza di un rapporto di custodia con la cosa che ha dato origine al danno, e una relazione di fatto tra il soggetto e la cosa stessa, tale da consentire di poterla controllare, di esercitare un effettivo potere di controllo sulla stessa e di eliminare situazioni di pericolo che possano insorgere (fra le altre, vd. Cass. n. 15761/2016).
- Inoltre, la sola esistenza di un rapporto di custodia non solleva il danneggiato dall'onere di dimostrare il nesso causale tra la cosa custodita e il danno subito. Occorre, cioè, provare che l'evento lesivo sia derivato in modo normale e prevedibile da una condizione della cosa che ne abbia reso potenzialmente pericoloso l'uso o la presenza.
- Nel caso in esame, l'appellante non ha assolto l'onere probatorio a lui spettante.
- Ed invero, la valutazione complessiva del materiale probatorio porta a escludere che sia stata raggiunta una prova sufficiente circa la riconducibilità dell'evento dannoso alla mera potenziale pericolosità del bene custodito dalla in quanto l'appellante CP_3
non ha dato prova del nesso di causalità, non dimostrando l'effettivo stato di pericolo pagina 7 di 9 che avrebbe caratterizzato lo stato dei luoghi, con la conseguenza che la sua caduta debba ritenersi accidentale ed evitabile con ordinaria diligenza.
- Infatti, a supporto delle proprie pretese, l'appellante ha prodotto esclusivamente delle dichiarazioni scritte rilasciate da e (cfr. doc. n. 2- Testimone_1 Testimone_2
3) i quali, asseritamente presenti al momento della caduta della , hanno riferito Pt_1
che la stessa fosse scivolata su una “zucchina schiacciata presente sul pavimento”, non aggiungendo alcuna informazione utile alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Tali dichiarazioni non consentono una ricostruzione attendibile della dinamica del sinistro, né sono stati forniti elementi oggettivi idonei a corroborare la tesi dell'appellante, non avendo la stessa allegato alcuna riproduzione fotografica dell'ambiente teatro del sinistro, né tantomeno ha fornito ulteriori dettagli circa la possibilità o meno di prevedere il pericolo (come, per esempio, le condizioni di luce del ristorante;
la presenza di molti tavoli ravvicinati ecc).
- Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza della sentenza n.
2393/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata il 24 settembre 2024 integralmente confermata.
- L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene quindi Parte_1
condannata ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore delle controparti liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n. 55/2014
(aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficolta delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado. La liquidazione delle spese di lite considera la
[...]
nonché la CP_3 Controparte_2
quale unica controparte processuale,
[...]
pagina 8 di 9 essendo le stesse costituitesi a mezzo di unico procuratore che ha svolto le medesime difese per entrambe.
- Atteso il rigetto dell'appello proposto, sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
- La Corte d'Appello di Milano, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 2393/2024 del
Tribunale di Monza, pubblicata il 24 settembre 2024;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
e di Controparte_2
, liquidate in euro 3.473,00 oltre
[...] rimborso spese forfettario al 15%, IVA, CPA, come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, l' 8 ottobre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Caterina Chiulli
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