Corte d'Appello Milano, sentenza 15/10/2025, n. 2739
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Sentenza 15 ottobre 2025

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La Corte d'Appello di Milano, Sezione II Civile, si è pronunciata sull'appello proposto da una persona fisica avverso la sentenza del Tribunale di Monza che aveva dichiarato improcedibile la sua domanda di risarcimento danni ex art. 2051 c.c. nei confronti di una società gestore di un ristorante. L'attrice, lamentando di essere scivolata su una zucchina caduta a terra, aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti. La società convenuta si era costituita chiedendo, in via preliminare, il differimento dell'udienza per chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice e la concessione di un termine per la negoziazione assistita. Il Tribunale, dopo aver concesso il differimento per la chiamata di terzo e aver rilevato il mancato esperimento della negoziazione assistita da parte dell'attrice, aveva assegnato un termine per ottemperare a tale condizione di procedibilità. Nonostante ciò, l'attrice non aveva rispettato le formalità previste, portando il Tribunale a dichiarare improcedibile la domanda. L'appellante contestava la sentenza di primo grado lamentando l'erronea interpretazione della procura conferita al proprio difensore, che a suo dire avrebbe consentito la sottoscrizione dell'invito alla negoziazione assistita, e sostenendo che il Tribunale avesse dato eccessivo rilievo a un aspetto formale piuttosto che sostanziale, dato che il tentativo di negoziazione era stato esperito in corso di causa. Contestava altresì l'obbligo di notificare l'invito alla negoziazione anche alla terza chiamata, la compagnia assicuratrice, non avendo quest'ultima svolto alcuna domanda nei suoi confronti. Le società appellate chiedevano il rigetto dell'appello.

La Corte d'Appello ha dichiarato l'appello in parte inammissibile e, nel resto, infondato. Ha ritenuto inammissibile l'ultimo motivo di gravame relativo al mancato invito alla negoziazione assistita nei confronti della terza chiamata, poiché non impugnava un capo specifico della sentenza, ma si limitava a contestare argomentazioni di primo grado estranee alla decisione del Tribunale, che non aveva affrontato tale questione. Le ulteriori censure relative all'interpretazione della disciplina sulla negoziazione assistita obbligatoria sono state ritenute infondate. La Corte ha ribadito che l'art. 4 del D.L. 132/2014 richiede la sottoscrizione della parte e la certificazione di autografia da parte del difensore per l'invito alla negoziazione, e che nel caso di specie l'invito prodotto era privo di tali requisiti, impedendo di ritenere validamente avviata la procedura. La procura alle liti non poteva supplire alla sottoscrizione personale della parte, quale manifestazione diretta della volontà transattiva. La Corte ha inoltre evidenziato che l'appellante non aveva rispettato le formalità neanche dopo che il Tribunale aveva fissato un termine per l'esperimento della negoziazione. Ad abundantiam, la Corte ha ritenuto la domanda risarcitoria priva di fondamento, poiché l'appellante non aveva assolto all'onere probatorio di dimostrare il nesso causale tra la cosa custodita (la zucchina) e il danno subito, non avendo fornito elementi oggettivi idonei a corroborare la tesi dell'evento dannoso riconducibile alla mera pericolosità del bene custodito. Le dichiarazioni testimoniali prodotte erano ritenute insufficienti a ricostruire attendibilmente la dinamica del sinistro. Pertanto, l'appello è stato rigettato, confermando integralmente la sentenza di primo grado, e l'appellante è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 15/10/2025, n. 2739
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 2739
    Data del deposito : 15 ottobre 2025

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