Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/05/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1061/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore nella causa n. 1061/2024 r.g. tra le parti:
, c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Parte_1 C.F._1
E Monticelli, PEC vvocati.prato. , e dall'avv. Lucia Voltolini, PEC Email_1
Em_ vvocati. ; Email_3
RICORRENTE
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Monica Controparte_1 C.F._2
Monagheddu, PEC Email_5
CONVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero pronuncia la seguente
SENTENZA PARZIALE
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/05/2024 ha chiesto che sia dichiarata la separazione Parte_1
personale dal marito sposato a Napoli il 9/07/2024, unione dalla quale sono nati a Controparte_1
Prato i figli il 24/11/2015, nonché e il 27/05/2020, chiedendo in tesi che sia Per_1 Per_2 CP_2 disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre e in ipotesi l'affidamento condiviso, con collocazione dei bambini presso di lei e regolamentazione della frequentazione padre/figli,
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Si è costituito in giudizio associandosi alla domanda di separazione e chiedendo Controparte_1 sulle questioni accessorie: l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre;
un assegno per il mantenimento dei figli a carico dello stesso di complessivi € 500,00 al mese, con assegno unico e spese straordinarie al 50%.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 30/09/2024, con ordinanza del 7/10/2024, in via temporanea e urgente, è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso la madre e disciplina della frequentazione del padre;
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
a carico del convenuto un assegno per il mantenimento dei figli di complessivi € 525,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat;
l'assegno unico al 50%; le spese straordinarie per i figli al 50%.
In via istruttoria è stata disposta c.t.u. sulle capacità genitoriali delle parti e, depositata la relazione, all'udienza del 12/05/2025, la ricorrente ha chiesto che sia pronunciata sentenza non definitiva sullo stato, richiesta a cui il convenuto non si è opposto. Il giudice delegato, con ordinanza di scioglimento della riserva assunta alla stessa udienza sull'istanza di modifica della ricorrente ai sensi dell'art. 473-bis.23 c.p.c. e sulle risultanze della c.t.u., ha quindi rimesso gli atti al Collegio.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e può essere accolta.
Dalle allegazioni delle parti, dalle dichiarazioni dalle stesse rese e dalle risultanze della c.t.u., si traggono indizi gravi, precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi, cessata ormai dal mese di giugno 2024, presupposto previsto dall'art. 151 c.p.c..
Poiché la causa deve proseguire per verificare gli esiti del percorso di sostegno alla genitorialità e degli interventi di supporto psicologico in favore dei figli minori disposti dal giudice delegato con ordinanza del 14/05/2025, gli atti devono essere rimessi allo stesso giudice delegato.
La decisione sulle spese va rimessa alla pronuncia di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e sposati a Napoli Parte_1 Controparte_1
il 9/07/2014 con atto trascritto nel registro deli atti di matrimonio del Comune di Napoli – San
Giovanni al n. 23, parte II, serie A, anno 2014;
2 2) ordina all'Ufficiale dello Stato del Comune di Napoli – San Giovanni di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria al suo passaggio in giudicato;
3) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4) spese processuali al definitivo.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 21/05/2025, su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
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