Art. 78.4.
Art. 78-d.
I Comuni tenuti, in base alle disposizioni dell'art. 78-a, al rimborso di spese di spedalita', possono rivalersi, esclusivamente a tale scopo, nei limiti dei loro oneri e nel seguente ordine di precedenza:
1° sugli eventuali avanzi di gestione delle locali opere pie, aventi per fine l'erogazione delle rendite per il mantenimento d'infermi in ospedali;
2° su di un terzo delle rendite destinate a sussidi di carattere indeterminato dalle Congregazioni di carita' e dalle altre locali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ferma restando la devoluzione di un altro terzo di tali rendite per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possano essere assistiti come esposti, a norma di legge, e sempre che le dette istituzioni non debbano rimborsare al tesoro spese per mantenimento d'indigenti inabili al lavoro ricoverati d'autorita', per il ricupero delle quali non sia sufficiente l'altro terzo disponibile. In questo caso il ricupero delle spese dovute all'Erario ha la precedenza, rimanendo a favore dei Comuni l'eventuale differenza.
E' fatta salva l'azione di rivalsa da parte dei Comuni e degli ospedali, che non abbiano potuto ottenere da questi il rimborso di cui ai precedenti articoli, verso i ricoverati che, dagli accertamenti eseguiti, risultino non trovarsi in condizione di poverta'.
Nulla e' innovato alla speciale legislazione vigente per l'Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.
(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
Art. 78-d.
I Comuni tenuti, in base alle disposizioni dell'art. 78-a, al rimborso di spese di spedalita', possono rivalersi, esclusivamente a tale scopo, nei limiti dei loro oneri e nel seguente ordine di precedenza:
1° sugli eventuali avanzi di gestione delle locali opere pie, aventi per fine l'erogazione delle rendite per il mantenimento d'infermi in ospedali;
2° su di un terzo delle rendite destinate a sussidi di carattere indeterminato dalle Congregazioni di carita' e dalle altre locali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ferma restando la devoluzione di un altro terzo di tali rendite per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possano essere assistiti come esposti, a norma di legge, e sempre che le dette istituzioni non debbano rimborsare al tesoro spese per mantenimento d'indigenti inabili al lavoro ricoverati d'autorita', per il ricupero delle quali non sia sufficiente l'altro terzo disponibile. In questo caso il ricupero delle spese dovute all'Erario ha la precedenza, rimanendo a favore dei Comuni l'eventuale differenza.
E' fatta salva l'azione di rivalsa da parte dei Comuni e degli ospedali, che non abbiano potuto ottenere da questi il rimborso di cui ai precedenti articoli, verso i ricoverati che, dagli accertamenti eseguiti, risultino non trovarsi in condizione di poverta'.
Nulla e' innovato alla speciale legislazione vigente per l'Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.
(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".