Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/05/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di IO AL, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 958/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 2.10.2023 e vertente
T R A
(c.f ) , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Gioia Tauro, via Aspromonte, 16 nello studio dell'avv.SOLANO GABRIELLA , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLANTE E
, nato a [...] il [...], Controparte_1 CP_2
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati in piazza
[...] Pt_1
Vittorio Emanuele III, 32, nello studio dell'avv. FERRARO ARCANGELA , che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATI
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n.992/2018, pubblicata il 16.10.2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'anno 2013 , con rituale citazione, e Controparte_1 CP_2 convenivano davanti al Tribunale di Palmi il per ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni da loro riportati , l'8.1.2011 , quando a causa di una buca ,non segnalata e non visibile, esistente sulla via Falcone e Borsellino di proprietà dell' CP_3 convenuto , cadevano dal ciclomotore su cui viaggiavano riportando lesioni personali risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Polistena e dal verbale dei Carabinieri che, da loro chiamati, intervenivano sul posto e rilevavano il mezzo danneggiato ai bordi della strada, le cattive condizioni del manto
l'esistenza di nesso causale tra le condizioni della strada e i danni. Nel merito negava ogni responsabilità in quanto l'evento era dovuto alla condotta imprudente degli attori atteso che viaggiavano a velocità superiore ai 20-30 Km/h consentiti, la buca era ben visibile ed evitabile tenuto anche conto che il sinistro si era verificato di giorno, alle ore 15,00 circa;
i Carabinieri non avevano trovato sul luogo i danneggiati o testimoni e tantomeno il veicolo . Espletate prova orale e CTU, il giudizio si concludeva con la sentenza n. 992/2018 con cui il Tribunale accertava la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art.2051 c.c. e lo condannava al risarcimento del danno da lesioni personali che quantificava in favore di nella somma di euro 6.250,37, e in favore di nella Controparte_1 CP_2 somma di euro 6.199,50, oltre interessi e rivalutazione;
rigettava perché non provata la domanda di risarcimento dei danni materiali riportati dal motorino;
compensava parzialmente le spese di lite ponendo la restante parte a carico del convenuto soccombente .
Con atto di citazione notificato il 28.11.2018 il impugna la Parte_1 decisione rilevando :
-La violazione dell'art.116 c.p.c. in relazione agli artt.2051 e 2067 c.c. conseguente alla singolare interpretazione attribuita dal primo giudice alle dichiarazioni dei testi e alle rappresentazioni fotografiche che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non dimostrano pienamente il nesso eziologico tra la cosa , nella specie la buca presuntivamente presente sulla strada , e l'evento dannoso. Osserva che in primo luogo va rilevata la contraddittorietà nell'individuazione del ciclomotore coinvolto nel sinistro indicato dagli appellati come modello Piaggio. Tale circostanza confermata dal teste era smentita dal teste dal primo giudice Tes_1 Tes_2 che parlano di un modello Aprilia . In secondo luogo le predette testimonianze dimostrano la piena visibilità della buca sulla strada e da un attento confronto delle stesse emergono incongruenze. Nello specifico i testi e riferivano di avere assistito all'incidente in quanto Tes_1 Tes_3 viaggiavano in direzione opposta a quella di e , il primo ad una CP_1 CP_2 distanza di circa 5 metri dal luogo del sinistro e, il secondo, a bordo del suo camion in prossimità di detto luogo. Quindi c'è da chiedersi : se era a 5 metri dalla buca e Tes_1 il n prossimità con lo stesso senso di marcia, come poteva il scorgere con Tes_2 Tes_1 chiarezza l'evento ? Sulle dimensioni della buca i testi concordano sulle sue notevoli dimensioni, per cui deve ritenersi che il conducente del ciclomotore , utilizzando l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto accorgersi della stessa ed evitarla tenuto anche conto della circostanza che entrambi i testi riferivano che i danneggiati percorrevano abitualmente la strada Falcone e Borsellino data l'esistenza nella traversa da cui provenivano dell'officina meccanica Di conseguenza, essendo frequentatori abituali della zona , non CP_2 potevano non conoscere della situazione di dissesto di tutto il manto stradale della predetta strada e, quindi, era loro obbligo tenere un comportamento idoneo ad evitare eventi dannosi.
-La violazione dell'art.116 c.p.c. in relazione all'art.61 e seg. c.p.c. posto che affinchè possa essere riconosciuta la responsabilità dell'evento in capo al Parte_1 gli appellati avrebbero dovuto provare il rapporto di causalità tra l'evento dannoso e il bene in custodia . Specificatamente i predetti in giudizio chiedevano il risarcimento del danno per lesioni personali e il risarcimento del danno materiale al motorino . Tuttavia nessuna CTU tecnica veniva disposta sul ciclomotore e pertanto non è provata la corrispondenza tra la modalità con il quale il sinistro presumibilmente si è verificato e i danni residuati sul mezzo. Conclude chiedendo , in via preliminare , di sospendere la provvisoria esecutività della sentenza;
di accertare e dichiarare responsabili della causazione del sinistro
[...]
e ; in subordine di riconoscere in capo agli appellati un CP_1 CP_2 concorso di colpa in ragione del 50% e pertanto di ridurre il risarcimento in tale percentuale con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio e distrazione in favore del costituito procuratore.
e nell'atto di costituzione e di risposta Controparte_1 CP_2 eccepiscono l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c., e nel merito deducono :
- l'infondatezza dei due motivi d'appello avendo il primo giudice correttamente, con ampia e convincente motivazione , valutato le risultanze istruttorie giungendo alla conclusione che i fatti si erano svolti così come affermato da parte attrice e, quindi, ritenendo provati il nesso di causalità tra evento e danno e la piena responsabilità del
Parte_1
Quanto alla non esatta individuazione del ciclomotore incidentato, dato che tutti i testi riferiscono di uno scooter Aprilia, giallo e nero, ed è presente nel fascicolo il preventivo per le riparazioni, è evidente che l'indicazione di un modello Piaggio costituisce puro errore materiale e la contestazione si tale punto è “ di lana caprina “ . Quanto alla dinamica dell'incidente , i testi confermano quella descritta dagli attori , cioè che nel pomeriggio dell'8 gennaio 2011, alle ore 15,00 circa, mentre imboccavano via Falcone- Borsellino di a bordo dello scooter condotto dal , Pt_1 CP_1 incappavano in una buca non segnalata, larga circa 60 centimetri , non visibile perché piena d'acqua piovana . Dagli atti risulta inoltre l'intervento dei Carabinieri immediatamente dopo l'incidente i quali , pur non avendo compiuto rilievi perché il loro intervento era diretto a verificare l'affermazione del , all'epoca CP_2 sottoposto alla misura cautelare di obbligo di soggiorno in di doversi Pt_1 allontanare per raggiungere il Pronto Soccorso di Polistena, rilevano la presenza della buca a centro strada e il motorino ai bordi della medesima. Non esiste alcuna contraddittorietà nelle deposizioni dei testi e sulla Tes_1 Tes_2 visibilità del sinistro posto che il dichiara che si trovava in prossimità del luogo Tes_2 del sinistro e non fa nessun riferimento alla posizione del che secondo Tes_1
l'appellante avrebbe dovuto essere davanti a questi impedendogli la visuale . Quanto all'eccezione che essendo la buca larga 60 centimetri era impossibile non notarla , il giudicante evidenzia in sentenza che dalla prova testimoniale e dalla documentazione fotografica era emerso che la strada era a doppio senso;
che il motorino proveniva da una strada secondaria;
stava attraversando la carreggiata per immettersi sulla strada principale e, quindi, stava svoltando a sinistra quando si ritrovava la buca proprio sul tratto di strada di attraversamento della carreggiata. Quanto alla posizione della buca , le fotografie confermano che era al centro della carreggiata in posizione attigua all'incrocio con la strada secondaria da cui provenivano gli appellati. E' perciò pacifico che nel caso di specie trova applicazione il dlgs 285/92 che prevede che i conducenti che svoltano a sinistra in una intersezione devono seguire la svolta in prossimità del centro dell'intersezione e a sinistra di questa. Nessun comportamento inadeguato si può rimproverare agli attori in quanto è dato di comune esperienza che la cilindrata ridotta di un motorino non consente di raggiungere elevate velocità ; trovandosi la buca al centro della carreggiata, era sull'esatta traiettoria che dovevano seguire secondo la citata disposizione legislativa . Pertanto, sussiste la responsabilità esclusiva dell'Ente proprietario della strada ai sensi dell'art.2051 c.c. atteso che una buca a centro strada, non visibile perché piena d'acqua e non segnalata costituisce insidia stradale anche nel caso in cui siano presenti sul manto stradale altre buche. Inoltre, lo scooter usciva da una strada secondaria e non poteva che viaggiare a meno di 20 km orari considerando anche che sul mezzo erano in due;
i danni materiali al motorino risultano dalle deposizioni dei testi e la compatibilità delle lesioni riportate dai deducenti con la caduta causata dalla grande buca a centro strada dalla CTU medico-legale in atti. Al contrario, il non fornisce prova alcuna sull'esistenza della fortuità Pt_1 dell'evento e tantomeno sul concorso degli appellati nella produzione dello stesso, prove che avrebbe dovuto dare per esimersi dalla responsabilità oggettiva prevista dall'art.2051 c.c. Si oppongono alla richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza mancando i gravi motivi e l'irreparabile danno e concludono chiedendo di rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività; di confermare la sentenza gravata;
di condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Al rigetto, con ordinanza depositata il 4.4.2019, della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza , seguivano più rinvii . Da ultimo, disposta con decreto la trattazione dell'udienza del 2.10.2023 a norma dell'art.127 ter c.p.c., la causa con ordinanza del 7.11.2023 veniva posta in decisione con i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello il censura la decisione asserendo con i due Parte_1 articolati motivi che la stessa è conseguenza dell'errore commesso dal primo giudice nella valutazione delle risultanze istruttorie che, al contrario, dimostrano che l'evento dannoso si è verificato per il comportamento imprudente , negligente, o l'imperito , degli appellati atteso che era avvenuto di giorno e la buca era visibile ed evitabile. Di conseguenza , tale tipo di comportamento escludeva l'esistenza di nesso causale tra evento e danno e, quindi, la responsabilità dell'Ente che, a tutto concedere, avrebbe potuto essere riconosciuta , ai sensi dell'art.1227 c.c., in ragione del 50%. La fattispecie oggetto di giudizio rientra nelle previsioni dell'art.2051 c.c. ed è consolidato principio di diritto che il proprietario di un bene riveste anche la qualità di custode. Come custode ha l'obbligo di mantenere il bene in condizioni idonee a non essere fonte di pericolo per tutti colore che , anche in termini di occasionalità , possono venirne a contatto. Trattandosi di responsabilità oggettiva , grava sul danneggiato l'onere di provare l'evento e l'esistenza del nesso eziologico tra evento e danno. Il custode per liberarsi dalla responsabilità ha l'onere di provare che l'evento è dovuto a causo fortuito ( inteso come evento eccezionale, imprevedibile o non evitabile ) o che non si sarebbe verificato se il danneggiato avesse tenuto un comportamento prudente nell'utilizzo del bene. La valutazione dell'incidenza del danneggiato nella produzione dell'evento spetta al giudice di merito e, dunque, più il suo comportamento risulterà negligente, imprudente, o imperito, più aumenterà il suo grado di responsabilità, fino a giungere anche a poter affermare che l'evento si è verificato per sua esclusiva colpa. Gli appellati provano il sinistro, le modalità dell'accadimento e il nesso causale con le lesioni riportate attraverso le dichiarazioni dei testi e che Tes_4 Testimone_5 assistono all'incidente confermando la dinamica riportata dagli appellati nell'atto introduttivo del giudizio, nonché con le dichiarazioni degli stessi testi e di quelle di le precarie condizioni del manto di copertura della strada comunale . Testimone_6
Infatti : riferisce che mentre stava percorrendo a bordo di un camion la Tes_4 via Falcone –Borsellino di , vede lo scooter su cui viaggiavano e Pt_1 CP_1 scire da una via secondaria e immettersi su quella principale da lui percorsa. CP_2
Nel compiere la manovra li vede cadere in una buca posta al centro della carreggiata, larga circa 60 centimetri , più grande rispetto a quella da lui notata il giorno precedente, non segnalata, non visibile, piena dall'acqua piovana tant'è che avvicinandosi vede gli schizzi d'acqua attorno alla stessa . Aggiunge : che sulla strada erano presenti altre buche, che i danneggiati lamentavano dolori e venivano soccorsi dai lori amici;
che lo scooter aveva danni alla ruota, al freno e al manubrio;
che era a centro strada e gli impediva di passare per cui lo alzava, lo spostava a margine poggiandolo sul cavalletto.
viaggiava nello stesso senso di marcia del;
vede a circa 50 metri Testimone_5 Tes_2 di distanza e provenire in senso opposto al suo, dalla strada CP_1 CP_2 secondaria dove è sita l'officina ; li vede immettersi sulla via principale e CP_2 cadere nella buca posta al centro della carreggiata, buca non segnalata e non visibile perché piena d'acqua. Aggiunge che la moto andava piano;
non c'erano segnali di limite di velocità; riconosce le fotografie dei luoghi che gli vengono mostrate. Le fotografie ritraenti la via Falcone-Borsellino vengono mostrate anche ai testi e : la prima , architetto , riconosce i luoghi;
Testimone_7 Testimone_6 conferma che la strada è una circonvallazione a doppio senso di proprietà comunale che collega il piazzale della stazione con altra via lunga circa 800 metri, ma nulla sa riferire sulla dinamica dell'incidente e sull'esistenza di segnaletica all'epoca dei fatti in quanto era venuta a conoscenza della questione in tempo successivo alla citazione in giudizio del per cui ha lavorato per tempo limitato;
il secondo, Carabiniere in Pt_1 servizio presso la Stazione CC di conferma la relazione di servizio redatta Pt_1
l'8.1.2011; conferma d'intervento sul posto non per effettuare rilievi planimetrici relativi all'incidente ma al fine di verificare quanto comunicato dal , CP_2 sottoposto all'epoca dei fatti alla misura cautelare dell'obbligo di soggiorno , circa la necessità di allontanarsi dal territorio comunale per ricevere soccorso medico a causa dell'incidente; conferma la presenza del ciclomotore danneggiato parcheggiato a margine della strada;
la presenza di una buca non segnalata al centro della carreggiata;
l'assenza di segnali di limite di velocità; l'asfalto non in buone condizioni manutentive . Dalle fotografie in atti la strada Falcone-Borsellino risulta essere a doppio senso di circolazione;
priva di segnaletica orizzontale idonea ad individuare i margini della carreggiata e la linea di mezzeria, nonché priva di segnaletica verticale relativa a limiti di velocità o ad altri divieti d'accesso o di svolta. Pertanto , dimostrata la presenza di una buca al centro della carreggiata, non segnalata e non visibile perché piena d'acqua , l'assenza di ogni altro tipo di segnaletica stradale e la caduta dello scooter condotto dal nella buca e di e ulla CP_1 CP_1 CP_2 strada, risulta irrilevante la circostanza che il indichi il ciclomotore come Tes_2 modello marca Piaggio e il come modello marca Aprilia, nonché solo asserita e Tes_1 non dimostrata la circostanza relativa alla non visibilità dell'incidente da parte di Tes_5
( che secondo l'appellante, viaggiando dietro al , aveva la visuale
[...] Tes_2 coperta dal camion di questi ) atteso che è rimasta sconosciuta la distanza tra i due mezzi, entrambi vedono l'incidente da lontano , da circa 50 metri , non Tes_1 Tes_2 indica alcuna distanza , vedono il ciclomotore provenire da una via secondaria , impegnare l'intersezione tra la strada secondaria e la principale da loro percorsa cadere nella buca a centro strada. Di conseguenza , indimostrata la condotta imprudente degli appellati nel compiere la manovra d'immissione sulla strada principale o la violazione di norme del Codice della Strada e dimostrate , al contrario, le cattive condizioni di manutenzione in cui versava la via Falcone-Borsellino all'epoca dei fatti, nonché l'omessa segnalazione della buca a centro della carreggiata e, comunque, l'assenza di qualunque altro segnale di pericolo , di divieto o di limite di velocità , deve escludersi la responsabilità degli appellati nella produzione dell'evento anche in termini di concorso ai sensi dell'art.1227 c.c. Per tali ragioni l'appello è infondato. Le spese seguono la soccombenza e , stante l'assenza di complessità delle questioni trattate, si liquidano, in favore del procuratore antistatario degli appellati, nei minimi del III scaglione di valore della causa (tra € 5.200,01 e € 26.000,00 ) in complessivi euro 2.906,00, di cui euro 567,00 per fase di studio, euro 461,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, si dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di IO AL, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
con atto di citazione notificato il 28.11.2018 nei confronti
[...]
e , disattesa ogni contraria Controparte_4 CP_2 osì
1) rigetta l'appello;
2) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al Parte_1 pagamento, in favore del procuratore antistatario degli appellati, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, si dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello. IO AL , del 05/05/2025.
La Giud.Aus.est
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)