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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del DO. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause reunite iscritte ai N.R.G. 9574/2022 + 9604/2022, avente ad oggetto: appello
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Gerardo
Perillo, presso il cui indirizzo PEC elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLANTE
E
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura allegata calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Giuseppe Albanese presso il cui studio, sito in Ariano Irpino alla via Castello n. 4, elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 26/2/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. ha Parte_1
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 9574/2022 + 9604/2022– Sentenza proposto appello avverso la sentenza n. 201/2022 del Giudice di Pace di
Buccino, emessa il 12/2/2022 e pubblicata il 14/4/2022, con cui veniva accolta l'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 36/2020 proposta dalla sig.ra ed egli veniva condannato al pagamento delle CP_1
spese di lite.
L'appellante ha dedotto: che su suo ricorso monitorio il Giudice di Pace di
Buccino emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 36/2020, con cui la sig.ra veniva ingiunta al pagamento, in suo Controparte_2
favore, quale erede del sig. , di € 4.338,00 in virtù della Persona_1
sentenza n. 5737/2020 del Tribunale di Salerno che accertava la quota condominiale dovuta da (germano dell'esponente) per Persona_1
lavori effettuati ad un fabbricato condominiale;
che la sig.ra CP_1
contestava la propria qualità di erede, in quanto il defunto marito sig.
, con testamento pubblicato nel mese di luglio 2019, Persona_1
aveva escluso la moglie dall'asse ereditario.
L'appellante ha dedotto: quale primo motivo di appello, che il Giudice di prime cure ha erroneamente accolto l'opposizione proposta dalla sig.ra non ritenendo provata la legittimazione attiva del sig. CP_1
e quella passive della opponente;
che, infatti, la Parte_1
mancata acquisizione della produzione di parte all'interno del fascicolo del giudizio monitorio non può essere attribuita alla difesa dell'opposto, bensì ad un inadempimento della cancelleria del Giudice di Pace di Buccino;
che la circostanza ancor più grave è, aver posto, a base della motivazione della impugnata sentenza, proprio la mancanza della documentazione posta a corredo del Decreto Ingiuntivo e non confluita, per cause evidentemente non imputabili a questa difesa, nel fascicolo del giudizio di cognizione, incardinato con l'atto di citazione in opposizione dalla sig.ra ; CP_1
che il Giudice del monitorio è lo stesso di quello dell'opposizione, quindi la dott.ssa era ben consapevole dell'esistenza nonché dunque della CP_3
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 9574/2022 + 9604/2022– Sentenza fondatezza dell'ingiunzione di pagamento sulla scorta di atti e documenti da lei già esaminati.; che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto concedere un rinvio per poter acquisire agli atti, il fascicolo mancante di cui aveva già visionato gli atti per poter concedere il Decreto Ingiuntivo;
quale secondo motivo di appello, che la sentenza impugnata è incorsa altresì in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c.; che il Decreto Ingiuntivo mirava infatti ad ottenere il rimborso della somma anticipata dall'appellante per conto del germano sig. Per_1
a favore della per spese condominiali relative ad un
[...] CP_4
immobile di cui entrambi, oltre gli altri coeredi, risultavano comproprietari;
che alla base della richiesta vi era la sentenza del Tribunale di Salerno dalla quale emerge chiaramente il titolo posto a base dell'ingiunzione di pagamento (come prova scritta non contestata) per ottenere le somme richieste: sulla base di tali elementi la legittimazione ad agire in giudizio risulta chiara fondata e non contestabile;
che veniva documentalmente provato il credito anche perché, allegate alla produzione di parte, vi erano i cedolini di pagamento per le spese condominiali sborsare ed anticipate da parte dell'esponente per il fratello poi deceduto nelle more;
che, inoltre, sempre allegata alla produzione di parte vi era la diffida di pagamento per le somme richieste, inoltrata a mezzo A.R. del 18/11/2019 alla sig.ra nella qualità di erede del marito Controparte_1
, alla quale la stessa non dava alcuna risposta;
che ben Persona_1
avrebbe potuto l'opponente dichiarare di non essere erede per disposizioni testamentarie che la escludevano a favore del figlio;
che l'appellata inoltre, nella opposizione incardinata non eccepiva il rapporto di parentela esistente ma si limitava ad escludere la natura di erede quale coniuge del “de cuius” sig. , in virtù del testamento che la escluderebbe dall'asse Persona_1
ereditario ma agli atti non risulta provata questa circostanza;
che non solo, dunque, non venivano contestati gli importi richiesti, ma con l'opposizione
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 9574/2022 + 9604/2022– Sentenza controparte assumeva una posizione neutrale quasi di attesa: la sig.ra non dichiara infatti né di aver prestato Controparte_1
acquiescenza al testamento (anzi si riserva di verificare), né di aver impugnato lo stesso per lesione di legittima per cui l'eccezione del difetto di legittimazione passiva risulta infondata, non corroborata da alcuna valenza probatoria (stante la mancanza di ogni prova documentale); quale terzo motivo di appello, che il Giudice di primo grado ha errato laddove ha ritenuto non provati i fatti costitutivi della domanda poiché, una volta verificata la mancanza della fascicolo di parte del convenuto opposto sig.
, avrebbe dovuto richiedere di ufficio alla cancelleria il Parte_1
fascicolo mancante;
che non è stato provato, invece, l'adempimento dell'opponente o la motivazione del mancato adempimento di quest'ultima; che il comportamento omissivo di controparte rileva anche ai fini della liquidazione delle spese di lite, che ingiustamente vengono poste a carico dell'appellante; che a differenza della rinuncia all'eredità, il legittimario mantiene la qualità di erede rinunciando esclusivamente alle azioni a tutela dei diritti ereditari;
che la sig.ra non forniva prova alcuna CP_1
sulla carenza di legittimazione passiva che la esclude dall'asse ereditario ma cosa ancor più grave non forniva alcuna risposta alla diffida di pagamento per gli importi richiesti.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 201/2022 del Giudice di Pace di Buccino, rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra e Controparte_1
confermare il Decreto Ingiuntivo n. 36/2020; in via subordinata, nel caso in cui il Tribunale dovesse confermare la sentenza in merito alla carenza di legittimazione passiva della sig.ra Controparte_1
disporre la compensazione delle spese di lite;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 9574/2022 + 9604/2022– Sentenza dell'Avvocato GERARDO PERILLO, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la sig.ra , Controparte_1
concludendo per il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26/2/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il procedimento N.R.G. 9604/2022, pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza, veniva riunito a quello N.R.G. 9574/2022; la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
(60+20), decorrenti dalla comunicazione alle parti costituite del decreto reso all'esito dell'udienza.
SULLA FONDATEZZA DELL'APPELLO
1 - In via del tutto preliminare occorre rilevare che l'appello è stato proposto tempestivamente entro il termine c.d. “lungo” di impugnazione ai sensi dell'articolo 327 c.p.c., non essendo stata la sentenza impugnata notificata e, come tale, è ammissibile.
2 – L'appello è infondato e va rigettato: infatti, ancorché con motivazione parzialmente diversa, la sentenza gravata merita di essere confermata.
Con il primo motivo ed il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta che erroneamente il Giudice di Pace di Buccino avrebbe accolto l'opposizione a Decreto Ingiuntivo proposta dalla sig.ra sulla CP_1
base della motivazione per cui non era stato rinvenuto il fascicolo della fase monitoria e, di conseguenza, non aveva ritenuto assolto l'onere della prova gravante sul creditore opposto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697
c.c.
Il motivo di appello è fondato e va accolto.
Invero, come dedotto da parte appellante, costituisce “ius receptum” che “In
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 9574/2022 + 9604/2022– Sentenza base all'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo cui, avuto riguardo alla mancanza di autonomia del procedimento sommario che si apre con il ricorso monitorio, rispetto a quello ordinario che si instaura a seguito dell'opposizione, i documenti allegati al ricorso, che ai sensi dell'art. 638, terzo comma, cod. proc.civ. restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine di cui all'art. 641, primo comma, cod. proc. civ., non possono essere considerati nuovi nei successivi sviluppi del processo, anche se non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, e devono quindi ritenersi acquisiti al processo, in virtù del principio di non dispersione della prova, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello avverso la sentenza di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili, non soggiacendo la loro produzione alla preclusione di cui all'art.
345, terzo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 14474/2015;
Cass. Civ., Sez. I, n. 27865/2024).
Applicando tale principio di diritto al caso di specie il Giudice di prime cure avrebbe dovuto acquisire d'ufficio il fascicolo della fase monitoria, onerando la Cancelleria degli adempimenti del caso o, in subordine, onerando la parte opposta di ridepositarlo nel giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo.
Erroneamente, dunque, il Giudice di Pace di Buccino ha ritenuto di non poter valutare circa la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi della domanda di parte opposta ed estintivi, stante l'assenza agli atti della produzione della fase monitoria.
Ciò posto, considerando tale produzione della fase monitoria depositata nel presente grado di giudizio da parte dell'appellante (cfr. all. 6 della produzione di parte appellante), la quale è ammissibile - non trattandosi di documenti “nuovi”, come tali soggetti al divieto di “ius novorum” in appello ai sensi dell'art. 345, co. 3, c.p.c. – deve ritenersi provata sia la
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 9574/2022 + 9604/2022– Sentenza titolarità attiva in capo al sig. a richiedere il Parte_1
pagamento per il quale ha chiesto ed ottenuto il Decreto Ingiuntivo, sia la sua pretesa creditoria, essendo tale prova integrata da quanto statuito nella sentenza n. 5737/2016 del Tribunale di Salerno (cfr. all. 1 della produzione della fase monitoria), in cui è stato riconosciuto il diritto dell'odierno appellante ad ottenere il rimborso, tra gli altri, dal defunto sig.
, di quanto era tenuto a versare alla in Persona_1 Controparte_5
forza proprio di tale sentenza, importi corrisposti appunto alla suddetta società (cfr. all.ti 3 e 4 della produzione della fase monitoria).
Ne deriva che erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto non assolto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda monitoria da parte del sig. , convenuto-opposto e, dunque, attore in senso Parte_1
sostanziale nel giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo.
Fermo quanto innanzi esposto, tuttavia, correttamente il Giudice di prime cure ha accolto l'opposizione proposta dalla sig.ra avverso il CP_1
Decreto Ingiuntivo n. 36 del 2020, considerando non provata, sulla base della documentazione agli atti di causa, in capo alla parte opponente la qualità di “erede” del soggetto obbligato sig. . Persona_1
Infatti, la sig.ra ha prodotto con l'atto di citazione in CP_1
opposizione il testamento olografo Rep. n. 1413, Racc. n. 1013 per NO
DO.ssa (cfr. all. della produzione di primo grado di Persona_2
parte appellata) redatto dall'obbligato defunto sig. , con Persona_1
cui venivano considerati beneficiari dell'asse ereditario i sigg.ri Parte_2
e . Di talché, considerato che nel caso in cui un
[...] Persona_3
soggetto, ancorché erede “ex lege”, venga escluso dal testamento, non può essere considerato “erede” e munito della relativa qualifica finché non abbia esperito vittoriosamente l'azione di impugnazione del testamento stesso;
con la conseguenza che non essendovi prova che la sig.ra abbia CP_1
proposto azione di impugnazione o riduzione del suddetto testamento, essa
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 9574/2022 + 9604/2022– Sentenza non può essere considerata “erede” del soggetto obbligato sig.
[...]
e, quindi, è priva della titolarità passiva dell'obbligazione Parte_3
di pagamento in favore dell'appellante sig. . Parte_1
Correttamente, dunque, il Giudice di primo grado ha accolto l'opposizione formulata dalla odierna appellata e revocato il Decreto Ingiuntivo n.
36/2020.
Per queste ragioni, dunque, correttamente il Giudice di Pace di Buccino ha, in ossequio al principio generale della soccombenza, condannato altresì
l'odierno appellante alla refusione delle spese di lite in favore della controparte.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'appello è infondato, in fatto ed in diritto, e va rigettato e, per l'effetto, la sentenza n. 221/2022 del
Giudice di Pace di Buccino va confermata.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
3 - Le spese del presente grado di giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante il rigetto dell'appello, sono poste a carico di e, considerate la natura, il valore (da € Parte_1
1.101,00 ad € 5.200,00) e la complessità delle questioni (bassa), in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi €
1.278,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 213,00 per la fase di studio;
€ 213,00 per la fase introduttiva;
€ 426,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 426,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
4 – Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13, co.
1- quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17,
Legge n. 228/2012, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa del gravame – come nel caso di specie -, previsto per i procedimenti
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 9574/2022 + 9604/2022– Sentenza iniziati in data successiva al 30/1/2013 (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n.
9938/2014 e Circolare del Ministero della Giustizia del 6/7/2015),
l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'appello e, per conferma la sentenza n. 201/2022 del Giudice di Pace di Buccino;
2) Condanna il sig. alla refusione, in favore della Parte_1
sig.ra , delle spese di lite, che si Controparte_1
liquidano in complessivi € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A.;
3) Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte del sig. ; Parte_1
4) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso in Salerno il 03/6/2025
Il Giudice DO. Mattia Caputo
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 9574/2022 + 9604/2022– Sentenza