Art. 2.
Il ricorso per cassazione di cui al secondo comma dell'art. 1 e' ammesso anche contro le decisioni pronunziate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con la procedura prevista agli articoli 6, 7 e 16 (sub 73) del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141 .
Il termine per proporre il ricorso decorre dalla data predetta.
Le controversie in corso ai sensi dei citati articoli alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno portate avanti le Commissioni arbitrali costituite a norma del precedente articolo 1, mediante atto notificato a richiesta della parte piu' diligente, entro il termine di giorni 30 dalla medesima data.
Il ricorso per cassazione di cui al secondo comma dell'art. 1 e' ammesso anche contro le decisioni pronunziate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con la procedura prevista agli articoli 6, 7 e 16 (sub 73) del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141 .
Il termine per proporre il ricorso decorre dalla data predetta.
Le controversie in corso ai sensi dei citati articoli alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno portate avanti le Commissioni arbitrali costituite a norma del precedente articolo 1, mediante atto notificato a richiesta della parte piu' diligente, entro il termine di giorni 30 dalla medesima data.