Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/1989, n. 3505
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Sentenza 26 luglio 1989

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Al fine della proposizione del reclamo alla Corte d'appello, avverso il decreto reso dal tribunale sull'ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione di paternità o maternità naturale, trova applicazione il secondo comma, seconda ipotesi, dell'art. 739 cod. proc. civ., il quale fa decorrere il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notificazione del provvedimento impugnato (senza che rilevi la circostanza della provenienza dell'impugnazione da soggetti sentiti o non sentiti nel relativo procedimento), tenendo conto che la prima ipotesi contemplata dalla citata norma, con la fissazione della suddetta decorrenza dalla comunicazione, riguarda il diverso caso del provvedimento "dato in confronto di una sola parte", nel cui ambito non è riconducibile il menzionato decreto, alla stregua della sua natura decisoria su posizioni di parti contrapposte. ( V 6859/83, mass n 431519; ( V 6821/82, mass n 424448).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/1989, n. 3505
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3505
    Data del deposito : 26 luglio 1989

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