Articolo 38 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317
Articolo 37Articolo 39
Versione
24 ottobre 1991
Art. 38. (Coordinamento degli interventi) 1. Il CIPI, all'uopo integrato con il Ministro del commercio con l'estero, con propria delibera, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, formula direttive volte a coordinare gli interventi di cui alla presente legge con il complesso degli interventi anche comunitari in favore del sistema industriale nazionale. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta annualmente al CIPI una relazione, successivamente trasmessa al Parlamento, sullo stato di attuazione della presente legge.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1991