Art. 38. (Coordinamento degli interventi) 1. Il CIPI, all'uopo integrato con il Ministro del commercio con l'estero, con propria delibera, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, formula direttive volte a coordinare gli interventi di cui alla presente legge con il complesso degli interventi anche comunitari in favore del sistema industriale nazionale. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta annualmente al CIPI una relazione, successivamente trasmessa al Parlamento, sullo stato di attuazione della presente legge.
Articolo 37Articolo 39
Articolo 38 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317
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24 ottobre 1991
24 ottobre 1991
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