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Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09551/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 08/01/2026
N. 00177 /2026 REG.PROV.COLL. N. 09551/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9551 del 2024, proposto da:
Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
OS IV, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Marinucci, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, n.01899 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OS IV; N. 09551/2024 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere UR NO;
Udito, nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025, l'avvocato Elettra
Bianchi in sostituzione dell'avvocato Paola Marinucci;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il comune di Scafati ha impugnato la sentenza del Tar Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, con cui è stato accolto il ricorso proposto da OS
IV per l'annullamento del provvedimento prot. n. 34368 del 31 maggio 2024, notificato in data 11 giugno 2024, del comune di Scafati, con cui sono stati annullati gli effetti della segnalazione certificata di inizio attività (scia) prot. n. 36592 del 22 giugno 2023 e della scia prot. n. 36333 del 22 giugno 2022.
L'appellata si è costituita formalmente e successivamente ha depositato memoria con cui ha chiesto la reiezione dell'appello.
Con ordinanza n. 265 del 22 gennaio 2025 è stata respinta l'istanza cautelare per assenza di periculum in mora.
In vista della trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie conclusive.
Il comune ha replicato con memoria depositata in data 3 novembre 2025 e, con separato atto, ha chiesto la decisione della causa sugli scritti.
All'udienza pubblica del 25 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Devono essere riscostruiti i fatti di causa rilevanti ai fini della decisione attraverso la documentazione versata in atti, non essendo gli stessi esposti nella sentenza impugnata.
L'appellata è proprietaria di un immobile alla via Lo Porto, s.n.c., nel comune di
Scafati, edificato in virtù di concessione edilizia n. 187 del 14 novembre 1978 rilasciata al de cuius sig. IV GI per la realizzazione di un deposito per attrezzi agricoli. N. 09551/2024 REG.RIC.
A seguito dell'adozione della nuova strumentazione urbanistica, con scia prot. n.
15718 del 17 luglio 2014, è stato assentito il cambio di destinazione dell'immobile da agricolo a commerciale.
Attualmente, l'immobile in questione è adibito ad attività di bar-caffetteria, esercitata dalla “Ma Jolie” s.a.s..
In data 22 giugno 2022 la suddetta conduttrice ha presentato allo sportello edilizio comunale la scia prot. n. 36333 finalizzata al parziale completamento e alla realizzazione di taluni interventi nell'immobile sito in Scafati, alla via Lo Porto,
s.n.c., consistenti in:
a. ridistribuzione interna dei vani;
b. modifica dei prospetti;
c. realizzazione di un dehor attraverso posa di pergolato in legno;
d. sistemazione dell'area pertinenziale a verde e, al contempo, individuazione di area a parcheggio.
Con nota prot. 52330 del 21 settembre 2022 detta scia è stata sospesa per carenza di documentazione e con provvedimento prot. 67147 del 6 dicembre 2022 la sospensione è stata confermata.
Con nota prot. 5785 del 24 gennaio 2024 il comune ha comunicato, alla conduttrice e alla proprietaria del locale, l'avvio del procedimento finalizzato all'annullamento della scia n. 36333.
Dopo aver acquisito le osservazioni procedimentali, il comune ha disposto l'annullamento della scia n. 36333 con nota prot. 34638 del 31 maggio 2024, notificato all'appellata in data 11 giugno 2024, in sostanza rilevando che la scia andrebbe a intervenire su un manufatto ab origine non conforme al progetto, avendo rilevato la manomissione di una tavola grafica progettuale relativa alla licenza edilizia del 1978.
3. La signora OS IV ha impugnato il suddetto provvedimento dinanzi al Tar
Campania, sezione di Salerno, deducendo, tra i motivi, di non aver ricevuto la N. 09551/2024 REG.RIC.
comunicazione di avvio del procedimento (che non ha prodotto in primo grado) e affermando che l'unica comunicazione di avvio a cui si riferisce il provvedimento di annullamento non le sarebbe stata notificata, con la conseguenza che le sarebbe stato impedito di interloquire.
Il Tar, in assenza di difese da parte del comune non costituitosi, ha accolto il ricorso con la seguente unica motivazione: «Il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso con sentenza in forma semplificata, stante la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, non essendo stato comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento, il che ha impedito all'istante ogni forma di partecipazione».
3. Il comune ha impugnato detta sentenza, contestando l'unica laconica motivazione posta a fondamento della stessa, allegando e documentando di aver inviato la comunicazione di avvio del procedimento (nota prot. 5785 del 24 gennaio
2024), regolarmente notificata alla signora IV il 6 marzo 2024 e chiaramente riferibile, come il successivo atto di annullamento, alla scia prot. n. 36333 del 22 giugno 2022.
L'appellata ha replicato sostenendo che quella comunicazione di avvio del procedimento riguarderebbe un altro atto, in quanto nella parte dispositiva si comunica l'avvio del procedimento di annullamento della scia prot. 3652 del 22 giugno 2023, estranea ai fatti di causa.
Quindi ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha riproposto i motivi non esaminati.
(I motivo): L'amministrazione comunale avrebbe disposto l'annullamento delle scia “n. 36333 del 2022 e n. 36592 del 2023” in assenza dei presupposti richiesti ex lege, e cioè:
- oltre il termine di dodici mesi;
- senza nessuna motivazione sulle ragioni di interesse pubblico;
- in assenza di alcuna accertata illegittimità;
- in palese violazione del contraddittorio endoprocedimentale. N. 09551/2024 REG.RIC.
(II motivo) L'annullamento in autotutela sarebbe intervenuto tardivamente, ossia oltre i dodici mesi previsti per legge.
(III motivo) L'annullamento sarebbe illegittimo perché non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Il comune appellante, con memoria depositata in data 15 ottobre 2025 ha replicato alle avverse deduzioni, osservando:
- che la comunicazione di avvio del procedimento avrebbe assolto alla funzione, dovendosi guardare alla sostanza dello stesso;
- che la suddetta comunicazione è stata regolarmente notificata alla IV il 6 marzo 2024;
- che la motivazione dell'annullamento risiederebbe nella rilevata manomissione degli elaborati grafici relativi alla licenza edilizia del 1978;
- che, stante la rilevata falsa rappresentazione dei fatti, il provvedimento di annullamento non sarebbe tardivo;
- che pertanto non si sarebbe ingenerato alcun legittimo affidamento;
- che l'interesse pubblico all'annullamento in autotutela di un titolo sarebbe in re ipsa, ogniqualvolta esso sia stato ottenuto sulla scorta di falsa rappresentazione dei fatti.
4. La sentenza di rigetto va confermata con diversa motivazione.
Dalla documentazione versata in atti risulta pacifico che la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento (prot. 5785 del 24 gennaio 2024) è stata regolarmente notificata alla IV il 6 marzo 2024, concedendo all'istante anche i termini per presentare memorie.
Peraltro, nel provvedimento conclusivo si dà atto dell'avvenuta presentazione di memorie le quali non sono state ritenute utili ad un diverso esito.
Quindi sono smentite per tabulas le non veritiere affermazioni della ricorrente in primo grado, su cui il Tar ha fondato la sua decisione, per cui sarebbero state lese le garanzie partecipative. N. 09551/2024 REG.RIC.
D'altra parte è pacifico che detta comunicazione si riferisse alla scia n. 36333 del
22 giugno 2022, non solo perché espressamente indicata nell'intestazione, ma viepiù perché dal contenuto della nota risulta chiarissimo a quale titolo si riferisse il comune.
È irrilevante che, nella parte dispositiva, per un evidente refuso, il comune abbia indicato gli estremi di un diverso titolo.
D'altra parte, dalla lettura degli atti, risulta pure che l'atto “prot. 5785 del 24 gennaio 2024” è la comunicazione di avvio del procedimento e non già un'altra scia estranea ai fatti, come pure la ricorrente in primo grado ha affermato cercando di confondere i fatti.
Ciò posto, va rilevato che non risulta che il comune abbia inibito l'attività oggetto di scia edilizia entro il termine di 30 giorni (cfr. art. 19 comma 3 l. 241 del 1990 e
23, commi 1 e 6 d.P.R. n. 380 del 2001).
Inoltre, quantunque la scia sia stata sospesa con provvedimento prot. 5233 del 21 settembre 2022 (non impugnato) e di tale sospensione sia stata data conferma con provvedimento prot. 67147 del 6 dicembre 2022 (anch'esso non impugnato), tuttavia l'annullamento è intervenuto ben oltre il termine di dodici mesi previsto nell'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990.
Non coglie nel segno la tesi della difesa comunale secondo cui il superamento del limite temporale di 12 mesi sarebbe ammissibile nel caso di specie avendo il soggetto privato rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale.
Le difformità rappresentative dello stato di fatto che il comune sostiene di aver rilevato riguardano, come affermato dallo stesso comune, la licenza edilizia del
1978 ma non la scia del 2022, quindi non può essere assunta la presunta falsa rappresentazione dei fatti in un diverso procedimento, per intervenire su una scia che, in assenza di una formale contestazione di abusività del manufatto su cui la stessa scia interviene, non può ritenersi rappresentare fatti non veritieri. N. 09551/2024 REG.RIC.
A ciò va aggiunto che il comune non ha allegato quale sia l'interesse pubblico all'annullamento, ne ha effettuato la dovuta comparazione dei contrapposti interessi, così violando apertamente le regole dell'autotutela.
Ciò posto, va però posto in luce come risulti dagli atti e non sia oggetto di contestazione che in data 31 ottobre 2023 gli agenti accertatori hanno riscontrato l'esistenza di una volumetria complessiva superiore rispetto a quella assentita con il titolo edilizio n. 187 del 14 novembre 1978.
In particolare il volume accertato di mc 882,84, come risulta dal provvedimento impugnato, sarebbe superiore di mc 72,84 a quello assentito con la licenza edilizia del 1978: volumetria eccedente la percentuale del 2% prevista dall'art. 34 bis d.P.R.
n. 380 del 2001.
Tale essendo la situazione, il comune, anziché intervenire (a valle) sulla scia, avrebbe dovuto (e dovrebbe, sempre che risulti confermato quanto accertato in data
31 ottobre 2023) provvedere (a monte), ai sensi degli articoli 27 e seguenti del testo unico dell'edilizia, contestando formalmente la difformità riscontrata sull'immobile originario e adottando i conseguenti provvedimenti.
Invero la violazione delle prescrizioni contenute nel permesso di costruire legittimano l'uso dei poteri repressivi previsti dagli artt. 27 e seguenti del d.P.R. n.
380 del 2001 (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 29 gennaio 2025, n. 683).
Conclusivamente, per quanto precede, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata con diversa motivazione.
Le spese del grado di appello possono esser compensate, tenuto conto delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge confermando la sentenza impugnata con diversa motivazione.
Spese compensate. N. 09551/2024 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
NI Di LO, Presidente F/F
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
UR NO, Consigliere, Estensore
OSria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
UR NO NI Di LO
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 08/01/2026
N. 00177 /2026 REG.PROV.COLL. N. 09551/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9551 del 2024, proposto da:
Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
OS IV, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Marinucci, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, n.01899 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OS IV; N. 09551/2024 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere UR NO;
Udito, nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025, l'avvocato Elettra
Bianchi in sostituzione dell'avvocato Paola Marinucci;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il comune di Scafati ha impugnato la sentenza del Tar Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, con cui è stato accolto il ricorso proposto da OS
IV per l'annullamento del provvedimento prot. n. 34368 del 31 maggio 2024, notificato in data 11 giugno 2024, del comune di Scafati, con cui sono stati annullati gli effetti della segnalazione certificata di inizio attività (scia) prot. n. 36592 del 22 giugno 2023 e della scia prot. n. 36333 del 22 giugno 2022.
L'appellata si è costituita formalmente e successivamente ha depositato memoria con cui ha chiesto la reiezione dell'appello.
Con ordinanza n. 265 del 22 gennaio 2025 è stata respinta l'istanza cautelare per assenza di periculum in mora.
In vista della trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie conclusive.
Il comune ha replicato con memoria depositata in data 3 novembre 2025 e, con separato atto, ha chiesto la decisione della causa sugli scritti.
All'udienza pubblica del 25 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Devono essere riscostruiti i fatti di causa rilevanti ai fini della decisione attraverso la documentazione versata in atti, non essendo gli stessi esposti nella sentenza impugnata.
L'appellata è proprietaria di un immobile alla via Lo Porto, s.n.c., nel comune di
Scafati, edificato in virtù di concessione edilizia n. 187 del 14 novembre 1978 rilasciata al de cuius sig. IV GI per la realizzazione di un deposito per attrezzi agricoli. N. 09551/2024 REG.RIC.
A seguito dell'adozione della nuova strumentazione urbanistica, con scia prot. n.
15718 del 17 luglio 2014, è stato assentito il cambio di destinazione dell'immobile da agricolo a commerciale.
Attualmente, l'immobile in questione è adibito ad attività di bar-caffetteria, esercitata dalla “Ma Jolie” s.a.s..
In data 22 giugno 2022 la suddetta conduttrice ha presentato allo sportello edilizio comunale la scia prot. n. 36333 finalizzata al parziale completamento e alla realizzazione di taluni interventi nell'immobile sito in Scafati, alla via Lo Porto,
s.n.c., consistenti in:
a. ridistribuzione interna dei vani;
b. modifica dei prospetti;
c. realizzazione di un dehor attraverso posa di pergolato in legno;
d. sistemazione dell'area pertinenziale a verde e, al contempo, individuazione di area a parcheggio.
Con nota prot. 52330 del 21 settembre 2022 detta scia è stata sospesa per carenza di documentazione e con provvedimento prot. 67147 del 6 dicembre 2022 la sospensione è stata confermata.
Con nota prot. 5785 del 24 gennaio 2024 il comune ha comunicato, alla conduttrice e alla proprietaria del locale, l'avvio del procedimento finalizzato all'annullamento della scia n. 36333.
Dopo aver acquisito le osservazioni procedimentali, il comune ha disposto l'annullamento della scia n. 36333 con nota prot. 34638 del 31 maggio 2024, notificato all'appellata in data 11 giugno 2024, in sostanza rilevando che la scia andrebbe a intervenire su un manufatto ab origine non conforme al progetto, avendo rilevato la manomissione di una tavola grafica progettuale relativa alla licenza edilizia del 1978.
3. La signora OS IV ha impugnato il suddetto provvedimento dinanzi al Tar
Campania, sezione di Salerno, deducendo, tra i motivi, di non aver ricevuto la N. 09551/2024 REG.RIC.
comunicazione di avvio del procedimento (che non ha prodotto in primo grado) e affermando che l'unica comunicazione di avvio a cui si riferisce il provvedimento di annullamento non le sarebbe stata notificata, con la conseguenza che le sarebbe stato impedito di interloquire.
Il Tar, in assenza di difese da parte del comune non costituitosi, ha accolto il ricorso con la seguente unica motivazione: «Il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso con sentenza in forma semplificata, stante la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, non essendo stato comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento, il che ha impedito all'istante ogni forma di partecipazione».
3. Il comune ha impugnato detta sentenza, contestando l'unica laconica motivazione posta a fondamento della stessa, allegando e documentando di aver inviato la comunicazione di avvio del procedimento (nota prot. 5785 del 24 gennaio
2024), regolarmente notificata alla signora IV il 6 marzo 2024 e chiaramente riferibile, come il successivo atto di annullamento, alla scia prot. n. 36333 del 22 giugno 2022.
L'appellata ha replicato sostenendo che quella comunicazione di avvio del procedimento riguarderebbe un altro atto, in quanto nella parte dispositiva si comunica l'avvio del procedimento di annullamento della scia prot. 3652 del 22 giugno 2023, estranea ai fatti di causa.
Quindi ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha riproposto i motivi non esaminati.
(I motivo): L'amministrazione comunale avrebbe disposto l'annullamento delle scia “n. 36333 del 2022 e n. 36592 del 2023” in assenza dei presupposti richiesti ex lege, e cioè:
- oltre il termine di dodici mesi;
- senza nessuna motivazione sulle ragioni di interesse pubblico;
- in assenza di alcuna accertata illegittimità;
- in palese violazione del contraddittorio endoprocedimentale. N. 09551/2024 REG.RIC.
(II motivo) L'annullamento in autotutela sarebbe intervenuto tardivamente, ossia oltre i dodici mesi previsti per legge.
(III motivo) L'annullamento sarebbe illegittimo perché non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Il comune appellante, con memoria depositata in data 15 ottobre 2025 ha replicato alle avverse deduzioni, osservando:
- che la comunicazione di avvio del procedimento avrebbe assolto alla funzione, dovendosi guardare alla sostanza dello stesso;
- che la suddetta comunicazione è stata regolarmente notificata alla IV il 6 marzo 2024;
- che la motivazione dell'annullamento risiederebbe nella rilevata manomissione degli elaborati grafici relativi alla licenza edilizia del 1978;
- che, stante la rilevata falsa rappresentazione dei fatti, il provvedimento di annullamento non sarebbe tardivo;
- che pertanto non si sarebbe ingenerato alcun legittimo affidamento;
- che l'interesse pubblico all'annullamento in autotutela di un titolo sarebbe in re ipsa, ogniqualvolta esso sia stato ottenuto sulla scorta di falsa rappresentazione dei fatti.
4. La sentenza di rigetto va confermata con diversa motivazione.
Dalla documentazione versata in atti risulta pacifico che la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento (prot. 5785 del 24 gennaio 2024) è stata regolarmente notificata alla IV il 6 marzo 2024, concedendo all'istante anche i termini per presentare memorie.
Peraltro, nel provvedimento conclusivo si dà atto dell'avvenuta presentazione di memorie le quali non sono state ritenute utili ad un diverso esito.
Quindi sono smentite per tabulas le non veritiere affermazioni della ricorrente in primo grado, su cui il Tar ha fondato la sua decisione, per cui sarebbero state lese le garanzie partecipative. N. 09551/2024 REG.RIC.
D'altra parte è pacifico che detta comunicazione si riferisse alla scia n. 36333 del
22 giugno 2022, non solo perché espressamente indicata nell'intestazione, ma viepiù perché dal contenuto della nota risulta chiarissimo a quale titolo si riferisse il comune.
È irrilevante che, nella parte dispositiva, per un evidente refuso, il comune abbia indicato gli estremi di un diverso titolo.
D'altra parte, dalla lettura degli atti, risulta pure che l'atto “prot. 5785 del 24 gennaio 2024” è la comunicazione di avvio del procedimento e non già un'altra scia estranea ai fatti, come pure la ricorrente in primo grado ha affermato cercando di confondere i fatti.
Ciò posto, va rilevato che non risulta che il comune abbia inibito l'attività oggetto di scia edilizia entro il termine di 30 giorni (cfr. art. 19 comma 3 l. 241 del 1990 e
23, commi 1 e 6 d.P.R. n. 380 del 2001).
Inoltre, quantunque la scia sia stata sospesa con provvedimento prot. 5233 del 21 settembre 2022 (non impugnato) e di tale sospensione sia stata data conferma con provvedimento prot. 67147 del 6 dicembre 2022 (anch'esso non impugnato), tuttavia l'annullamento è intervenuto ben oltre il termine di dodici mesi previsto nell'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990.
Non coglie nel segno la tesi della difesa comunale secondo cui il superamento del limite temporale di 12 mesi sarebbe ammissibile nel caso di specie avendo il soggetto privato rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale.
Le difformità rappresentative dello stato di fatto che il comune sostiene di aver rilevato riguardano, come affermato dallo stesso comune, la licenza edilizia del
1978 ma non la scia del 2022, quindi non può essere assunta la presunta falsa rappresentazione dei fatti in un diverso procedimento, per intervenire su una scia che, in assenza di una formale contestazione di abusività del manufatto su cui la stessa scia interviene, non può ritenersi rappresentare fatti non veritieri. N. 09551/2024 REG.RIC.
A ciò va aggiunto che il comune non ha allegato quale sia l'interesse pubblico all'annullamento, ne ha effettuato la dovuta comparazione dei contrapposti interessi, così violando apertamente le regole dell'autotutela.
Ciò posto, va però posto in luce come risulti dagli atti e non sia oggetto di contestazione che in data 31 ottobre 2023 gli agenti accertatori hanno riscontrato l'esistenza di una volumetria complessiva superiore rispetto a quella assentita con il titolo edilizio n. 187 del 14 novembre 1978.
In particolare il volume accertato di mc 882,84, come risulta dal provvedimento impugnato, sarebbe superiore di mc 72,84 a quello assentito con la licenza edilizia del 1978: volumetria eccedente la percentuale del 2% prevista dall'art. 34 bis d.P.R.
n. 380 del 2001.
Tale essendo la situazione, il comune, anziché intervenire (a valle) sulla scia, avrebbe dovuto (e dovrebbe, sempre che risulti confermato quanto accertato in data
31 ottobre 2023) provvedere (a monte), ai sensi degli articoli 27 e seguenti del testo unico dell'edilizia, contestando formalmente la difformità riscontrata sull'immobile originario e adottando i conseguenti provvedimenti.
Invero la violazione delle prescrizioni contenute nel permesso di costruire legittimano l'uso dei poteri repressivi previsti dagli artt. 27 e seguenti del d.P.R. n.
380 del 2001 (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 29 gennaio 2025, n. 683).
Conclusivamente, per quanto precede, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata con diversa motivazione.
Le spese del grado di appello possono esser compensate, tenuto conto delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge confermando la sentenza impugnata con diversa motivazione.
Spese compensate. N. 09551/2024 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
NI Di LO, Presidente F/F
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
UR NO, Consigliere, Estensore
OSria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
UR NO NI Di LO
IL SEGRETARIO