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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/11/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1030 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA in p.l.r.p.t. (COD. FISC.: ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Bonfiglio Natale
OPPONENTE
E
in p.l.r.p.t. P.Iva: rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Osnato Ilia
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 13 giugno 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 7
Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Noti alle parti i fatti di causa.
Il processo, previa istruzione, precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c, viene per la decisione.
^^^
Sull'eccezione di difetto di procura.
Rilevato che tale preliminare eccezione non appare fondata condividendosi sul punto le argomentazioni esplicitate dal Tribunale di Milano, con sentenza del 14 gennaio 2010 e di cui si riportano i punti salienti: “… Nel caso di decreto ingiuntivo depositato per via telematica presso l'ufficio giudiziario l'art. 10 del
d.p.r. 123/2001 stabilisce che la procura cartacea sia depositata in copia informatica, autenticata dal difensore mediante apposizione della firma digitale, unitamente al ricorso, quale originale informatico. (…) L'art. 20 del d.lgs. 82 del
2005, il c.d. codice dell'amministrazione digitale, stabilisce l'equiparazione del documento informatico al documento cartaceo: “20. Documento informatico.
1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge”. E proprio in base all'art. 71 sono state poi approvate le norme tecniche sul processo civile telematico, dapprima nel 2005 e poi quelle oggi vigenti, del d.m. 17/7/2008 su G.Uff. 2.8.2008, che regolano la trasmissione dei ricorsi ingiuntivi telematici.
In base al combinato disposto di queste norme la procura cartacea è copiata su file ed autenticata mediante firma digitale dal difensore ed unita al ricorso perché inviata nello stesso messaggio, cioè nello stesso file, crittografato con la firma digitale del difensore ai sensi dell'art. 42 delle citate norme tecniche. La procura – la sua copia informatica qualora la procedura sia telematica – in tal modo fornisce al giudice la dimostrazione del potere del procuratore istante di rappresentare il cliente nella richiesta di decreto ingiuntivo. Ciò che non può legittimamente eccepire l'opponente è che la procura non gli sia stata recapitata assieme al ricorso, perché la procura deve essere allegata ed unita al ricorso depositato, non
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alla copia notificata (…). Il codice di rito impone poi la notifica entro 60 giorni del decreto ingiuntivo, senza menzionare la procura quale necessario oggetto di notifica. Vi è da dire che poiché i file degli atti giudiziari, per le vigenti disposizioni sui formati nel processo telematico cioè il decreto del ministero della
Giustizia del 29.9.2008 in G.Uff. 25.10.2008 n. 251, debbono essere dei file PDF tratti da testo e non da immagine, mai la procura, nel processo telematico, potrà essere conferita con sottoscrizione del cliente a margine del ricorso, proprio perché questo mai potrà essere un foglio di carta. Quindi forma necessitata della procura negli atti processuali telematica è quella di atto separato, che può essere o meno notificato con il ricorso, senza che ciò infici la legittimità della notifica stessa. (…). Come s'è detto in questi casi la notifica della procura non è richiesta da alcuna norma, né pare che la conoscenza della procura possa essere vista come una necessaria garanzia per il convenuto il quale, se vorrà controllare i poteri del procuratore, alla stregua dei documenti allegati al ricorso, avrà l'onere di costituirsi. (…) Del resto l'ingiunto che intenda presentare opposizione, con il ministero del difensore, può controllare la regolarità della procura ottenendo copia dei documenti allegati al ricorso, telematico come cartaceo e svolgere in opposizione tutte le eccezioni del caso”.
Segue il rigetto.
^^^
Sull'eccezione di difetto dell'espletamento della negoziazione assistita obbligatoria.
Osserva:
Non deve, nella specie, farsi luogo alla negoziazione assistita obbligatoria.
Ed, invero, sebbene ai sensi dell'art. 3 comma 1° del decreto legge 12 settembre
2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, l'istituto in esame sia previsto come condizione di procedibilità della “domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro”, la suddetta disciplina “non si applica nei procedi-menti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”, secondo la testuale previsione del comma 3° del citato art.
3. Tale condizione di procedibilità non ricorre, pertanto, nell'ipotesi in cui la richiesta di pagamento sia avanzata in un procedimento di ingiunzione e/o in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Venendo, allora, al caso di specie, ha promosso avanti a questo Controparte_1
Tribunale un procedimento monitorio, ottenendo la pronuncia del decreto ingiuntivo n. 692/2029, avverso il quale ultimo ha interposto la Parte_1 presente opposizione.
Pagina 3 di 7 Deve, conseguentemente, ritenersi che opera per il presente giudizio l'esenzione di cui al comma 3° dell'art. 3 citato.
Milita, del resto, a favore dell'inapplicabilità della disciplina inerente la obbligatorietà della negoziazione assistita al procedimento che ci occupa pure la comparazione fra il decreto legge n. 132/2014 ed il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in tema di mediazione obbligatoria.
Infatti, mentre ai sensi dell'art. 5 comma 4° del decreto legislativo n. 28/2010 la procedura di mediazione obbligatoria non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, solamente fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, nel caso della negoziazione assistita il legislatore non ha operato alcuna precisazione in merito alla fase processuale di operatività dell'esenzione, lasciando in tal modo intendere la volontà di non assoggettare affatto alla procedura di negoziazione obbligatoria i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
^^^
Nel merito.
Occorre premettere che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante l'inversione della posizione processuale delle parti, non si verifica alcuna inversione della loro posizione sostanziale, mantenendo il creditore la veste sostanziale di attore e l'opponente quella di convenuto. Infatti, detto procedimento oppositivo rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di esso involge il merito ed ossia non solo la fondatezza della pretesa azionata dal creditore opposto fin dal ricorso ma anche quella dei motivi oppositivi dedotti dal debitore opponente. Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., e se incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, spetta al debitore opponente la prova in ordine ai motivi legittimanti l'opposizione svolta. Ai sensi, pertanto, dell'art. 2697 cod. civ., le parti devono produrre elementi oggettivi a sostegno delle proprie tesi e pretese, fornendo, rispettivamente, la prova concreta del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio ovvero dei fatti estintivi del credito azionato. In detto ambito, costituisce altresì orientamento giurisprudenziale non controverso quello per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca, come nel caso, per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto mentre il debitore convenuto è, invece, gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Pagina 4 di 7 Prova del credito.
L'opposta ha prodotto le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, corredate dai corrispondenti documenti di trasporto, recanti ciascuno la sottoscrizione per ricezione. Nella vendita di beni mobili, ai sensi dell'art. 1510
c.c., il venditore si libera dall'obbligazione di consegna del bene nel momento in cui lo consegna al vettore. I documenti di trasporto, tutti sottoscritti, sono idonei a soddisfare l'onere probatorio gravante sull'opposta (attore in senso sostanziale). Ed invero la corretta ricezione della merce è stata oggetto di prova testimoniale. I testi e hanno confermato la consegna della merce Testimone_1 Testimone_2 di cui ai documenti di trasporto e la ricezione dal parte della ove erano Pt_1 presenti gli operai, muniti di cartellino identificativo, che sottoscrivevano i ddt per ricezione.
La testimonianza delle persone audite in istruttoria si confà attendibile stante la ritenuta credibilità, perché aderente al modello storico, ad oggetto fattuale, a descrizione rappresentativa dei fatti di cui all'indirizzo della Suprema Corte (CC
2001/4306, CC 99/5526, CC 98/43). Ed invero la testimonianza resa dopo l'ammonimento del giudice e soprattutto dopo aver prestato il giuramento di rito - disciplinato dall'articolo 251 c.p.c., che investe una responsabilità d'ordine giuridico, morale, e sociale - garantisce maggiormente la veridicità, anche del contenuto delle affermazioni rilasciate dai testimoni.
Di conseguenza, al contrario di quanto sostenuto dalla , la merce oggetto Pt_1 della fattura azionata è stata effettivamente consegnata, come dimostra no i documenti di trasporto prodotti (cfr. Tribunale Modena, 15 maggio 2012, n. 816, secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento e altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio. Quest'ultimo, tuttavia, può assurgere a prova ove idoneamente integrato dal relativo documento di trasporto, firmato dal vettore e dal destinatario, che appunto comprova la presa in carico da parte del vettore stesso che la consegna della merce” e Tribunale Lucca, 2 ottobre
Pagina 5 di 7 2015, n. 1628, secondo cui “in tema di ingiunzione civile, nell'ipotesi di decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento relativo alla fornitura di merci, non può essere revocato il decreto opposto nel giudizio di opposizione quando la parte ingiunta – opponente pur contestando di non aver ricevuto la merce non ha provveduto a disconoscere i documenti di trasporto relativi alla stessa fornitura”), dovendosi, quindi, ritenere sussistente la prova del titolo posto a fondamento del ricorso monitorio.
Provata, quindi, l'esistenza del titolo, gravava sulla società opponente l'onere di dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento fosse dipeso da causa non imputabile.
Tale prova non è stata fornita. Infatti, la si è limitata a negare Pt_1 genericamente di aver ordinato parte della merce e di non averla ricevuta.
Pacifica la corresponsione, nelle more del giudizio, della somma di euro 10.666,66.
Residua la somma a credito della di euro 16.233,60. CP_1
Tutto ciò considerato, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la somma dovuta dall'opponente va rideterminata in complessivi Euro 16.223,60 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo (cfr. Cass. 9021/2005).
^^^
In ordine al risarcimento ex art. 96 c.p.c, avanzato da parte opposta va evidenziato che tale domanda per responsabilità processuale aggravata, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto), con la conseguenza che, ove dagli atti del processo non risultino, come nella specie, elementi obbiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (cfr.: Cassazione civile, sez. lav.,
11/12/2012, n. 22659). Mancando indi la prova in ordine all'esistenza di un pregiudizio aggiuntivo rispetto agli oneri derivanti dal presente contenzioso, già coperti mediante la liquidazione delle spese di lite, la domanda ex art. 96 c.p.c., va rigettata.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1030/2020 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta in persona del legale rappresentante pro-tempore della somma di Euro 16.223,60 oltre interessi di cui in motivazione;
condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali, qui liquidate in complessivi euro 3.800,00 per compensi (studio euro 700,00, introduttiva euro 700,00, istruttoria euro 1.200,00, decisionale euro 1.200,00) oltre
IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge che distrae, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari il 03 novembre 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1030 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA in p.l.r.p.t. (COD. FISC.: ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Bonfiglio Natale
OPPONENTE
E
in p.l.r.p.t. P.Iva: rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Osnato Ilia
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 13 giugno 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
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Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Noti alle parti i fatti di causa.
Il processo, previa istruzione, precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c, viene per la decisione.
^^^
Sull'eccezione di difetto di procura.
Rilevato che tale preliminare eccezione non appare fondata condividendosi sul punto le argomentazioni esplicitate dal Tribunale di Milano, con sentenza del 14 gennaio 2010 e di cui si riportano i punti salienti: “… Nel caso di decreto ingiuntivo depositato per via telematica presso l'ufficio giudiziario l'art. 10 del
d.p.r. 123/2001 stabilisce che la procura cartacea sia depositata in copia informatica, autenticata dal difensore mediante apposizione della firma digitale, unitamente al ricorso, quale originale informatico. (…) L'art. 20 del d.lgs. 82 del
2005, il c.d. codice dell'amministrazione digitale, stabilisce l'equiparazione del documento informatico al documento cartaceo: “20. Documento informatico.
1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge”. E proprio in base all'art. 71 sono state poi approvate le norme tecniche sul processo civile telematico, dapprima nel 2005 e poi quelle oggi vigenti, del d.m. 17/7/2008 su G.Uff. 2.8.2008, che regolano la trasmissione dei ricorsi ingiuntivi telematici.
In base al combinato disposto di queste norme la procura cartacea è copiata su file ed autenticata mediante firma digitale dal difensore ed unita al ricorso perché inviata nello stesso messaggio, cioè nello stesso file, crittografato con la firma digitale del difensore ai sensi dell'art. 42 delle citate norme tecniche. La procura – la sua copia informatica qualora la procedura sia telematica – in tal modo fornisce al giudice la dimostrazione del potere del procuratore istante di rappresentare il cliente nella richiesta di decreto ingiuntivo. Ciò che non può legittimamente eccepire l'opponente è che la procura non gli sia stata recapitata assieme al ricorso, perché la procura deve essere allegata ed unita al ricorso depositato, non
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alla copia notificata (…). Il codice di rito impone poi la notifica entro 60 giorni del decreto ingiuntivo, senza menzionare la procura quale necessario oggetto di notifica. Vi è da dire che poiché i file degli atti giudiziari, per le vigenti disposizioni sui formati nel processo telematico cioè il decreto del ministero della
Giustizia del 29.9.2008 in G.Uff. 25.10.2008 n. 251, debbono essere dei file PDF tratti da testo e non da immagine, mai la procura, nel processo telematico, potrà essere conferita con sottoscrizione del cliente a margine del ricorso, proprio perché questo mai potrà essere un foglio di carta. Quindi forma necessitata della procura negli atti processuali telematica è quella di atto separato, che può essere o meno notificato con il ricorso, senza che ciò infici la legittimità della notifica stessa. (…). Come s'è detto in questi casi la notifica della procura non è richiesta da alcuna norma, né pare che la conoscenza della procura possa essere vista come una necessaria garanzia per il convenuto il quale, se vorrà controllare i poteri del procuratore, alla stregua dei documenti allegati al ricorso, avrà l'onere di costituirsi. (…) Del resto l'ingiunto che intenda presentare opposizione, con il ministero del difensore, può controllare la regolarità della procura ottenendo copia dei documenti allegati al ricorso, telematico come cartaceo e svolgere in opposizione tutte le eccezioni del caso”.
Segue il rigetto.
^^^
Sull'eccezione di difetto dell'espletamento della negoziazione assistita obbligatoria.
Osserva:
Non deve, nella specie, farsi luogo alla negoziazione assistita obbligatoria.
Ed, invero, sebbene ai sensi dell'art. 3 comma 1° del decreto legge 12 settembre
2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, l'istituto in esame sia previsto come condizione di procedibilità della “domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro”, la suddetta disciplina “non si applica nei procedi-menti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”, secondo la testuale previsione del comma 3° del citato art.
3. Tale condizione di procedibilità non ricorre, pertanto, nell'ipotesi in cui la richiesta di pagamento sia avanzata in un procedimento di ingiunzione e/o in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Venendo, allora, al caso di specie, ha promosso avanti a questo Controparte_1
Tribunale un procedimento monitorio, ottenendo la pronuncia del decreto ingiuntivo n. 692/2029, avverso il quale ultimo ha interposto la Parte_1 presente opposizione.
Pagina 3 di 7 Deve, conseguentemente, ritenersi che opera per il presente giudizio l'esenzione di cui al comma 3° dell'art. 3 citato.
Milita, del resto, a favore dell'inapplicabilità della disciplina inerente la obbligatorietà della negoziazione assistita al procedimento che ci occupa pure la comparazione fra il decreto legge n. 132/2014 ed il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in tema di mediazione obbligatoria.
Infatti, mentre ai sensi dell'art. 5 comma 4° del decreto legislativo n. 28/2010 la procedura di mediazione obbligatoria non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, solamente fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, nel caso della negoziazione assistita il legislatore non ha operato alcuna precisazione in merito alla fase processuale di operatività dell'esenzione, lasciando in tal modo intendere la volontà di non assoggettare affatto alla procedura di negoziazione obbligatoria i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
^^^
Nel merito.
Occorre premettere che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante l'inversione della posizione processuale delle parti, non si verifica alcuna inversione della loro posizione sostanziale, mantenendo il creditore la veste sostanziale di attore e l'opponente quella di convenuto. Infatti, detto procedimento oppositivo rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di esso involge il merito ed ossia non solo la fondatezza della pretesa azionata dal creditore opposto fin dal ricorso ma anche quella dei motivi oppositivi dedotti dal debitore opponente. Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., e se incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, spetta al debitore opponente la prova in ordine ai motivi legittimanti l'opposizione svolta. Ai sensi, pertanto, dell'art. 2697 cod. civ., le parti devono produrre elementi oggettivi a sostegno delle proprie tesi e pretese, fornendo, rispettivamente, la prova concreta del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio ovvero dei fatti estintivi del credito azionato. In detto ambito, costituisce altresì orientamento giurisprudenziale non controverso quello per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca, come nel caso, per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto mentre il debitore convenuto è, invece, gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Pagina 4 di 7 Prova del credito.
L'opposta ha prodotto le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, corredate dai corrispondenti documenti di trasporto, recanti ciascuno la sottoscrizione per ricezione. Nella vendita di beni mobili, ai sensi dell'art. 1510
c.c., il venditore si libera dall'obbligazione di consegna del bene nel momento in cui lo consegna al vettore. I documenti di trasporto, tutti sottoscritti, sono idonei a soddisfare l'onere probatorio gravante sull'opposta (attore in senso sostanziale). Ed invero la corretta ricezione della merce è stata oggetto di prova testimoniale. I testi e hanno confermato la consegna della merce Testimone_1 Testimone_2 di cui ai documenti di trasporto e la ricezione dal parte della ove erano Pt_1 presenti gli operai, muniti di cartellino identificativo, che sottoscrivevano i ddt per ricezione.
La testimonianza delle persone audite in istruttoria si confà attendibile stante la ritenuta credibilità, perché aderente al modello storico, ad oggetto fattuale, a descrizione rappresentativa dei fatti di cui all'indirizzo della Suprema Corte (CC
2001/4306, CC 99/5526, CC 98/43). Ed invero la testimonianza resa dopo l'ammonimento del giudice e soprattutto dopo aver prestato il giuramento di rito - disciplinato dall'articolo 251 c.p.c., che investe una responsabilità d'ordine giuridico, morale, e sociale - garantisce maggiormente la veridicità, anche del contenuto delle affermazioni rilasciate dai testimoni.
Di conseguenza, al contrario di quanto sostenuto dalla , la merce oggetto Pt_1 della fattura azionata è stata effettivamente consegnata, come dimostra no i documenti di trasporto prodotti (cfr. Tribunale Modena, 15 maggio 2012, n. 816, secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento e altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio. Quest'ultimo, tuttavia, può assurgere a prova ove idoneamente integrato dal relativo documento di trasporto, firmato dal vettore e dal destinatario, che appunto comprova la presa in carico da parte del vettore stesso che la consegna della merce” e Tribunale Lucca, 2 ottobre
Pagina 5 di 7 2015, n. 1628, secondo cui “in tema di ingiunzione civile, nell'ipotesi di decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento relativo alla fornitura di merci, non può essere revocato il decreto opposto nel giudizio di opposizione quando la parte ingiunta – opponente pur contestando di non aver ricevuto la merce non ha provveduto a disconoscere i documenti di trasporto relativi alla stessa fornitura”), dovendosi, quindi, ritenere sussistente la prova del titolo posto a fondamento del ricorso monitorio.
Provata, quindi, l'esistenza del titolo, gravava sulla società opponente l'onere di dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento fosse dipeso da causa non imputabile.
Tale prova non è stata fornita. Infatti, la si è limitata a negare Pt_1 genericamente di aver ordinato parte della merce e di non averla ricevuta.
Pacifica la corresponsione, nelle more del giudizio, della somma di euro 10.666,66.
Residua la somma a credito della di euro 16.233,60. CP_1
Tutto ciò considerato, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la somma dovuta dall'opponente va rideterminata in complessivi Euro 16.223,60 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo (cfr. Cass. 9021/2005).
^^^
In ordine al risarcimento ex art. 96 c.p.c, avanzato da parte opposta va evidenziato che tale domanda per responsabilità processuale aggravata, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto), con la conseguenza che, ove dagli atti del processo non risultino, come nella specie, elementi obbiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (cfr.: Cassazione civile, sez. lav.,
11/12/2012, n. 22659). Mancando indi la prova in ordine all'esistenza di un pregiudizio aggiuntivo rispetto agli oneri derivanti dal presente contenzioso, già coperti mediante la liquidazione delle spese di lite, la domanda ex art. 96 c.p.c., va rigettata.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1030/2020 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta in persona del legale rappresentante pro-tempore della somma di Euro 16.223,60 oltre interessi di cui in motivazione;
condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali, qui liquidate in complessivi euro 3.800,00 per compensi (studio euro 700,00, introduttiva euro 700,00, istruttoria euro 1.200,00, decisionale euro 1.200,00) oltre
IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge che distrae, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari il 03 novembre 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
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