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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/08/2025, n. 3557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3557 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa CE AI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 4216/2025 R.G. instaurato da
, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Paganuzzi e Carmen
Schettini, domicilio eletto in Milano, viale Papiniano n. 44,
RICORRENTE
contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Fortunat e Arcangelo Celi,
domicilio eletto in Milano, via Mascheroni n. 31,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio chiedendo che venissero accolte le seguenti Controparte_1
domande:
“1. previo accertamento della nullità e/o illegittimità del trasferimento intimato
alla ricorrente in data 15/10/2024 per i motivi di cui in narrativa, annullarlo e
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 reintegrare la ricorrente presso la sede di lavoro del Residence MO in
Milano”.
Vinte le spese di lite con distrazione.
Si è costituita ritualmente la società, contrastando la pretesa avversaria di cui ha chiesto il rigetto.
Fallita la conciliazione, la causa è stata discussa e decisa senza necessità di incombenti istruttori.
Ciò posto, è pacifico in causa che la ricorrente sia stata assunta dall'allora oggi confluita nell'odierna resistente, Parte_2
con contratto part time “30/40” decorrente effetto dal 1° febbraio 2020,
mansioni di “addetta alle pulizie e servizi riassetto camere”, inquadramento al livello 2° del CCNL Multiservizi (cfr. doc. avv. 1).
La ricorrente, sino ai fatti di causa, ha lavorato presso il MO
Residence & Hotel Milano di via dei Pini n° 3, Pieve Emanuele (MI), con orario dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 15:00.
La ricorrente afferma - e controparte avalla - la circostanza che, presso detto Residence sono presenti “i locali spogliatoi, un magazzino per il
materiale e gli strumenti di pulizia;
nonché un piccolo ufficio per il responsabile
dell'appalto”, vale a dire la capo-servizio, che, nel gergo di settore, viene chiamata “governante”.
La governante si occuperebbe di raccogliere “alla base” le richieste organizzative (di copertura turni, ferie, permessi, ecc.) provenienti dalla committente e dai lavoratori addetti al presidio per poi trasmetterle all'ufficio di coordinamento, che, per tutti gli appalti della provincia milanese e zone limitrofe, si trova nella sede territoriale di di via CP_1
Sapri n° 26, Milano. Nel periodo oggetto di causa il servizio MO
2 Residence & Hotel Milano è stato coordinato dalla sig.ra Pt_3
.
[...]
Mentre la lavoratrice sostiene che le maestranze addette all'appalto del
MO Residence & Hotel Milano vengono gestite in loco e in maniera autonoma dalla sede centrale, afferma, al contrario, che, oltre CP_1
alla gestione operativa, presso la sede territoriale di Milano, via Sapri n°
26, viene svolta la direzione del personale (responsabile dott.
[...]
ed è pure accentrata la gestione commerciale, Testimone_1
amministrativa e delle paghe (contrattualizzazione e fatturazione dei servizi, emissione dei cedolini, ecc., attività concretamente affidate alla in forza di contratto di servizi), Controparte_2
sempre con riferimento a tutti gli appalti assunti da nella CP_1
provincia milanese e zone limitrofe.
È pacifico che la ricorrente, nel settembre 2024, ha chiesto di assentarsi dal lavoro per tre mesi a causa del decesso della madre, avvenuto nel Paese
natale (Nigeria).
Si afferma in ricorso che la richiesta, benchè accettata dalla società, non sarebbe stata presa di buon grado, in particolare dalla governante.
Poco prima della partenza, prevista per il 24 ottobre 2024, CP_1
comunicava alla lavoratrice il trasferimento presso l'AN Hotel di AN
(MI), “per motivi tecnico/organizzativi” (doc 3 ric.), modificando contestualmente l'orario di lavoro (8 – 14, cinque giorni alla settimana,
sabato e domenica compresi).
Si evidenzia in ricorso che AN è una frazione distante 6 km dalla stazione ferroviaria di Melegnano e che la ricorrente è priva di auto e di patente di guida.
3 Dunque, per essere puntuale sul posto di lavoro, la ricorrente avrebbe avuto un tempo di percorrenza con mezzi pubblici di un'ora e mezza all'andata e altrettanto al ritorno.
La ricorrente lamenta dunque la natura ritorsiva e pretestuosa del trasferimento, a suo parere ricollegabile alla prospettata assenza trimestrale, dovuta alla morte della madre.
Peraltro, non sussisterebbe, nel caso concreto, alcuna “comprovata ragione”
tecnico-organizzativa.
Allo spostamento della ricorrente si è accompagnato, in senso contrario,
quella della collega che, contrariata dal fatto, si è, poco dopo, Per_1
dimessa.
Afferma la difesa attorea che, in entrambi i casi, la decisione era definitiva e non funzionale alla necessità di sopperire per tre mesi all'assenza della ricorrente, la quale ha subito anche l'unilaterale modifica dell'orario lavorativo;
decisione illegittima ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 81/2015, per di più, in assenza di clausole contrattuali elastiche.
Nel contrastare la pretesa avversaria, ha sostenuto che CP_1
l'assegnazione della ricorrente all'AN Hotel di AN integra “un mero
ordine di servizio” e non un trasferimento.
Ciò in quanto “per le imprese appaltatrici di servizi…le sedi dei committenti
costituiscono il luogo fisico di lavoro degli operatori, ma non sono affatto “unità
produttive” nel senso inteso dalla norma: quei presidi sono infatti privi di
autonomia e risultano unicamente strumentali all'esercizio dell'attività sociale”.
Inoltre, gli addetti della resistente, “inviati presso le sedi dei committenti non
sono in grado di “autogestirsi”. Anzi, la gestione operativa e gli adempimenti burocratico-amministrativi, relativi ai rapporti commerciali, al personale,
4 ecc. sono centralizzati e rimangono una prerogativa della sede territoriale di competenza (nel caso di specie, Milano, via Sapri n° 26).
Se è vero che ai sensi dell'art. 2 lett. t) del D. Lgs. 81/2008 per unità
produttiva deve intendersi uno “stabilimento o struttura finalizzati alla
produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e
tecnico funzionale” e che conseguentemente, con ogni probabilità, il
Residence MO non rientra nella definizione medesima, si reputa tuttavia che la questione non sia decisiva ai fini della presente controversia.
Appare, infatti, incontrovertibile che il Residence MO e l'AN Hotel
di AN rappresentino due distinti “cantieri di lavoro” presso i quali la società datrice si è aggiudicata l'appalto delle pulizie e al cui disbrigo vengono assegnati i suoi dipendenti.
Il contratto di lavoro indica espressamente - quale sede di lavoro della ricorrente – proprio il Residence MO di Pieve Emanuele, senza – in aggiunta – la previsione – assai frequentemente rinvenibile - circa la possibilità di adibire la lavoratrice ad altra sede.
Ne consegue che la condotta serbata dalla società, in concreto, deve essere qualificata alla stregua di un trasferimento vero e proprio, come allegato dalla ricorrente.
È noto che in tema di trasferimenti di lavoratori ex art. 2013 c.c., il potere datoriale di determinare il luogo della prestazione lavorativa e di trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un'altra sia discrezionalmente esercitabile solo in presenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive
"comprovate", ovvero la cui sussistenza risulti dimostrata, con onere della prova a carico del datore di lavoro che le assume a fondamento del proprio provvedimento di trasferimento.
5 Le "comprovate ragioni" devono consistere nella dimostrazione della inutilizzabilità del dipendente nella sede di provenienza o nella dimostrazione della necessità di quel dipendente, con la sua specifica professionalità, nella sede di destinazione.
Con riferimento alla “inutilizzabilità”, ha dedotto che l'esigenza CP_1
di “allontanare” la ricorrente dal Residence MO sarebbe dipesa dalle rimostranze che la società ha ricevuto circa “le attitudini e i
comportamenti della ricorrente”.
La società, tuttavia, si è limitata a produrre missive trasmessele da tale
– il cui ruolo all'interno del Residence MO rimane Persona_2
ignoto – nel periodo marzo/ottobre 2024, ove si fa esclusivo riferimento a lamentele degli ospiti della stanza n. 853, circa il mancato assolvimento o l'assolvimento non diligente, da parte della ricorrente, del suo lavoro.
Anche a causa di ciò, la società ha sanzionato disciplinarmente la lavoratrice per tre volte nel corso del 2024 (doc. 4).
Si osserva tuttavia che – contrariamente a quanto dedotto dalla società -
non è stata prodotta in giudizio alcuna richiesta esplicita e formale, da parte della committente, di allontanare la ricorrente dal Residence, non risultando adeguatamente suffragato l'assunto rinvenibile a pag. 5 punto
18 della memoria di costituzione, secondo cui “…vista anche l'esplicita
richiesta della committenza, ha dovuto allontanare la sig.ra CP_1 Pt_1
dal MO Residenze & Hotel Milano”.
Al contrario, la committente, in persona del citato si è Persona_2
limitata a chiedere che la sig.ra non venisse più assegnata alla Per_3
sola camera n. 853; il che non avrebbe dovuto costituire un problema,
stanti le dimensioni del Residence.
6 Per altro verso, si osserva che non ha prodotto in atti il contratto CP_1
di appalto in essere con il Residence al fine di accertare la sussistenza o meno di clausola di gradimento.
A tali condizioni, dunque, deve ritenersi che la parte datrice abbia unilateralmente deciso l'allontanamento
Parimenti unilaterale si palesa la determinazione di modificare,
riducendolo, l'orario lavorativo, con anticipazione dell'inizio ed estensione al sabato e alla domenica.
Il contratto prevede invece una prestazione strutturata su 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) con orario 9 – 15 anziché 8 – 14 come attualmente previsto e non contiene clausole elastiche o flessibili.
Si rammenta che a norma dell'art. 5 del D. Lgs. 81/2015, la collocazione dell'orario di lavoro è requisito proprio del contratto part time, definendo i limiti temporali della prestazione.
Colpisce inoltre che il trasferimento sia stato disposto e comunicato proprio pochi giorni prima che la ricorrente partisse per un lungo periodo
(autorizzato). Pur non sussistendo elementi sufficienti per qualificare la condotta datoriale come ritorsiva, l'asserita esigenza tecnico organizzativo addotta da appare ancora più difficile da comprendere. CP_1
La lunga mancanza della ricorrente assenza era certamente da ovviare ma solo per il tempo della sua assenza, peraltro già noto alla parte datrice.
A questa stregua, il trasferimento disposto nei confronti della lavoratrice deve essere ritenuto illegittimo, con conseguente diritto alla ricorrente ad essere reintegrata presso il precedente posto di lavoro presso il Residence
MO.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
7 definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara l'illegittimità del trasferimento intimato alla ricorrente in data 15/10/2024;
2) conseguentemente, ordina a di reintegrare la ricorrente Controparte_1
presso la precedente sede di lavoro, in Milano, Residence MO;
3) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 4.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 24/07/2025
La giudice
CE AI
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa CE AI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 4216/2025 R.G. instaurato da
, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Paganuzzi e Carmen
Schettini, domicilio eletto in Milano, viale Papiniano n. 44,
RICORRENTE
contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Fortunat e Arcangelo Celi,
domicilio eletto in Milano, via Mascheroni n. 31,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio chiedendo che venissero accolte le seguenti Controparte_1
domande:
“1. previo accertamento della nullità e/o illegittimità del trasferimento intimato
alla ricorrente in data 15/10/2024 per i motivi di cui in narrativa, annullarlo e
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 reintegrare la ricorrente presso la sede di lavoro del Residence MO in
Milano”.
Vinte le spese di lite con distrazione.
Si è costituita ritualmente la società, contrastando la pretesa avversaria di cui ha chiesto il rigetto.
Fallita la conciliazione, la causa è stata discussa e decisa senza necessità di incombenti istruttori.
Ciò posto, è pacifico in causa che la ricorrente sia stata assunta dall'allora oggi confluita nell'odierna resistente, Parte_2
con contratto part time “30/40” decorrente effetto dal 1° febbraio 2020,
mansioni di “addetta alle pulizie e servizi riassetto camere”, inquadramento al livello 2° del CCNL Multiservizi (cfr. doc. avv. 1).
La ricorrente, sino ai fatti di causa, ha lavorato presso il MO
Residence & Hotel Milano di via dei Pini n° 3, Pieve Emanuele (MI), con orario dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 15:00.
La ricorrente afferma - e controparte avalla - la circostanza che, presso detto Residence sono presenti “i locali spogliatoi, un magazzino per il
materiale e gli strumenti di pulizia;
nonché un piccolo ufficio per il responsabile
dell'appalto”, vale a dire la capo-servizio, che, nel gergo di settore, viene chiamata “governante”.
La governante si occuperebbe di raccogliere “alla base” le richieste organizzative (di copertura turni, ferie, permessi, ecc.) provenienti dalla committente e dai lavoratori addetti al presidio per poi trasmetterle all'ufficio di coordinamento, che, per tutti gli appalti della provincia milanese e zone limitrofe, si trova nella sede territoriale di di via CP_1
Sapri n° 26, Milano. Nel periodo oggetto di causa il servizio MO
2 Residence & Hotel Milano è stato coordinato dalla sig.ra Pt_3
.
[...]
Mentre la lavoratrice sostiene che le maestranze addette all'appalto del
MO Residence & Hotel Milano vengono gestite in loco e in maniera autonoma dalla sede centrale, afferma, al contrario, che, oltre CP_1
alla gestione operativa, presso la sede territoriale di Milano, via Sapri n°
26, viene svolta la direzione del personale (responsabile dott.
[...]
ed è pure accentrata la gestione commerciale, Testimone_1
amministrativa e delle paghe (contrattualizzazione e fatturazione dei servizi, emissione dei cedolini, ecc., attività concretamente affidate alla in forza di contratto di servizi), Controparte_2
sempre con riferimento a tutti gli appalti assunti da nella CP_1
provincia milanese e zone limitrofe.
È pacifico che la ricorrente, nel settembre 2024, ha chiesto di assentarsi dal lavoro per tre mesi a causa del decesso della madre, avvenuto nel Paese
natale (Nigeria).
Si afferma in ricorso che la richiesta, benchè accettata dalla società, non sarebbe stata presa di buon grado, in particolare dalla governante.
Poco prima della partenza, prevista per il 24 ottobre 2024, CP_1
comunicava alla lavoratrice il trasferimento presso l'AN Hotel di AN
(MI), “per motivi tecnico/organizzativi” (doc 3 ric.), modificando contestualmente l'orario di lavoro (8 – 14, cinque giorni alla settimana,
sabato e domenica compresi).
Si evidenzia in ricorso che AN è una frazione distante 6 km dalla stazione ferroviaria di Melegnano e che la ricorrente è priva di auto e di patente di guida.
3 Dunque, per essere puntuale sul posto di lavoro, la ricorrente avrebbe avuto un tempo di percorrenza con mezzi pubblici di un'ora e mezza all'andata e altrettanto al ritorno.
La ricorrente lamenta dunque la natura ritorsiva e pretestuosa del trasferimento, a suo parere ricollegabile alla prospettata assenza trimestrale, dovuta alla morte della madre.
Peraltro, non sussisterebbe, nel caso concreto, alcuna “comprovata ragione”
tecnico-organizzativa.
Allo spostamento della ricorrente si è accompagnato, in senso contrario,
quella della collega che, contrariata dal fatto, si è, poco dopo, Per_1
dimessa.
Afferma la difesa attorea che, in entrambi i casi, la decisione era definitiva e non funzionale alla necessità di sopperire per tre mesi all'assenza della ricorrente, la quale ha subito anche l'unilaterale modifica dell'orario lavorativo;
decisione illegittima ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 81/2015, per di più, in assenza di clausole contrattuali elastiche.
Nel contrastare la pretesa avversaria, ha sostenuto che CP_1
l'assegnazione della ricorrente all'AN Hotel di AN integra “un mero
ordine di servizio” e non un trasferimento.
Ciò in quanto “per le imprese appaltatrici di servizi…le sedi dei committenti
costituiscono il luogo fisico di lavoro degli operatori, ma non sono affatto “unità
produttive” nel senso inteso dalla norma: quei presidi sono infatti privi di
autonomia e risultano unicamente strumentali all'esercizio dell'attività sociale”.
Inoltre, gli addetti della resistente, “inviati presso le sedi dei committenti non
sono in grado di “autogestirsi”. Anzi, la gestione operativa e gli adempimenti burocratico-amministrativi, relativi ai rapporti commerciali, al personale,
4 ecc. sono centralizzati e rimangono una prerogativa della sede territoriale di competenza (nel caso di specie, Milano, via Sapri n° 26).
Se è vero che ai sensi dell'art. 2 lett. t) del D. Lgs. 81/2008 per unità
produttiva deve intendersi uno “stabilimento o struttura finalizzati alla
produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e
tecnico funzionale” e che conseguentemente, con ogni probabilità, il
Residence MO non rientra nella definizione medesima, si reputa tuttavia che la questione non sia decisiva ai fini della presente controversia.
Appare, infatti, incontrovertibile che il Residence MO e l'AN Hotel
di AN rappresentino due distinti “cantieri di lavoro” presso i quali la società datrice si è aggiudicata l'appalto delle pulizie e al cui disbrigo vengono assegnati i suoi dipendenti.
Il contratto di lavoro indica espressamente - quale sede di lavoro della ricorrente – proprio il Residence MO di Pieve Emanuele, senza – in aggiunta – la previsione – assai frequentemente rinvenibile - circa la possibilità di adibire la lavoratrice ad altra sede.
Ne consegue che la condotta serbata dalla società, in concreto, deve essere qualificata alla stregua di un trasferimento vero e proprio, come allegato dalla ricorrente.
È noto che in tema di trasferimenti di lavoratori ex art. 2013 c.c., il potere datoriale di determinare il luogo della prestazione lavorativa e di trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un'altra sia discrezionalmente esercitabile solo in presenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive
"comprovate", ovvero la cui sussistenza risulti dimostrata, con onere della prova a carico del datore di lavoro che le assume a fondamento del proprio provvedimento di trasferimento.
5 Le "comprovate ragioni" devono consistere nella dimostrazione della inutilizzabilità del dipendente nella sede di provenienza o nella dimostrazione della necessità di quel dipendente, con la sua specifica professionalità, nella sede di destinazione.
Con riferimento alla “inutilizzabilità”, ha dedotto che l'esigenza CP_1
di “allontanare” la ricorrente dal Residence MO sarebbe dipesa dalle rimostranze che la società ha ricevuto circa “le attitudini e i
comportamenti della ricorrente”.
La società, tuttavia, si è limitata a produrre missive trasmessele da tale
– il cui ruolo all'interno del Residence MO rimane Persona_2
ignoto – nel periodo marzo/ottobre 2024, ove si fa esclusivo riferimento a lamentele degli ospiti della stanza n. 853, circa il mancato assolvimento o l'assolvimento non diligente, da parte della ricorrente, del suo lavoro.
Anche a causa di ciò, la società ha sanzionato disciplinarmente la lavoratrice per tre volte nel corso del 2024 (doc. 4).
Si osserva tuttavia che – contrariamente a quanto dedotto dalla società -
non è stata prodotta in giudizio alcuna richiesta esplicita e formale, da parte della committente, di allontanare la ricorrente dal Residence, non risultando adeguatamente suffragato l'assunto rinvenibile a pag. 5 punto
18 della memoria di costituzione, secondo cui “…vista anche l'esplicita
richiesta della committenza, ha dovuto allontanare la sig.ra CP_1 Pt_1
dal MO Residenze & Hotel Milano”.
Al contrario, la committente, in persona del citato si è Persona_2
limitata a chiedere che la sig.ra non venisse più assegnata alla Per_3
sola camera n. 853; il che non avrebbe dovuto costituire un problema,
stanti le dimensioni del Residence.
6 Per altro verso, si osserva che non ha prodotto in atti il contratto CP_1
di appalto in essere con il Residence al fine di accertare la sussistenza o meno di clausola di gradimento.
A tali condizioni, dunque, deve ritenersi che la parte datrice abbia unilateralmente deciso l'allontanamento
Parimenti unilaterale si palesa la determinazione di modificare,
riducendolo, l'orario lavorativo, con anticipazione dell'inizio ed estensione al sabato e alla domenica.
Il contratto prevede invece una prestazione strutturata su 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) con orario 9 – 15 anziché 8 – 14 come attualmente previsto e non contiene clausole elastiche o flessibili.
Si rammenta che a norma dell'art. 5 del D. Lgs. 81/2015, la collocazione dell'orario di lavoro è requisito proprio del contratto part time, definendo i limiti temporali della prestazione.
Colpisce inoltre che il trasferimento sia stato disposto e comunicato proprio pochi giorni prima che la ricorrente partisse per un lungo periodo
(autorizzato). Pur non sussistendo elementi sufficienti per qualificare la condotta datoriale come ritorsiva, l'asserita esigenza tecnico organizzativo addotta da appare ancora più difficile da comprendere. CP_1
La lunga mancanza della ricorrente assenza era certamente da ovviare ma solo per il tempo della sua assenza, peraltro già noto alla parte datrice.
A questa stregua, il trasferimento disposto nei confronti della lavoratrice deve essere ritenuto illegittimo, con conseguente diritto alla ricorrente ad essere reintegrata presso il precedente posto di lavoro presso il Residence
MO.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
7 definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara l'illegittimità del trasferimento intimato alla ricorrente in data 15/10/2024;
2) conseguentemente, ordina a di reintegrare la ricorrente Controparte_1
presso la precedente sede di lavoro, in Milano, Residence MO;
3) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 4.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 24/07/2025
La giudice
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