Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5428/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca FIORELLA Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 5428/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto: “divorzio congiunto” e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), la prima rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Martina, il secondo C.F._2 dall'avv. Pietro Antonio Micelli, tutti procuratori domiciliatari;
Ricorrenti
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 04.03.2025. Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso congiunto depositato il 23.12.2024 e Parte_1 Pt_2 esponevano: - di aver contratto matrimonio in data 21.08.2015 e che dalla loro
[...] unione nasceva il figlio (09.08.2017); - che, con decreto depositato il 16.06.2023, il Per_1
Tribunale di Lecce omologava la separazione personale dei coniugi;
- che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione e di ricostituzione della comunione materiale e spirituale e di ripresa della convivenza.
Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso la madre ed ampio diritto di visita per il padre così specificato: i pomeriggi di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola (ove possibile) o dal rientro dall'orario lavorativo del sig. (da concordare previamente con la madre una settimana prima) e fino alle Pt_2 ore 20:00, nonché i venerdì pomeriggio, secondo gli orari anzi specificati, nelle settimane in cui il minore trascorre il fine settimana con la madre;
inoltre, a fine settimana alternati, dal sabato dalle ore 10:00 riaccompagnandolo a scuola il lunedì mattina;
2) In occasione delle festività natalizie il minore trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre. Così pure per la notte del 31 dicembre e il giorno del primo dell'anno in modo esattamente inverso. Ovviamente il tutto ad anni alterni. Per quanto riguarda la S. Pasqua ed il lunedì in Albis il figlio trascorrerà le anzidette festività in via alternata per l'intera giornata con l'uno o l'altro dei genitori;
3) Il figlio trascorrerà inoltre, con ciascun genitore, 15 giorni (anche non consecutivi e da indicare entro il 1° maggio di ogni anno) durante le vacanze estive da giugno ad agosto;
4) Festività della mamma e del papà, nonché i compleanni, con i rispettivi festeggiati;
1
550,00 per il figlio minore, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie così come da protocollo del Tribunale di Lecce, oltre rivalutazione Istat. L'assegno unico per il minore sarà interamente in favore della SI.ra ; Parte_1
6) I coniugi ed il figlio minore vengano autorizzati a richiedere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio. Con decreto del 04.02.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza del 04.03.2025, svolta in modalità cartolare, le parti insistevano nell'accoglimento del ricorso.
Il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
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Oggetto del presente giudizio è la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...]. Parte_2
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3,
n.2 lett. b L. n. 898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito concordatario in data 21.08.2015, è intervenuta separazione personale omologata dal
Tribunale di Lecce con decreto depositato il 16.06.2023.
Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Presidente Delegato sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta.
Attese le risultanze degli atti di causa, deve, dunque, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Va, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti ai loro interessi e a quello preminente della prole, oltre ad essere rispettose del principio della bigenitorialità.
Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto del 23.12.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Nardò il 21.08.2015 da nata a [...] il [...], e nato Parte_1 Parte_2
a Nardò il 02.05.1981 (Atto n. 64, Parte II, Serie A, Anno 2015), alle condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria perché comunichi la presente decisione alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nardò per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese.
Lecce, 14.06.2025
2 Il Giudice est.
Dott.ssa Agnese DI BATTISTA
Il Presidente
Dott. Gianluca FIORELLA
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