Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/06/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N.1845/2024 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. MARRONCELLI ROSA, presso la quale elettivamente domicilia, e Parte_2
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
[...] dall'Avv. APREA PIERLUIGI, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 10/09/2023;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato del Tribunale, avvenuta in data 04/10/24 nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa depositata in data
29/11/24. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti hanno concordato la conferma delle condizioni della separazione.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità previste dall'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10/09/2023 in Castellamare di Stabia (NA) da , nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Parte_2
a MO SE (CE) il 03/01/1992, alle condizioni sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTELLAMARE DI STABIA di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 187, Parte II, Serie A, Anno 2023).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 20/06/2025 Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso