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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2024, n. 42770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42770 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IR LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/05/2024 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Letti i motivi aggiunti del difensore del ricorrente, Avv. SAMUELE DE SANTIS ed udito lo stesso, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42770 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 26/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 31 maggio 2024, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nella parte in cui aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di MA XA, indagato per associazione a delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, truffa e altri reati. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, lamentando;
per MA EF nullità per mancata traduzione ordinanza alloglotta noto;
per MA EF, MA e OZ NA inutilizzabilità delle prove acquisite oltre il termine di durata delle indagini preliminari decorrente dalla data della prima iscrizione 7.11.2022 e conseguente inutilizzabilità derivata con carenza dei requisiti richiesti dalla norma ex artt. 273 e 274 e ss. Cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Premesso che non risulta proposta istanza di riesame nell'interesse di MA EF, si deve rilevare come il motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente MA sia totalmente generico, non essendo stato precisato a quali prove si riferisca, né quale incidenza abbiano avuto sul giudizio formulato dal Tribunale, e senza che vi sia alcun confronto con la decisione Quanto ai motivi aggiunti presentati, si deve ribadire che l'inammissibilità del ricorso proposto si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850). 2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26/09/2024
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Letti i motivi aggiunti del difensore del ricorrente, Avv. SAMUELE DE SANTIS ed udito lo stesso, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42770 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 26/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 31 maggio 2024, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nella parte in cui aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di MA XA, indagato per associazione a delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, truffa e altri reati. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, lamentando;
per MA EF nullità per mancata traduzione ordinanza alloglotta noto;
per MA EF, MA e OZ NA inutilizzabilità delle prove acquisite oltre il termine di durata delle indagini preliminari decorrente dalla data della prima iscrizione 7.11.2022 e conseguente inutilizzabilità derivata con carenza dei requisiti richiesti dalla norma ex artt. 273 e 274 e ss. Cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Premesso che non risulta proposta istanza di riesame nell'interesse di MA EF, si deve rilevare come il motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente MA sia totalmente generico, non essendo stato precisato a quali prove si riferisca, né quale incidenza abbiano avuto sul giudizio formulato dal Tribunale, e senza che vi sia alcun confronto con la decisione Quanto ai motivi aggiunti presentati, si deve ribadire che l'inammissibilità del ricorso proposto si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850). 2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26/09/2024