TAR Napoli, sez. VI, sentenza 07/05/2026, n. 2927
TAR
Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 7 maggio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione di legge

    Il giudice ritiene che, sebbene l'obbligo di comunicazione preventiva per allontanamenti dal domicilio durante le fasce di reperibilità sia previsto dalla circolare, l'interpretazione del ricorrente sull'estensione di tale obbligo a sole assenze di lunga durata non sia condivisibile. Tuttavia, riconosce che l'omissione non integra una violazione dell'art. 717 T.U.O.M. in quanto manca il senso di responsabilità richiesto.

  • Accolto
    Eccesso di potere per sviamento, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, arbitrarietà e irragionevolezza

    Il giudice accoglie il ricorso sulla base del difetto di proporzionalità della sanzione.

  • Accolto
    Violazione dei criteri di proporzione e gradazione della sanzione

    Il giudice rileva un evidente difetto di proporzionalità della sanzione irrogata, considerando che le lievi mancanze o omissioni per negligenza sono sanzionate con il richiamo ai sensi dell'art. 1359 del D.Lgs. n. 66 del 2010, mentre il rimprovero è previsto per recidiva o infrazioni più gravi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 07/05/2026, n. 2927
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2927
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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