Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 07/05/2026, n. 2927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2927 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02927/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04525/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4525 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento reso dal Comandante il Nucleo Radiomobile carabinieri del Gruppo di Napoli, avente nr. -OMISSIS-/8/2025 di protocollo, datato 20.05.2025 e notificato il 17.06.2025, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico presentato avverso il provvedimento avente nr -OMISSIS-/3-2025 di prot., datato 05.04.2025, con cui il Comandante la I Sezione N.R.M. gli aveva comminato la sanzione del
“rimprovero”;
di ogni altro atto connesso, presupposto e/o collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa AR ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
Con il presente ricorso, ritualmente proposto, il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, impugna il provvedimento del 20 maggio 2025, e gli atti presupposti, di reiezione del ricorso gerarchico da lui proposto avverso il provvedimento con cui il 5 aprile 2025 gli è stata comminata la sanzione del rimprovero, perché il militare, risultato assente alla visita fiscale per malattia, non aveva dato al comando comunicazione preventiva del suo allontanamento.
Il ricorrente evidenzia che si era allontanato per un breve lasso di tempo e che l’episodio era scaturito dalla necessità di acquistare un medicinale per lenire la tosse (come risultava dallo scontrino e dal “numeretto prenota-clienti” della farmacia dove si era recato e che era proprio di fronte alla caserma in cui vive), conseguenza della -OMISSIS- da cui era affetto e per la quale si trovava in “malattia”; e lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 748 e 717 T.U.O.M.; eccesso di potere per sviamento, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per contraddittorietà, arbitrarietà e irragionevolezza; violazione dei criteri di proporzione e gradazione della sanzione .
In particolare, il ricorrente deduce che: tra gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 748 T.U.O.M. non vi è quello per cui il militare, che si trovi in stato di malattia, debba preavvisare il Comando in caso di allontanamento dal domicilio durante gli orari di reperibilità afferenti alle visite fiscali; come sostenuto dal Comandante il N.R.M., la circolare “Persomil” nr 0449109 del 31.07.2019 al punto 3 lettera “c” richiede al dipendente la “comunicazione preventiva” in caso di necessità di doversi assentare durante le fasce di reperibilità ma per le “circolari” non sussisterebbe l’obbligo di conoscenza legale; inoltre, la circolare si riferisce alla “necessità di doversi assentare dal domicilio” e l’utilizzo del termine “assentare” rimanderebbe a ipotesi temporali brevi ma che richiederebbero almeno alcune ore mentre l’episodio riferito al ricorrente si configurerebbe come un allontanamento di pochi minuti; le numerose circolari emanate anche in abrogazione di precedenti possono comunque ingenerare confusione nella platea di destinatari; non corretto sarebbe il richiamo alla norma di cui all’art. 717 T.U.O.M. in tema di senso di responsabilità; la sanzione inflitta sarebbe sporzionata in riferimento una condotta che avrebbe i contorni di una mancanza lieve per la quale la giusta sanzione doveva essere il “richiamo” e non il “rimprovero”; non si è inoltre tenuto conto della complessiva “storia” di servizio del ricorrente, mai gravato di altri precedenti disciplinari e destinatario, al contrario, di note caratteristiche ai livelli di eccellenza.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha depositato memoria e documentazione argomentando per il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 18 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e termini che seguono.
Si rileva innanzitutto che la sanzione del rimprovero è stata comminata al ricorrente, come evidenziato anche nelle premesse del provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico del 20 maggio 2025, con riferimento solo al fatto che egli non aveva dato al Comando la comunicazione preventiva del suo allontanamento mentre era in malattia, come richiesto dalla circolare Persomil nr. 0449109 del 31.07.2019: circolare in vigore e diramata a tutti i Comandi Provinciali anche per portarla all’attenzione del personale interessato per la opportuna e tempestiva informazione, e che prevede espressamente che il dipendente ha l’obbligo di comunicare preventivamente all’Amministrazione la necessità di doversi assentare dal domicilio durante le fasce di reperibilità per visite mediche, prestazioni specialistiche, accertamenti diagnostici e altri giustificati motivi; e ciò anche perché il Comandate di Corpo possa valutare se i motivi stessi siano “giustificabili” in relazione alle circostanze del caso concreto e perché l’assenza del militare dal domicilio possa essere comunicata con sollecitudine all’INPS.
Tanto premesso, si rileva che non è condivisibile l’interpretazione del ricorrente che vorrebbe ricondurre l’assenza da comunicare solo a quella “di diverse ore”: la circolare fa solo riferimento alla necessità di doversi assentare durante le fasce di reperibilità e ciò in funzione della verifica delle condizioni sussistenti per il mancato rispetto dell’obbligo del dipendente in “malattia” di essere presente al proprio domicilio nelle fasce predeterminate per la c.d. “visita fiscale” da parte del medico dell’INPS e ciò vale per qualsiasi allontanamento dal domicilio, che, quando avviene nelle apposite fasce di reperibilità, va adeguatamente giustificato.
Fondate invece sono le censure con cui il ricorrente lamenta l’evidente difetto di proporzionalità della sanzione irrogata e la violazione del principio di “ gradualità” che informa il sistema sanzionatorio disciplinare, considerato che l’omissione del ricorrente, tenuto conto che l’obbligo in questione è imposto solo dalla circolare soprarichiamata e tenuto conto di tutte le circostanze fattuali evidenziate con il ricorso e del fatto che non risultano essere stati contestati al ricorrente altri simili comportamenti né altri precedenti disciplinari, non può essere ricondotta ad una violazione dell’art. 717 del DPR n.90 del 2010 (secondo cui “ Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate ”) richiamato dall’Amministrazione a fondamento della sanzione del “rimprovero” irrogata; mentre le “lievi mancanze” o le “omissioni causate da negligenza” sono sanzionate ex art. 1359 del DLGS n.66 del 2010 con il “richiamo”: “richiamo” che è destinato a infrazioni che non compromettano gravemente la disciplina, ma che richiedono comunque una correzione per evitare che il comportamento errato sia ripetuto, tanto è vero che l’eventuale recidiva può essere poi sanzionata con il rimprovero ex art. 1360 del DLGS n.66 del 2010.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN DE, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
AR ZI, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AR ZI | IN DE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.