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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/02/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
III Sezione Civile
In persona del giudice dott.ssa Paola Zampieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al R.G. 11359/2024 promossa da:
, in persona dell'Amministratore di Sostegno, Controparte_1
Avv. , da quest'ultima rappresentata e assistita ex art. 86 c.p.c. in virtù CP_2
di autorizzazione del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Genova del 25-07-2024 e
, in persona dell'Amministratore di Sostegno, Controparte_3 [...]
come da autorizzazione del Giudice Tutelare del 22-02-2024, Controparte_4 assistito e difeso dall'avv. Paolo Mazza
-avv. CP_2
-ricorrenti -
contro
Controparte_5
-resistente contumace -
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo , contrariis reiectis
Dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 06-06-2017, registrato all'Agenzia delle Entrate di Genova al n. 7493 , in data 07-06-2017, relativamente all'immobile ammobiliato, sito in Genova, Via Asiago 7/19, per inadempimento del conduttore, stante la morosità nel pagamento dei canoni e delle spese di amministrazione;
Per l'effetto, condannare l'intimato al rilascio dell'immobile di cui sopra nella disponibilità degli attori, libero da persone, con fissazione a breve del termine per
l'esecuzione ;
Condannare controparte al pagamento delle spese di lite, oltre I.V.A. e C.P.A.”. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ed hanno intimato sfratto per Controparte_1 Controparte_3 morosità nei confronti del convenuto in relazione all'immobile ad uso abitativo sito in
Genova, Via Asiago 7 int. 19, lamentando il mancato pagamento del canone di locazione e dell'anticipo oneri accessori a far data dal primo gennaio 2021, per un totale complessivo pari a 23.760,00 euro.
Hanno dedotto che l'immobile è stato concesso in locazione al signor con contratto del 6.6.2017, registrato il 6.6.2017, per la durata di Controparte_5
tre anni a partire dal 1.6.2017, rinnovabili automaticamente di ulteriori due anni, dietro corresponsione del canone di locazione pari a 400,00 euro e anticipo oneri accessori di 140,00 euro.
Vista l'irreperibilità di parte intimata, il rito è stato trasformato.
Nel presente giudizio, nonostante la regolarità della notifica effettuata a mani del resistente in data 12.12.2024, parte resistente non si è costituita ed è stata quindi dichiarata contumace all'udienza odierna.
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio producendo in giudizio il contratto di locazione (depositato in atti) da cui si evince il titolo e l'ammontare dell'obbligazione dedotta in giudizio e allegando l'inadempimento del conduttore. Ha dedotto che ad oggi la morosità ammonta ad € 26.460,00.
Parte resistente non si è costituita in giudizio, rinunciando a provare fatti contrari alla pretesa avversaria.
In applicazione dei principi di diritto in tema di riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, affermati con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 13533 del 30.10.2001, l'inadempimento è provato.
L'inadempimento è, peraltro, grave ai sensi dell'art. 5 legge 392/78, norma che introduce una predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento per le locazioni degli immobili uso abitativo.
Pertanto, il contratto deve essere risolto per grave inadempimento di parte conduttrice e, conseguentemente, quest'ultima deve essere condannata la rilascio dell'immobile locato, libero da cose e/o persone, in favore di parte ricorrente, entro trenta giorni dalla data della presente sentenza. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e dal D.M. 147/2022, ridotti in ragione della particolare semplicità della questione, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa
Paola Zampieri, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Risolve il contratto di locazione inter partes relativo all'immobile sito in
Genova, Via Asiago 7/19, per grave inadempimento di parte conduttrice;
2. Condanna al rilascio in favore di Controparte_5 Controparte_1
e dell'immobile di cui al punto 1), libero da cose
[...] Controparte_3
e/o persone, entro trenta giorni dalla data della presente sentenza;
3. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti liquidate in € 1800,00 per compenso oltre spese forfettarie nella misura del 15%iva e cpa come per legge ed oltre ad € 454,37 per esborsi.
Genova, 19/02/2025
Il Giudice
Paola Zampieri