Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.271/2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 271/2024 R.G. riservata in decisione in data 10.1.2025 e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PALIERO LIVIA MARIA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Pavia, via Corso Strada Nuova n. 86
RICORRENTE
E
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. BUSCA ELENA e con domicilio Controparte_1 C.F._2 eletto in Miradolo Terme via San Marco n.66
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“Voglia il Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, disporre la cessazione dell'obbligo a carico del Signor di versare l'assegno di mantenimento mensile alla Signora a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento ordinario della figlia maggiorenne , nonché dell'obbligo alla contribuzione alle spese Persona_1 extra mantenimento, non sussistendone più i presupposti di legge.
pagina 1 di 5
Con vittoria di spese di lite”.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
“ nel merito, in via principale:
- respingere tutte le domande formulate dal ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto;
- il tutto col favore delle spese (anche generali), compensi professionali del presente giudizio. in via istruttoria:
* si chiede l'audizione della figlia , nonché l'ammissione della prova per testimoni sui capitoli indicati Persona_1 in comparsa di costituzione e risposta preceduti da “è vero che”, a testi indicando la sig.ra di CP_2
Miradolo Terme, in particolare sui capitoli da 16 a 20, persone da sentire anche a sommarie informazioni ove necessario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ritiene il Tribunale di condividere integralmente le valutazioni espresse dal Giudice delegato nell'ordinanza resa 14.6.2024 e poste a base della decisione di non ammettere le istanze istruttorie richieste dalla resistente, in particolare le richieste di prova orale in quanto genericamente formulate e la richiesta di ascolto della figlia della coppia, considerato il carattere documentale della causa.
Nel merito, va premesso che parte ricorrente ha chiesto la modifica della sentenza di divorzio, pronunciata dal
Tribunale di Pavia in data 6.2.2012, successivamente modificata con Decreto del Tribunale di Pavia in data
7.5.2018 reso all'esito del Giudizio ex art. 9 L.div, con cui veniva, per quanto in questa sede interessa, posto a suo carico, a titolo di mantenimento della figlia (nata il [...]), all'epoca minorenne, l'obbligo di Per_1 versamento di un assegno mensile di euro 250,00, oltre al rimborso del 50% delle spese extra assegno (v. doc. n.
2 e 5), domandando la revoca dell'obbligo di contribuzione per la figlia, in quanto divenuta maggiorenne ed economicamente indipendente.
La resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, in ragione del mancato raggiungimento da parte della figlia dell'indipendenza economica, e precisando che la stessa, solo a decorrere dal novembre 2023, aveva iniziato a lavorare presso l'istituto scolastico di Chignolo Po tramite contratti a giornata per la sostituzione di insegnanti e riconoscimento di un semplice rimborso spese (doc. n.3 e 4); la resistente ha altresì dedotto che la figlia, in possesso di un solo diploma professionale, a decorrere dal settembre del 2023 aveva ripreso gli studi per conseguire il diploma di scuola secondaria di secondo grado (doc. n. 5), con costi sostenuti esclusivamente dalla stessa.
Ebbene, dall'esame della documentazione agli atti, peraltro prodotta dalla resistente solo parzialmente e comunque all'esito di apposito ordine di esibizione del Tribunale, reputa il Collegio che la domanda del ricorrente debba trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
pagina 2 di 5 In ordine al diritto al mantenimento da parte del figlio maggiorenne occorre infatti premettere che la Corte di
Cassazione ha di recente affermato che “Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore” (Cass. n. 26875 del
20.09.2023, v. pure 12952/2016).
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla resistente, all'esito dell'ordine di esibizione del Giudice, ha confermato gli assunti del ricorrente in merito alla raggiunta autosufficienza economica della figlia, evidenziando, in particolare, lo stabile svolgimento da parte di di attività lavorativa come insegnante, a decorrere Persona_1 dall'anno 2023 e senza soluzione di continuità, sia pure con contratti a tempo determinato con mansione di docente supplente temporaneo presso la scuola di Chignolo Po (v. doc. n. 3 e 4 di parte resistente).
Del resto, va considerato anche che la figlia, conseguito nel 2021 all'esito del triennio formativo il diploma professionale “AutoCAD 2D e 3D”, si sia inizialmente iscritta al biennio di specializzazione per poi interrompere gli studi e che, solo nell'anno 2024 abbia poi deciso di riprendere a studiare, iscrivendosi in data 16.1.2024 presso una scuola privata, al fine di conseguire il diploma di scuola secondaria superiore (v. doc. n. 5 di parte resistente).
Non è, inoltre, contestato, oltre che documentalmente provato, che la raccomandata trasmessa a novembre 2023 tramite il suo legale dal ricorrente alla resistente, e dalla stessa ricevuta nel dicembre 2023 (v. doc. n. 17 di parte ricorrente), nella quale il primo chiedeva informazioni in merito alla situazione lavorativa della figlia, non sia stata riscontrata da quest'ultima e che, tuttavia, a tale data la figlia fosse già regolarmente occupata, avendo sottoscritto un contratto di lavoro con la scuola di Chignolo Po' decorrente dal 01 settembre 2023 al 31 agosto 2024, con prima nomina economica nella PA datata 01 settembre 2023, circostanza del tutto taciuta al ricorrente sia dalla resistente che dalla stessa figlia (v. doc. n. 3 e 4 di parte resistente e doc n.
7.4 di parte ricorrente).
In ogni caso, già in precedenza è verosimile ritenere che la figlia prestasse la propria attività presso la Per_1 scuola guida del marito della madre, ove già aveva svolto lo stage all'esito del triennio formativo (v. doc. n. 2), come, del resto, dalla stessa confermato al padre tramite un messaggio whatsapp (v. doc. n. 2° di parte ricorrente).
Inoltre, le deduzioni offerte dalla resistente anche all'udienza davanti al Giudice delegato, in merito alla percezione da parte della figlia di meri rimborsi spese e comunque all'insufficienza dello stipendio percepito a far fronte alle sue necessità, risultano smentite dalla documentazione depositata all'esito della richiesta di esibizione, posto che dai cedolini prodotti emerge una retribuzione, chiaramente variabile in base alle effettive ore di lavoro e pari, a titolo esemplificativo per il solo anno 2024 e sulla base della incompleta documentazione prodotta, a euro 719,69
pagina 3 di 5 netti per il mese di gennaio 2024, a euro 1.082,68 netti per il mese di febbraio 2024, a euro 951,82 euro netti per il mese di marzo 2024 e a 562,29 euro netti per il mese di aprile 2024 (v. doc. n. 13 di parte resistente).
Dati di cui il ricorrente è pacificamente venuto a conoscenza solo a seguito dell'introduzione del presente giudizio, in quanto taciute sia dalla resistente che dalla figlia, e che comunque non potevano in altro modo essere acquisiti dal primo.
Al riguardo, pertanto, si condivide l'orientamento espresso dalla Suprema Corte in merito alla ripartizione dell'onere della prova nei giudizi di questo tipo, per cui “raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore;
ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. Civ. sez. I, 14 Agosto 2020, n. 17183; nonché Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora
Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un.,
30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1° luglio 2009, n. 15406).
Pertanto il figlio maggiorenne avrà diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ad esempio, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass.
28.7.2021, n. 21819).
Del resto, ad avviso del Collegio il fatto che la figlia della coppia, ormai maggiorenne, terminati gli studi da anni abbia trovato un'occupazione lavorativa stabile, unitamente alla notoria, difficile situazione del mercato del lavoro, devono far ritenere che una retribuzione netta quale quella percepita e la stabilità lavorativa di cui ha beneficiato, conseguendo anche una certa professionalità nel ruolo di insegnante, vada valutata in termini di autosufficienza economica per una giovane, quale la figlia della coppia, in relazione al titolo di studio posseduto e tenendo, altresì, conto del reddito non particolarmente elevato goduto dai genitori, come emerge dagli atti e dichiarato in udienza
(v. verbale di udienza del 14.5.2024). In particolare, anche alla luce della giurisprudenza più recente e in forza del principio di “autoresponsabilità” - considerata inoltre l'età della figlia (22 anni) e il fatto che, pacificamente, abbia fatto ingresso nel mondo del lavoro sin dall'anno 2023, anche se in attesa di una migliore e più sicura definizione del suo inserimento lavorativo anche a seguito dell'ultimazione degli studi che ha deciso di intraprendere - si pagina 4 di 5 reputa la sussistenza in capo ad di una piena capacità lavorativa intesa come “adeguatezza a Persona_1 svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato” (cfr. Cass. Civ. 242014/2020).
Va, conseguentemente, accolta la richiesta del ricorrente di essere esonerato dal pagamento dell'assegno di mantenimento a favore della figlia, con decorrenza dal deposito del ricorso.
In merito alle spese di lite, considerata la particolare natura delle questioni trattate e che la figlia della coppia solo a decorrere dal novembre del 2023 abbia iniziato a lavorare, stabilizzando nei mesi successivi il suo inserimento nel mondo del lavoro, si reputa corretto che le stesse siano integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Pavia, II sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa a modifica della sentenza di divorzio n. 82/2016, come modificata dal decreto del Tribunale di Pavia del 7.5.2018:
- REVOCA, con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne e ormai economicamente indipendente;
Per_1
- compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10.3.2025
Il Giudice delegato
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 5 di 5