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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 34904 / 2019 RG, promossa da:
(cod. fisc. Parte_1
C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. MONACO' SALVATORE MASSIMILIANO
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. Controparte_1
P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. FRANCHI ALBERTO,
[...]
(cod. fisc. ) Controparte_2 C.F._2 contumace
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“dichia o per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del sig. alla guida del veicolo A170 CDI Tg. CN 331 DH e, per Controparte_2
l'effetto, enuti, in via solidale tra loro, al risarcimento - in favore dell'attrice - di tutti i danni patrimoniali (anche sotto il profilo della lesione capacità lavorativa specifica) e non patrimoniali, pari all'importo di € 181.669,28 subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, alla rivalutazione del credito e agli interessi
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 34904 / 2019 - pag. 1 legali dalla data del fatto (19.04.2018) al saldo, oltre le spese ale svolta nell'interesse dell'istante sig.ra
[...]
dall'Avv. Salvatore M. Monacò nella fase stra Parte_1
i quantificano in € 2.000,00 oltre oneri ed accessori di legge, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, e gli interessi annui al tasso legale dalla data della sentenza sino alla data dell'effettivo pagamento o quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia e, comunque, entro i limiti di competenza per valore … con vittoria di spese e compensi professionali … da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
La convenuta soc. conferma le conclusioni della prima memoria, cioè: CP_1
“Nel merito: principale: respingere ogni domanda di parte attrice nei confronti di parte convenuta in quanto infondata ...
* in via di subordine: … limitare la pretesa risarcitoria nei confronti di parte convenuta a quei soli danni che risulteranno essere conseguenza immediata e diretta dell'evento per cui è causa e nei limiti di quanto risulterà rigorosamente provato …”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione del 2.7.2019, notificato alla il 4/7/2019 e al il CP_1 CP_2
13/7/2019, l'attrice esponeva che:
• verso le ore 11.00 del 19/4/2018, mentre attraversava sulle strisce pedonali la via dei Mille in Brugherio, all'altezza del civico 70, da un'autovettura (di proprietà e condotta dal convenuto che Controparte_2
l'aveva ferita e sbalzata in avanti, facendola rovinare al su
• le strisce pedonali erano segnalate con segnaletica verticale e orizzontale, e l'auto percorreva in direzione periferia-Carugate la via dei Mille, strada rettilinea a carreggiata unica con una corsia per ciascun senso di marcia;
• sul luogo erano intervenuti la polizia locale di Brugherio e i soccorsi sanitari che l'avevano trasportata in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, ov'era stata ricoverata nel reparto di terapia;
• la consulenza di parte redatta dalla dott.ssa veva stimato che, dal sinistro, Per_1 era derivato all'attrice un danno biologico p ità permanente pari al 27%, da aumentare per personalizzazione del 40%, e un danno biologico per invalidità temporanea totale e parziale per complessivi 169 giorni, indicando altresì la menomazione della capacità lavorativa specifica del 15%;
• a causa del sinistro, quindi, l'attrice aveva riportato un danno patrimoniale e non per complessivi EUR 181.669,28. L'attrice pertanto concludeva chiedendo che, accertata l'esclusiva responsabilità dell'automobilista, i convenuti fossero condannati in via solidale a risarcire i danni e a rifondere le spese legali stragiudiziali di EUR 2.000,00.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 34904 / 2019 - pag. 2 La convenuta soc. si costituiva con comparsa depositata il 26.2.2020 nella quale: CP_1
• contestava ica del sinistro, negava che essa avesse utilizzato le strisce pedonali (poste peraltro a una distanza inferiore di cento metri);
• contestava la domanda anche in punto di quantum debeatur, allegando in particolare che l'aumento per personalizzazione non può essere riconosciuto in via automatica e l'attrice non ha fornito alcuna prova al riguardo;
• contestava la riduzione della capacità lavorativa specifica del 15%;
• chiedeva il rigetto della domanda di risarcimento delle spese legali per assistenza stragiudiziale, anche perché non non sorrette da documentazione fiscale;
• contestava la richiesta di cumulare interessi legali e rivalutazione monetaria. La parte convenuta quindi concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 22.10.2020 d inariamente designato, veniva dichiarata la contumacia del convenuto e venivano CP_2 assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 18 Dopo vari rinvii disposti dal giudice onorario, con provvedimento 19.5.2022 veniva disposta la regolarizzazione del fascicolo dell'attrice e all'esito dell'udienza del 24.10.2022 venivano ammesse alcune prove, anche per del ZA, gava all'udienza 10.1.202 e Testimone_1
e il 16.1.2023 la testimone Tes_2 Testimone_3
023 veniva interrogata for sito veniva disposta CTU medico legale. All'udienza 22.6.2023 la dottoressa prestava quindi l'impegno di rito e Per_2 solo a quel punto il difensore dell'att che la consulente designata risultava essere fiduciaria di compagn diverse dalla soc. convenuta), chiedeva la sostituzione della dottoressa . Successivamente, peraltro, accertato che Per_2 persino la consulente di par l'attrice risultava fiduciaria di compagnie assicurative, con nota depositata il 19.7.2023 lo stesso difensore dell'attrice chiedeva che fosse confermata la nomina della predetta consulente d'ufficio. Confermato così l'incarico all'udienza 4.10.2023, la CTU dottoressa Per_2 espletava le indagini richiestele e depositava la relazione definitiva il 16.2 All'udienza 20.5.2024 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria. All'udienza del 21/11/2024 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. Scaduti il 10.2.2025 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Risulta opportuno si to delle prove orali:
➢ la testimone : “Premetto di essere stata presente al sinistro Testimone_3 per cui è ca uida di una Toyota Yaris - che percorreva in
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 34904 / 2019 - pag. 3 senso opposto la carreggiata - Quel giorno c'era abbastanza traffico e ho notato almeno 5-6 pedoni che attraversavano e ho visto una di queste che rotolava su un veicolo. I pedoni non erano in fila indiana ma erano distribuiti su tutto il marciapiede. Preciso che la IG che rotolava aveva attraversato ma non so dire se sulle strisce, ma comunque non mi sembrava che fosse sulle strisce anche se preciso che essendo dall'altra parte della strada non avevo molta visibilità. Confermo che la IG ha attraversato velocemente … non avevo visibilità sulla posizione delle strisce e in genere per terra, ma potevo vedere le persone e i pedoni. Preciso altresì che non ho visto la IG attraversare velocemente ma lo deduco per il fatto che non ho finito di pensare alla gravità della situazione in cui si trovavano quei pedoni che la IG era già stata travolta … che per me la situazione era grave in quanto c'era traffico e il luogo non si presta a far attraversare i pedoni in sicurezza visto che c'è una rotonda da cui escono delle auto … Quando il vigile mi ha fermato ho detto che non mi sembrava che la persona fosse entro i 100 metri dalle strisce, tuttavia ero sotto shock per quello che era successo. Oggi dopo averci pensato meglio, posso dire che non potendo vedere le strisce non posso confermare la circostanza … Non conosco la IG che è rotolata sul
➢ il testimone : “io abito in via dei Testimone_1
o visto la signora
[...]
, che stava attraversan Parte_2
l'autovettura alla rotatoria … confermo ho visto tutto affacciato alla finestra. Una delle due signore, che attraversavano la strada, ha cercato di schivare l'autovettura. La stanza di casa mia che si affaccia sulla strada è adibi
➢ “sono stata collega della signora Testimone_2 [...] circa venti anni … ero con lei … io Parte_1 pressione che accelerasse … confermo ho visto l'autovettura alla rotatoria … non ho riportato fratture dal sinistro, ma sono stata sottoposta alle cure dei sanitari subito dopo il sinistro. Sono stata risarcita dall'assicurazione. L'indennizzo mi è stato corrisposto nel 2019”
➢ formalmente interrogata, l'attrice ha dichiarato: “io attraversai sulle strisce pedonali. Io guardai a sinistra via a doppio senso per vedere se arrivassero auto. La mia amica stava alla mia sinistra e anch'essa Tes_2 guardò a sinistra … vidi un'aut la nostra sinistra su via dei Mille, Brugherio. Io pensai che si sarebbe fermata e quindi iniziai a attraversare sulle strisce. La mia amica invece vide che l'auto non si fermava, bensì accelerava e quindi fece un passo indietro. Io si in mezzo alle strisce pedonali … mia madre mi ha raccontato che il (il quale, interrogato dal tribunale di Tes_1
Monza il 10/01/2023, ha dichiar r assistito all'incidente mentre era affacciato alla finestra della sala di casa sua) si era rivolto ai carabinieri per
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 34904 / 2019 - pag. 4 avere i miei dati di potersi informare sulle mie condizioni di salute. Io non conoscevo il prima del sinistro >>. Tes_1
Considerata la parziale incoerenza tra tali dichiarazioni, occorre vagliarne l'attendibilità e a tal fine mette conto notare che (come risulta dalla incidente, doc. 1 attrice):
• interrogata dai vigili, nell'immediatezza la (che assistette al sinistro in Tes_3 quanto si trovava sulla sua autovettura) di altro “ho visto un soggetto che camminava in prossimità dell'attraversamento pedonale, ma ancora sul marciapiede dei numeri pari … l'autovettura Mercedes che usciva dalla rotonda andava a velocità costante, non fortissimo anche perché vi era molto traffico. Non ha rallentato in prossimità delle strisce pedonali … Preciso che la ragazza era ferma sul marciapiedi e un attimo dopo l'ho vista ribaltarsi sulla macchina. Preciso che è stata colpita a 1,5 metri dalle strisce pedonali e a 50 cm dal marciapiede. L'ho notato perché la persona che era insieme a lei si è invece fermata mentre ersato la strada”;
• della testimone dev'essere dichiarata, ex a. 246 cpc, l'incapacità a Tes_2 testimoniare, do amente condividere i principi costantemente ricordati dal giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13501 del 29/04/2022; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 19121 del 17/07/2019); ciò malgrado, non è inutile ricordare che essa:
◦ rilasciò ai vigili una prima dichiarazione il 19 aprile 2018 (subito dopo il fatto) dichiarando “effettivamente, ad una certa distanza, stava provenendo un'auto, ma era distante diversi metri … cominciavo ad attraversare la strada quando mi sono accorta che l'auto che avevamo visto anziché rallentare stava continuando a camminare. Anzi stava accelerando. Istintivamente mi sono spostata indietro ed in questo momento ho perso l'equilibrio e sono caduta a terra battendo la testa. La mia amica era leggermente più avanti rispetto a me e mi fiancheggiava sulla mia destra mentre camminavamo. Quando ho rialzato la testa ho visto l'auto e la mia amica ad una ventina di metri dalle strisce pedonali e la mia amica e terra”,
◦ il giorno seguente, 20 aprile 2018, rilasciò invece una dichiarazione
“integrativa” ma parzialmente contraddittoria colla precedente, specificamente laddove essa dichiara “ricordo di aver istintivamente messo in avanti entrambe le braccia per proteggermi mentre il mio piede destro lo sentivo incastrarsi sotto la ruota anteriore del veicolo investitore. A causa di questo presumo ho perso l'e ono caduta a terra”;
• il testimone sentito dai vigili di Brugherio il 21 aprile 2018 (cioè due Tes_1 giorni dop chiarò: “mi trovavo in casa … alle ore 11.00 circa. Ho sentito un rumore forte in strada e quindi mi sono avvicinato alla mia finestra della sala e ho guardato in strada per vedere cosa fosse successo … Ho visto una donna seduta sulla prima striscia dell'attraversamento pedonale, proprio nel
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 34904 / 2019 - pag. 5 centro della stessa”.
Le dichiarazioni rese ai vigili dal e dalla dunque, si contraddicono Tes_1 Tes_2 circa la posizione re l'odier bito dopo l'urto, giacché mentre se dopo l'urto l'attrice si trovava a una ventina di metri dalle Tes_2 strisce, il al contrario d'aver visto che la vittima giaceva proprio al Tes_1 centro del scia dell'attraversamento. La testimonianza resa in questo processo dal peraltro, risulta del tutto Tes_1 inattendibile, posto che qui egli ha risolut rmato e ripetuto d'aver personalmente assistito al momento dell'urto fra auto e pedone, mentre, ai vigili, due giorni dopo il fatto, aveva dichiarato d'essersi affacciato alla finestra soltanto dopo aver sentito il rumore dell'urto, e dunque di aver visto la donna soltanto dopo ch'era già caduta.
La testimonia ina e attendibile risulta essere, dunque, quella resa in questo processo dalla che è anche coerente con quanto essa aveva dichiarato ai vigili. Tes_3
Da tale testim quanto qui rileva, si ricava che:
• i pedoni non erano in fila indiana ma erano distribuiti su tutto il marciapiede, sicché non tutti potevano avvalersi delle strisce pedonali (la cui concreta ampiezza si può apprezzare dalle foto accluse alla relazione di incidente, doc. 1 attrice);
• l'attrice attraversò “velocemente”, tanto che la testimone ricorda che essa “era ferma sul marciapiedi e un attimo dopo l'ho vista ribaltarsi sulla macchina”;
• l'autovettura Mercedes “andava a velocità costante, non fortissimo anche perché vi era molto traffico”;
• l'auto però “non ha rallentato in prossimità delle strisce pedonali”;
• l'amica dell'attrice “si è invece fermata mentre lei ha attraversato la strada”.
In conclusione, pur non essendo possibile accertare con precisione le modalità del sinistro, si deve nondimeno ritenere che esso sia da ascrivere alla concorrente responsabilità dell'attrice e dell'automobilista.
Invero, se da un lato si deve esclude avesse accelerato (come sostenuto dall' rimasta ferita, cioè la in ciò contraddetta però recisamente Tes_2 dalla d'altro canto è certo bilista novantacinquenne non moderò Tes_3 la ve inandosi al passaggio pedonale, correttamente e chiaramente segnalato orizzontalmente e verticalmente (come si ricava dal rapporto dei vigili).
Per parte sua, invece, l'attrice evidentemente non prestò la dovuta attenzione nell'accingersi ad attraversare, indipendentemente dal fatto che essa si fosse effettivamente servita delle strisce oppure fosse rimasta poco distante (dovendosi escludere qualunque cre nica persona che sostiene che se ne fosse servita, e dovendosi rilevare che la on era del tutto certa del contrario). Tes_3
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 34904 / 2019 - pag. 6 L'imprudenza dell'attrice, del resto, si ricava anche dalla subitaneità con cui intraprese l'attraversamento p tuto tempestivamente avvistare l'avvicinarsi dell'auto, al pari della sua amica la quale infatti riuscì comunque a evitare danni maggiori. Tes_2
È appena il caso di rilevare che l'attrice c emoria ha prodott, sub doc. 17, il decreto di citazione diretta a giudizio del imputato del delitto ex a. 590 bis CP_2 commi 1 e 8 in relazione all'a. 583 cp, l 18.11.2019 (precedente cioè di vari mesi rispetto alla data della citazione), ma successivamente nessuna delle parti ha documentato l'esito di quel processo penale, sicché il mero rinvio a giudizio non assume rilevante valore di prova dell'esclusiva responsabilità del convenuto, dovendosi appunto considerare anche le altre circostanze sopra enucleate.
In ogni caso, tenendo conto anche di tale imputazione penale, la comparazione fra i diversi profili di colpa impone di riconoscere all'automobilista una responsabilità quadrupla rispetto a quella ascrivibile al pedone, sicché all'attrice spetta il risarcimento nella misura dei quattro quinti del danno complessivo come di seguito liquidato.
A proposito del danno non patrimoniale derivato dalla lesione della salute, va ricordato che, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11851 del 09/06/2015), esso costituita una categoria giuridicamente unitaria che comprende due voci fenomenologicamente distinte, ossia: da una parte il danno biologico –che corrisponde alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –che è invece rappresentato dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale–. Da ciò discende che il riconoscimento di qualunque altro importo costituirebbe quindi, secondo il costante orientamento del giudice nomofilattico (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023) un'inammissibile duplicazione risarcitoria. Trattandosi di componenti distinte, sia il danno biologico sia quello morale devono perciò anzitutto specificamente e adeguatamente allegati, devono formare oggetto di specifiche domande e devono essere conseguentemente distintamente provati. Per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito tiene conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia (come già evidenziato) introdurre nessuna inammissibile duplicazione, nelle quali si incorrerebbe attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve perciò accertare concretamente -e non solo in via astratta- quale sia l'entità specifica di ciascuna di tali componenti del danno, e a tal fine può avvalersi di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 34904 / 2019 - pag. 7 Nel caso di specie, il danno biologico, compiutamente allegato, risulta sufficientemente dimostrato dalla documentazione medica ritualmente prodotta e dalla consulenza tecnica d'ufficio, fondata sull'approfondita valutazione della parte danneggiata, che giunge a conclusioni esaustive, logicamente e congruamente motivate, che devono fondare questa decisione. Accertato così che le lesioni lamentate da parte attrice e dettagliatamente descritte nella relazione medico legale d'ufficio, depositata il 16.2.2024 sono pienamente compatibili col sinistro del 19.4.2018, e avuto riguardo all'entità dei postumi permanenti, dovranno allora essere applicate le “Tabelle 2024” comunemente in uso presso questo tribunale. Tali tabelle costituiscono infatti un criterio guida orientativo, quali regole integratrici del concetto di equità, idonee a circoscrivere la discrezionalità del giudice (Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 31358 del 03/11/2021; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 7597 del 18/03/2021; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019).
Da ciò discende che il danno biologico dell'attrice (che aveva quarantun'anni al tempo del sinistro) deve essere liquidato nel modo seguente:
• EUR 66.000,00 per postumi permanenti del 17,5 % (importo comprensivo dell'incremento per sofferenza soggettiva);
• EUR 2.070 per inabilità temporanea assoluta per 18 giorni;
• EUR 2.588 per inabilità temporanea mediamente al 75% per 30 giorni;
• EUR 1.725 per inabilità temporanea mediamente al 50% per 30 giorni;
• EUR 1.725 per inabilità temporanea mediamente al 25% per 60 giorni;
• EUR 1.983 + 140 per le spese ritenute congrue e documentate, senza previsione di necessità di spese future. Si perviene così al totale di EUR 74.108,00 per il danno non patrimoniale (importo già attualizzato, dovendosi ricordare il periodico aggiornamento delle cd. tabelle proprio con tale finalità) oltre a EUR 2.123,00 per il danno patrimoniale.
Quanto alla richiesta di danno da lucro cessante, per la riduzione del 15% della capacità lavorativa specifica (a proposito della quale l'atto di citazione rimane peraltro piuttosto vago, alcune precisazioni essendo state svolte solo nella prima memoria), si deve intanto notare che, come dichi alla consulente d'ufficio, prima del sinistro essa svolgeva l'attività “di presso una catena di abbigliamento (“H&M”) CP_3 gestendo la parte am omica del negozio e delle risorse umane (15 dipendenti)”, attività che riprese circa un anno dopo il sinistro, ma con difficoltà tali per le quali era stata incaricata della gestione di negozio più piccolo, a Desenzano, che tuttavia chiuse definitivamente a seguito della pandemia. Alla CTU, dunque, l'attrice dichiarò di essere “impiegata presso l'azienda Osculati SRL con sede a Segrate” con mansione di
“addetta alle fatture”, con “un turno settimanale di quaranta ore sottolineando che trattasi di lavoro molto più sedentario e monotono del precedente”.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 34904 / 2019 - pag. 8 Dalla documentazione fiscale prodotta (certificazioni uniche 2017, 2018 e 2019), risulta che:
• nel 2016 l'attrice ebbe un reddito da lavoro dipendente di EUR 49.522,43 (non è stata prodotta l'eventuale dichiarazione dei redditi da cui desumere il reddito complessivo);
• nel 2017 l'attrice ebbe un reddito da lavoro dipendente di EUR 47.704,24 (non è stata prodotta l'eventuale dichiarazione dei redditi da cui desumere il reddito complessivo);
• nel 2018 (anno del sinistro, avvenuto nel mese di aprile) l'attrice ebbe un reddito da lavoro dipendente di EUR 43.774,57 (non è stata prodotta l'eventuale dichiarazione dei redditi da cui desumere il reddito complessivo). È appena il caso di ricordare che l'attrice stessa, interrogata dalla CTU, dichiarò che d'essere rientrata al lavoro un anno circa dopo il sinistro, sicché nel 2018 essa lavorò unicamente per i primi quattro mesi dell'anno e ciò malgrado il suo reddito nel 2018 fu inferiore solo di circa un decimo rispetto a quello dell'anno precedente, che (del tutto indipendentemente dal sinistro) era già inferiore di circa € 2.000 rispetto a quello del 2016. In ogni caso, l'attrice non ha documentato il suo effettivo reddito negli anni successivi al sinistro, di modo che non può essere operata una valutazione concreta dell'eventuale riduzione, non essendo neppure possibile accertare se il reddito sia davvero diminuito.
Il danno da diminuzione della capacità lavorativa specifica, però, può essere riconosciuto sotto forma di aumento per personalizzazione, giacché pur mancando l'allegazione di (altre) circostanze specifiche ed eccezionali tali da rendere il danno concreto patito dall'attrice più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018), l'accertata maggior difficoltà nell'espletamento delle mansioni lavorative giustifica un aumento che si stima equo determinare in un quinto del danno biologico sopra liquidato, e così in EUR 14.822,00.
In conclusione, sommando le voci sin qui illustrate, si ottiene che il danno totale ammonta a EUR (74.108 + 14.822 + 2.123 =) 91.053, di cui sono risarcibili i quattro quinti, pari a EUR 72.842,4, arrotondabili a EUR 73.000,00, su cui sono dovuti interessi legali da oggi al saldo.
I compensi per l'assistenza stragiudiziale, siccome strettamente connessa a quella giudiziale, sono inclusi nella liquidazione delle spese di lite di cui al dispositivo che, a norma dell'a. 91 cpc, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi. Si deve a tal fine tenere conto dello scaglione del risarcimento liquidato, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 34904 / 2019 - pag. 9 Va disposta la distrazione richiesta ex a. 93 cpc.
Spetta all'attrice anche il rimborso delle documentate spese della consulente di parte.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico solidale dei convenuti.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:
(1) accoglie parzialmente la domanda dell'attrice Parte_1
;
[...]
(2) per l'effetto, accertato che il sinistro del 19 aprile 2018 è imputabile per un quinto a responsabilità dell'attrice e per i restanti quattro quinti a responsabilità del convenuto , condanna i convenuti, in solido, a pagare Controparte_2 all'attrice l'importo di EUR 73.000,00 oltre agli interessi legali da oggi al saldo;
(3) condanna i convenuti in solido a rifondere le spese di lite dell'attrice, liquidate in € 786,00 per spese e € 9.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex a. 93 cpc in favore dell'avv. MONACO' SALVATORE MASSIMILIANO;
(4) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, a carico solidale dei convenuti.
Così deciso il giorno 26 marzo 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice
Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 34904 / 2019 - pag. 10
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 34904 / 2019 RG, promossa da:
(cod. fisc. Parte_1
C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. MONACO' SALVATORE MASSIMILIANO
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. Controparte_1
P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. FRANCHI ALBERTO,
[...]
(cod. fisc. ) Controparte_2 C.F._2 contumace
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“dichia o per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del sig. alla guida del veicolo A170 CDI Tg. CN 331 DH e, per Controparte_2
l'effetto, enuti, in via solidale tra loro, al risarcimento - in favore dell'attrice - di tutti i danni patrimoniali (anche sotto il profilo della lesione capacità lavorativa specifica) e non patrimoniali, pari all'importo di € 181.669,28 subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, alla rivalutazione del credito e agli interessi
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 34904 / 2019 - pag. 1 legali dalla data del fatto (19.04.2018) al saldo, oltre le spese ale svolta nell'interesse dell'istante sig.ra
[...]
dall'Avv. Salvatore M. Monacò nella fase stra Parte_1
i quantificano in € 2.000,00 oltre oneri ed accessori di legge, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, e gli interessi annui al tasso legale dalla data della sentenza sino alla data dell'effettivo pagamento o quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia e, comunque, entro i limiti di competenza per valore … con vittoria di spese e compensi professionali … da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
La convenuta soc. conferma le conclusioni della prima memoria, cioè: CP_1
“Nel merito: principale: respingere ogni domanda di parte attrice nei confronti di parte convenuta in quanto infondata ...
* in via di subordine: … limitare la pretesa risarcitoria nei confronti di parte convenuta a quei soli danni che risulteranno essere conseguenza immediata e diretta dell'evento per cui è causa e nei limiti di quanto risulterà rigorosamente provato …”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione del 2.7.2019, notificato alla il 4/7/2019 e al il CP_1 CP_2
13/7/2019, l'attrice esponeva che:
• verso le ore 11.00 del 19/4/2018, mentre attraversava sulle strisce pedonali la via dei Mille in Brugherio, all'altezza del civico 70, da un'autovettura (di proprietà e condotta dal convenuto che Controparte_2
l'aveva ferita e sbalzata in avanti, facendola rovinare al su
• le strisce pedonali erano segnalate con segnaletica verticale e orizzontale, e l'auto percorreva in direzione periferia-Carugate la via dei Mille, strada rettilinea a carreggiata unica con una corsia per ciascun senso di marcia;
• sul luogo erano intervenuti la polizia locale di Brugherio e i soccorsi sanitari che l'avevano trasportata in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, ov'era stata ricoverata nel reparto di terapia;
• la consulenza di parte redatta dalla dott.ssa veva stimato che, dal sinistro, Per_1 era derivato all'attrice un danno biologico p ità permanente pari al 27%, da aumentare per personalizzazione del 40%, e un danno biologico per invalidità temporanea totale e parziale per complessivi 169 giorni, indicando altresì la menomazione della capacità lavorativa specifica del 15%;
• a causa del sinistro, quindi, l'attrice aveva riportato un danno patrimoniale e non per complessivi EUR 181.669,28. L'attrice pertanto concludeva chiedendo che, accertata l'esclusiva responsabilità dell'automobilista, i convenuti fossero condannati in via solidale a risarcire i danni e a rifondere le spese legali stragiudiziali di EUR 2.000,00.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 34904 / 2019 - pag. 2 La convenuta soc. si costituiva con comparsa depositata il 26.2.2020 nella quale: CP_1
• contestava ica del sinistro, negava che essa avesse utilizzato le strisce pedonali (poste peraltro a una distanza inferiore di cento metri);
• contestava la domanda anche in punto di quantum debeatur, allegando in particolare che l'aumento per personalizzazione non può essere riconosciuto in via automatica e l'attrice non ha fornito alcuna prova al riguardo;
• contestava la riduzione della capacità lavorativa specifica del 15%;
• chiedeva il rigetto della domanda di risarcimento delle spese legali per assistenza stragiudiziale, anche perché non non sorrette da documentazione fiscale;
• contestava la richiesta di cumulare interessi legali e rivalutazione monetaria. La parte convenuta quindi concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 22.10.2020 d inariamente designato, veniva dichiarata la contumacia del convenuto e venivano CP_2 assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 18 Dopo vari rinvii disposti dal giudice onorario, con provvedimento 19.5.2022 veniva disposta la regolarizzazione del fascicolo dell'attrice e all'esito dell'udienza del 24.10.2022 venivano ammesse alcune prove, anche per del ZA, gava all'udienza 10.1.202 e Testimone_1
e il 16.1.2023 la testimone Tes_2 Testimone_3
023 veniva interrogata for sito veniva disposta CTU medico legale. All'udienza 22.6.2023 la dottoressa prestava quindi l'impegno di rito e Per_2 solo a quel punto il difensore dell'att che la consulente designata risultava essere fiduciaria di compagn diverse dalla soc. convenuta), chiedeva la sostituzione della dottoressa . Successivamente, peraltro, accertato che Per_2 persino la consulente di par l'attrice risultava fiduciaria di compagnie assicurative, con nota depositata il 19.7.2023 lo stesso difensore dell'attrice chiedeva che fosse confermata la nomina della predetta consulente d'ufficio. Confermato così l'incarico all'udienza 4.10.2023, la CTU dottoressa Per_2 espletava le indagini richiestele e depositava la relazione definitiva il 16.2 All'udienza 20.5.2024 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria. All'udienza del 21/11/2024 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. Scaduti il 10.2.2025 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Risulta opportuno si to delle prove orali:
➢ la testimone : “Premetto di essere stata presente al sinistro Testimone_3 per cui è ca uida di una Toyota Yaris - che percorreva in
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 34904 / 2019 - pag. 3 senso opposto la carreggiata - Quel giorno c'era abbastanza traffico e ho notato almeno 5-6 pedoni che attraversavano e ho visto una di queste che rotolava su un veicolo. I pedoni non erano in fila indiana ma erano distribuiti su tutto il marciapiede. Preciso che la IG che rotolava aveva attraversato ma non so dire se sulle strisce, ma comunque non mi sembrava che fosse sulle strisce anche se preciso che essendo dall'altra parte della strada non avevo molta visibilità. Confermo che la IG ha attraversato velocemente … non avevo visibilità sulla posizione delle strisce e in genere per terra, ma potevo vedere le persone e i pedoni. Preciso altresì che non ho visto la IG attraversare velocemente ma lo deduco per il fatto che non ho finito di pensare alla gravità della situazione in cui si trovavano quei pedoni che la IG era già stata travolta … che per me la situazione era grave in quanto c'era traffico e il luogo non si presta a far attraversare i pedoni in sicurezza visto che c'è una rotonda da cui escono delle auto … Quando il vigile mi ha fermato ho detto che non mi sembrava che la persona fosse entro i 100 metri dalle strisce, tuttavia ero sotto shock per quello che era successo. Oggi dopo averci pensato meglio, posso dire che non potendo vedere le strisce non posso confermare la circostanza … Non conosco la IG che è rotolata sul
➢ il testimone : “io abito in via dei Testimone_1
o visto la signora
[...]
, che stava attraversan Parte_2
l'autovettura alla rotatoria … confermo ho visto tutto affacciato alla finestra. Una delle due signore, che attraversavano la strada, ha cercato di schivare l'autovettura. La stanza di casa mia che si affaccia sulla strada è adibi
➢ “sono stata collega della signora Testimone_2 [...] circa venti anni … ero con lei … io Parte_1 pressione che accelerasse … confermo ho visto l'autovettura alla rotatoria … non ho riportato fratture dal sinistro, ma sono stata sottoposta alle cure dei sanitari subito dopo il sinistro. Sono stata risarcita dall'assicurazione. L'indennizzo mi è stato corrisposto nel 2019”
➢ formalmente interrogata, l'attrice ha dichiarato: “io attraversai sulle strisce pedonali. Io guardai a sinistra via a doppio senso per vedere se arrivassero auto. La mia amica stava alla mia sinistra e anch'essa Tes_2 guardò a sinistra … vidi un'aut la nostra sinistra su via dei Mille, Brugherio. Io pensai che si sarebbe fermata e quindi iniziai a attraversare sulle strisce. La mia amica invece vide che l'auto non si fermava, bensì accelerava e quindi fece un passo indietro. Io si in mezzo alle strisce pedonali … mia madre mi ha raccontato che il (il quale, interrogato dal tribunale di Tes_1
Monza il 10/01/2023, ha dichiar r assistito all'incidente mentre era affacciato alla finestra della sala di casa sua) si era rivolto ai carabinieri per
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 34904 / 2019 - pag. 4 avere i miei dati di potersi informare sulle mie condizioni di salute. Io non conoscevo il prima del sinistro >>. Tes_1
Considerata la parziale incoerenza tra tali dichiarazioni, occorre vagliarne l'attendibilità e a tal fine mette conto notare che (come risulta dalla incidente, doc. 1 attrice):
• interrogata dai vigili, nell'immediatezza la (che assistette al sinistro in Tes_3 quanto si trovava sulla sua autovettura) di altro “ho visto un soggetto che camminava in prossimità dell'attraversamento pedonale, ma ancora sul marciapiede dei numeri pari … l'autovettura Mercedes che usciva dalla rotonda andava a velocità costante, non fortissimo anche perché vi era molto traffico. Non ha rallentato in prossimità delle strisce pedonali … Preciso che la ragazza era ferma sul marciapiedi e un attimo dopo l'ho vista ribaltarsi sulla macchina. Preciso che è stata colpita a 1,5 metri dalle strisce pedonali e a 50 cm dal marciapiede. L'ho notato perché la persona che era insieme a lei si è invece fermata mentre ersato la strada”;
• della testimone dev'essere dichiarata, ex a. 246 cpc, l'incapacità a Tes_2 testimoniare, do amente condividere i principi costantemente ricordati dal giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13501 del 29/04/2022; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 19121 del 17/07/2019); ciò malgrado, non è inutile ricordare che essa:
◦ rilasciò ai vigili una prima dichiarazione il 19 aprile 2018 (subito dopo il fatto) dichiarando “effettivamente, ad una certa distanza, stava provenendo un'auto, ma era distante diversi metri … cominciavo ad attraversare la strada quando mi sono accorta che l'auto che avevamo visto anziché rallentare stava continuando a camminare. Anzi stava accelerando. Istintivamente mi sono spostata indietro ed in questo momento ho perso l'equilibrio e sono caduta a terra battendo la testa. La mia amica era leggermente più avanti rispetto a me e mi fiancheggiava sulla mia destra mentre camminavamo. Quando ho rialzato la testa ho visto l'auto e la mia amica ad una ventina di metri dalle strisce pedonali e la mia amica e terra”,
◦ il giorno seguente, 20 aprile 2018, rilasciò invece una dichiarazione
“integrativa” ma parzialmente contraddittoria colla precedente, specificamente laddove essa dichiara “ricordo di aver istintivamente messo in avanti entrambe le braccia per proteggermi mentre il mio piede destro lo sentivo incastrarsi sotto la ruota anteriore del veicolo investitore. A causa di questo presumo ho perso l'e ono caduta a terra”;
• il testimone sentito dai vigili di Brugherio il 21 aprile 2018 (cioè due Tes_1 giorni dop chiarò: “mi trovavo in casa … alle ore 11.00 circa. Ho sentito un rumore forte in strada e quindi mi sono avvicinato alla mia finestra della sala e ho guardato in strada per vedere cosa fosse successo … Ho visto una donna seduta sulla prima striscia dell'attraversamento pedonale, proprio nel
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 34904 / 2019 - pag. 5 centro della stessa”.
Le dichiarazioni rese ai vigili dal e dalla dunque, si contraddicono Tes_1 Tes_2 circa la posizione re l'odier bito dopo l'urto, giacché mentre se dopo l'urto l'attrice si trovava a una ventina di metri dalle Tes_2 strisce, il al contrario d'aver visto che la vittima giaceva proprio al Tes_1 centro del scia dell'attraversamento. La testimonianza resa in questo processo dal peraltro, risulta del tutto Tes_1 inattendibile, posto che qui egli ha risolut rmato e ripetuto d'aver personalmente assistito al momento dell'urto fra auto e pedone, mentre, ai vigili, due giorni dopo il fatto, aveva dichiarato d'essersi affacciato alla finestra soltanto dopo aver sentito il rumore dell'urto, e dunque di aver visto la donna soltanto dopo ch'era già caduta.
La testimonia ina e attendibile risulta essere, dunque, quella resa in questo processo dalla che è anche coerente con quanto essa aveva dichiarato ai vigili. Tes_3
Da tale testim quanto qui rileva, si ricava che:
• i pedoni non erano in fila indiana ma erano distribuiti su tutto il marciapiede, sicché non tutti potevano avvalersi delle strisce pedonali (la cui concreta ampiezza si può apprezzare dalle foto accluse alla relazione di incidente, doc. 1 attrice);
• l'attrice attraversò “velocemente”, tanto che la testimone ricorda che essa “era ferma sul marciapiedi e un attimo dopo l'ho vista ribaltarsi sulla macchina”;
• l'autovettura Mercedes “andava a velocità costante, non fortissimo anche perché vi era molto traffico”;
• l'auto però “non ha rallentato in prossimità delle strisce pedonali”;
• l'amica dell'attrice “si è invece fermata mentre lei ha attraversato la strada”.
In conclusione, pur non essendo possibile accertare con precisione le modalità del sinistro, si deve nondimeno ritenere che esso sia da ascrivere alla concorrente responsabilità dell'attrice e dell'automobilista.
Invero, se da un lato si deve esclude avesse accelerato (come sostenuto dall' rimasta ferita, cioè la in ciò contraddetta però recisamente Tes_2 dalla d'altro canto è certo bilista novantacinquenne non moderò Tes_3 la ve inandosi al passaggio pedonale, correttamente e chiaramente segnalato orizzontalmente e verticalmente (come si ricava dal rapporto dei vigili).
Per parte sua, invece, l'attrice evidentemente non prestò la dovuta attenzione nell'accingersi ad attraversare, indipendentemente dal fatto che essa si fosse effettivamente servita delle strisce oppure fosse rimasta poco distante (dovendosi escludere qualunque cre nica persona che sostiene che se ne fosse servita, e dovendosi rilevare che la on era del tutto certa del contrario). Tes_3
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 34904 / 2019 - pag. 6 L'imprudenza dell'attrice, del resto, si ricava anche dalla subitaneità con cui intraprese l'attraversamento p tuto tempestivamente avvistare l'avvicinarsi dell'auto, al pari della sua amica la quale infatti riuscì comunque a evitare danni maggiori. Tes_2
È appena il caso di rilevare che l'attrice c emoria ha prodott, sub doc. 17, il decreto di citazione diretta a giudizio del imputato del delitto ex a. 590 bis CP_2 commi 1 e 8 in relazione all'a. 583 cp, l 18.11.2019 (precedente cioè di vari mesi rispetto alla data della citazione), ma successivamente nessuna delle parti ha documentato l'esito di quel processo penale, sicché il mero rinvio a giudizio non assume rilevante valore di prova dell'esclusiva responsabilità del convenuto, dovendosi appunto considerare anche le altre circostanze sopra enucleate.
In ogni caso, tenendo conto anche di tale imputazione penale, la comparazione fra i diversi profili di colpa impone di riconoscere all'automobilista una responsabilità quadrupla rispetto a quella ascrivibile al pedone, sicché all'attrice spetta il risarcimento nella misura dei quattro quinti del danno complessivo come di seguito liquidato.
A proposito del danno non patrimoniale derivato dalla lesione della salute, va ricordato che, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11851 del 09/06/2015), esso costituita una categoria giuridicamente unitaria che comprende due voci fenomenologicamente distinte, ossia: da una parte il danno biologico –che corrisponde alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –che è invece rappresentato dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale–. Da ciò discende che il riconoscimento di qualunque altro importo costituirebbe quindi, secondo il costante orientamento del giudice nomofilattico (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023) un'inammissibile duplicazione risarcitoria. Trattandosi di componenti distinte, sia il danno biologico sia quello morale devono perciò anzitutto specificamente e adeguatamente allegati, devono formare oggetto di specifiche domande e devono essere conseguentemente distintamente provati. Per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito tiene conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia (come già evidenziato) introdurre nessuna inammissibile duplicazione, nelle quali si incorrerebbe attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve perciò accertare concretamente -e non solo in via astratta- quale sia l'entità specifica di ciascuna di tali componenti del danno, e a tal fine può avvalersi di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 34904 / 2019 - pag. 7 Nel caso di specie, il danno biologico, compiutamente allegato, risulta sufficientemente dimostrato dalla documentazione medica ritualmente prodotta e dalla consulenza tecnica d'ufficio, fondata sull'approfondita valutazione della parte danneggiata, che giunge a conclusioni esaustive, logicamente e congruamente motivate, che devono fondare questa decisione. Accertato così che le lesioni lamentate da parte attrice e dettagliatamente descritte nella relazione medico legale d'ufficio, depositata il 16.2.2024 sono pienamente compatibili col sinistro del 19.4.2018, e avuto riguardo all'entità dei postumi permanenti, dovranno allora essere applicate le “Tabelle 2024” comunemente in uso presso questo tribunale. Tali tabelle costituiscono infatti un criterio guida orientativo, quali regole integratrici del concetto di equità, idonee a circoscrivere la discrezionalità del giudice (Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 31358 del 03/11/2021; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 7597 del 18/03/2021; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019).
Da ciò discende che il danno biologico dell'attrice (che aveva quarantun'anni al tempo del sinistro) deve essere liquidato nel modo seguente:
• EUR 66.000,00 per postumi permanenti del 17,5 % (importo comprensivo dell'incremento per sofferenza soggettiva);
• EUR 2.070 per inabilità temporanea assoluta per 18 giorni;
• EUR 2.588 per inabilità temporanea mediamente al 75% per 30 giorni;
• EUR 1.725 per inabilità temporanea mediamente al 50% per 30 giorni;
• EUR 1.725 per inabilità temporanea mediamente al 25% per 60 giorni;
• EUR 1.983 + 140 per le spese ritenute congrue e documentate, senza previsione di necessità di spese future. Si perviene così al totale di EUR 74.108,00 per il danno non patrimoniale (importo già attualizzato, dovendosi ricordare il periodico aggiornamento delle cd. tabelle proprio con tale finalità) oltre a EUR 2.123,00 per il danno patrimoniale.
Quanto alla richiesta di danno da lucro cessante, per la riduzione del 15% della capacità lavorativa specifica (a proposito della quale l'atto di citazione rimane peraltro piuttosto vago, alcune precisazioni essendo state svolte solo nella prima memoria), si deve intanto notare che, come dichi alla consulente d'ufficio, prima del sinistro essa svolgeva l'attività “di presso una catena di abbigliamento (“H&M”) CP_3 gestendo la parte am omica del negozio e delle risorse umane (15 dipendenti)”, attività che riprese circa un anno dopo il sinistro, ma con difficoltà tali per le quali era stata incaricata della gestione di negozio più piccolo, a Desenzano, che tuttavia chiuse definitivamente a seguito della pandemia. Alla CTU, dunque, l'attrice dichiarò di essere “impiegata presso l'azienda Osculati SRL con sede a Segrate” con mansione di
“addetta alle fatture”, con “un turno settimanale di quaranta ore sottolineando che trattasi di lavoro molto più sedentario e monotono del precedente”.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 34904 / 2019 - pag. 8 Dalla documentazione fiscale prodotta (certificazioni uniche 2017, 2018 e 2019), risulta che:
• nel 2016 l'attrice ebbe un reddito da lavoro dipendente di EUR 49.522,43 (non è stata prodotta l'eventuale dichiarazione dei redditi da cui desumere il reddito complessivo);
• nel 2017 l'attrice ebbe un reddito da lavoro dipendente di EUR 47.704,24 (non è stata prodotta l'eventuale dichiarazione dei redditi da cui desumere il reddito complessivo);
• nel 2018 (anno del sinistro, avvenuto nel mese di aprile) l'attrice ebbe un reddito da lavoro dipendente di EUR 43.774,57 (non è stata prodotta l'eventuale dichiarazione dei redditi da cui desumere il reddito complessivo). È appena il caso di ricordare che l'attrice stessa, interrogata dalla CTU, dichiarò che d'essere rientrata al lavoro un anno circa dopo il sinistro, sicché nel 2018 essa lavorò unicamente per i primi quattro mesi dell'anno e ciò malgrado il suo reddito nel 2018 fu inferiore solo di circa un decimo rispetto a quello dell'anno precedente, che (del tutto indipendentemente dal sinistro) era già inferiore di circa € 2.000 rispetto a quello del 2016. In ogni caso, l'attrice non ha documentato il suo effettivo reddito negli anni successivi al sinistro, di modo che non può essere operata una valutazione concreta dell'eventuale riduzione, non essendo neppure possibile accertare se il reddito sia davvero diminuito.
Il danno da diminuzione della capacità lavorativa specifica, però, può essere riconosciuto sotto forma di aumento per personalizzazione, giacché pur mancando l'allegazione di (altre) circostanze specifiche ed eccezionali tali da rendere il danno concreto patito dall'attrice più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018), l'accertata maggior difficoltà nell'espletamento delle mansioni lavorative giustifica un aumento che si stima equo determinare in un quinto del danno biologico sopra liquidato, e così in EUR 14.822,00.
In conclusione, sommando le voci sin qui illustrate, si ottiene che il danno totale ammonta a EUR (74.108 + 14.822 + 2.123 =) 91.053, di cui sono risarcibili i quattro quinti, pari a EUR 72.842,4, arrotondabili a EUR 73.000,00, su cui sono dovuti interessi legali da oggi al saldo.
I compensi per l'assistenza stragiudiziale, siccome strettamente connessa a quella giudiziale, sono inclusi nella liquidazione delle spese di lite di cui al dispositivo che, a norma dell'a. 91 cpc, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi. Si deve a tal fine tenere conto dello scaglione del risarcimento liquidato, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 34904 / 2019 - pag. 9 Va disposta la distrazione richiesta ex a. 93 cpc.
Spetta all'attrice anche il rimborso delle documentate spese della consulente di parte.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico solidale dei convenuti.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:
(1) accoglie parzialmente la domanda dell'attrice Parte_1
;
[...]
(2) per l'effetto, accertato che il sinistro del 19 aprile 2018 è imputabile per un quinto a responsabilità dell'attrice e per i restanti quattro quinti a responsabilità del convenuto , condanna i convenuti, in solido, a pagare Controparte_2 all'attrice l'importo di EUR 73.000,00 oltre agli interessi legali da oggi al saldo;
(3) condanna i convenuti in solido a rifondere le spese di lite dell'attrice, liquidate in € 786,00 per spese e € 9.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex a. 93 cpc in favore dell'avv. MONACO' SALVATORE MASSIMILIANO;
(4) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, a carico solidale dei convenuti.
Così deciso il giorno 26 marzo 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice
Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 34904 / 2019 - pag. 10