TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 13.2.2025 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dagli Avv.ti Antonio Francesco Galvagna e Mirko Ferrara, per l'attore – i quali hanno concluso insistendo in tutto quanto chiesto e dedotto nei precedenti scritti difensivi – nonché dalle Avv.te Anna Dauccia e Letteria
Rosalba Lentini, per i convenuti società e Controparte_1 Controparte_2
di socio accomandatario e legale rappresentante di – le quali Controparte_1
hanno concluso riportandosi “integralmente alla comparsa di costituzione e risposta, alle memorie 183, c. 6, c.p.c., ai verbali di udienza, alle note ex art. 127 ter c.p.c. ed al contenuto delle note conclusive depositate in data
10 gennaio 2025 chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice” - e dall'Avv. Pietro Aloisio per la convenuta EL TA - il quale si riporta a “quanto argomentato in atti e verbali di causa, insistendo nella propria posizione processuale” - visto l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1379/2018 R.G.
VERTENTE TRA
(cod. fisc.: ), n.q. di Parte_1 CodiceFiscale_1
socio accomandatario della società “Blunotte s.a.s. di TU O”, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Francesco Galvagna e Mirko Ferrara,
giusta procura in atti.
ATTORE
contro
“BLUNOTTE s.a.s. di TU O”, con sede in Lipari, Via
Marina Snc, frazione Stromboli, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante, sig. , elettivamente domiciliata CP_2
presso lo studio legale dell'Avv. Letteria Rosalba Lentini in
Barcellona P.G., Via Umberto I n. 417, rappresentata e difesa dalle
Avv.te Anna Dauccia e Letteria Rosalba Lentini, giusta procura in atti.
CONVENUTA
(cod. fisc.: ), n.q. di CP_2 CodiceFiscale_2
amministratore e socio accomandatario della società “Blunotte s.a.s. di
TU O”, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico,
rappresentato e difeso dalle Avv.te Anna Dauccia e Letteria Rosalba
Lentini, giusta procura in atti.
CONVENUTA
ZE EL (cod. fisc.: ), CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Aloisio, giusta procura in atti.
CONVENUTA
pag. 2/23 (P.IVA ), Organismo di Mediazione CP_3 P.IVA_1
iscritto al n. 125 del Registro del Ministero della Giustizia, con sede legale in Roma, Via Bormida n. 1, in persona del legale rappresentante
pro tempore dott. elettivamente domiciliato in Controparte_4
indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Lucia Leone,
giusta procura in atti.
CONVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118
disp. att. c.p.c.
L'attore meglio generalizzato in intestazione, con atto di citazione ritualmente notificato ha trascinato in giudizio la società “BLUNOTTE s.a.s. di TU O” ed il suo amministratore e socio accomandatario , CP_2
ZE EL e - Organismo di Mediazione CP_3
iscritto al n. 125 del Registro del Ministero della Giustizia - al fine di ottenere la declaratoria di nullità ex artt. 1418 e 1414 c.c.
ovvero di annullamento ex art. 1394 c.c. dell'accordo di mediazione raggiunto in data 4 giugno 2018 e, altresì, la condanna dell'Organismo di Mediazione – anch'esso convenuto unitamente alle parti dell'accordo sottoscritto in sede conciliativa - al risarcimento del danno quantificato in € 794,34,
“oltre interessi come per legge”, e vittoria di spese di giudizio.
pag. 3/23 Sulla base delle premesse relative: a) alla costituzione della società “ CP_1 Controparte_5 Parte_1
con atto del 9.2.2015 in Notar tra Persona_1 Parte_1
ed b) alla
[...] CP_2 Persona_2
stipulazione in data 15.4.2015 di contratto di locazione - registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate di Torino
(n. 7098) - tra il socio accomandatario e la di lui CP_2
madre EL TA - per un canone annuo di € 6.000,00 e per la durata di anni sei - senza la propria partecipazione, imposta “dalle norme statutarie in ragione del valore dell'operazione posta in essere” e in una situazione di conflitto di interesse come emergente “dalla previsione e dall'accettazione, in seno al medesimo contratto, di clausole contrarie all'interesse della (i.e. “rinunzia al CP_1
rimborso delle migliorie e delle spese di ristrutturazione apportate e da apportare ai locali”); c) all'anticipazione, a propria cura, di somme per la ristrutturazione/gestione del locale “con l'impegno dei coniugi di versare CP_6
quanto prima nelle casse sociali una somma corrispondente al
fine di mantenere inalterate le proporzioni decise in sede di costituzione della società” (id est 50 % al socio e 50% CP_7
ai soci coniugi ); d) all'invio di verbale di CP_6
assemblea della società recante delibera di esclusione CP_1
pag. 4/23 ai sensi dell'art. 2286 c.c., ad iniziativa dei soci coniugi Pt_2
a mezzo di posta raccomandata, opposta con atto di
[...]
citazione iscritto al n. 280/2016 R.G. innanzi al Tribunale di
Barcellona P.G., poi sospesa con ordinanza del 14.6.2016,
confermata in sede di reclamo con provvedimento del
25.5.2017; e) allo sfratto per morosità – relativo all'immobile utilizzato dalla società - intimatogli dalla Controparte_1
locatrice TA EL (madre del socio ) in CP_2
data 24.4.2018, per dedotto mancato pagamento - per un importo di euro 500,00 - delle mensilità di gennaio 2018,
rigettato dal G.I. con conversione del rito;
f) alla deliberazione,
in data 15.5.2018, adottata dai soci coniugi - in CP_6
seconda convocazione e in sua assenza - della revoca dalla
carica rivestita di amministratore, delibera assembleare -
sospesa dal G.I. con provvedimento del 18.7.2018 - impugnata con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.; g) all'avvio, da parte della locatrice EL TA, nell'ambito del giudizio di opposizione a intimazione di sfratto per morosità iscritto al n.
25/2018 R.G. (Tribunale di Barcellona P.G. sez. distaccata di
Lipari) del procedimento di mediazione presso la di CP_3
Barcellona P.G., esitato - previa esclusione, da parte dell'Organismo di mediazione, del proprio Avvocato - nella rescissione anticipata e con effetto immediato del contratto di pag. 5/23 locazione tra l'amministratore e socio accomandatario CP_8
e la locatrice stessa (TA EL) - l'attore ha, quindi,
[...]
concluso chiedendo di: a) “ritenere e dichiarare, la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. dell'accordo di mediazione del 4
giugno 2018 con firme autenticate dal dott. Per_3
, per mancanza di causa; b) “in via subordinata,
[...]
ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art. 1414 c.c., la nullità dell'accordo raggiunto dalle parti in sede di mediazione del 4
giugno 2018 con firme autenticate dal dott. Per_3
”; c) “in via ulteriormente subordinata, ritenere e
[...]
dichiarare, l'annullamento dell'accordo raggiunto dalle parti
in sede di mediazione del 4 giugno 2018 con firme autenticate dal dott. ”; d) “condannare in Persona_3 CP_3
persona del legale rappresentante pro tempore, Organismo di
Mediazione iscritto al n. 125 del Registro del Ministero della
Giustizia, con sede legale in Roma, via Bormida n. 1, al
risarcimento del danno in favore del sig. Parte_1
ammontante ad euro 794,34, oltre interessi come per legge”,
con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa di risposta del 19.11.2018 (depositata il
20.11.2018) si è costituita la “BLUNOTTE s.a.s. di TU
O” e n.q. di amministratore e socio CP_2
accomandatario, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
pag. 6/23 A sostegno delle proprie difese, in particolare, ha rilevato: a)
l'assenza dell'attore “al primo incontro di mediazione del
4.6.2018” e il rilascio - in data 3.5.2018 e n.q. di “socio accomandatario” della società - di “procura con Controparte_1
delega” - e non già, più correttamente, di “idonea procura notarile” - all'Avv. Francesco Fiorillo “presente in mediazione
nonostante fosse già risaputa la revoca della carica di
Amministratore deliberata in data 15.05.18”; b) l'assenza dell'attore alla stipula del contratto di locazione tra il socio e la locatrice TA EL dovuta al trovarsi, il CP_2
“all'epoca della firma sull'isola di Stromboli e non a Pt_1
Torino, dove vive la locatrice”.
Con comparsa di risposta dell'11.12.2018 si è costituita la
[...]
chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria CP_9
avanzata dall'attore nei confronti dell'Organismo di Mediazione
e, per l'effetto, la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa di risposta dell'11.12.2018 si è costituita
ZE EL chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., la causa - istruita documentalmente e disposta l'acquisizione dei fascicoli n. R.G.
pag. 7/23 1426/2015 e n. 73/2016 R.G. - viene decisa ex art. 281 sexies
c.p.c.
⃰ ⃰ ⃰ ⃰ Seguendo l'ordine riportato in citazione – e, da ultimo, nel corpo delle note conclusive – l'attore, anzitutto, domanda la declaratoria nullità dell'accordo di mediazione del 4 giugno
2018 - con firme autenticate dal dott. - per Persona_3
mancanza di causa, ai sensi dell'art. 1418 c.c., oltreché, in subordine, perché simulato.
Postulando la natura negoziale dell'accordo in sede di mediazione – al fine di far discendere l'applicazione dei “rimedi recuperatori previsti dalla legge” all'accordo risolutivo raggiunto tra la locatrice (EL TA) e la conduttrice
(società – l'attore, in particolare, fonda la Controparte_1
mancanza di causa - relativa ad un accordo di risoluzione siglato in mediazione a seguito di sfratto per morosità intimato il 24 aprile 2018 dalla madre del socio , per CP_2
“mancato pagamento della sola mensilità del mese appena trascorso” - sulla presenza di “un canone di appena 500,00 euro che nelle more peraltro era stato pagato”, oltreché all'essere, la valutazione della gravità dell'inadempimento idonea a determinare lo sfratto, “rimessa all'apprezzamento del
pag. 8/23 giudice secondo i parametri codicistici” ovvero ai parametri previsti dalla legge n. 124/2017, in materia di leasing.
L'attore, inoltre, ha fondato la tesi del negozio simulato
esponendo che le parti (EL TA, locatrice, CP_2
quale legale rappresentante della s.a.s. conduttrice, una
[...]
volta escluso dalla partecipazione all'incontro presso l'organismo di mediazione il socio accomandatario/amministratore revocato – prima della impugnazione della delibera di revoca e concessione di relativa inibitoria - “non volevano realizzare un risoluzione, Pt_1
in quanto per come verificato dallo stesso all'atto Pt_1
della sua reintegrazione nella qualità di amministratore
l'attività continua a svolgersi sempre nella stessa sede”
mirando, piuttosto, a diversa finalità: cercare di estromettere dalla società il socio accomandatario che ha fornito la provvista economica per l'avvio dell'attività ristrutturando locale di proprietà della madre del socio . CP_2
L'attore ha dedotto, ad un tempo, anche la responsabilità dell'organismo di mediazione.
Correlativamente, dunque, ha chiesto la condanna della
Mediazione al risarcimento del danno, pari ad euro CP_3
794,34, quali spese legali sostenute dall'odierno attore per farsi pag. 9/23 assistere nella procedura di mediazione (cfr., da ultimo, note conclusive datate 10.1.2025).
Così meglio focalizzato l'oggetto della cognizione – lasciando al prosieguo la trattazione della domanda ex art. 1394 c.c. -
quanto alla pretesa risarcitoria – esaminata prioritariamente in quanto domanda formulata nel contesto e in occasione delle doglianze rivolte verso l'accordo di simulazione – occorre prendere le mosse dalla disciplina della rappresentanza all'interno della procedura di mediazione, potenzialmente idonea a definire controversie in materia di diritti disponibili.
La mediazione, infatti, ben può sfociare nella sottoscrizione di accordo tra le parti in conflitto.
Tale accordo costituisce, senza dubbio, negozio giuridico a contenuto dispositivo con cui possono costituirsi, modificarsi ovvero estinguersi situazioni giuridiche soggettive.
Plurimi, infatti, sono i riferimenti normativi contenuti nello stesso D.lgs. 28/2010 e ss. mm. ii.
Tra questi, segnatamente, illumina sulla natura giuridica dell'accordo, l'esegesi testuale e sistematica dell'art. 11 recante riferimento specifico all' “accordo di conciliazione”, al regime dell'accordo relativo agli atti traslativi, costitutivi o modificativi dei diritti reali di cui all'art. 2643 c.c. (co. VII) da leggersi in combinato disposto con l'art. 2 del d.lgs. 28/2010, recante pag. 10/23 riferimento specifico ai diritti disponibili. L'autonomia privata,
in termini piani, si plasma anche attraverso le forme procedimentali della mediazione, destinata a sfociare – in caso di esito positivo – in un accordo sostanziale senza, quindi,
attribuire valore di provvedimento giurisdizionale al verbale che recepisce l'accordo (cfr. arg. ex 12 co. I bis e co. II).
Di qui, pertanto, l'applicabilità – in astratto – della disciplina del contratto anche in prospettiva rimediale.
Costituisce, al riguardo, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità – condivisibile perché espressione della disciplina dettata all'art. 8 co. IV (testo vigente a decorrere dalla entrata in vigore del D.lgs. 149/2022 ma riproduttivo di una esegesi già imperante circa la portata della procura in sede di mediazione) «le parti partecipano personalmente alla
procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi,
possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e
munito dei poteri necessari per la composizione della
controversia»- quello secondo cui «nel procedimento di
mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010,
quale condizione di procedibilità per le controversie nelle
materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto
(come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modifiche, in
l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle
pag. 11/23 parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi
sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di
apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore
che le assiste» (Cass. civ. Sez. I, 2 luglio 2024, n. 18106).
La parte che «non voglia o non possa partecipare
personalmente» alla mediazione può, invero, farsi liberamente
“sostituire” dal difensore «ma deve rilasciare a questo scopo
una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica
dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso
professionista, perché il conferimento del potere di partecipare
in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili
contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal
difensore» (ex multis, Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 2024, n.
30379).
Nella specie, già ponendo mente alle allegazioni riferibili all'attore - laddove, in particolare, assume la necessità della procura notarile “solo nell'ipotesi in cui si rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 1350 c.c.” ritenendola, nella specie, non necessaria trattandosi “di un
semplice contratto di locazione per il quale non necessitava la forma dell'atto pubblico notarile” (cfr. pag. 14 prima memoria istruttoria parte attrice) - oltreché, in ogni caso, dalla documentazione acquisita, non emerge evidenza contraria al pag. 12/23 conferimento, ad iniziativa dell'attore, al proprio legale di mera
“procura con delega” e non già, più correttamente, di procura
speciale (cfr. doc. sub lett. B) allegato al fascicolo CP_3
.
[...]
La procura speciale conferita dal n.q. di socio Pt_1
accomandatario, in relazione al procedimento di mediazione instauratosi in occasione del giudizio di sfratto, è priva – come emerge documentalmente – dei connotati della procura valida ai fini della disposizione del diritto non risultando rilasciata per atto notarile ovvero tramite intervento di altro pubblico ufficiale.
Sicché, premesso che non è in discussione la ricezione di rituale invito alla partecipazione all'incontro di mediazione - come, del resto, testimonia il verbale di incontro formativo datato
4.6.2018 ore 11:30, dal quale consta la dicitura relativa alla presenza di delegato del socio (dato, questo, Parte_1
che presuppone la ricezione dell'invito presso la sfera giuridica della parte invitata e, ad un tempo, rappresenta questione diversa da quella della legittimazione della parte evocata alla partecipazione – personalmente ovvero a mezzo di procuratore munito di procura sostanziale ad hoc ulteriore dalla procura alle liti –sicuramente sussistente al tempo dell'incontro data la qualità di socio e, in ogni caso, la neutralità della revoca della pag. 13/23 carica di amministratore/socio accomandatario, intervenuta in data 15.5.2018 rispetto alla data (28.4.2018) - anteriore - della istanza di mediazione (cfr. doc. rubricato “verbale incontro formativo” fascicolo convenuta TA EL;
doc. sub lett. A)
allegato al fascicolo - ne segue, allora, a fronte CP_3
della violazione della disciplina in tema di partecipazione procedimentale ex art. 8, D.Lgs 28/2010, la legittima
“esclusione” dell'Avv. Fiorillo - sfornito di procura sostanziale conferita dalla parte nell'interesse della quale dovrebbe operare la spendita del potere rappresentativo - con conseguente rigetto della domanda risarcitoria formulata dall'attore nei confronti dell'Organismo di mediazione convenuto.
Invero, benché infondate si rivelino le domande di nullità,
fondata, alla luce del complessivo quadro processuale, è
l'azione di annullamento del contratto.
Infondata, in particolare, è la pretesa alla declaratoria di nullità per mancanza di causa potendo, l'accordo risolutivo del
4.6.2018, colorarsi della causa della transazione – così rendendo cedevoli gli argomenti fondati sulla mancanza di gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. o ex lege n. 124/2017 - diretta a far conseguire, in concreto, all'una parte (EL
TA) la disponibilità immediata dell'immobile di sua proprietà sito in Stromboli, via Marina s.n. piano terra composto pag. 14/23 da un vano oltre terrazzo e terreno circostante, oggetto di locazione ad uso diverso, in tempi più celeri rispetto a quelli propri dei giudizi contenziosi in corso con la società affittuaria, cui l'accordo stesso fa riferimento, sia pur generico;
all'altra parte (la società conduttrice al di là dei conflitti per la sua rappresentanza) la chiusura dei contenziosi in essere con congestione di costi, tenuto conto della destinazione del locale a sede legale di altra società, dotata di diversa ragione sociale
(Blubar s.r.l.s.) così da configurare gli elementi della causa transattiva che fanno perno sulle reciproche concessioni tra due parti, tenuto conto della alterità soggettiva della società CP_1
- e, correlativamente, dell'esistenza di diverso ordine di
[...]
rimedi rispetto alla nullità per carenza di requisito essenziale (la causa concreta) del contratto - (cfr. doc. n. 15 fascicolo attoreo).
Infondata è anche la domanda subordinata di nullità per simulazione assoluta - giacché, pure ritenendo il terzo Pt_1
rispetto all'accordo tacciato di nullità ex art. 1414 co. I c.c., al fine di rendere operante in suo favore il regime di prova ex art. 1417 c.c. - l'accordo del 4.6.2018 concluso tra la Controparte_1
- considerata quale autonomo centro di imputazione di interessi
- e la locatrice EL TA, è diretto a estinguere situazioni giuridiche preesistenti, aventi origine nella locazione del
15.4.2015.
pag. 15/23 Anzi, lo scioglimento del rapporto di locazione –
indipendentemente dalla - è effetto che lo stesso attore descrive come perseguito dalle parti dovendo, il socio , CP_2
partecipante all'incontro di mediazione sfociato nel verbale con accordo del 4.6.2018, considerarsi legittimato tanto alla stipula quanto allo scioglimento della locazione, giacché descritto dallo stesso come socio accomandatario titolare del 30% del Pt_1
capitale sociale, come tale dotato di rappresentanza della società
(cfr. pagg.
2-3 atto di citazione) in linea, altresì, col limite di valore per gli atti di gestione (cfr. docc. n. 1, n. 2 fascicolo attoreo).
Non emergono elementi documentali per affermare che le parti dell'accordo di risoluzione/scioglimento raggiunto in sede di conciliazione ed avente ad oggetto il rapporto di locazione –
stipulato in data 15.4.2015 e registrato presso la Agenzia delle
Entrate di Torino – non sia stato stato effetto realmente avuto di mira tra le parti, EL TA da un lato, Controparte_1
rappresentata dal socio dall'altro. CP_2
Militano, del resto, a favore della tesi della effettiva volontà di scioglimento del rapporto locatizio facente capo alla CP_1
anche l'ordinanza che riprova l'esecuzione dell'accordo
[...]
stesso, in quanto dichiarativa della estinzione per avvenuta transazione, pronunciata in data (25.10.2018) successiva al pag. 16/23 verbale di mediazione (4.6.2018) – in un contesto processuale connotato, peraltro, da assenza di contestazione specifica circa la correlazione della estinzione con l'accordo raggiunto in mediazione (cfr. prima memoria istruttoria parte attrice) - (cfr. doc. rubricato “estinzione giudizio n. 25 del 2018” fascicolo convenuta EL TA).
Procedendo, a questo punto, allo scrutinio della domanda proposta in via di estremo subordine, in diritto, è appena il caso di premettere che «il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394
cod. civ., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede
l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità
tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante,
da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con
riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche
caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto
mediante il sacrificio dell'altro. Tale situazione, riferendosi ad
un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al
momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti
evenienze successive eventualmente modificative della iniziale
convergenza d'interessi»(ex multis, Cass. civ., Sez. II, 4 aprile
2024, n. 8907; conf. Cass. Sez. 2, n. 2529 del 31/01/2017; Sez.
3, n. 23300 del 08/11/2007).
pag. 17/23 Inoltre, «il conflitto di interessi che, se conosciuto o conoscibile
dal terzo, rende annullabile il contratto concluso dal
rappresentante su domanda del rappresentato, ricorre quando
il rappresentante, anziché tendere alla tutela degli interessi del
rappresentato, persegua interessi suoi propri o altrui,
incompatibili con quelli del rappresentato, di guisa che
all'utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante, per se
medesimo o per il terzo, segua o possa seguire un danno per il
rappresentato» (Cass. civ., Sez. II, 4 aprile 2024, n. 8907; conf.
Cass. n. 18792 del 2005; Cass. n. 4505 del 2000; Cass. n. 8879
del 2000).
La previsione normativa ex art. 1394 c.c. va, allora, ricondotta nell'alveo della regola generale ex art. 1375 c.c. (id est obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede) posto che mira a
«tutelare il rappresentato da comportamenti di indebito
profitto ed abusivi del rappresentante» (Cass. civ., Sez. II, 4
aprile 2024, n. 8907).
Venendo alla fattispecie in esame, dal compendio assertivo e documentale acquisito, si profila l'esistenza di elementi presuntivi del conflitto di interesse idonei a rendere annullabile ex art. 1394 c.c. l'accordo di mediazione raggiunto da CP_2
e la di lui madre EL TA con cui i medesimi –
[...]
intervenendo quale amministratore unico della CP_2
pag. 18/23 – “decidono di rescindere anticipatamente e con Controparte_1
effetto immediato il contratto di locazione del 15.4.2015” avente ad oggetto l'immobile sito in Via Marina s.n. Stromboli-
Lipari (cfr. doc. n. 11 fasc. attore).
Tali elementi “sintomatici”, in particolare, sono costituiti: a) dal rapporto di parentela tra il rappresentante n.q. di CP_2
amministratore unico e socio accomandatario della CP_1
e la di lui madre TA EL, terzo contraente – dato
[...]
pacificamente emergente negli atti di causa – in un contesto in cui, di contro, non vi è prova della circostanza – dedotta dalla difesa della stessa EL TA – di logoramento del rapporto di parentela sussistente tra il e la TA “a causa della CP_2
locazione, tanto da arrivare al punto che la madre per un lungo periodo non rivolgeva neanche la parola al figlio”(cfr. pag. 12
comparsa responsiva) avente, comunque, già in via di prospettazione, valenza temporalmente circoscritta;
b) dal conferimento - da parte del - in epoca “sospetta” (id est CP_2
successiva alla revoca dalla carica di amministratore del deliberata il 15.5.2018) di procura speciale (atto in Pt_1
Notar dell'11.5.2018) a tale con Per_1 Persona_4
delega a provvedere ad ogni aspetto afferente alla gestione sociale della (cfr. doc. n. 14 fasc. attore); c) dalla Controparte_1
costituzione – successiva all'accordo di mediazione del pag. 19/23 4.6.2018 – di altra società (Blubar s.r.l.s.) avente medesima sede legale e medesimo oggetto sociale della Controparte_1
(società ad oggi attiva e priva di significative modifiche societarie – cfr. doc. n. 16 fasc. attore); d) dalla concessione, da parte del socio (delegato alla somministrazione ex CP_2
art. 2 L n. 287/1991 della nuova società Blubar s.r.l.s. - cfr.
doc. n. 18 fasc. attore) a mezzo del (amministratore Per_4
unico e socio accomandatario della Blubar s.r.l.s.) dell'affitto
d'azienda a tale (atto in Notar del Persona_5 Per_1
20.10.2023) (cfr. doc. n. 18 fasc. attore); e) dalla circostanza per cui, appurata, dal mediatore designato, l'inidoneità della delega all'Avv. Fiorillo – nel senso della sua inidoneità a consentire la partecipazione in veste di rappresentante della parte – il socio
, pur potendo nel perseguimento degli interessi CP_2
della società, non ha sollecitato il rinvio dell'incontro onde consentire la comparizione personale del pur se Pt_1
amministratore revocato, quale socio della società (e, anche se escluso, tale in relazione a vicende pregresse) anche al fine di rendere della trasparenza e lealtà procedimentale dell'accordo.
Ne segue, quindi, per il coacervo di argomentazioni stese,
l'accoglimento della domanda di annullabilità per conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. dell'accordo di mediazione del 4 giugno 2018 proposta dal L'accoglimento di tale Pt_1
pag. 20/23 domanda – quand'anche non si condividessero le superiori argomentazioni in ordine alle domande di nullità ex artt. 1418 e
1414 c.c. – condurrebbe al medesimo risultato.
La annullabilità, infatti, presuppone la validità ed esistenza, a monte, del contratto che viene caducato per ragioni riconducibili a vizi della volontà.
L'esito della lite conduce al rigetto delle istanze ex art. 96 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione ritenuto applicabile (valore indeterminato - complessità bassa) di cui al
D.M. 147/2022. La liquidazione tiene conto anche della fase istruttoria/trattazione, stante il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice e di parti convenute.
In ragione dell'accoglimento parziale delle domande attoree,
appare congruo compensare (per metà) le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1379/2018 R.G., così provvede:
ACCOGLIE la domanda di annullabilità ex art. 1394 c.c. dell'accordo di mediazione proposta da nei Parte_1
confronti di “BLUNOTTE s.a.s. di TU O”, CP_2
, n.q. di amministratore e socio accomandatario della società
[...]
e ZE EL e, per l'effetto, dichiara Controparte_1
pag. 21/23 annullato l'accordo di mediazione del 4 giugno 2018 per le causali di cui in motivazione;
RIGETTA la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
nei confronti di per le ragioni di cui in parte
[...] CP_3
motiva;
CONDANNA “BLUNOTTE s.a.s. di TU O”, CP_2
, n.q. di amministratore e socio accomandatario della società
[...]
e ZE EL al rimborso delle spese in favore Controparte_1
di che liquida in complessivi € 3.808,00 per Parte_1
compensi professionali (così quantificate nella misura della metà le spese per complessivi € 7.616,00, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisoria) oltre iva,
cpa e rimborso spese generali come per legge ed oltre rimborso della metà delle spese vive che si liquidano in misura pari ad euro 280,00 (
già decurtata e considerate le voci di spesa allegate al doc.
“contributo e marche”).
COMPENSA per metà le restanti spese.
Barcellona P.G. 26.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 22/23 pag. 23/23