Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4363/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4363/2019 di ruolo generale
TRA
p.iva , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Angela Bassolino, c.f. presso il cui studio elettivamente domicilia in Afragola C.F._1
(Na), alla via G. Giolitti n. 3, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
, c.f. in proprio e nella qualità di procuratrice – giusta procura CP_1 C.F._2 generale autenticata dal notaio , in Ischia il 7.2.2006 (rep. n. 59880, racc. n. 12839) Persona_1
– di c.f. , c.f. CP_2 C.F._3 CP_3
, , c.f. , e , c.f. C.F._4 Controparte_4 C.F._5 CP_5
nonchè , c.f. c.f. C.F._6 CP_6 C.F._7 CP_7
, e , c.f. , tutti nella qualità di eredi C.F._8 Controparte_8 C.F._9 di deceduta il 4.2.2006, elettivamente domiciliati in Barano d'Ischia (Na), alla Piazza San Persona_2
Rocco n. 26, presso lo studio dell'avv. Gianpaolo Buono, c.f. , dal quale sono C.F._10 rappresentati e difesi, anche per la fase di appello, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione in primo grado
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Ischia, n. 38/2019 pubblicata il 13.03.2019
Conclusioni per l'appellante: “
1. Accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza n.
39/2019 emessa dal Tribunale di Napoli Sezione Distaccata di Ischia accertando il rituale esperimento del tentativo di negoziazione assistita obbligatoria, ex art. 3 del D.L. 132/2014, e disponendo la procedibilità della domanda.
2. Nel merito accertare che l'appellante , in persona del liquidatore Parte_1
p.t, è creditrice dei Sigg.ri , , , CP_7 CP_1 Controparte_4 CP_6 CP_8
, , , della somma di € 33.418,20 in virtù di fatture
[...] CP_3 CP_2 CP_5 relative a consumi idrici sull'utenza.
3. Accertare che gli appellati sono legittimati passivi in quanto eredi della Sig.ra e per l'effetto condannare gli stessi, in solido o chi di ragione, al pagamento in Persona_2
1
Condannare gli appellati in solido o chi di ragione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del procuratore antistatario oltre oneri fiscali.
5. In via gradata, accogliere parzialmente il presente appello e, per l'effetto, riformare la Sentenza n. 38/2019 del 13.03.2019 emessa dal Tribunale di Napoli
Sezione Distaccata di Ischia Giudice Dott.ssa Olimpia Criscuolo nella parte relativa alla liquidazione delle spese di soccombenza disponendo la compensazione delle spese di giudizio di primo grado o, in subordine, la rettifica della tariffa.”.
Conclusioni per gli appellati: “confermare le statuizioni racchiuse nella sentenza di primo grado, dichiarando inammissibili e, comunque, infondati i motivi di gravame proposti dall' volti a Parte_1 sollecitarne la revoca e/o la riforma. In via subordinata e nella remota ipotesi in cui ritenga sussistenti i presupposti per delibare il merito della vicenda, voglia affermare il difetto di legittimazione passiva dei convenuti/appellati, ovvero la carenza di titolarità (passiva), stante la loro estraneità rispetto al dedotto rapporto controverso, dichiarando le domande attoree inammissibili e, pur sempre infondate. Il tutto, con condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi del grado, da distrarsi con ogni accessorio”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione del 4.11.2014 convenne in Parte_1 giudizio , , , , e tutti nella qualità di eredi di CP_7 CP_1 CP_4 CP_6 CP_8 CP_3 CP_2 CP_5
esponendo che era creditrice di quest'ultima - intestataria del contratto di fornitura idrica Persona_2 al servizio dell'immobile sito in Forio (Na), alla Via Mons. ove era ubicata la fabbrica di Controparte_9 cosmetici denominata “Ischia Terme”, poi “Casa Antica” - per la somma di euro 33.418,20, di cui alle fatture rimaste insolute sin dall'anno 2001, come da allegato estratto conto;
che, stante la morosità, in data 3.07.2009 aveva provveduto al distacco della fornitura, essendo rimaste prive di riscontro le lettere di messa in mora.
Concluse chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 33.418,20, oltre interessi e rivalutazione, non avendo avuto alcun esito positivo i solleciti di pagamento effettuati con note del 25.05.2011
e del 23.10.2013, indirizzate ai CP_1
Alla prima udienza del 23.11.2015 il giudice di primo grado dispose la rinnovazione dell'atto di citazione, eseguita con atto notificato ai convenuti in data 19.01.2016.
§ 1.2. Si costituirono in giudizio , , , , e quali CP_7 CP_1 CP_4 CP_6 CP_8 CP_3 CP_2 CP_5 eredi di ed eccepirono: a) l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del Persona_2 tentativo di “negoziazione assistita”, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n. 132/2014, convertito in legge n.
162/2014; b) la loro estraneità al rapporto obbligatorio dedotto in lite, sul rilievo che la società “Ischia Terme
Antica Fabbrica di Cosmetici” era l'effettiva utilizzatrice della fornitura idrica;
c) la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.c., del diritto di credito azionato, in quanto le somministrazioni idriche erano relative al periodo compreso tra luglio 2001 e settembre 2009 e l'unico atto ricevuto da essi convenuti, contenente richiesta di pagamento da parte dell'attrice, era l'atto di citazione notificato nel gennaio 2016.
2 Infine i convenuti disconobbero, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., le “cartule” prodotte unitamente all'atto di citazione, poste a sostegno del credito, sul rilievo che si trattava di “notule” prive di “qualsiasi autenticità e data certa”.
Conclusero, quindi, chiedendo la declaratoria di improcedibilità dell'azione e, in subordine, il rigetto della domanda.
§ 1.3. All' esito dell'udienza di trattazione del 27.4.2016, il giudice di primo grado onerò “la parte più diligente di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi e nei termini di legge”.
Alla successiva udienza dell'8.2.2017 il difensore dei convenuti diede atto dell'infruttuoso espletamento del tentativo di negoziazione assistita e il giudice concesse i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c.. Con provvedimento del 7.11.2018 il Tribunale, sul rilievo del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, fissò l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., al cui esito, con la sentenza indicata in epigrafe, così statuì: "I) dichiara improcedibile il presente procedimento e per l'effetto: 2) condanna l'attore a rifondere ai convenuti, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in complessivi euro 4.400,00 oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014, C.N.P.A. ed IVA con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario".
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui hanno resistito, costituendosi, Parte_1
, , , , e CP_7 CP_1 CP_4 CP_6 CP_8 CP_3 CP_2 CP_5
Con provvedimento depositato il 10.03.2025 è stata fissata l'udienza dell'8.04.2025 di precisazione delle conclusioni e di discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., assegnando alle parti il termine fino a dieci giorni prima della suddetta udienza per il deposito di note conclusionali.
All'udienza dell'8.04.2025, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa.
§ 2.1. Con il primo motivo di gravame, rubricato “PROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA INTRODUTTIVA –
ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE - CARENZA DI MOTIVAZIONE –
ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA”, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente valutato i presupposti di procedibilità della domanda.
Argomenta: a) che il difensore dei convenuti, con il primo atto difensivo, aveva eccepito l'improcedibilità della domanda, in quanto, trattandosi di una richiesta di pagamento per ammontare contenuto entro l'importo di euro
50.000,00, occorreva il preventivo esperimento del tentativo di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n. 132/2014, non facendo alcun riferimento alla procedura di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 (non rientrando, peraltro, la controversia tra quelle per le quali
è prevista obbligatoriamente la mediazione); b) che è evidente il mero errore terminologico in cui è incorso il giudice di primo grado, il quale, con l'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 27.04.2016, ha onerato la parte più diligente di esperire “il tentativo obbligatorio di conciliazione”, intendendo, però, all'evidenza, il tentativo di “negoziazione assistita”; c) che, infatti, all'udienza del 08.02.2017, dopo che il difensore dei convenuti ha dato atto che era stato espletato il tentativo di negoziazione assistita, il primo giudice non ha rilevato alcuna inadempienza dell'attrice e ha disposto il prosieguo del giudizio, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c.; d) che il giudice di primo grado ha erroneamente affermato, alla pag. 4 della sentenza
3 impugnata, che “i convenuti hanno eccepito l'improcedibilità della domanda per mancata proposizione del tentativo obbligatorio di mediazione”, atteso che i convenuti hanno eccepito, nella comparsa di costituzione e risposta, l'improcedibilità dell'azione per il mancato espletamento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n. 132/2014, e, soltanto tardivamente, con le memorie di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., hanno eccepito il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal decreto legislativo n. 28/2010; e) che l'eccezione di mancato esperimento del tentativo di mediazione non avrebbe potuto essere accolta, perché per la controversia in oggetto non è prevista la mediazione obbligatoria.
§ 2.2. Il secondo motivo è rubricato “SULL'ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA”.
L'appellante contesta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle controparti e deduce che, in seguito alla morte dell'intestataria, i convenuti, eredi della non avevano Persona_2 Per_2 provveduto ad effettuare né la voltura né la disdetta del contratto di fornitura idrica, con la conseguenza che essi erano responsabili della morosità, a nulla rilevando la circostanza che l'immobile servito dalla fornitura idrica fosse di fatto utilizzato da un soggetto terzo ovvero solo da alcuni degli eredi.
§ 2.3. Con il terzo motivo, rubricato “SULL'ONERE DELLA PROVA”, l'appellante evidenzia che i convenuti/appellati hanno effettuato un disconoscimento della documentazione posta a sostegno del credito azionato “del tutto vago e generico”, che non ha alcuna valenza giuridica. Deduce che le scritture contabili, prodotte costituiscono piena prova del credito.
§ 2.4. Al quarto motivo dell'atto di appello è affidata la contestazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, sollevata dai convenuti in primo grado.
L' deduce che “le diffide inviate presso l'indirizzo servito dall'utenza sono state tutte ritualmente Parte_1 ricevute e mai contestate dalla controparte”; che, per l'invio delle raccomandate di diffida, si è legittimamente avvalsa del servizio di spedizione offerto dalla società 'Mail Express', in ragione dell'importanza assunta in ambito nazionale da quest'ultima; che è venuta a conoscenza del decesso dell'intestataria del contratto di fornitura nell'anno 2014 e che “solo da quel momento, e non prima, ha potuto agire contro gli eredi”.
§ 2.5. Con il quarto motivo di gravame - rubricato “SULLA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE” - il difensore dell'appellante censura la sentenza di primo grado relativamente al capo di condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico dell' Sostiene che l'attrice in primo grado non avrebbe dovuto subire alcuna Parte_1 condanna alle spese, atteso che il difensore dei convenuti non ha dato seguito all'invito alla negoziazione assistita, non avendo documentato di aver riscontrato il suddetto invito. Richiama il disposto dell'art. 4 del decreto legge n. 132/14, il quale stabilisce che, in caso di mancata risposta all'invito alla negoziazione assistita della controparte o di rifiuto espresso, il giudice può tenerne conto ai fini della decisione sulle spese di giustizia.
Inoltre l'appellante deduce che il giudice di primo grado, nel rapportarsi alla tabella dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 e calcolando le spese secondo i parametri relativi allo scaglione compreso tra euro
26.000,01 ed euro 52.000,00, non avrebbe dovuto considerare anche le competenze della fase istruttoria, in quanto non è stata svolta nessuna attività istruttoria.
4 Conclude, quindi, chiedendo, nell'ipotesi di rigetto dell'appello, la riforma della sentenza impugnata con riguardo al capo relativo alle spese di giudizio, con statuizione di compensazione delle stesse o di riduzione dell'importo liquidato.
§ 2.6. Il difensore degli appellati nella comparsa di costituzione e risposta resiste al primo motivo di gravame e reitera le eccezioni sollevate in primo grado con riguardo al difetto di legittimazione passiva, all'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato dalla controparte e all'infondatezza della domanda dell'attrice/appellante, perché non sorretta da adeguati elementi probatori.
§ 3. Il primo motivo di gravame è fondato.
Dalla lettura degli atti di causa di primo grado emerge chiaramente che l'eccezione di improcedibilità veniva sollevata dai convenuti/odierni appellati per il mancato esperimento della procedura obbligatoria di
“negoziazione assistita”, ai sensi dell'art. 3, del decreto legge n. 132/2014 (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione), senza alcun riferimento al diverso procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo n.
28/2010.
La circostanza che nel provvedimento reso all'esito dell'udienza del 27.04.2016 viene onerata la parte più diligente di esperire il “tentativo obbligatorio di conciliazione” non lascia desumere che il primo giudice abbia inteso riferirsi al tentativo di mediazione di cui al decreto legislativo n. 28/2010, ma, diversamente, a quello di negoziazione assistita, disciplinata dal decreto legge n. 132/2014 - il cui mancato esperimento era stato oggetto di specifica eccezione da parte dei convenuti - anche alla luce della circostanza che, alla successiva udienza dell'8.02.2017, il giudice di primo grado, a seguito della riferita infruttuosità del tentativo di negoziazione assistita, ha disposto la prosecuzione del giudizio, assegnando i termini di cui all'art. 183,6° comma c.p.c..
Come evidenziato dall'appellante, soltanto con le note depositate ai sensi dell'art. 183, 6° comma, 2° termine,
c.p.c., il difensore dei convenuti ha eccepito, tardivamente, il mancato esperimento della mediazione ex art. 2 del D.lg. 28/2010.
Ne consegue che non va condivisa la decisione del primo giudice che ha ritenuto l'improcedibilità del giudizio per il mancato espletamento del procedimento di mediazione, non solo perché tardivamente eccepita dai convenuti e non tempestivamente rilevata dal primo giudice alla prima udienza (cfr. art. 5, comma 1, prima parte, del D.lgs. n. 28/2010), ma, in primo luogo, perché la controversia non rientra tra quelle per le quali è previsto, obbligatoriamente, l'esperimento del tentativo di mediazione (cfr. art. 5, comma 1, seconda parte, del
D.lgs. 28/2010, vigente ratione temporis), come correttamente dedotto dall'appellante.
§ 3.1. Ciò posto, dovendo procedere all'esame del merito della controversia, vanno preliminarmente esaminate, per ragioni di ordine logico-giuridico, la questione della legittimazione passiva dei convenuti (ritenuta CP_1 sussistente dall'appellante con le argomentazioni riportate nel primo motivo dell'atto di appello) e quella della eccepita prescrizione del diritto di credito azionato (reiterata dagli appellati nella comparsa di costituzione e contestata dall'appellante nel quarto motivo dell'atto di appello).
Non vi è dubbio che i sono legittimati passivi, in quanto pacificamente eredi di CP_1 Persona_2 intestataria del contratto di fornitura idrica posta a fondamento del diritto di credito fatto valere dalla E.V.I.
5 S.p.A., e, in quanto tali, obbligati iure hereditatis al pagamento del debito della de cuius, ciascuno in proporzione alla propria quota ereditaria.
§ 3.2. E' fondata l'eccezione di prescrizione del credito azionato dalla Parte_1
E' incontestato che le forniture idriche delle quali l'attrice/appellata chiede il pagamento riguardano il periodo compreso tra il mese di luglio del 2001 e quello di settembre 2009.
Ciò posto, tra il mese di settembre del 2009 e quello di gennaio del 2016, in cui è stata effettuata la notifica dell'atto di citazione in rinnovazione del giudizio di primo grado (o, ancor prima, tra il mese di settembre del
2009 e quello di novembre del 2014, mese in cui è stata inoltrata la notifica del primo atto di citazione, del quale è stata disposta la rinnovazione), non è stato compiuto alcun efficace atto interruttivo della prescrizione.
La nota del 25.05.2011 indirizzata ad NN RD, con la quale l'avv.to Vincenzo Molino, incaricato Per_2 dalla chiede il pagamento dell'importo di euro 42.374,93, per “morosità fornitura idrica”, non è Parte_1 stata recapitata alla destinataria, che risulta deceduta dall'avviso di ricevimento pervenuto al mittente. Priva di pregio, quindi, è la tesi sostenuta dal difensore dell'appellante secondo cui quest'ultima avrebbe saputo del decesso della soltanto nel 2014, e che solo da tale anno avrebbe potuto notificare atti interruttivi della Per_2 prescrizione agli eredi della stessa.
La nota del 23.10.2013, indirizzata impersonalmente agli “Eredi RD NN CI c/o ”, con Controparte_8 la quale il medesimo avv.to Vincenzo Molino, per conto dell' chiede il pagamento dell'importo Parte_1 di euro 45.318,99 per “morosità fornitura idrica cod. 8974 intestata a , risulta non recapitata Persona_2 per assenza del destinatario (cfr. avviso di ricevimento).
Ne consegue che, alla data del 4 novembre del 2014, indicata nel primo atto di citazione del giudizio di primo grado - e, a maggior ragione, alla data del 19 gennaio del 2016 di notifica dell'atto di citazione in rinnovazione
- è scaduto il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948 c.c. del diritto della al Parte_1 pagamento delle forniture idriche per il periodo compreso tra il mese di luglio 2001 e quello di settembre del
2009.
§ 3.3. La prescrizione del diritto di credito ed il conseguente rigetto della domanda formulata in primo grado dalla rendono superfluo l'esame delle ragioni illustrate dall'appellante con il terzo motivo di Parte_1 gravame, con riguardo alla prova del credito.
§ 3.4. Infondato è il quarto motivo di gravame relativo al governo delle spese del giudizio di primo grado.
L'art. 4 del decreto legge n. 132/14 che l'appellante richiama a sostegno del motivo, sul rilievo che la controparte non avrebbe dato riscontro all'invito alla negoziazione assistita, non induce la Corte, nel caso di specie, a ritenere che il primo giudice avrebbe dovuto considerare, ai fini del regime delle spese di lite, la suddetta circostanza. E invero il citato articolo lascia al giudicante discrezionalità nel valutare l'incidenza sulle spese di lite della mancata risposta all'invito al tentativo di negoziazione assistita. In ogni caso si osserva che non si ravvisano elementi che suggeriscono di far discendere dal lamentato mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita da parte del difensore dei convenuti, l'invocata compensazione delle spese di lite, né un regime delle spese diverso da quello adottato dal primo giudice, anche alla luce dell'infondatezza dell'azione proposta dalla Parte_1
6 Anche la doglianza relativa alla liquidazione dei compensi per la fase istruttoria è infondata.
E invero il primo giudice ha quantificato le spese in misura sensibilmente inferiore ai medi di tariffa del DM
55/2014 e, correttamente, considerando anche i compensi per la fase istruttoria/trattazione, atteso che, pur non essendo stata svolta attività istruttoria in primo grado, comunque spetta al difensore il compenso per la voce unitaria “istruttoria/trattazione”, prevista dalla tabella allegata al citato decreto ministeriale, per l'attività difensiva espletata nelle udienze di trattazione della causa.
§ 4. La fondatezza del primo motivo di gravame, relativo alla procedibilità del giudizio, non può condurre all'accoglimento dell'appello, dal momento che, per quanto esposto, l'azione proposta dalla è Parte_1 prescritta, e, peraltro, l'appellante non avrebbe alcun interesse ad una riforma della sentenza impugnata, con una pronuncia di rigetto della domanda, in luogo della più favorevole sentenza, in rito, di improcedibilità del giudizio, emessa dal primo giudice.
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al DM n. 147/2022
(scaglione di riferimento compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00), con quantificazione dei compensi nella misura compresa tra i medi e i minimi di tariffa per la fase di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del limitato numero e della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione ( anche in considerazione del modello decisorio semplificato adottato ai fini della definizione del gravame), e nella misura pari ai minimi di tariffa per la fase istruttoria/trattazione, atteso che non è stata svolta alcuna attività istruttoria in sede di gravame.
In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite a favore degli appellati, spese che si liquidano complessivamente in euro 5.200,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 8 aprile 2025
Il consigliere est. dott.ssa Maria Di Lorenzo Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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