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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/09/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2746/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2746/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARCIDIACONO ANDREA Parte_1 P.IVA_1 ( ), elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via Carlo Faini n. 68 presso il C.F._1 difensore avv. ARCIDIACONO ANDREA
ATTRICE/OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PURIFICATI STEFANO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PESCARA, p.zza E. Troilo n. 18, presso il difensore avv. PURIFICATI STEFANO
CONVENUTA/OPPOSTA
pagina 1 di 3 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 858/2024 emesso dal Tribunale di Pescara il 15-7- 2024.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 23-9-2024, la ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 858/2024, emesso dal Tribunale di Pescara il 15-7-2024 in favore della
[...]
con il quale si ingiungeva ad essa il pagamento della somma di € 71.146,30, oltre interessi CP_1 e spese della procedura, quale prezzo della fornitura di beni e servizi, come da fatture n. 100 del 30.06.2022 per € 9.760,00 (a detrarre acconto di € 5.000,00), n. 121 del 7.9.2022 per € 2.928,00 e n. 162 del 24.11.2022 per € 63.458,30, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle ragioni esposte nel presente atto, contrariis rejectis: in via principale e nel merito: Dichiarare la nullità e/o revocare e/o dichiarare infondato il decreto ingiuntivo n. 858/2024 – 2164/2024 R.RG, depositato il 12.07.2024 dal Tribunale di Pescara (Doc. 1) per il pagamento, in favore di e per le causali di cui al ricorso, della somma di Controparte_1 Euro 71.146,30 oltre interessi e spese liquidate, in ragione dell'inesistenza e/o dell'invalidità e/o della non azionabilità del credito vantato da parte opposta. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'assenza di prova sulla corretta ed integrale consegna della
“merce” compravenduta, nonché di aver effettuato tempestive e puntuali contestazioni sulle lavorazioni svolte dalla in merito a vizi che ne impedivano l'uso, contestazioni che sarebbero CP_1 avvenute telefonicamente.
2) Si costituiva in giudizio la deducendo l'infondatezza della proposta opposizione Controparte_1 in quanto all'evidenza pretestuosa e promossa a scopi unicamente dilatori, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per quanto esposto e documentato in atti: - preliminarmente, dichiarare il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per non essere all'evidenza l'opposizione affatto fondata su prova scritta;
- nel merito, rigettare l'opposizione poiché palesemente infondata in fatto e diritto, con conferma del decreto ingiuntivo n. 858/2024 di Cod. On.le Tribunale e con ogni provvedimento in ordine alle spese del presente giudizio, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 96, commi 3° e 4°, c.p.c.”
3) Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletata l'istruttoria a mezzo della sola produzione documentale, non essendo stata ammessa la prova orale articolata dall'opponente, la causa, sulle conclusioni come sopra trascritte, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
4) L'opposizione non può essere ritenuta fondata e deve essere respinta.
L'opponente ha sostenuto ha lamentato la mancanza di prova in ordine alla corretta e integrale consegna della merce da parte della nonché, in maniera generica, la sussistenza, Controparte_1 nelle lavorazioni svolte da di vizi che impedivano l'uso della merce, consistenti, in Controparte_1 particolare, in nette e chiare difformità progettuali, tali da pregiudicare la fornitura, asserendo che quanto prodotto da era stato oggetto di puntuale e completa contestazione, poiché, CP_1 essendo difforme alle specifiche richieste, era totalmente inutilizzabile.
pagina 2 di 3 Tuttavia, essa non ha fornito alcun riscontro delle proprie doglianze, non allegando missive di contestazione della mancata consegna o dei vizi, ovvero specificando in cosa detti vizi consistano;
né ha dimostrato quali fossero state le specifiche richieste effettuate alla cui quest'ultima CP_1 non avrebbe ottemperato, né ha prodotto in giudizio i progetti rispetto ai quali si sarebbero rilevate le dedotte difformità, pure queste assolutamente non descritte.
Né la prova orale articolata dall'opponente, non ammessa, avrebbe potuto fornire elementi utili a tal fine, a causa della sua eccessiva genericità, dovendo i testi addotti rispondere sulla avvenuta contestazione telefonica, in epoca imprecisata, di vizi non meglio specificati e sul riconoscimento da parte dell'opposta di difformità rispetto ai progetti inviati e agli accordi presi, senza che l'opponente stessa abbia fornito alcun elemento che consenta di risalire al contenuto di detti progetti e accordi.
5) Per contro, l'opposta ha prodotto in atti, oltre agli ordini di acquisto (doc. 8 fascicolo parte opposta), alle fatture azionate (doc. 2) e alle diffide di pagamento (docc. 4 e 6), anche due pec di riscontro a dette diffide, inviate dalla nelle quali quest'ultima ammetteva una situazione debitoria, pur senza Pt_1 specificare l'importo, chiedendo scusa per il ritardo nei pagamenti e promettendo la risoluzione della questione (docc. 5 e 7), senza accennare minimamente all'esistenza di vizi nella merce fornita o alla sua inutilizzabilità; tutta la documentazione in questione non è stata validamente contestata dall'opponente.
6) Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata e l'impugnato decreto ingiuntivo deve essere confermato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2746/2024, per le causali di cui in motivazione, così provvede: respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 858/2024, emesso dal Tribunale di Pescara il 15-7-2024, confermandolo in toto e dichiarandone la definitiva esecutività; condanna l'opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.052,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 9 settembre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2746/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARCIDIACONO ANDREA Parte_1 P.IVA_1 ( ), elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via Carlo Faini n. 68 presso il C.F._1 difensore avv. ARCIDIACONO ANDREA
ATTRICE/OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PURIFICATI STEFANO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PESCARA, p.zza E. Troilo n. 18, presso il difensore avv. PURIFICATI STEFANO
CONVENUTA/OPPOSTA
pagina 1 di 3 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 858/2024 emesso dal Tribunale di Pescara il 15-7- 2024.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 23-9-2024, la ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 858/2024, emesso dal Tribunale di Pescara il 15-7-2024 in favore della
[...]
con il quale si ingiungeva ad essa il pagamento della somma di € 71.146,30, oltre interessi CP_1 e spese della procedura, quale prezzo della fornitura di beni e servizi, come da fatture n. 100 del 30.06.2022 per € 9.760,00 (a detrarre acconto di € 5.000,00), n. 121 del 7.9.2022 per € 2.928,00 e n. 162 del 24.11.2022 per € 63.458,30, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle ragioni esposte nel presente atto, contrariis rejectis: in via principale e nel merito: Dichiarare la nullità e/o revocare e/o dichiarare infondato il decreto ingiuntivo n. 858/2024 – 2164/2024 R.RG, depositato il 12.07.2024 dal Tribunale di Pescara (Doc. 1) per il pagamento, in favore di e per le causali di cui al ricorso, della somma di Controparte_1 Euro 71.146,30 oltre interessi e spese liquidate, in ragione dell'inesistenza e/o dell'invalidità e/o della non azionabilità del credito vantato da parte opposta. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'assenza di prova sulla corretta ed integrale consegna della
“merce” compravenduta, nonché di aver effettuato tempestive e puntuali contestazioni sulle lavorazioni svolte dalla in merito a vizi che ne impedivano l'uso, contestazioni che sarebbero CP_1 avvenute telefonicamente.
2) Si costituiva in giudizio la deducendo l'infondatezza della proposta opposizione Controparte_1 in quanto all'evidenza pretestuosa e promossa a scopi unicamente dilatori, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per quanto esposto e documentato in atti: - preliminarmente, dichiarare il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per non essere all'evidenza l'opposizione affatto fondata su prova scritta;
- nel merito, rigettare l'opposizione poiché palesemente infondata in fatto e diritto, con conferma del decreto ingiuntivo n. 858/2024 di Cod. On.le Tribunale e con ogni provvedimento in ordine alle spese del presente giudizio, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 96, commi 3° e 4°, c.p.c.”
3) Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletata l'istruttoria a mezzo della sola produzione documentale, non essendo stata ammessa la prova orale articolata dall'opponente, la causa, sulle conclusioni come sopra trascritte, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
4) L'opposizione non può essere ritenuta fondata e deve essere respinta.
L'opponente ha sostenuto ha lamentato la mancanza di prova in ordine alla corretta e integrale consegna della merce da parte della nonché, in maniera generica, la sussistenza, Controparte_1 nelle lavorazioni svolte da di vizi che impedivano l'uso della merce, consistenti, in Controparte_1 particolare, in nette e chiare difformità progettuali, tali da pregiudicare la fornitura, asserendo che quanto prodotto da era stato oggetto di puntuale e completa contestazione, poiché, CP_1 essendo difforme alle specifiche richieste, era totalmente inutilizzabile.
pagina 2 di 3 Tuttavia, essa non ha fornito alcun riscontro delle proprie doglianze, non allegando missive di contestazione della mancata consegna o dei vizi, ovvero specificando in cosa detti vizi consistano;
né ha dimostrato quali fossero state le specifiche richieste effettuate alla cui quest'ultima CP_1 non avrebbe ottemperato, né ha prodotto in giudizio i progetti rispetto ai quali si sarebbero rilevate le dedotte difformità, pure queste assolutamente non descritte.
Né la prova orale articolata dall'opponente, non ammessa, avrebbe potuto fornire elementi utili a tal fine, a causa della sua eccessiva genericità, dovendo i testi addotti rispondere sulla avvenuta contestazione telefonica, in epoca imprecisata, di vizi non meglio specificati e sul riconoscimento da parte dell'opposta di difformità rispetto ai progetti inviati e agli accordi presi, senza che l'opponente stessa abbia fornito alcun elemento che consenta di risalire al contenuto di detti progetti e accordi.
5) Per contro, l'opposta ha prodotto in atti, oltre agli ordini di acquisto (doc. 8 fascicolo parte opposta), alle fatture azionate (doc. 2) e alle diffide di pagamento (docc. 4 e 6), anche due pec di riscontro a dette diffide, inviate dalla nelle quali quest'ultima ammetteva una situazione debitoria, pur senza Pt_1 specificare l'importo, chiedendo scusa per il ritardo nei pagamenti e promettendo la risoluzione della questione (docc. 5 e 7), senza accennare minimamente all'esistenza di vizi nella merce fornita o alla sua inutilizzabilità; tutta la documentazione in questione non è stata validamente contestata dall'opponente.
6) Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata e l'impugnato decreto ingiuntivo deve essere confermato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2746/2024, per le causali di cui in motivazione, così provvede: respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 858/2024, emesso dal Tribunale di Pescara il 15-7-2024, confermandolo in toto e dichiarandone la definitiva esecutività; condanna l'opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.052,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 9 settembre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
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