Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/06/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3529/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
c.f. , difeso dall'avv. SABADINI Parte_1 C.F._1
RICCARDO
ATTORE
e
, c.f. , difesa dagli avv. Controparte_1 P.IVA_1
CARLO BOURSIER NIUTTA, ENRICO BOURSIER NIUTTA e PATRIZIO
MARIA RIMONDI,
(c.f. , Controparte_2 C.F._2 [...]
, (c.f./P.Iv ), Parte_2 P.IVA_2 [...]
(c.f. ) e C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
, difesi dall'avv. LORENZO VALGIMIGLI e dall'avv.ta C.F._4
GIULIA GRECO
CONVENUTI
e p.i. , difsa dall'avv. FELICE DE SIMONE, Controparte_3 P.IVA_3
c.f. , difesa dall'avv. FILIPPO Controparte_4 P.IVA_4
MAZZUCATO
c.f. , difesa dall'avv. MAURIZIO Controparte_5 P.IVA_5
BELTRAMI
c.f. , difesa dall'avv. Controparte_6 P.IVA_6
ALBERTO SPIZUOCO
TERZE CHIAMATE
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio Parte_1 CP_1 Parte_2
, , e allo scopo di ottenere il
[...] Pt_2 Pt_3 Parte_4 risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza dell'infortunio (amputazione piede destro e frattura ossa piede sinistro) occorso in data 21.4.2018.
La dinamica del sinistro viene così riferita dall'attore:
“- Nella tarda mattinata del 21.04.2018 il Sig. si trovava presso la propria Pt_1 abitazione sita in Faenza (RA), via Corleto 136 .
- Il fondo confina con il fondo agricolo sito in Faenza (RA), via Corleto 132, Pt_1 censito al Catasto Terreni al Foglio 76, particella 140, di proprietà dell'
[...]
CE , e Controparte_7 Controparte_8 concesso in affitto all'azienda agricola (doc. 1 verbale Parte_2 accertamenti urgenti;
doc. 1 bis 100 n. 39 foto allegate agli accertamenti dei CP_9 carabinieri;
doc. 5 verbale sommarie informazioni ai carabinieri;
doc. Parte_2
11 relazione ausl;
doc. 11 decies allegato 9 visura camerale azienda agricola
doc. 43 relazione tecnica;
doc. 43 bis visura terreno/estratto mappale). Parte_2
- Lungo il confine tra i due terreni è presente nel primo tratto una recinzione, oltre ad un passaggio pedonale largo circa 1, 5 mt;
la linea di confine prosegue in corrispondenza di un fosso, è quindi possibile il passaggio libero tra i fondi (…) - Nell'area di accesso al fondo all'epoca del sinistro (aprile 2018) o nei mesi Parte_2 precedenti, non era presente alcuna segnaletica (doc. 1 bis 100 n. 39 foto CP_9 allegate agli accertamenti dei carabinieri).
- Sul fondo condotto dall'azienda era presente l'operaio Parte_2 [...]
coadiuvante della suddetta azienda agricola, alla guida di un trattore Parte_4 cabinato (targato BP291N, modello New Holland T4-95F, colore blu, alto 2,3 mt), con annesso nella parte posteriore un trincia erba per triturazione larga circa 2 mt (marca
colore verde, modello F51, matricola 15056) (doc. 1 verbale accertamenti CP_10 urgenti;
doc. 1 bis 100 n. 39 foto, cfr foto da 27 a 34; doc. 2 relazione indagini CP_9 carabinieri;
doc. 5 verbale sommarie informazioni ai carabinieri;
doc. Parte_2
5 bis fascicolo penale: verifica rapporto Persona_1 Parte_2 doc. 9 sequestro trattore e trincia;
doc. 11 relazione ausl;
doc. 11 bis allegato 2 sequestro trattore e trincia).
- L'operaio era intento a tagliare l'erba della carraia delimitata, da un lato dal confine tra i due fondi, e dall'altro dalla prima fila di peschi coltivati nel terreno condotto
2 dalla soc. (…) In particolare la suddetta area tra il confine con il fondo Parte_2
e il primo filare del pescheto è larga circa 4/5 mt (doc. 1 bis 100 n. Pt_1 CP_9
39 foto, cfr foto 1, 2, 4, 11, 12, 13, 21, 22, 24, 24; doc. 43 perizia tecnica) (…) - All'epoca del sinistro l'erba presente nell'area tra il primo filare del pescheto e il centro della carreggiata era alta circa 50/60 cm (…) - Nell'area era presente un tratto di infrastruttura telefonica costituito da un cavo della telefonia che sovrastava i fondi.
- Il cavo della telefonia e la relativa fune acciaiosa di sostegno in condizioni normali corrono paralleli e combacianti, adesi l'uno all'altro e uniti in diversi punti da fasce metalliche che li tengono materialmente agganciati.
- Il cavo della telefonia e la relativa fune acciaiosa erano sostenuti da un primo palo sito sul terreno di al confine tra i fondi agricoli (all'altezza della pianta n. 11 Pt_1 del primo filare del pescheto , ed un secondo palo collocato a distanza di Parte_2 decine di metri all'interno del podere in posizione non visibile dal fondo Parte_2 del sig. (all'altezza della pianta n. 11 del filare n.11 del pescheto Pt_1 Parte_2
(…) - Il suddetto cavo della telefonia e relativa fune acciaiosa sin dagli ultimi mesi del 2017 non risultavano più in tensione ma erano abbassati fino a sfiorare la chioma degli alberi del frutteto, in posizione perpendicolare rispetto alla carraia su cui transitavano i mezzi agricoli nel tragitto via Corleto/fiume Montone e viceversa (…) -
Udito il sopraggiungere del mezzo agricolo il sig. usciva nel cortile per Pt_1 verificare la situazione.
- Il sig. notava un operaio alla guida di un trattore cabinato, che transitava Pt_1 in direzione via Corleto/fiume Montone.
- Il passaggio del trattore cabinato era ostacolato dalla presenza, perpendicolarmente alla sua traiettoria di marcia, del suddetto cavo della telefonia e relativa fune di acciaio, abbassati rispetto all'altezza mantenuta in condizioni di normale tensione fino a sfiorare la chioma degli alberi del frutteto (doc. 1 verbale accertamenti urgenti, fascicolo fotografico p.2; doc. 1 bis 100 n. 39 foto, cfr foto 2, 3, 4, 20, 21; doc. CP_9
5 verbale sommarie informazioni ai carabinieri , doc. 11 relazione Parte_2 ausl;
docc. 17-18-19-20 fax az. ; doc. 43 perizia tecnica). Controparte_11
- La parte superiore del mezzo agricolo, al transito sotto l'infrastruttura telefonica, sarebbe entrata in collisione rischiando di spezzare il cavo della telefonia interrompendo la linea (doc. 1 verbale accertamenti urgenti, fascicolo fotografico p.2; doc. 1 bis 100 n. 39 foto, cfr foto 2, 3, 4, 20, 21; doc. 5 verbale sommarie CP_9 informazioni ai carabinieri , doc. 11 relazione ausl;
docc. 17-18-19- Parte_2
20 fax az. ; doc. 43 perizia tecnica). Controparte_11
- Il conducente del mezzo, che in quel momento stava tagliando l'erba transitando nel tratto della carraia da via Corleto verso il fiume Montone, manifestava la difficoltà di passaggio richiamando l'attenzione del sig. Pt_1
3 - Il sig. dopo aver scambiato con l'operaio alcuni gesti di intesa per Pt_1 concordare l'accesso al fondo, varcava il confine tra i due terreni, attraversava la suddetta carraia, e si posizionava al bordo della stessa nei pressi dell'albero di pesco n. 11 del primo filare coltivato, per verificare la problematica e cercare di sollevare il cavo abbassato verso la cima dell'albero del primo filare, anche aiutandosi con un forcale (doc. 1 verbale accertamenti urgenti, fascicolo fotografico p.2; doc. 1 bis 100
n. 39 foto, cfr foto da 1 a 12 e da 20 a 25; doc. 11 relazione ausl;
doc. 43 CP_9 perizia tecnica).
- Tuttavia, improvvisamente e senza preavviso, l'operaio che conduceva il trattore azionava il mezzo e sopraggiungeva a velocità sostenuta di circa 10 km orari in prossimità dell'albero di pesco n. 11 del primo filare presso il quale si trovava il sig. doc. 1 verbale accertamenti urgenti;
doc. 1 bis 100 n. 39 foto allegati Pt_1 CP_9 agli accertamenti dei carabinieri;
doc. 2 relazione indagini carabinieri;
doc. 11 relazione ausl;
doc. 43 perizia tecnica).
- Il mezzo agricolo impiegava circa 10 secondi per compiere il percorso dal primo albero del filare alla pianta n.11 presso cui si trovava il sig. percorrendo una Pt_1 distanza di circa 25/30 mt (doc. 1 verbale accertamenti urgenti;
doc. 1 bis 100 CP_9
n. 39 foto allegati agli accertamenti dei carabinieri;
doc. 2 relazione indagini carabinieri;
doc. 11 relazione ausl;
doc. 43 perizia tecnica).
- Nell'avvicinarsi al punto in cui era posizionato il sig. il conducente del Pt_1 mezzo agricolo manteneva la trincia accesa e in funzione (doc. 1 verbale accertamenti urgenti;
doc. 1 bis 100 n. 39 foto allegati agli accertamenti dei carabinieri;
CP_9 doc. 2 relazione indagini carabinieri;
doc. 11 relazione ausl;
doc. 43 perizia tecnica).
- La trincia in funzione procedeva a tagliare l'erba in direzione Via Corleto/Fiume Montone dall'inizio del filare fino ai pressi della posizione del sig. il percorso Pt_1 di taglio avveniva in corrispondenza di tale traiettoria (doc. 1 verbale accertamenti urgenti;
doc. 1 bis 100 NIKON n. 39 foto allegati agli accertamenti dei carabinieri;
doc. 2 relazione indagini carabinieri;
doc. 11 relazione ausl;
doc. 43 perizia tecnica, rappresentazione grafica p.22).
- In prossimità del punto in cui era collocato il sig. il conducente effettuava Pt_1 uno modesto spostamento della traiettoria del mezzo agricolo verso il centro della carreggiata per oltrepassare il sig. il percorso di taglio nei pressi dell'albero Pt_1
n.11 del primo filare subiva quindi una modifica di traiettoria (…) - Durante la marcia del mezzo agricolo la trincia tagliaerba agganciava la fune di acciaio, cagionando un forte suono metallico (doc. 1 verbale accertamenti urgenti;
doc. 1 bis 100 n. CP_9
39 foto allegati agli accertamenti dei carabinieri;
doc. 2 relazione indagini carabinieri;
doc. 11 relazione ausl;
doc. 43 perizia tecnica).
4 - Invero, la suddetta fune di acciaio, abbassata verso il pescheto unitamente al cavo della telefonia nel primo tratto dal palo al primo filare, nell'ulteriore tratto aveva perso tensione andandosi ad adagiare per una porzione sul terreno (doc. 1 verbale accertamenti urgenti;
doc. 1 bis 100 n. 39 foto allegati agli accertamenti dei CP_9 carabinieri;
doc. 2 relazione indagini carabinieri;
doc. 11 relazione ausl;
doc. 43 perizia tecnica).
- Il tratto della fune di acciaio adagiata sul terreno si presentava occultata e non visibile dal fondo di perché coperta dalle fronde degli alberi del pescheto e Pt_1 dall'erba alta circa 50/60 cm nella porzione dell'area tra il centro della carraia e il primo filare del pescheto (doc. 1 verbale accertamenti urgenti;
doc. 1 bis Parte_2
100 n. 39 foto allegati agli accertamenti dei carabinieri;
doc. 2 relazione CP_9 indagini carabinieri;
doc. 11 relazione ausl;
doc. 43 perizia tecnica).
- Il tratto della fune di acciaio adagiata sul terreno si presentava occultata e non visibile altresì collocandosi presso il primo filare del podere perché Parte_2 coperta dalle fronde degli alberi del pescheto e dall'erba alta circa 50/60 cm (doc. 1 verbale accertamenti urgenti;
doc. 1 bis 100 n. 39 foto allegati agli CP_9 accertamenti dei carabinieri;
doc. 2 relazione indagini carabinieri;
doc. 11 relazione ausl;
doc. 43 perizia tecnica).
- Nonostante il forte rumore provocato dalla fune di acciaio intercettata nella trincia che ruotava ad alta velocità, posta sul retro del trattore, ed altresì le urla e i gesti del
Sig. per richiamare l'attenzione del conducente del mezzo, il trattore Pt_1 proseguiva la propria corsa ad alta velocità procedendo verso il punto in cui era collocato il sig. (doc. 1 verbale accertamenti urgenti;
doc. 1 bis 100 Pt_1 CP_9
n. 39 foto allegati agli accertamenti dei carabinieri;
doc. 2 relazione indagini carabinieri;
doc. 11 relazione ausl;
doc. 43 perizia tecnica).
- Il sig. posizionato tra la carraia sulla quale stava sopraggiungendo il mezzo Pt_1 agricolo e la pianta di pesco n. 11 nel primo filare del pescheto non aveva Parte_2 possibilità di spostarsi, anche in ragione della forte velocità con cui stava sopraggiungendo il trattore, e pertanto si avvicinava il più possibile alla pianta del pescheto per evitare di essere investito dal passaggio del mezzo agricolo (doc. 1 verbale accertamenti urgenti;
doc. 1 bis 100 n. 39 foto allegati agli CP_9 accertamenti dei carabinieri;
doc. 2 relazione indagini carabinieri;
doc. 11 relazione ausl;
doc. 43 perizia tecnica).
- Sopraggiunto il trattore nei pressi della posizione in cui si trovava collocato, il sig. percepiva un dolore lancinante ai piedi e cadeva a terra tra il mezzo agricolo Pt_1
e il filare.
- Invero, la fune di acciaio era stata agganciata dalla trincia, attirata verso rotore e raccolta intorno allo stesso;
tali movimenti determinavano la messa in tensione della 5 fune. Mentre veniva attirata verso il rotore e messa in tensione, la fune di acciaio aveva impattato negli arti inferiori del sig. provocandogli l'amputazione del piede Pt_1 destro e una grave frattura all'arto sinistro”.
Nella prospettazione attorea, la convenuta, e con essa i soci e il Parte_2 coadiuvante e sarebbero responsabili del danno subito Parte_4 CP_1 dal – sub specie di danno patrimoniale per la perdita di capacità lavorativa Pt_1 specifica e per spese spese mediche e di danno biologico – ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. per non aver correttamente manutenuto l'infrastruttura telefonica e non aver messo in sicurezza l'area.
La risponderebbe, inoltre, ai sensi dell'art. 2050 c.c., nonché ex art. Parte_2
2049 c.c. per il fatto colposo del dipendente conducente del trattore Parte_4 al quale era agganciato il trinciaerba.
Essa avrebbe inoltre violato diverse norme di cui al d.lgs 81/2008, analiticamente indicate alle pagg. 61 e 62 dell'atto di citazione. Cont Analogamente, risponderebbe dell'operato negligente del responsabile della manutenzione della rete telefonica per l'area Emilia Romagna, ing. Persona_2
Si è costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree e chiamando in CP_1 causa appaltatrice del servizio di manutenzione delle infrastrutture della Controparte_3 rete telefonica, nei confronti della quale ha spiegato una domanda di risarcimento del danno o di manleva in caso di accoglimento delle domande attoree, e a fini di manleva la propria compagnia assicurativa la quale ha già liquidato al Controparte_4 un acconto di € 200.000. Pt_1
Si sono costituiti e ed , e Parte_2 Parte_2 Pt_2 Pt_3
resistendo alle domanda proposte nei loro confronti, chiedendo Parte_4 autorizzarsi la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa
[...]
e proponendo una domanda riconvenzionale trasversale nei Controparte_5 confronti di in caso di accoglimento delle domanda dell'attore. CP_1
Si è costituita resistendo alla domanda proposta nei propri confronti da Controparte_3 Cont
e chiamando in causa la propria compagnia assicurativa Controparte_6
Si è poi costituita , chiedendo il rigetto delle domande proposte nei Controparte_4 Con confronti di e, in subordine, la condanna di a tenere indenne la propria CP_3 assicurata da quanto questa sia tenuta a pagare al Pt_1
Si è costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree e Controparte_5 proponendo, per il caso di accoglimento delle domande proposte dall'attore nei confronti della Società Agricola e dei convenuti una domanda Parte_2 riconvenzionale trasversale nei confronti di e di CP_1 CP_3
6 Si è infine costituita chiedendo il rigetto delle domande Controparte_6 proposte nei confronti di eccependo l'inoperatività della polizza e CP_3 proponendo domanda di regresso/surroga in via anticipata nei confronti dei convenuti.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una CTU medico legale sulla persona dell'attore.
Le domande proposte dall'attore nei confronti dei convenuti sono fondate nei limiti di seguito indicati.
Occorre prima di tutto ricostruire il sinistro, la cui dinamica, nei suoi tratti essenziali e per quanto occorre ai fini della decisione della causa, risulta in modo sostanzialmente pacifico sia dalle allegazioni delle parti, discordanti solamente in aspetti del tutto marginali, sia dai documenti (in particolare, docc. 1, 2, e 11 di parte attrice;
doc. 1 parte convenuta . Parte_2
In data 21.4.2018, mentre si trovava nella propria abitazione, Parte_1 confinante con il campo condotto in affitto dalla Società Agricola convenuta (terreno sito in Faenza, via Corleto 132, coltivato a pescheto), sentiva il rumore di un trattore provenire dal fondo finitimo.
Egli, conscio del fatto che il cavo del telefono che passa perpendicolarmente al frutteto condotto dalla , posto a servizio anche della propria abitazione, aveva Parte_2 perso tensione e si era quindi abbassata andando ad appoggiarsi sulle piante, si affacciava per controllare la situazione, temendo che il trattore nel transitare potesse danneggiare il cavo telefonico.
Affacciatosi, il si avvedeva del fatto che il trattore, utilizzato in quel momento Pt_1 per lo sfalcio dell'erba alta circa 50 – 60 cm (al trattore era infatti agganciato un trincia erba per triturazione largo circa 2 mt) e condotto da transitando Parte_4 avrebbe effettivamente potuto intercettare il cavo telefonico.
L'attore, quindi, entrava nel fondo confinante con un forcale e, visto da
[...]
si poneva lateralmente al trattore, accanto all'albero di pesco n. 11, Parte_4 tentando di sollevare il cavo della telefonia con un forcale.
Relativamente a tale aspetto, non è rilevante chiarire se il abbia o meno Pt_1 ricevuto un cenno d'assenso dal al momento di entrare nel campo di via Parte_2
Corleto 132, né se vi sia stata un'intesa tra i due affinché l'attore sollevasse il cavo al fini di consentire il transito del trattore.
Ciò che conta, invece, ai fini della concorrente responsabilità dei convenuti Parte_2
, e e della , è che abbia
[...] Pt_3 Pt_4 Parte_2 Parte_5 effettivamente visto il entrare nel campoe e porsi lateralmente rispetto alla Pt_1 traiettoria del trattore cercando di sollevare il cavo col forcale, e che ciononostante
7 abbia proseguito la propria marcia “schivando” il mantenendo il trinciaerba Pt_1 acceso.
Questo è un aspetto del tutto pacifico.
Il trattore, quindi proseguiva la propria marcia oltre il punto in cui si trovava il Pt_1 effettuando una deviazione a sinistra (il trattore procedeva con direzione via Corleto –
Fiume Montone).
Nella marcia, tuttavia, il trinciaerba, come detto rimasto in funzione mentre il trattore passava accanto al agganciava il cavo metallico che doveva fungere da Pt_1 sostegno al cavo telefonico e che si era invece staccato in corrispondenza dell'albero di pesco n. 11 adagiandosi per terra, mettendolo improvvisamente e repentinamente in forte tensione.
Non è stata provata l'allegazione dei convenuti e dei terzi chiamati, rilevante ai fini del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., per cui il cavo d'acciaio era in realtà visibile.
Il cavo, così posto in tensione, colpiva le gambe del – può immaginarsi, come Pt_1 hanno fatto gli accertatori dell e i Carabinieri (doc. 2 e 11 di parte attrice), che Pt_6 egli avesse messo un piede in una spira formata dal cavo e che il cappio si sia stretto sulle gambe;
si tratta però di un dettaglio non rilevante, poiché è pacifico che sia stato il cavo tesosi repentinamente a provocare le lesioni all'attore – amputando il piede destro e provocando la frattura della tibia e del perone dell'arto sinistro.
L'attore è stato rinvenuto dal convenuto immediatamente informato Parte_2 dell'accaduto da e subito accorso, appoggiato con il braccio destro Parte_4 sul trinciaerba (cfr. s.i.t. doc. 5 parte attrice, il quale così riferisce: Parte_2
“…era evidente quello che era successo, ossia che una parte del cavo in acciaio che avrebbe dovuto sosteneva” (così nel verbale) “il filo del telefono che passa da sopra il mio frutteto, anziché sostenere il cavo del telefono si era spezzato ed era finito sul terreno, nell'erba, diventando non più visibile. Quindi al passaggio del mezzo agricolo, condotto da il filo d'acciaio probabilmente era stato agganciato e Pt_4 tirato sotto la trancia afferrando anche il piede del ). Pt_1
Occorre a questo punto verificare se dai fatti così descritti discenda la responsabilità dei convenuti.
Iniziando l'esame dalla responsabilità di ritiene il giudicante che sussista CP_1 una responsabilità della medesima ai sensi dell'art. 2051 c.c.
In proposito, va premesso in diritto che i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. sono il nesso di causa tra la res e il danno evento, il danno evento stesso e il rapporto di custodia tra il convenuto e la res produttiva del danno.
8 Non rileva in alcun modo l'eventuale colpa del custode (“L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità
o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.”, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024 (Rv. 670982 - 02)
Quanto al nesso di causa, la S.C. afferma che “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è
a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024 (Rv. 670936 - 01).
Va, infine, chiarito che, assolto l'onere probatorio dei suddetti fatti costitutivi da parte del danneggiato, il custode può andare esente da responsabilità provando il caso fortuito, che può essere costituito dal fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., il quale quindi può limitare o escludere del tutto la responsabilità del custode
(“In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed
9 evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021 (Rv. 663127 - 01).
Ora, nel caso di specie è pacifico che sia stato il cavo di acciaio, entrato in interazione con la trinciaerba in movimento, a cagionare le lesioni patite dal Pt_1
Il rapporto di custodia non può essere escluso dal semplice fatto che la manutenzione delle infrastrutture fosse stata appaltata a (Sez. 3 - , Sentenza n. 7553 del Controparte_3
17/03/2021 (Rv. 660915 - 01).
La S.C., infatti, esclude la responsabilità del custode soltanto nell'ipotesi in cui il committente si spogli totalmente della custodia della res (ad esempio, nei casi in cui l'area di cantiere sia interamente delimitata e sotto l'esclusiva custodia dell'appaltatore, cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del 18/09/2023 (Rv. 668758 - 01).
Va quindi affermata la responsabilità del custode, ossia di chi aveva il potere di fatto sulla cosa, e quindi di proprietaria dell'infrastruttura. CP_1
Resta da esaminare – chiarita l'irrilevanza di ogni profilo di colpa di e CP_1 quindi delle negligenze nella custodia del bene – la sussistenza di una condotta colposa del danneggiato e l'incidenza eziologica di questa rispetto all'evento.
Ritiene il giudicante che debba ritenersi sussistente una condotta colposa del Pt_1
Il suo comportamento, infatti, non è certamento stato diligente e improntato a cautela, essendosi questi avventurato a tenere in alto il cavo telefonico puntellandolo con un forcale ponendosi di fianco alla traiettoria di un trattore con il trinciaerba in movimento.
Egli, peraltro, benché non vi sia prova che il cavo fosse effettivamente visibile in quel punto, sapeva o comunque avrebbe potuto sapere che il cavo d'acciaio che sosteneva quello telefonico era spezzato e doveva trovarsi sull'erba nelle immediate vicinanze, poiché aveva evidentemente gli occhi fissi sul cavo – che, come detto, stava puntellando col forcale – e ben poteva vedere che esso non correva parallelo, come avrebbe dovuto, al cavo d'acciaio.
Per la dinamica dell'evento, in ogni caso, la responsabilità del può essere Pt_1 soltanto concorrente in misura senz'altro inferiore a quella del custode.
La peculiare dinamica dell'evento e l'assenza di un intrinseca pericolosità della res, infatti, attenuano la colpa del che difficilmente avrebbe potuto immaginare, Pt_1 nonostante il proprio comportamento non improntato a predenza, quello che sarebbe accaduto.
10 Ritiene il giudicante, in considerazione di ciò, che la condotta colposa del Pt_1 abbia concorso alla produzione del danno in misura pari al 20%.
Va, a questo punto, esaminata la responsabilità degli altri convenuti.
In proposito, reputa il Tribunale che sia applicabile l'art. 2050 c.c.
La S.C. ha infatti già avuto modo di precisare che l'attività di sfalcio dell'erba con un trinciaerba agganciato a un trattore costituisce un'attività pericolosa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15288 del 30/10/2002).
Di conseguenza, i convenuti , e la , Pt_2 Pt_3 Parte_4 Parte_2 sono onerati della prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Trattandosi anche in tal caso di responsabilità oggettiva, non rileva la colpa dei convenuti (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26516 del 17/12/2009 (Rv. 610473 - 01)
La prova liberatoria non è stata fornita.
È, anzi, pacifico che la non avesse messo in sicurezza l'area, Parte_2 recintandola ovvero provvedendo a mettere in sicurezza il cavo.
A nulla rileva, sotto tale aspetto, che la non fosse obbligata della Parte_2 manutenzione del cavo in quanto non proprietaria dello stesso o non obbligata contrattualmente alla manutenzione;
in realtà, tale obbligo incombeva sulla Società proprio nella misura in cui essa era tenuta, ex art. 2050 c.c., a svolgere l'attività di sfalcio dell'erba adottando tutte le misure idonee a prevenire danni a terzi.
Sempre in base all'art. 2050 c.c. è responsabile che svolgeva Parte_4 materialmente l'attività di sfalcio dell'erba, il quale ha omesso la più elementare norma di sicurezza che avrebbe evitato il danno patito dal allontanare il e Pt_1 Pt_1 arrestare la marcia del trattore, o, quantomeno, arrestare la trinciaerba nel transitare a fianco dell'attore.
I convenuti e soci della , rispondono Pt_2 Parte_3 Parte_2 personalmente anche dell'obbligazione da fatto illecito gravante sulla società ex art. 2267 c.c.
Ritiene il giudicante, valutata l'incidenza dei vari fattori causali che hanno concorso alla produzione dell'evento e l'entità della condotta colposa dell'attore, che la quota di ripartizione della responsabilità va così ripartita: 40% a carico di 40% a CP_1 carico dei convenuti e 20% a carico dell'attore.
È opportuno precisare che la ripartizione delle quote di responsabilità tra e CP_1
i convenuti ha rilievo esclusivamente internamente, poiché nei confronti dell'attore l'obbligazione rimane solidale e ciascun responsabilità rimane obbligato per l'intero.
11 Occorre a questo punto passare all'esame delle domande trasversali, principiando da quella proposta da nei confronti di CP_1 CP_3
Con Contestualmente va esaminata la domanda proposta da assicuratrice di , CP_4 nei confronti di CP_3
Con Va, in proposito, preliminarmente precisato che quella proposta da è una domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
La causa petendi di tale domanda è, infatti, l'inadempimento dell'obbligazione avente a oggetto la manutenzione dell'infrastruttura telefonica, assunta da nei CP_3 Con confronti di in forza di un contratto di appalto efficace dal 1.3.2018, preceduto da un contratto avente analogo oggetto sottoscritto da quale mandataria di un CP_3
ATI.
Orbene, è pacifico che effettivamente fosse appaltatrice del servizio di CP_3 manutenzione nel periodo in cui è occorso il sinistro.
Con È, altresì, provato che avesse segnalato la necessità di procedere all'intervento in Con data 8.3.2018 e 16.4.2018 (docc. 7 e 8 di ).
Sul punto, deduce che, poco prima del sinistro, era stato eseguito un primo CP_3 intervento manutentivo in data 21.3.2018, nel corso del quale essa si era limitata a sostituire uno dei pali di sostegno del cavo, dovendo invece astenersi dall'eseguire un intervento completo perché a tal fine era necessario entrare nel fondo del e Pt_1 non vi erano le necessarie autorizzazioni.
È, quindi, pacifico che non sia stata eseguita la necessaria manutenzione completa dell'area.
L'appaltatrice, tuttavia, deduce di non aver potuto adempiere esattamente la propria obbligazione per una causa a sé non imputabile costituita dall'impossibilità di accedere al fondo del Pt_1
Ritiene il giudicante che le allegazioni di poste a fondamento della prova CP_3 liberatoria di cui all'art. 1218 cc., non siano provate.
Non è, infatti, provato né che fosse effettivamente necessario, al fine di mettere in sicurezza l'infrastruttura, accedere al fondo del né che – ove ciò fosse provato Pt_1
– che l'attore effettivamente negò, prima del sinistro, l'accesso al fondo.
A nulla rileva ai fini della prova indiziaria del fatto che fosse stato negato l'accesso prima dell'incidente che, effettivamente, successivamente al 21.4.2018, l'attore negò Con l'accesso al proprio fondo ai tecnici di , poiché tale rifiuto fu motivato dalla necessità di preservare in luoghi in considerazione delle indagini penali in corso.
Con
dunque, va condannata al risarcimento del danno subito da . CP_3
12 Con Il danno è costituito dagli esborsi che è condannata a sostenere per il risarcimento del danno in favore del che verranno di seguito quantificati. Pt_1
Consequenzialmente, va accolta la domanda di manleva proposta da CP_4 CP_3 andrà perciò condannata a manlevare da quanto questa dovrà sostenere quale CP_4 Con assicuratrice di per il risarcimento del danno spettante al Pt_1
Rimangono a questo punto da esaminare due distinte domande di manleva: quella proposta dai convenuti nei confronti della propria Compagnia assicurativa, Parte_2
e quella proposta da nei confronti della propria Controparte_5 CP_3
Compagnia assicurativa, Controparte_6
Quanto alla prima, non solleva alcuna eccezione circa l'operatività Controparte_5 della polizza.
Conseguentemente, dall'accoglimento della domanda proposta dal nei Pt_1 confronti dei convenuti discende l'accoglimento della domanda di manleva Parte_2 da questi proposta nei confronti di Controparte_5
Quanto alla seconda, invece, la Compagnia Assicurativa solleva la seguente eccezione di inoperatività della polizza: “ assicurava per Controparte_6 CP_3 la responsabilità civile in forza di polizza n. M9200401600 con effetto dal 28/02/2013 al 30/09/2013 (doc. 3) e in seguito risolta a far data dal 30/09/2019.
La rateazione del premio era semestrale e andava pagata il 30/3 e il 30/9 di ogni anno.
Come si evince dal frontespizio della polizza (v. doc. 2) alla sezione “Calcolo del premio” il premio veniva calcolato in misura variabile pari al 15 % delle retribuzioni totali lorde erogate da ai suoi dipendenti e dirigenti, con un premio minimo CP_3 assoluto di € 12.000. L'art. 19 delle Condizioni Generali (v. polizza pagine 12 e 13 ) sotto la rubrica “Regolazione del Premio” prevede “Qualora sulla scheda di Polizza sia indicato che il Premio è convenuto in tutto o in parte in base a Elementi Variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata nella scheda di Polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo restando il Premio Minimo Assoluto riportato nella scheda di polizza”.
Ai sensi dell'art. 19 lettera A), a tale scopo l'assicurato doveva comunicare, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, le retribuzioni lorde totali corrisposte ai dipendenti, dirigenti e agli altri soggetti individuati in polizza.
Sempre ai sensi della suddetta lettera A) “Le differenze attive o passive del Premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 15 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione”.
13 La lettera B) dell'art. 19 recita: “B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e del pagamento della differenza attiva.
Se il Contraente, o l'Assicurato, non effettua nei termini prescritti al precedente punto A):
- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza dovuta,
la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei predetti termini fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente, o l'Assicurato, abbia adempiuto ai suoi obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901, comma 2, del codice civile: il Premio Minimo Annuo Anticipato per le rate successive, viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della
Società a pretendere il conguaglio del Premio, Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente, o l'Assicurato, non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente”.
Contrariamente a quanto previsto dalla polizza, dopo aver comunicato il CP_3
16/11/2018 l'importo delle retribuzioni lorde erogate nell'ultima annualità assicurativa non ha pagato il conguaglio dovuto alla Compagnia per l'anno 2018 pari ad € 51.140.
Con pec del 4/12/2018 (doc. 4) l'agente di chiedeva a Controparte_12 di provvedere a tale pagamento entro 15 giorni informandola che ai sensi del CP_3 citato art. 19, trascorso invano tale termine, le garanzie di polizza sarebbero state sospese.
Ad oggi non ha pagato né il suddetto importo di € 51.400 né tantomeno la CP_3 rata relativa alla seconda mensilità scaduta il 30/03/2019 pari a € 6.120 (v. email dell'agente in data 10/8/2019: doc. 5). CP_12
eccepisce pertanto la sospensione della garanzia ai sensi del citato art. 19 CP_6
e dell'art. 1901 c.c., la risoluzione del contratto ipso iure ai sensi del 3° comma del suddetto art. 1901 c.c., nonché l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 19 lettera B cit. trattandosi di sinistro accaduto nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.”.
Nella memoria I ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha replicato alla suesposta CP_3 eccezione evidenziando che l'importo di € 51.400 era stato azionato monitoriamente con due separati decreti ingiuntivi, emanati dal Tribunale di Avellino e di Napoli Nord
14 e che la posizione era stata definita transattivamente con il pagamento dell'importo di
€ 48.000.
Nella proposta di transazione contenuta in uno scambio di corrispondenza tra i legali di e di il legale di chiariva che “resta inteso che in ipotesi CP_3 CP_6 CP_3 di accettazione nessuna ulteriore somme sarà dovuta in relazione alla polizza in oggetto e che provvederà a mantenere la copertura assicurativa della società CP_13 sino al febbraio 2019” (cfr. doc. 9 allegato alla prima memoria, fascicolo . CP_3
La proposta è stata accettata da per il tramite del proprio legale (cfr. doc. 10 CP_6 allegato alla prima memoria, fascicolo . CP_3
Per accordo delle parti – non sconfessato da nei successivi scritti difensivi – CP_6 quindi l'efficacia della copertura assicurativa era stata estesa sino al febbraio 2019.
L'eccezione proposta da è quindi infondata, e la domanda di manleva CP_6 proposta da va accolta. CP_3
Occorre a questo punto procedere alla quantificazione del danno spettante a Pt_1
[...]
Per quanto riguarda il danno biologico permanente, la CTU, non contestata, ha accertato un danno biologico permanente pari al 54%.
In base alle Tabelle milanesi, applicabili al caso de quo, l'importo spettante a tale titolo
è pari, considerata l'età del danneggiato (anni 57 al momento del sinsitro), a € 304.846, cui va aggiunta una somma a titolo di danno morale liquidata, sempre in base alle
Tabelle Milanesi, pari a € 152.423.
Con riferimento al danno biologico temporaneo, il CTU riconosciuto, con valutazione ancora una volta non contestata, 150 giorni di ITT e 210 giorni di ITP al 75%, per un totale, considerato il valore di un giorno di ITT pari a € 115 sempre in base alle tabelle milanesi, pari a € 17.250 + 18.112 = 35.362,50.
Non va riconosciuta alcuna personalizzazione del danno, in applicazione dei principi di diritto affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 7513/2018: “…la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza
d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero
è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione": così già Sez. 3,
Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di
15 lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su
"aspetti dinamico-relazionali": non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014). In applicazione di tali princìpi, questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze
"specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3,
Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).).
Le conseguenze pregiudizievoli allegate dall'attore (l'aver perduto la possibilità di proticare i propri hobbies della caccia e della pesca) non costituiscono infatti conseguenze eccezionali tali da giustificare un aumento del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico.
Occorre a questo punto procedere alla liquidazione del danno patrimoniale subito da
Parte_1
Con riguardo al danno patrimoniale, va distinto il danno emergente dal lucro cessante.
Costituiscono danno emergente attuale, cioè esborsi già sostenuti, le spese già sostenute in conseguenza del sinistro.
Esse sono pari a € 4.624,55 per spese riconosciute dal CTU, su cui le parti nulla hanno eccepito.
Va poi riconosciuto l'importo di € 400 a titolo di spesa sostenuta per la patente BS, resasi certamente necessaria in conseguenza della lesione subita.
Per quanto riguarda le spese per l'acquisto di un'autovettura nuova che avesse le caratteristiche necessarie per essere guidata dal esse non possono essere Pt_1
16 riconosciute nella loro interezza, pena un'evidente ingiusta locupletazione in favore del danneggiato.
Può essere, invece, riconosciuto il solo importo di € 350, indicato nella fattura prodotta n. 853/2019, relativa appunto all'acquisto di un'auto nuova, per la fornitura e l'installazione del pedale acceleratore a sinistra.
Non va riconosciuto l'importo di € 850 per i costi di adeguamento del traino, non essendo stato spiegato perché tale intervento sia stato reso necessario in conseguenza dell'illecito.
Non va poi risarcita la voce “spese varie” in quanto del tutto generica.
Tali importi, così come tutti gli importi che costituiscono un danno già verificatosi, come correttamente indicato dall'attore, vanno devalutati e rivalutati con interessi dalla data in cui è stato sostenuto il relativo costo sino alla data della presente sentenza (S.U.
1712/1995).
A titolo di danno emergente futuro va riconosciuto il complessivo importo di €
89.280,75 (per n.5 rinnovi di protesi € 15.328,10; per sostituzione materiale di consumo € 27.000,00; per future protesi € 42.328,10), così come riconosciuto dal CTU con valutazione non contestata.
Detti importi, in quanto ancora da sostenersi, non vanno rivalutati con interessi.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale da lucro cessante, il CTU ha riconosciuto una perdita totale di capacità lavorativa specifica rispetto alle attività che l'attore svolgeva (meccanico di autovetture).
Analogamente, è da riconoscersi una perdita totale di capacità lavorativa specifica rispetto all'altra attività produttiva di reddito precedentemente svolta dall'attore, ossia la coltivazione del fondo.
Occorre, in proposito, considerare che, secondo quanto dallo stesso allegato, il Pt_1 ha fatto richiesta di pensione anticipata percependo dal 1.1.2019 una pensione pari a €
1.101 mensili, con un decremento pari al 4,677%.
Egli ha allegato di percepire la pensione senza decremento dal luglio 2023.
In applicazione dei principi affermati dalla S.C. in materia di compensatio lucri cum damno (“In caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicchè, nel caso in cui
17 l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante.” Sez. 3 - , Sentenza n. 18050 del 05/07/2019 (Rv. 654357 - 01); per un caso esattamente analogo a quello che ci occupa: Sez. 3, sent.
n. 15822 del 28.7.2005 (Rv. 584363), per cui “In tema di liquidazione del danno alla persona, qualora la vittima dell'illecito, a causa dell'invalidità dallo stesso derivata, abbia perduto in tutto o in parte il proprio reddito da lavoro e la prospettiva di futuri guadagni, ma abbia ugualmente lucrato vantaggi patrimoniali con altri mezzi o per effetto di un rapporto giuridico indipendente dal fatto illecito, tali vantaggi, in quanto meramente occasionati dal fatto illecito e dall'evento dannoso, e non causalmente ricollegabili ad esso, non riducono nè elidono il pregiudizio legato alla perdita del reddito da lavoro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il lavoratore costretto al pensionamento anticipato a causa dell'invalidità provocata dall'altrui illecito extracontrattuale ha diritto al risarcimento del danno conseguente alla perdita dei proventi della sua attività lavorativa fino al compimento dell'età pensionabile, escludendo l'operatività della "compensatio lucri com damno" con il reddito derivante dalla pensione eventualmente percepita).” Sez. 3, Sentenza n. 15822 del 28/07/2005 (Rv. 584363 - 01)), non va sottratto dal danno patrimoniale da perdita di reddito l'importo percepito a titolo di pensione.
Ciò perché la pensione di anzianità, contrariamente alle prestazioni previdenziali assistenziali collegate al reddito e all'incapacità di produrne, non ha la funzione di ristorare il bene della vita perduto dall'attore, ossia appunto la capacità di produrre reddito.
Inoltre, essa si basa su presupposti del tutto diversi, ossia su un precedente rapporto contributivo, mentre le prestazioni assistenziali quali la pensione di invalidità si fondano hanno il loro presupposto nella perdita di capacità di produrre reddito (e, quindi, nell'illecito).
In base ai medesimi criteri, va invece sottratto l'importo percepito dal danneggiato a titolo di invalidità civile percepita dall'INPS, pari a € 11.064,74 (cfr comunicazione Contro INPS prodotta da in data 7.1.2025 in risposta all'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c.).
Va quindi integralmente risarcita la perdita di reddito subita dall'attore da maggio 2018 sino a giugno 2023, da in cui il avrebbe maturato i requisiti per la pensione, Pt_1 pari a complessivi € 93.781,40, considerato un reddito complessivo medio dei tre anni precedenti al sinistro pari a € 1.537,40 risultante dalla documentazione prodotta dall'attore, considerata anche l'attività di coltivazione diretta del proprio terreno precedentemente svolta dal rispetto alla quale egli ha senz'altro perduto la Pt_1 capacità lavorativa specifica (cfr. docc. 32, 33, 35 parte atttrice).
18 Va, infine, risarcito il danno da decurtazione futura della pensione, dal momento che se il danneggiato non avesse subito l'illecito avrebbe continuato a lavorare versando i relativi contributi e avrebbe quindi percepito una pensione di importo più alto.
Si tratta di una liquidazione che va svolta in via equitativa, considerando l'aspettativa di vita media e la pensione effettivamente percepita dal danneggaito. L'importo dovuto a tale titolo va quindi liquidato in € 10.000.
Quindi, il danno complessivamente subito da è pari a € 680.003,46, Parte_1 importo dato dalla somma delle voci di danno riconosciute detratto quanto da sottrarsi a titolo di compensatio.
Tale importo, da devalutarsi e rivalutarsi con interessi per le componenti di danno già subite (S.U. 1712/1995), va decurtato del 20% a titolo di concorso di colpa del danneggiato.
Il totale dovuto al dai convenuti è quindi pari a € 544.002,77, al netto di Pt_1 rivalutazione e interessi.
Da tale importo va detratto l'acconto di € 200.000 già ricevuto da , Controparte_4 per un totale di € 344.002,77.
Tale somma va ripartita internamente in parti uguali tra da un lato, e, CP_1 dall'altro, tra la , e Parte_2 Pt_3 Pt_2 Parte_4
Deve, infine, dichiararsi l'infondatezza di tutte le domanda di regresso o surrogazione in via anticipata, posto che sia l'azione di regresso sia la surrogazione presuppongono l'avvenuto pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così definitivamente provvede:
a) accertata la responsabilità dei convenuti e CP_1 Parte_4 Pt_2
e della Parte_3 Parte_2
relativamente al sinistro per cui è causa, e accertato un concorso di
[...] colpa del danneggiato nella misura del 20%, condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito da per un totale di € Parte_1
344.002,77, già sottratto l'acconto ricevuto da da Controparte_4 devalutarsi e rivalutarsi con interessi in relazione ai danni già subiti alla data della presente sentenza;
b) accertato l'inadempimento contrattuale di condanna quest'ultima Controparte_3
a risarcire il danno subito da quantificato nell'importo che questa CP_1
19 sia tenuta a pagare all'attore, dichiarando tenuta a manlevare Controparte_3
compagnia assicurativa di da quanto questa Controparte_4 CP_1 sia tenuta a versare alla propria assicurata in conseguenza della condanna contenuta nella presente sentenza;
c) condanna a manlevare da quanto questa sia Controparte_4 CP_1 tenuta a pagare in forza della presente sentenza all'attore, nei limiti delle condizioni contrattuali (franchigie e massimali); d) condanna a manlevare e Controparte_5 Parte_4 Pt_2
e Parte_3 Parte_2
da quanto essi siano tenuti a pagare in forza della presente sentenza
[...] all'attore, nei limiti delle condizioni contrattuali (franchigie e massimali);
e) condanna a manlevare da quanto essa Controparte_6 CP_3 sia tenuta a pagare a in forza della presente sentenza, nei limiti delle CP_1 condizioni contrattuali (franchigie e massimali);
f) rigetta tutte le altre domande proposte;
g) condanna i convenuti, in solido tra loro alla refusione delle spese legali in favore dell'attore, liquidate in € 14.000 oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge;
h) condanna e in solido tra loro alla refusione Controparte_3 Controparte_4 delle spese di lite sostenute da liquidate in € 14.000 oltre spese vive, CP_1
15%, iva e cpa se dovute e come per legge;
i) condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti Controparte_5 dei propri assicurati e e Parte_4 Pt_2 Parte_3
, liquidate in e Parte_2
14.000 oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge;
j) condanna alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_6 della propria assicurata liquidate in € 14.000 oltre spese vive, Controparte_3
15%, iva e cpa se dovute e come per legge;
k) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di tutte le parti in solido tra loro a eccezione dell'attore.
Si comunichi.
20.6.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna
Antonini, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013.
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