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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/03/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14320/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. FRANCO MASSIMO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. - indennità di accompagnamento
***
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni del consulente tecnico in CP_1 fase di ATP, anche in considerazione di un aggravamento delle condizioni sanitarie.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il CTU ha risposto ai quesiti formulando le seguenti conclusioni:
“Sulla base della documentazione medica in atti esibita e dell'esame clinico, siamo in grado di affermare che la Sig.ra è affetta da: “Spondilodiscoartrosi, coxartrosi bilaterale, Parte_1 periartrite scapolo-omerale, s. vertiginosa, cardiopatia ipertensiva, ipovisus, ipoacusia, diabete mellito tipo 2 e declino cognitivo in soggetto con cerebrovasculopatia cronica.”
Il quadro clinico, pur riproducendo complessivamente le stesse patologie presenti nelle valutazioni precedenti ha subito, nel tempo, una progressiva connotazione peggiorativa.
Così come si evidenzia dalla documentazione sanitaria, tale stato risulta particolarmente Evidente a causa di una progressiva sensibile involuzione dell'apparato osteoarticolare con una significativa limitazione delle capacità motorie, che appaiono rallentate, incerte, scarsamente coordinate tali da compromettere funzioni elementari, come la deambulazione e i cambi di postura. Tutto ciò è in accordo con una condizione di riduzione dell'autonomia nell' esecuzione delle attività basilari e strumentali di vita quotidiana.
In definitiva, sulla base degli elementi in nostro possesso e a causa dell'evoluzione delle proprie infermità, riteniamo che la Sig.ra abbia necessità di assistenza continua per Parte_1 svolgere in maniera adeguata gli atti quotidiani della vita e, pertanto, abbia diritto al riconoscimento del beneficio dell' indennità di accompagnamento con decorrenza Gennaio 2024.”
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti. Pertanto, sussistono i requisiti sanitari previsti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con la decorrenza indicata dal
CTU. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna dell' al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi CP_1 alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti extra- sanitari deve essere quindi demandato all' e il pagamento della prestazione è subordinato CP_1 all'esito positivo di tale verifica da parte dell'Istituto.
In considerazione della decorrenza del diritto, successiva sia alla domanda amministrativa che al ricorso giudiziario (sia per ATP che di merito), le spese di lite vanno compensate.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
21.12.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento da GENNAIO 2024 e condanna l' al pagamento in suo favore della prestazione oltre interessi CP_1
o rivalutazione, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 20.03.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo