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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/11/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna UD RA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 259 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi promossa
DA
, nato a [...] , l'[...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Filomena La Vecchia e dall'avv. Amanta Carlino, giusta procura in atti;
attore
E
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Calogero Meli, giusta procura in atti;
convenuta
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sosti- tuzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 17 ottobre 2025;
DEL PM: cfr. visto del 12 febbraio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., depositato in data 1 febbraio 2024,
, premettendo di avere, in data 19 agosto 2005, Parte_1
contratto matrimonio con dalla cui unione non sono nati CP_1
figli, ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dalla moglie, con addebito a quest'ultima, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A sostegno delle domande, l'attore ha dedotto che, a partire dal mese di ottobre 2023, la convivenza sarebbe divenuta intollerabile a causa del comportamento della la quale avrebbe intrapreso una relazione CP_1
extraconiugale con un altro uomo.
Ha chiesto, altresì, la condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale da lui patito a causa del comportamento tenuto dalla convenuta, da determinarsi in via equitativa.
Con comparsa, depositata il 24 giugno 2024, ha aderito alla CP_1
domanda di separazione e divorzio, ma ha contestato i fatti dedotti dal medesimo a titolo di addebito, chiedendo l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, nonché la previsione di un assegno di mantenimento in favore della stessa di euro 300,00 mensili.
Dato atto dell'infruttuosità del tentativo di conciliazione, stante l'espressa volontà delle parti di non volersi riconciliare, ritenuti insussistenti i
- 2 - presupposti per adottare i provvedimenti provvisori e urgenti, la causa è stata istruita con produzione documentale e con l'escussione di prove testimoniali ed è posta in decisione limitatamente alla domanda di sepa- razione, all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 17 ottobre 2025.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, nel merito, deve senz'altro accogliersi la domanda di separazione avanzata da parte ricor- rente considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non ri- conciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circo- stanze poste a sostegno delle difese reciproche oltre che la mancata op- posizione della resistente.
Il ha formulato domanda di addebito. Parte_1
È da evidenziare come, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determi- nazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
In particolare, laddove venga in rilievo il dovere di fedeltà, la giurispru- denza di legittimità ha chiarito che la prova dell'adulterio, costituendo una qualificata violazione del rapporto di coniugio, determina secondo
l'id quod plerumque accidit l'insorgenza della crisi coniugale (Cass., n.
16859/2015; Cass., n. 15811/2017).
Ai fini, poi, del riparto dell'onere della prova, grava sul coniuge richie- dente l'addebito la prova della violazione del dovere di fedeltà, mentre
- 3 - l'altra parte è tenuta a provare lo stato di disaffezione già in essere al mo- mento del tradimento, quale elemento idoneo ad incidere negativamente sul nesso causale, escludendolo (Cass., n. 2059/2012; Cass., n.
10823/2016; Cass., n. 3923/2018).
Infine, con riferimento alla portata del dovere di fedeltà, la cui violazione assume rilievo ai fini dell'addebito, preme precisare che tale obbligo deve essere letto nella prospettiva della fiducia e della dedizione che caratteriz- zano fisiologicamente il rapporto di coniugio, ragion per cui assumono rilievo tutte le condotte che siano idonee a ledere ovvero a porre in di- scussione tali fondamentali caratteristiche e, dunque, anche rapporti in- trattenuti con i terzi, che, pur privi di componenti di carattere sessuale, per le modalità assunte in concreto, siano suscettibili di pregiudicare la necessaria esclusività del rapporto matrimoniale (Cass., n. 8862/2012, in motivazione: “L'obbligo di fedeltà è sicuramente impegno globale di de- vozione, che presuppone una comunione spirituale tra i coniugi, volto a garantire e consolidare l'armonia interna tra essi”; Cass., n. 15557/2008:
“La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separa- zione ai sensi dell'art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si so- stanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge”: successive conformi: Cass., n. 8929/2013; Cass., n.
21657/2017).
Ciò premesso, risulta dimostrato alla stregua degli elementi probatori rac- colti nel corso del giudizio che la abbia intrattenuto una relazione CP_1
- 4 - con altro soggetto tale da determinare la crisi nel rapporto di coniugio, non essendo emerso alcun elemento per ritenere che al momento del tra- dimento, nella accezione ampia sopra descritta, la convivenza tra i coniugi fosse meramente formale, il cui onere probatorio gravava sulla medesima
CP_1
In particolare, sono stati prodotti degli screen shot tratti dal profilo Fa- cebook di , che ritraggono la convenuta insieme a quest'ul- Persona_1
timo in atteggiamenti intimi e con commenti del tipo “ il 12 gennaio mi sposo, ho trovato il grande amore;
la meraviglia delle meraviglie” che, complessiva- mente, convergono a provare in via presuntiva l'instaurazione di una re- lazione tra i due, introducendo elementi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c.
Va precisato che tali documenti siano utilizzabili nel processo a prescin- dere da ogni eventuale violazione della privacy, essendo liberamente va- lutabili dal Giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Peraltro, va aggiunto che la convenuta non ha contestato la circostanza di essere stata fotografata insieme a , il quale, peraltro, sen- Persona_1
tito come teste ha anche confermato di aver pubblicato le foto mostrate, negando, tuttavia, di avere una relazione con la convenuta ( cfr. verbale di udienza del 7 marzo 2025)
Ancora, anche il teste ha confermato di aver visto nel Testimone_1
mese di ottobre 2023 sui social numerose fotografie che ritraevano la convenuta con un altro uomo in atteggiamenti di evidente confidenza
(cfr. verbale di udienza del 7 marzo 2025, esame “sì è Testimone_2
vero, ricordo che leggevo dei commenti sull'amore, e vedevo delle foto che li ritraeva
- 5 - vicini, come se si stessero per baciare”).
Ebbene, a fronte di tali emergenze probatorie, il Tribunale ritiene provato il nesso di causalità tra i comportamenti addebitabili alla convenuta e il determinarsi del venir meno dell'affectio coniugalis.
Per tali ragioni, non essendo stata dimostrata la preesistenza di una crisi coniugale, la domanda di addebito proposta dall'attore va accolta.
Venendo al resto, va dichiarata inammissibile la domanda di manteni- mento formulata dalla convenuta, la quale si è costituita in giudizio tardi- vamente, evidenziando, per incidens, che l'accoglimento della domanda di addebito avrebbe, comunque, determinato il rigetto della stessa.
Parimenti, va dichiarata inammissibile la domanda della convenuta volta ad ottenere l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, stante la tardività, come detto, della costituzione e tenuto conto dell'assenza di figli mino- renni o di maggiorenni non autonomi.
Infine, va rigettata la domanda formulata dall'attore volta a ottenere la condanna della al pagamento di somma di denaro a titolo di CP_1
risarcimento del danno patito a causa della violazione dei doveri derivanti dal matrimonio.
A tal proposito, va detto che i doveri derivanti dal matrimonio hanno natura giuridica e la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente garantiti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad una autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. (Cassazione civile sez. I, n.18853 del 15/09/2011).
Tuttavia, va evidenziato che l'illecito endofamiliare non si sottrae alle
- 6 - ordinarie regole probatorie che presiedono all'accertamento della respon- sabilità ad esso correlata. Ne consegue che il danneggiato, al fine di otte- nere il risarcimento, è tenuto a dimostrare non solo il danno subito e il nesso di causalità ma anche che il pregiudizio lamentato costituisca con- seguenza immediata e diretta della condotta illecita posta in essere dal danneggiante.
Alla luce del principio di diritto sopra richiamato, la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente deve essere rigettata, non avendo fornito alcuna allegazione o prova del danno asseritamente patito, che non può ritenersi sussistente ipso iure.
Venendo alla domanda di divorzio, proposta dall'attore cumulativamente alla domanda di separazione, la stessa non è allo stato procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, af- finché questi - trascorsi 12 mesi dalla data della comparizione dei coniugi
(dall'udienza del 25 giugno 2024) provveda a esperire il tentativo di con- ciliazione.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
P.M., non definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, ec- cezione e difesa: pronunzia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
- 7 - nato a [...], l'[...], e nata a [...], il 12 CP_1
gennaio 1978, i quali hanno contratto matrimonio a Siculiana, il 19 agosto
2005, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Cani- cattì, numero 46, parte II, serie B, anno 2005 con addebito a carico della
CP_1
provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 26 novembre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. UD RA
- 8 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna UD RA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 259 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi promossa
DA
, nato a [...] , l'[...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Filomena La Vecchia e dall'avv. Amanta Carlino, giusta procura in atti;
attore
E
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Calogero Meli, giusta procura in atti;
convenuta
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sosti- tuzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 17 ottobre 2025;
DEL PM: cfr. visto del 12 febbraio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., depositato in data 1 febbraio 2024,
, premettendo di avere, in data 19 agosto 2005, Parte_1
contratto matrimonio con dalla cui unione non sono nati CP_1
figli, ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dalla moglie, con addebito a quest'ultima, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A sostegno delle domande, l'attore ha dedotto che, a partire dal mese di ottobre 2023, la convivenza sarebbe divenuta intollerabile a causa del comportamento della la quale avrebbe intrapreso una relazione CP_1
extraconiugale con un altro uomo.
Ha chiesto, altresì, la condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale da lui patito a causa del comportamento tenuto dalla convenuta, da determinarsi in via equitativa.
Con comparsa, depositata il 24 giugno 2024, ha aderito alla CP_1
domanda di separazione e divorzio, ma ha contestato i fatti dedotti dal medesimo a titolo di addebito, chiedendo l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, nonché la previsione di un assegno di mantenimento in favore della stessa di euro 300,00 mensili.
Dato atto dell'infruttuosità del tentativo di conciliazione, stante l'espressa volontà delle parti di non volersi riconciliare, ritenuti insussistenti i
- 2 - presupposti per adottare i provvedimenti provvisori e urgenti, la causa è stata istruita con produzione documentale e con l'escussione di prove testimoniali ed è posta in decisione limitatamente alla domanda di sepa- razione, all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 17 ottobre 2025.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, nel merito, deve senz'altro accogliersi la domanda di separazione avanzata da parte ricor- rente considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non ri- conciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circo- stanze poste a sostegno delle difese reciproche oltre che la mancata op- posizione della resistente.
Il ha formulato domanda di addebito. Parte_1
È da evidenziare come, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determi- nazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
In particolare, laddove venga in rilievo il dovere di fedeltà, la giurispru- denza di legittimità ha chiarito che la prova dell'adulterio, costituendo una qualificata violazione del rapporto di coniugio, determina secondo
l'id quod plerumque accidit l'insorgenza della crisi coniugale (Cass., n.
16859/2015; Cass., n. 15811/2017).
Ai fini, poi, del riparto dell'onere della prova, grava sul coniuge richie- dente l'addebito la prova della violazione del dovere di fedeltà, mentre
- 3 - l'altra parte è tenuta a provare lo stato di disaffezione già in essere al mo- mento del tradimento, quale elemento idoneo ad incidere negativamente sul nesso causale, escludendolo (Cass., n. 2059/2012; Cass., n.
10823/2016; Cass., n. 3923/2018).
Infine, con riferimento alla portata del dovere di fedeltà, la cui violazione assume rilievo ai fini dell'addebito, preme precisare che tale obbligo deve essere letto nella prospettiva della fiducia e della dedizione che caratteriz- zano fisiologicamente il rapporto di coniugio, ragion per cui assumono rilievo tutte le condotte che siano idonee a ledere ovvero a porre in di- scussione tali fondamentali caratteristiche e, dunque, anche rapporti in- trattenuti con i terzi, che, pur privi di componenti di carattere sessuale, per le modalità assunte in concreto, siano suscettibili di pregiudicare la necessaria esclusività del rapporto matrimoniale (Cass., n. 8862/2012, in motivazione: “L'obbligo di fedeltà è sicuramente impegno globale di de- vozione, che presuppone una comunione spirituale tra i coniugi, volto a garantire e consolidare l'armonia interna tra essi”; Cass., n. 15557/2008:
“La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separa- zione ai sensi dell'art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si so- stanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge”: successive conformi: Cass., n. 8929/2013; Cass., n.
21657/2017).
Ciò premesso, risulta dimostrato alla stregua degli elementi probatori rac- colti nel corso del giudizio che la abbia intrattenuto una relazione CP_1
- 4 - con altro soggetto tale da determinare la crisi nel rapporto di coniugio, non essendo emerso alcun elemento per ritenere che al momento del tra- dimento, nella accezione ampia sopra descritta, la convivenza tra i coniugi fosse meramente formale, il cui onere probatorio gravava sulla medesima
CP_1
In particolare, sono stati prodotti degli screen shot tratti dal profilo Fa- cebook di , che ritraggono la convenuta insieme a quest'ul- Persona_1
timo in atteggiamenti intimi e con commenti del tipo “ il 12 gennaio mi sposo, ho trovato il grande amore;
la meraviglia delle meraviglie” che, complessiva- mente, convergono a provare in via presuntiva l'instaurazione di una re- lazione tra i due, introducendo elementi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c.
Va precisato che tali documenti siano utilizzabili nel processo a prescin- dere da ogni eventuale violazione della privacy, essendo liberamente va- lutabili dal Giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Peraltro, va aggiunto che la convenuta non ha contestato la circostanza di essere stata fotografata insieme a , il quale, peraltro, sen- Persona_1
tito come teste ha anche confermato di aver pubblicato le foto mostrate, negando, tuttavia, di avere una relazione con la convenuta ( cfr. verbale di udienza del 7 marzo 2025)
Ancora, anche il teste ha confermato di aver visto nel Testimone_1
mese di ottobre 2023 sui social numerose fotografie che ritraevano la convenuta con un altro uomo in atteggiamenti di evidente confidenza
(cfr. verbale di udienza del 7 marzo 2025, esame “sì è Testimone_2
vero, ricordo che leggevo dei commenti sull'amore, e vedevo delle foto che li ritraeva
- 5 - vicini, come se si stessero per baciare”).
Ebbene, a fronte di tali emergenze probatorie, il Tribunale ritiene provato il nesso di causalità tra i comportamenti addebitabili alla convenuta e il determinarsi del venir meno dell'affectio coniugalis.
Per tali ragioni, non essendo stata dimostrata la preesistenza di una crisi coniugale, la domanda di addebito proposta dall'attore va accolta.
Venendo al resto, va dichiarata inammissibile la domanda di manteni- mento formulata dalla convenuta, la quale si è costituita in giudizio tardi- vamente, evidenziando, per incidens, che l'accoglimento della domanda di addebito avrebbe, comunque, determinato il rigetto della stessa.
Parimenti, va dichiarata inammissibile la domanda della convenuta volta ad ottenere l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, stante la tardività, come detto, della costituzione e tenuto conto dell'assenza di figli mino- renni o di maggiorenni non autonomi.
Infine, va rigettata la domanda formulata dall'attore volta a ottenere la condanna della al pagamento di somma di denaro a titolo di CP_1
risarcimento del danno patito a causa della violazione dei doveri derivanti dal matrimonio.
A tal proposito, va detto che i doveri derivanti dal matrimonio hanno natura giuridica e la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente garantiti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad una autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. (Cassazione civile sez. I, n.18853 del 15/09/2011).
Tuttavia, va evidenziato che l'illecito endofamiliare non si sottrae alle
- 6 - ordinarie regole probatorie che presiedono all'accertamento della respon- sabilità ad esso correlata. Ne consegue che il danneggiato, al fine di otte- nere il risarcimento, è tenuto a dimostrare non solo il danno subito e il nesso di causalità ma anche che il pregiudizio lamentato costituisca con- seguenza immediata e diretta della condotta illecita posta in essere dal danneggiante.
Alla luce del principio di diritto sopra richiamato, la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente deve essere rigettata, non avendo fornito alcuna allegazione o prova del danno asseritamente patito, che non può ritenersi sussistente ipso iure.
Venendo alla domanda di divorzio, proposta dall'attore cumulativamente alla domanda di separazione, la stessa non è allo stato procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, af- finché questi - trascorsi 12 mesi dalla data della comparizione dei coniugi
(dall'udienza del 25 giugno 2024) provveda a esperire il tentativo di con- ciliazione.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
P.M., non definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, ec- cezione e difesa: pronunzia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
- 7 - nato a [...], l'[...], e nata a [...], il 12 CP_1
gennaio 1978, i quali hanno contratto matrimonio a Siculiana, il 19 agosto
2005, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Cani- cattì, numero 46, parte II, serie B, anno 2005 con addebito a carico della
CP_1
provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 26 novembre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. UD RA
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