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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 15/10/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 504/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 504 ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Tertenia Parte_1 C.F._1 presso lo studio degli Avv.ti Giorgio Usai Orrù e Anna Maria Sotgia, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura speciale a margine dell'atto di citazione, attore contro fu (c.f. , CP_1 CP_2 CP_3 C.F._2 [...]
(c.f. ), (c.f. CP_4 C.F._3 Controparte_5
e (c.f. ), C.F._4 CP_6 C.F._5 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis così giudicare
NEL MERITO
- Accertare e dichiarare che il sig. ha posseduto pacificamente ed Parte_1 ininterrottamente per più di vent'anni il terreno, sito nel Comune di Tertenia (Nu),
Località “Torre di San Giovanni”, distinto in catasto terreni al fg 40 particella 3070 di mq 9334.
1 Conseguentemente riconoscere in forza della maturata usucapione il pieno ed esclusivo diritto di proprietà sul suddetto immobile per effetto dell'intervenuta usucapione ventennale.
- Vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di Parte_1 essere proprietario, per intervenuta usucapione, del terreno sito nel Comune di Tertenia in località “Torre di San Giovanni” e distinto al Catasto Terreni del Comune di
Tertenia al foglio 40, particella 3070.
L'attore ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato del suddetto immobile da oltre vent'anni, precisamente dall'anno 1998, per averlo acquisito a seguito della divisione dei beni appartenenti alla madre . CP_5
L'attore ha assunto di avere utilizzato il suddetto terreno provvedendo alla bonifica dello stesso, in particolare, al suo spietramento ed alla successiva piantumazione di alberi da frutto, nonché recintandolo con rete metallica e pali in ferro ed apponendo all'ingresso un cancello.
Lo stesso ha dedotto di avere presentato al Comune di Tertenia, in data 11.02.2022, un progetto per la ristrutturazione di un fabbricato rurale presente sul terreno oggetto della domanda, al fine di provvedere al risanamento ed alla ricostruzione dello stesso.
La relativa domanda era stata accolta con provvedimento del 4.04.2022.
I convenuti, seppure regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler
2 estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996
n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n.
4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n.
15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile oggetto di causa in capo all'attore per oltre vent'anni, almeno dalla fine degli anni
Novanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore sull'immobile oggetto della domanda, del quale hanno individuato con esattezza e precisione i confini, che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi , e rese all'udienza del Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
13.03.2025).
I testi hanno riferito di conoscere il terreno oggetto di causa per essersi recati sullo stesso insieme all'attore e per averlo aiutato ad eseguirvi dei lavori.
In particolare, i testi e hanno riferito di avere Testimone_1 Tes_3 aiutato l'attore a recintare il terreno, alla fine degli anni Novanta, collocando i paletti e la rete (teste ed aiutandolo più volte ad apporre la rete agropastorale, anche Tes_1 insieme ad altri amici (teste . Tes_3
3 Essi hanno riferito di essersi recati sul terreno anche altre volte per raccogliere funghi e asparagi, oltre che di avere utilizzato il medesimo come passaggio per raggiungere il mare insieme all'attore (teste . I testi e hanno precisato che Tes_1 Tes_1 Tes_2
l'ingresso è chiuso con rete metallica priva di lucchetto.
Il teste ha riferito, altresì, di recarsi sul terreno insieme all'attore circa Testimone_4 due o tre volte l'anno e di averlo aiutato, talvolta, a tagliare la legna delle piante, così come il teste il quale ha riferito di averlo aiutato anche nella raccolta delle Tes_3 olive. Quest'ultimo ha specificato di recarsi sul terreno con l'attore, quando fa rientro in Italia dalla Svizzera, dove lavora e di averlo fatto anche di recente per fare delle scampagnate.
I testi hanno saputo riferire che il terreno in questione apparteneva prima alla famiglia e poi alla madre dell'attore e che all'interno dello stesso è presente un rudere, relativamente al quale è stato predisposto un progetto di costruzione (teste . Tes_3
Inoltre, il teste ha riferito che l'attore ha sistemato il terreno togliendo i sassi ivi Tes_1 presenti e vi ha messo a dimora delle piante, che lo stesso provvede a tenere pulite.
Infine, il teste ha riferito di non avere mai visto nessun altro sul Testimone_1 terreno, quando vi si è recato con l'attore.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con lo stesso sin da ragazzi (teste , il quale ha riferito Testimone_1 di essere amico dell'attore, insieme al quale ha frequentato le scuole e giocato a calcio, precisando di frequentarlo tutt'ora; teste , il quale ha riferito di essere Testimone_2 amico dell'attore dall'età di dieci anni e di frequentarlo ancora oggi;
teste Tes_3
il quale ha riferito di conoscere l'attore, in quanto suo compaesano, nonché
[...] suo amico dagli anni Novanta) e per avere svolto diverse attività insieme all'attore sul terreno stesso.
A supporto della domanda l'attore ha prodotto la documentazione attestante il rilascio dell'autorizzazione in suo favore, da parte dal Comune di Tertenia, per il recupero e la ristrutturazione edilizia di un fabbricato residenziale presente sul terreno oggetto di causa (doc. 9, atto di citazione) e la stima del terreno e del fabbricato eseguita dal tecnico su suo incarico (doc. 2).
4 All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà dell'immobile oggetto di causa per Parte_1 usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara
(c.f. ) proprietario dell'immobile distinto Parte_1 C.F._1 al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al foglio 40, particella 3070
(seminativo);
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 15.10.205
Il Giudice
Dott. Nicola Caschili
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 504 ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Tertenia Parte_1 C.F._1 presso lo studio degli Avv.ti Giorgio Usai Orrù e Anna Maria Sotgia, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura speciale a margine dell'atto di citazione, attore contro fu (c.f. , CP_1 CP_2 CP_3 C.F._2 [...]
(c.f. ), (c.f. CP_4 C.F._3 Controparte_5
e (c.f. ), C.F._4 CP_6 C.F._5 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis così giudicare
NEL MERITO
- Accertare e dichiarare che il sig. ha posseduto pacificamente ed Parte_1 ininterrottamente per più di vent'anni il terreno, sito nel Comune di Tertenia (Nu),
Località “Torre di San Giovanni”, distinto in catasto terreni al fg 40 particella 3070 di mq 9334.
1 Conseguentemente riconoscere in forza della maturata usucapione il pieno ed esclusivo diritto di proprietà sul suddetto immobile per effetto dell'intervenuta usucapione ventennale.
- Vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di Parte_1 essere proprietario, per intervenuta usucapione, del terreno sito nel Comune di Tertenia in località “Torre di San Giovanni” e distinto al Catasto Terreni del Comune di
Tertenia al foglio 40, particella 3070.
L'attore ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato del suddetto immobile da oltre vent'anni, precisamente dall'anno 1998, per averlo acquisito a seguito della divisione dei beni appartenenti alla madre . CP_5
L'attore ha assunto di avere utilizzato il suddetto terreno provvedendo alla bonifica dello stesso, in particolare, al suo spietramento ed alla successiva piantumazione di alberi da frutto, nonché recintandolo con rete metallica e pali in ferro ed apponendo all'ingresso un cancello.
Lo stesso ha dedotto di avere presentato al Comune di Tertenia, in data 11.02.2022, un progetto per la ristrutturazione di un fabbricato rurale presente sul terreno oggetto della domanda, al fine di provvedere al risanamento ed alla ricostruzione dello stesso.
La relativa domanda era stata accolta con provvedimento del 4.04.2022.
I convenuti, seppure regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler
2 estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996
n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n.
4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n.
15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile oggetto di causa in capo all'attore per oltre vent'anni, almeno dalla fine degli anni
Novanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore sull'immobile oggetto della domanda, del quale hanno individuato con esattezza e precisione i confini, che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi , e rese all'udienza del Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
13.03.2025).
I testi hanno riferito di conoscere il terreno oggetto di causa per essersi recati sullo stesso insieme all'attore e per averlo aiutato ad eseguirvi dei lavori.
In particolare, i testi e hanno riferito di avere Testimone_1 Tes_3 aiutato l'attore a recintare il terreno, alla fine degli anni Novanta, collocando i paletti e la rete (teste ed aiutandolo più volte ad apporre la rete agropastorale, anche Tes_1 insieme ad altri amici (teste . Tes_3
3 Essi hanno riferito di essersi recati sul terreno anche altre volte per raccogliere funghi e asparagi, oltre che di avere utilizzato il medesimo come passaggio per raggiungere il mare insieme all'attore (teste . I testi e hanno precisato che Tes_1 Tes_1 Tes_2
l'ingresso è chiuso con rete metallica priva di lucchetto.
Il teste ha riferito, altresì, di recarsi sul terreno insieme all'attore circa Testimone_4 due o tre volte l'anno e di averlo aiutato, talvolta, a tagliare la legna delle piante, così come il teste il quale ha riferito di averlo aiutato anche nella raccolta delle Tes_3 olive. Quest'ultimo ha specificato di recarsi sul terreno con l'attore, quando fa rientro in Italia dalla Svizzera, dove lavora e di averlo fatto anche di recente per fare delle scampagnate.
I testi hanno saputo riferire che il terreno in questione apparteneva prima alla famiglia e poi alla madre dell'attore e che all'interno dello stesso è presente un rudere, relativamente al quale è stato predisposto un progetto di costruzione (teste . Tes_3
Inoltre, il teste ha riferito che l'attore ha sistemato il terreno togliendo i sassi ivi Tes_1 presenti e vi ha messo a dimora delle piante, che lo stesso provvede a tenere pulite.
Infine, il teste ha riferito di non avere mai visto nessun altro sul Testimone_1 terreno, quando vi si è recato con l'attore.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con lo stesso sin da ragazzi (teste , il quale ha riferito Testimone_1 di essere amico dell'attore, insieme al quale ha frequentato le scuole e giocato a calcio, precisando di frequentarlo tutt'ora; teste , il quale ha riferito di essere Testimone_2 amico dell'attore dall'età di dieci anni e di frequentarlo ancora oggi;
teste Tes_3
il quale ha riferito di conoscere l'attore, in quanto suo compaesano, nonché
[...] suo amico dagli anni Novanta) e per avere svolto diverse attività insieme all'attore sul terreno stesso.
A supporto della domanda l'attore ha prodotto la documentazione attestante il rilascio dell'autorizzazione in suo favore, da parte dal Comune di Tertenia, per il recupero e la ristrutturazione edilizia di un fabbricato residenziale presente sul terreno oggetto di causa (doc. 9, atto di citazione) e la stima del terreno e del fabbricato eseguita dal tecnico su suo incarico (doc. 2).
4 All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà dell'immobile oggetto di causa per Parte_1 usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara
(c.f. ) proprietario dell'immobile distinto Parte_1 C.F._1 al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al foglio 40, particella 3070
(seminativo);
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 15.10.205
Il Giudice
Dott. Nicola Caschili
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