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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/07/2025, n. 2999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2999 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.11347 nell'anno 2024 RG
TRA
, avv. DENTAMARO N, MENOLASCINA M Parte_1 ricorrente
E
avv. FARETRA A Controparte_1
resistente conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2024 premesso di essere alle dipendenze dell' , l'istante con CP_1 la qualifica di infermiere presso l'UOC anestesia del PO Di venere di Bari ha dedotto di aver effettuato servizio di pronta disponibilità attiva nelle giornate di riposo domenicale, senza godere del riposo settimanale per le settimane indicate a pagg.1 e 2 del ricorso nei termini ivi in dettaglio indicati. Concludeva costui, pertanto, con la richiesta di condannare la convenuta al risarcimento del danno da usura psico fisica nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo settimanale perduto ovvero diversa di giustizia nei termini ivi indicati in dettaglio oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio Con l' he contestava in fatto e diritto quanto sostenuto dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Istruita con prove documentali, all'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza.
2.1. In via preliminare deve evidenziarsi che l'art. 7 del CCNL Integrativo del 20.9.2001, dopo aver previsto al comma 1 che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, ossia con le procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo "spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale". Lo stesso comma aggiunge che la pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi, “ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore” mentre il comma 9 prevede che “in caso di chiamata
l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art.
39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che, a sua volta, disciplina la “banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi. Le parti collettive, quindi, ricalcando la disciplina già dettata dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, hanno previsto e disciplinato le diverse situazioni che possono verificarsi nel caso in cui al dipendente venga richiesto di garantire la pronta disponibilità, giacchè quest'ultima, che si risolve in un obbligo di attesa della eventuale chiamata, può esaurirsi nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva), o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro
(cosiddetta reperibilità attiva). La Corte di cassazione ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo
“senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata della attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.
2.2. In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poichè il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato alla espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo,
"spalmandole" sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr.Cass. n.14770/17;n.6491/16; n.5465/16; n.9316/14; n.11730/13; n.4688/11). Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poichè quest'ultimo, da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante C.d.S.
9.9.2009 n. 5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta. Ciò posto nel caso di specie rileva il comma 9, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva. La disposizione disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre alla indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, la imputazione delle ore alla banca disciplinata dall'art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo. La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale della attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate
2 dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26 del CCNL 7.4.1999
e art. 20 del CCNL 1.9.1995). Ne discende che, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9
(o in alternativa, su richiesta del dipendente, ìl permesso compensativo di cui all'art. 40 del CCNL) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. cfr. tra le altre Cass. civ. n.6491/16).
3.1. Ciò posto, il ricorrente lamenta che, avendo svolto la prestazione in regime di disponibilità c.d. Con attiva, la non gli ha fatto fruire il dovuto riposo settimanale dovuto. La circostanza risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr. buste paga e turni servizio).
3.2. Nelle note difensive, a fronte della specifica contestazione sollevata ex adverso, l'istante ha ammesso di aver goduto di 2 riposi a fronte del 23 complessivamente rivendicati: essi anno esclusi dal novero dei compensi non gouti.
3.3. A ciò si aggiunga che l'eventuale godimento dei riposi de quibus oltre la settimana successiva all'espletamento del turno in giornata domenicale, non elide il diritto dell'istante azionato in specie, venendo in rilievo la violazione dell'art.9 d.gs. n.66/2003.
4.1. Tanto chiarito, è' evidente che la richiesta attorea è una richiesta di risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale. Ciò posto, come detto la Cassazione ha più volte sottolineato che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE.
4.2. Il mancato godimento del riposo settimanale giustifica la richiesta risarcitoria. E difatti la
Cassazione ha ribadito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perchè “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno....”
(cfr.Cass.n.24563/16;n.16665/15;n.24180/13;Cass.S.U.n.142/13). Spetta pertanto al ricorrente il danno da usura psico fisica da mancato riposo.
4.3. In merito al criterio per determinare l'entità del danno, la maggiore penosità del lavoro non seguito dal riposo settimanale e al contempo il maggior valore della prestazione effettuata oltre i limiti di legge relativi alla durata settimanale della stessa, rende applicabile -aderendo a quanto da ultimo illustrato dalla Corte di Appello di Bari (sent. 1589/2021 pubbl. in data 05/10/2021, est. dott. Pietro Mastrorilli) - la misura del lavoro ordinario feriale e non invece quella del lavoro straordinario festivo. Come, difatti, osservato dalla Corte nella sentenza da ultimo citata non è assolutamente detto che le (dovute) giornate di riposo compensativo (illegittimamente) non fruite, sarebbero o avrebbero dovuto cadere in un giorno festivo, dovendosi, anzi, ragionevolmente opinare il contrario, per cui appare più coerente optare per il
3 criterio risarcitorio volto a parametrare equitativamente l'indennizzo - in difetto di una disposizione contrattuale idonea a disciplinare la fattispecie - al compenso giornaliero ordinario spettante per i turni di disponibilità attiva espletata. Ne deriva che alla parte ricorrente spetta, in assenza di contestazione specifica sul quantum debeatur, il risarcimento del danno, nella misura reclamata in ricorso pari ad euro 1323,84, per
21 riposi non goduti nel lasso temporale giugno 2015 –luglio 2022, assumendo a parametro una giornata lavorativa feriale per ogni riposo settimanale non goduto, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni riposo perduto in relazione ai periodi di svolgimento della pronta disponibilità indicati in ricorso sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994. (cfr. in termini sentenza n.1126/2022 della Sezione nonché della Corte d' Appello Sez. Lavoro n.1589/2021 nonché su fattispecie analoga da ultimo sentenze della Sezione nn. 1628, 1142 e 1884/2025 i cui rilievi si richiamano nella odierna sede per relationem anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc).
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord., 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-
06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531;
Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n.
12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro, 08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-
12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse vanno poste a carico della azienda intimata, considerazione dell'attività svolta (solo istruttoria), del valore e della serialità (attesa la pluralità delle cause patrocinate dallo stesso difensore) della causa.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, assorbita ogni altra argomentazione, domanda ed eccezione così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' convenuta al risarcimento in favore del ricorrente CP_1 del danno da usura psico-fisica conseguente all'espletamento del servizio di pronta disponibilità attiva senza fruire del riposo settimanale da quantificarsi in una giornata lavorativa feriale per ogni riposo settimanale non goduto nel lasso temporale giugno 2015 –luglio 2022, per l'importo di euro 1323,84, oltre interessi e
4 rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni riposo perduto nei periodi di svolgimento della pronta disponibilità attiva indicati in ricorso sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22 comma 36
l.n.724/1994, nei termini di cui in motivazione;
condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 500,00 oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese anche forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari 10.7.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.11347 nell'anno 2024 RG
TRA
, avv. DENTAMARO N, MENOLASCINA M Parte_1 ricorrente
E
avv. FARETRA A Controparte_1
resistente conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2024 premesso di essere alle dipendenze dell' , l'istante con CP_1 la qualifica di infermiere presso l'UOC anestesia del PO Di venere di Bari ha dedotto di aver effettuato servizio di pronta disponibilità attiva nelle giornate di riposo domenicale, senza godere del riposo settimanale per le settimane indicate a pagg.1 e 2 del ricorso nei termini ivi in dettaglio indicati. Concludeva costui, pertanto, con la richiesta di condannare la convenuta al risarcimento del danno da usura psico fisica nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo settimanale perduto ovvero diversa di giustizia nei termini ivi indicati in dettaglio oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio Con l' he contestava in fatto e diritto quanto sostenuto dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Istruita con prove documentali, all'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza.
2.1. In via preliminare deve evidenziarsi che l'art. 7 del CCNL Integrativo del 20.9.2001, dopo aver previsto al comma 1 che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, ossia con le procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo "spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale". Lo stesso comma aggiunge che la pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi, “ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore” mentre il comma 9 prevede che “in caso di chiamata
l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art.
39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che, a sua volta, disciplina la “banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi. Le parti collettive, quindi, ricalcando la disciplina già dettata dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, hanno previsto e disciplinato le diverse situazioni che possono verificarsi nel caso in cui al dipendente venga richiesto di garantire la pronta disponibilità, giacchè quest'ultima, che si risolve in un obbligo di attesa della eventuale chiamata, può esaurirsi nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva), o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro
(cosiddetta reperibilità attiva). La Corte di cassazione ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo
“senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata della attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.
2.2. In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poichè il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato alla espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo,
"spalmandole" sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr.Cass. n.14770/17;n.6491/16; n.5465/16; n.9316/14; n.11730/13; n.4688/11). Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poichè quest'ultimo, da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante C.d.S.
9.9.2009 n. 5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta. Ciò posto nel caso di specie rileva il comma 9, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva. La disposizione disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre alla indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, la imputazione delle ore alla banca disciplinata dall'art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo. La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale della attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate
2 dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26 del CCNL 7.4.1999
e art. 20 del CCNL 1.9.1995). Ne discende che, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9
(o in alternativa, su richiesta del dipendente, ìl permesso compensativo di cui all'art. 40 del CCNL) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. cfr. tra le altre Cass. civ. n.6491/16).
3.1. Ciò posto, il ricorrente lamenta che, avendo svolto la prestazione in regime di disponibilità c.d. Con attiva, la non gli ha fatto fruire il dovuto riposo settimanale dovuto. La circostanza risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr. buste paga e turni servizio).
3.2. Nelle note difensive, a fronte della specifica contestazione sollevata ex adverso, l'istante ha ammesso di aver goduto di 2 riposi a fronte del 23 complessivamente rivendicati: essi anno esclusi dal novero dei compensi non gouti.
3.3. A ciò si aggiunga che l'eventuale godimento dei riposi de quibus oltre la settimana successiva all'espletamento del turno in giornata domenicale, non elide il diritto dell'istante azionato in specie, venendo in rilievo la violazione dell'art.9 d.gs. n.66/2003.
4.1. Tanto chiarito, è' evidente che la richiesta attorea è una richiesta di risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale. Ciò posto, come detto la Cassazione ha più volte sottolineato che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE.
4.2. Il mancato godimento del riposo settimanale giustifica la richiesta risarcitoria. E difatti la
Cassazione ha ribadito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perchè “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno....”
(cfr.Cass.n.24563/16;n.16665/15;n.24180/13;Cass.S.U.n.142/13). Spetta pertanto al ricorrente il danno da usura psico fisica da mancato riposo.
4.3. In merito al criterio per determinare l'entità del danno, la maggiore penosità del lavoro non seguito dal riposo settimanale e al contempo il maggior valore della prestazione effettuata oltre i limiti di legge relativi alla durata settimanale della stessa, rende applicabile -aderendo a quanto da ultimo illustrato dalla Corte di Appello di Bari (sent. 1589/2021 pubbl. in data 05/10/2021, est. dott. Pietro Mastrorilli) - la misura del lavoro ordinario feriale e non invece quella del lavoro straordinario festivo. Come, difatti, osservato dalla Corte nella sentenza da ultimo citata non è assolutamente detto che le (dovute) giornate di riposo compensativo (illegittimamente) non fruite, sarebbero o avrebbero dovuto cadere in un giorno festivo, dovendosi, anzi, ragionevolmente opinare il contrario, per cui appare più coerente optare per il
3 criterio risarcitorio volto a parametrare equitativamente l'indennizzo - in difetto di una disposizione contrattuale idonea a disciplinare la fattispecie - al compenso giornaliero ordinario spettante per i turni di disponibilità attiva espletata. Ne deriva che alla parte ricorrente spetta, in assenza di contestazione specifica sul quantum debeatur, il risarcimento del danno, nella misura reclamata in ricorso pari ad euro 1323,84, per
21 riposi non goduti nel lasso temporale giugno 2015 –luglio 2022, assumendo a parametro una giornata lavorativa feriale per ogni riposo settimanale non goduto, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni riposo perduto in relazione ai periodi di svolgimento della pronta disponibilità indicati in ricorso sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994. (cfr. in termini sentenza n.1126/2022 della Sezione nonché della Corte d' Appello Sez. Lavoro n.1589/2021 nonché su fattispecie analoga da ultimo sentenze della Sezione nn. 1628, 1142 e 1884/2025 i cui rilievi si richiamano nella odierna sede per relationem anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc).
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord., 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-
06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531;
Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n.
12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro, 08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-
12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse vanno poste a carico della azienda intimata, considerazione dell'attività svolta (solo istruttoria), del valore e della serialità (attesa la pluralità delle cause patrocinate dallo stesso difensore) della causa.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, assorbita ogni altra argomentazione, domanda ed eccezione così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' convenuta al risarcimento in favore del ricorrente CP_1 del danno da usura psico-fisica conseguente all'espletamento del servizio di pronta disponibilità attiva senza fruire del riposo settimanale da quantificarsi in una giornata lavorativa feriale per ogni riposo settimanale non goduto nel lasso temporale giugno 2015 –luglio 2022, per l'importo di euro 1323,84, oltre interessi e
4 rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni riposo perduto nei periodi di svolgimento della pronta disponibilità attiva indicati in ricorso sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22 comma 36
l.n.724/1994, nei termini di cui in motivazione;
condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 500,00 oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese anche forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari 10.7.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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