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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
EL SE, LA
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 398/2021 depositato il 28/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 205/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 3 e pubblicata il 03/12/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008201900081687-59-000 CONTR. CONS. 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato il Ricorrente_1, in persona del l.r. dott Nominativo_1, ha impugnato la sentenza n. 205/2020 con cui la CTP di Ascoli Piceno accoglieva, con spese a carico del detto Ricorrente_1, il ricorso proposto dalle signore Resistente_1 e Resistente_2 avverso la cartella di pagamento meglio indicata in atti, recante carico per € 256,00, a titolo di quota consortile per l'anno 2018.
In buona sostanza, la pronuncia appellata si fonda sul fatto che il Ricorrente_1, in presenza delle contestazioni delle contribuenti, non ha assolto all'onere di dimostrare la concreta ricorrenza del beneficio rispetto agli immobili dei soggetti interessati. In tal senso, il Piano di classifica che meramente coincida con un comprensorio del Ricorrente_1 non è idoneo ad assolvere la funzione di consentire la “specifica determinazione e la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Ricorrente_1” (Cass. SS.UU. n. 11722/2010).
Si sono costituite le appellate signore Resistente_1 e Resistente_2, con controdeduzioni in cui argomentano segnatamente in tema di inversione dell'onere della prova, e concludono chiedendo il rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese per il doppio grado.
Successivamente alla proposizione dell'appello, e precisamente in data 1° ottobre 2024, il Ricorrente_1 appellante depositava atto di rinuncia all'appello, chiedendo peraltro, ai fini della determinazione delle spese di giudizio, di tenere conto del modesto valore della lite e della mancata fase di trattazione.
In data 30 ottobre 2024 le appellate signore Resistente_1 e Resistente_2 hanno depositato atto di opposizione alla rinuncia all'appello chiesta dal Ricorrente_1. Insistono affinché si formuli “un giudicato che tenga conto del favore delle spese di soccombenza del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che la domanda di estinzione del processo per rinuncia, depositata dall'appellante
Ricorrente_1, non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite, che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo (art. 44 co. 3 d.lgs. n. 546/'92).
Come illustrato in fatto, la parte appellata ha depositato in atti formale opposizione alla rinuncia all'appello in decisione. Ciò preclude l'emanazione di una sentenza di estinzione del processo per rinuncia, sussistendo l'interesse delle appellate alla prosecuzione del processo, al fine di ottenere una pronuncia – ed un successivo giudicato – che attesti la non debenza del contributo di bonifica, come statuito nella sentenza qui gravata. Peraltro, la Corte osserva che ove il Ricorrente_1 avesse inteso annullare, in via di autotutela, la cartella da esso emanata, ne sarebbe conseguita, ex lege, l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere (art. 46 d.lgs. n. 546/'92; benchè, non trattandosi di definizione prevista dalla legge, il Ricorrente_1 sarebbe stato comunque esposto al pagamento delle spese di giudizio).
Nel merito, l'appello del Ricorrente_1 non può trovare accoglimento.
E' sufficiente rilevare che né nel primo processo né nel presente grado d'appello il Ricorrente_1 ha assolto all'onere di dimostrare “(…) la concreta ricorrenza del beneficio rispetto agli immobili del contribuente interessato” (sentenza appellata, pag. 10).
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello. Spese di lite che si liquidano in euro 250,00 oltre accessori di legge se e in quanto dovuti.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
EL SE, LA
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 398/2021 depositato il 28/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 205/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 3 e pubblicata il 03/12/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008201900081687-59-000 CONTR. CONS. 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato il Ricorrente_1, in persona del l.r. dott Nominativo_1, ha impugnato la sentenza n. 205/2020 con cui la CTP di Ascoli Piceno accoglieva, con spese a carico del detto Ricorrente_1, il ricorso proposto dalle signore Resistente_1 e Resistente_2 avverso la cartella di pagamento meglio indicata in atti, recante carico per € 256,00, a titolo di quota consortile per l'anno 2018.
In buona sostanza, la pronuncia appellata si fonda sul fatto che il Ricorrente_1, in presenza delle contestazioni delle contribuenti, non ha assolto all'onere di dimostrare la concreta ricorrenza del beneficio rispetto agli immobili dei soggetti interessati. In tal senso, il Piano di classifica che meramente coincida con un comprensorio del Ricorrente_1 non è idoneo ad assolvere la funzione di consentire la “specifica determinazione e la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Ricorrente_1” (Cass. SS.UU. n. 11722/2010).
Si sono costituite le appellate signore Resistente_1 e Resistente_2, con controdeduzioni in cui argomentano segnatamente in tema di inversione dell'onere della prova, e concludono chiedendo il rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese per il doppio grado.
Successivamente alla proposizione dell'appello, e precisamente in data 1° ottobre 2024, il Ricorrente_1 appellante depositava atto di rinuncia all'appello, chiedendo peraltro, ai fini della determinazione delle spese di giudizio, di tenere conto del modesto valore della lite e della mancata fase di trattazione.
In data 30 ottobre 2024 le appellate signore Resistente_1 e Resistente_2 hanno depositato atto di opposizione alla rinuncia all'appello chiesta dal Ricorrente_1. Insistono affinché si formuli “un giudicato che tenga conto del favore delle spese di soccombenza del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che la domanda di estinzione del processo per rinuncia, depositata dall'appellante
Ricorrente_1, non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite, che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo (art. 44 co. 3 d.lgs. n. 546/'92).
Come illustrato in fatto, la parte appellata ha depositato in atti formale opposizione alla rinuncia all'appello in decisione. Ciò preclude l'emanazione di una sentenza di estinzione del processo per rinuncia, sussistendo l'interesse delle appellate alla prosecuzione del processo, al fine di ottenere una pronuncia – ed un successivo giudicato – che attesti la non debenza del contributo di bonifica, come statuito nella sentenza qui gravata. Peraltro, la Corte osserva che ove il Ricorrente_1 avesse inteso annullare, in via di autotutela, la cartella da esso emanata, ne sarebbe conseguita, ex lege, l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere (art. 46 d.lgs. n. 546/'92; benchè, non trattandosi di definizione prevista dalla legge, il Ricorrente_1 sarebbe stato comunque esposto al pagamento delle spese di giudizio).
Nel merito, l'appello del Ricorrente_1 non può trovare accoglimento.
E' sufficiente rilevare che né nel primo processo né nel presente grado d'appello il Ricorrente_1 ha assolto all'onere di dimostrare “(…) la concreta ricorrenza del beneficio rispetto agli immobili del contribuente interessato” (sentenza appellata, pag. 10).
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello. Spese di lite che si liquidano in euro 250,00 oltre accessori di legge se e in quanto dovuti.