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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 23/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 546/2021 del Ruolo
Generale Affari Civili, promosso da
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Marco DI PAOLO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Chieti (CH) al viale Giovanni
Amendola n. 42;
attore
contro
(P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Germano NUZZO e Roberta DI MICHELANGELO, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a Chieti
(CH) alla via Sant'Antonio Abate n. 4;
(C.F. ; CP_2 C.F._2
convenuti
OGGETTO: SINISTRO STRADALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_2
1 nella rispettiva qualità di Controparte_1 proprietaria e conducente nonché compagnia garante della responsabilità civile derivante dalla circolazione dell'autovettura Fiat Cinquecento targata DX430RE, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità, nella verificazione del sinistro di cui è causa, nella misura che risulterà di giustizia, della Sig.ra
nata a [...] il [...] (C.F.: CP_2
) ed ivi residente in [...], C.F._2 proprietaria e conducente del veicolo Fiat Cinquecento tg.
DX430RE, assicurato con “ e, Controparte_1 per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Sig. in conseguenza del sinistro Parte_1 per cui è causa, per le causali di cui in narrativa, pari alla somma che risulterà provata all'esito dell'istruttoria o che comunque risulterà di giustizia, detratto l'importo di €
100.000,00, già corrisposto da “ Controparte_1
” in data 06.11.2015. Con rivalutazione ed interessi e
[...] con vittoria di spese da liquidare in favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario».
A sostegno della domanda l'attore ha allegato che , CP_2 alla guida del su indicato autoveicolo, percorrendo la via
Ciccarone di Vasto con direzione sud-nord, avrebbe eseguito una manovra di svolta a sinistra per accedere a traversa laterale, omettendo di dare la precedenza al ciclomotore targato X6SG6Y di proprietà di e condotto da Controparte_3
che sopraggiungeva nell'opposto senso di Persona_1 marcia e che, nell'effettuare manovra di emergenza, si sarebbe adagiato sul fianco destro del ciclomotore che, con la parte anteriore, avrebbe urtato contro la parte anteriore-inferiore destra dell'autoveicolo; quindi, la conducente avrebbe proseguito la marcia sino a passare sopra al corpo del motociclista con le ruote destre per percorrere ulteriori 9
2 metri circa nella detta strada laterale e, infine, arrestare definitivamente l'autovettura. In esito alle lesioni riportate, il giovane motociclista, trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso di Vasto, sarebbe deceduto dopo circa due ore.
In conseguenza della dinamica come sopra concisamente riportata, l'attore (padre del motociclista
[...]
) ha dedotto la responsabilità esclusiva o Persona_1 quantomeno prevalente della convenuta nella CP_2 causazione del sinistro, chiedendo il ristoro dei seguenti danni: a) danno da perdita del rapporto parentale quantificato in € 336.500,00; b) danno biologico, qualificato con relazione di parte quale “disturbo da lutto persistente complicato” e stimato in un danno permanente del 30%, con ITT per 90 giorni,
ITP al 75% per 60 giorni, ITP al 50% per 180 giorni, per un importo complessivamente indicato di € 174.101,00, che con personalizzazione massima pari al 29% del danno biologico, raggiunge l'importo di € 202.024,00; c) danno da perdita della capacità lavorativa specifica stimato in € 50.000,00; d) danno da perdita di chance, quantificato, in via equitativa, in €
30.000,00 circa;
e) danno patrimoniale pari ad € 5.660,00 per consulenza medico-legale e consulenza tecnica;
il tutto da liquidarsi al netto della somma di € 100.000,00 già corrisposta all'attore da in fase stragiudiziale. CP_1
sebbene ritualmente citata in giudizio, non si CP_2
è costituita e, pertanto, previa verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere dichiarata contumace.
si è costituita in giudizio per eccepire, in Controparte_1 via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancato avvio della procedura di negoziazione assistita obbligatoria e, nel merito, contestare l'avversa domanda sotto molteplici profili sintetizzabili come segue: in punto di an, responsabilità paritaria del conducente del ciclomotore nella
3 causazione del sinistro giusta risultanze della perizia cinematica svolta dall'Ing. condivisa dal Persona_2
Tribunale di Vasto nella sentenza penale n. 603/2019 emessa a carico di nonché sulla scorta delle risultanze CP_2 evincibili dalla relazione di intervento della Polizia
Stradale di Vasto;
in punto di quantum, indebita richiesta di risarcimento di danno biologico e danno parentale (in ogni caso, da dimezzarsi in relazione all'assenza di convivenza del padre con il figlio), ritenendosi entrambi chiara espressione dello stesso pregiudizio ovvero quali danni non patrimoniali da morte risarcibili, in via unitaria, ai sensi dell'art. 2059
c.c.; indebita richiesta di risarcimento di un danno alla capacità lavorativa specifica poiché la valutazione del danno biologico è comprensiva del danno alla capacità lavorativa
(generica e specifica) e insussistenza del nesso causale tra il lamentato danno biologico e la perdita di tale capacità.
Quindi, ritenuta la congruità della somma di € 100.000,00 già corrisposta a parte attrice, ha così concluso: «In CP_1 via preliminare: Accertare e dichiarare il mancato avvio della procedura obbligatoria di negoziazione assistita e, per
l'effetto, dichiarare l'improcedibilità della domanda. Nel merito: accertare e dichiarare il concorso di colpa al 50% tra le parti nella causazione del sinistro per cui è causa per le motivazioni spiegate e, per l'effetto, dichiarare satisfattiva la somma già versata dalla in favore Controparte_4 dell'attore in sede stragiudiziale, con conseguente condanna di controparte al pagamento delle spese di lite come da parametri di legge, aumentati del 30% ex Decreto Ministero
Giustizia, 08/03/2018 n. 37 in quanto atto redatto in modalità navigabile tramite inserimento di collegamenti ipertestuali.
In via subordinata: accertare e dichiarare il concorso di colpa tra le parti nella causazione del sinistro per cui è causa per le motivazioni spiegate ed applicare un ridimensionamento della pretesa attorea in proporzione al grado di responsabilità ed all'apporto causale nel verificarsi dell'evento,
4 dichiarando la domanda proposta dall'attore eccessivamente onerosa rispetto all'effettiva entità del risarcimento richiesto, da valutarsi in sede di CTU medico-legale, con conseguente compensazione delle spese e competenze di lite».
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prova per testi e CTU medico-legale.
***
1. In via preliminare, deve osservarsi come l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta sia stata superata dall'espletamento della procedura di negoziazione assistita avviata da parte attrice cui la stessa parte convenuta non ha inteso aderire.
2. Nel merito, la domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
3. Dagli esiti dell'istruttoria e, in particolare, dall'escussione dei testimoni ammessi e dall'esame della documentazione versata in atti, nonché dalle deduzioni difensive delle parti, deve ritenersi comprovato che, in data
5/1/2015, alle ore 20:20 circa, è occorso in Vasto, all'altezza del civico n. 256 di via Ciccarone, un sinistro stradale in esito al quale è deceduto figlio Persona_1 dell'attore, così come deve ritenersi comprovata la dinamica in ragione della quale l'autovettura Fiat 500, targata DX430RE, di proprietà e condotta dalla convenuta con CP_2 direzione centro-periferia, stesse effettuando manovra di svolta a sinistra per immettersi in strada laterale (via
Abruzzo) allorquando è stata attinta dal ciclomotore Minarelli targato X6SG6Y di proprietà di e condotto da Controparte_3
sopraggiungente in direzione opposta Persona_1 sulla medesima via Ciccarone dopo avere effettuato manovra di sorpasso dell'autovettura Nissan Almera targata BM406NG condotta da e procedente nello stesso senso Controparte_5 di marcia del ciclomotore.
5 4. Posto, in via di premessa generale, che la presunzione di concorso di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale ex art. 2054 c.c. ha portata sussidiaria per cui l'accertamento di colpa, anche grave, di uno dei conducenti non esonera l'altro dal provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, conseguendone che «nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (v. per tutte Cass. 16.5.2008 n. 12444)»
(così Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 2864 del 06/02/2020), tale accertamento, nel caso di specie, si risolve in senso negativo, poiché non si ritengono emerse dall'istruttoria del presente procedimento evidenze idonee a giustificare un significativo discostamento dalla valutazione della dinamica già compiuta dal perito Ing. nella relazione Persona_2 svolta nel procedimento penale n. 487/2016 R.G. del Tribunale di Vasto e versata in atti, dovendosi, pertanto, ritenere ricorrente la concreta corresponsabilità – oltre che della conducente dell'autovettura per violazione dell'art. 145, II comma, codice della strada – anche del giovane motociclista quantomeno per aver effettuato una manovra di sorpasso in corrispondenza di un'intersezione in violazione dell'art. 148,
XII comma, codice della strada: quindi - anche a non voler ritenere dirimente (come sostenuto da parte attrice) il dato della velocità del ciclomotore come valutata dal perito (nella misura di 60/65 Km/h e pertanto non conforme al limite previsto dei 50Km/h) perché desunta, con procedimento logico a ritroso, dalla entità dei danni riportati dai mezzi e resa possibile da una elaborazione delle prestazioni del mezzo anch'essa desunta da ragionamento induttivo - permane una valutazione di
6 inadeguatezza di tale velocità in ragione del dettato dell'art. 141, I comma, codice della strada, in ossequio del quale «E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione» e II comma, in ragione del quale
«Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile».
L'accertato frangente in ragione del quale il motociclista ha perso il controllo del proprio mezzo, si è ribaltato sul fianco destro ed è andato ad impattare contro la parte destra della
Fiat 500 è, già di per sé, indice di una velocità – quand'anche inferiore al limite consentito - inidonea al pieno controllo del mezzo e al compimento in sicurezza delle manovre di emergenza entro i limiti del campo di visibilità – nel caso di specie limitato dalla presenza dell'autovettura Nissan.
Infatti, deve considerarsi che se, in generale, la manovra di sorpasso è azione che impone una particolare cautela nella sua esecuzione (anche se compiuta nello spazio della carreggiata di propria competenza), il veicolo da sorpassare costituisce, comunque e nella maggioranza dei casi, un impedimento alla piena visibilità di ogni eventuale ostacolo ad esso successivo e presente nella medesima direttrice di marcia;
in ordine alla prevedibilità di detto ostacolo, poi, va osservato che, in ragione del “principio dell'affidamento”, se è vero che ciascun utente della strada può confidare nel rispetto del generale obbligo di prudenza previsto dal codice della strada – di cui il principio informatore della circolazione ex art. 140, I
7 comma, codice della strada1 è essenziale espressione – è anche vero che lo stesso utente è responsabile anche del prevedibile comportamento imprudente altrui2.
Quindi, considerato che la strada scenario del sinistro (via
Del Porto/via Ciccarone) costituisce (in quanto via di accesso e di uscita verso o dalla Città del Vasto) principale arteria stradale urbana, asservita da molteplici accessi laterali asserventi, a loro volta, numerose strutture residenziali, e valutata l'ora dell'accadimento del sinistro (19:55 circa), la
(pur illecita) manovra di svolta di un veicolo proveniente dalla direzione opposta è ipotesi prefigurabile in grado di probabilità tale da imporre l'astensione dalla manovra di sorpasso e la moderazione della velocità.
5. Sulla scorta di tali premesse e ritenute non acquisite evidenze probatorie oggettive – diverse e ulteriori rispetto alla dichiarazioni del teste - che consentano di CP_5 accertare con grado di verosimiglianza a quale altezza del tratto di suddetta strada (compreso tra gli incroci di via
Ciccarone/del Porto con via Abruzzo e via Spataro) la manovra di sorpasso sia stata iniziata, compiuta e completata (sì da potere affermare con certezza che per la conducente convenuta il motociclo sopraggiungente dalla direzione opposta fosse agevolmente visibile con ampio anticipo rispetto alla manovra di svolta a sinistra in guisa da non iniziarla o poterla interrompere o completarla con tempestività), non vi è evidenza di un differente apporto causale dei conducenti dei due mezzi idoneo a superare la presunzione di apporto paritario nella causazione dell'evento disposta dall'art. 2054, II comma, c.c.
Dunque, posto che il decesso del motociclista deve essere considerato come conseguente all'impatto dello stesso con l'autovettura (non essendo, anche per questo specifico aspetto, emerse nel presente procedimento evidenze probatorie ulteriori e diverse da quelle già evidenziatesi nel corso del procedimento penale e, nello specifico, valutate nella perizia dell'Ing. con riferimento alla percezione, da parte Per_3 della conducente, di “un solo botto” senza sobbalzi del proprio veicolo, la posizione di quiete defilata rispetto alla traiettoria in caduta pre-urto e l'estensione del danno sulla
Fiat 500 «che si sviluppa per tutta la lunghezza della fiancata destra dallo spigolo anteriore sino al parafango posteriore»)
e, di conseguenza, dovendosi escludere ogni diverso apporto causale della condotta della conducente convenuta nella produzione dell'evento (quale l'arrotamento, di cui non vi è alcuna evidenza oggettiva), la valutazione della responsabilità dei soggetti coinvolti nell'incidente resta quella paritaria.
6. Così valutata la domanda attorea in punto di an, in ordine al quantum incidono le valutazioni di seguito esposte con riferimento a ciascuna voce di danno pretesa dall'attore:
- DANNO NON PATRIMONIALE DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE
Poiché il fatto illecito costituito dalla uccisione del congiunto dà luogo a un danno non patrimoniale iure proprio presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare, tale danno è liquidabile – sulla base dei criteri orientativi elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, quali aggiornati, in ossequio al principio di diritto4 espresso dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 21 aprile 2021 n.
10579), nella Tabella aggiornata al giugno 2024 – secondo il seguente calcolo.
Il congiunto aveva 53 anni, è genitore della vittima e non era convivente con la stessa;
la vittima aveva 18 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare primario sono presenti tre familiari
(madre, fratello e sorella).
Tabella 2024 - valore del punto base: € 3.911,00
Punti in base all'età della vittima: 26
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 68
IMPORTO del RISARCIMENTO € 265.948,00.
Non si ritengono sussistenti validi elementi per un incremento di detta somma in ragione della personalizzazione del danno, atteso che le connotazioni relazionali padre-figlio riferite dai testi escussi devono essere valutate alla luce della permanenza per lunghi periodi del padre all'estero, potendosi legittimamente ritenere che, nei momenti di ricongiunzione in occasione del suo ritorno in Italia, detto rapporto vivesse momenti di particolare intensità o coinvolgimento nel comprensibile tentativo di ricostituzione di quello che è, nella maggioranza dei casi di compresenza del familiare, un ordinario legame affettivo/interpersonale quivi impedito dalla distanza ovvero dalla mancanza di convivenza.
Parimenti le ulteriori manifestazioni di lutto allegate
l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella»; 10 dall'attore (quotidiane visite del padre presso la tomba del giovane e foto dello stesso nell'abitazione) si pongono quali usuali manifestazioni di quello che è, forse, il più grave lutto incidente sull'esistenza dell'essere umano e che, ai fini della sua compiuta elaborazione, comporta una serie di azioni che – passanti per le fasi della negazione, rabbia, contrattazione, depressione e, infine, accettazione – possono implicare anche la ritualità descritta.
- Controparte_6
L'attore, sulla scorta delle allegazioni di cui alla relazione a firma del dott. nonché alla certificazione Persona_4 psichiatrica a firma del dott. ha assunto Persona_5
l'insorgenza di un “disturbo da lutto persistente complicato” eziologicamente correlato all'evento della morte del giovane figlio.
In via di premessa e in relazione all'eccezione svolta da con riferimento a detta voce risarcitoria, deve CP_1 osservarsi come – in linea generale, secondo il principio espresso dalla Suprema Corte (Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 9857 del 28/03/2022) appropriatamente richiamato da parte attrice - «In tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale
- e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità psico– fisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost.».
Ritenuta, pertanto, l'ammissibilità di una richiesta risarcitoria a titolo di danno biologico che si ponga in
11 connessione causale diretta ed immediata con la morte del congiunto, nel caso che qui occupa essa non può trovare accoglimento proprio per carenza della necessaria connessione eziologica, in quanto esplicitamente esclusa dal CTU dott.
. Persona_6
Detto ausiliario, infatti, nella propria relazione - cui la presente decisione fa integrale rinvio per gli aspetti più prettamente tecnici - con valutazione da ritenersi esente da errori tecnici o logici, approfondita, puntuale, correttamente motivata e quindi del tutto condivisibile (anche in punto di repliche alle osservazioni critiche svolte dal consulente di parte attrice) ha concluso affermando che il “disturbo depressivo maggiore di grado medio”, non oggetto di specifica terapia, di cui l'attore risulta affetto, non è in rapporto di causalità con l'evento lutto conseguente al sinistro.
In particolare, devono valorizzarsi le valutazioni del CTU nella parte in cui mette in luce – non tanto la mancanza di attestazioni e/o certificazioni in ordine allo stato psicologico dell'attore antecedente al lutto (giacché, come opportunamente osservato dal consulente di parte attrice,
l'attestazione di uno ordinario stato psicoemotivo non è evenienza usuale) – quanto la necessità di una evidenza oggettiva, attesa l'insufficienza di quanto riferito dallo stesso esaminato sul proprio stato. E', pertanto, proprio in ragione di tale necessaria oggettività che incide il considerevole lasso temporale (dai 23 ad oltre 40 mesi) intercorrente tra l'evento e le certificazioni della lamentata patologia: intervallo di tale portata che, se, per un verso, non consente l'attribuzione della stessa a detto evento anziché ad eventi successivi, per altro verso non consente neppure di accertare se lo stato patologico sia stato causa, anziché causato, da detti eventi successivi (perdita del lavoro, rottura della relazione personale, etc.).
Non potendosi, di conseguenza, affermare la stretta ed univoca correlazione eziologica – anche solo nei termini della regola
12 di giudizio della causalità civilistica del “più probabile che non” - tra l'evento lutto e il lamentato stato patologico
(quand'anche successivo al primo) e dovendosi rigettare ogni approccio deterministico in ragione del quale si assume per causa quello che è un antecedente temporale5, la richiesta risarcitoria di tale danno non può trovare accoglimento.
- DANNO ALLA CAPACITÀ LAVORATIVA GENERICA/SPECIFICA/CENESTESI LAVORATIVA.
In conseguenza della insussistenza del nesso causale tra l'evento morte/lutto e il lamentato danno biologico, non sussiste correlativo nesso eziologico tra quest'ultimo e le allegate (ma comunque non comprovate) conseguenze dannose asseritamente derivate dalla perdita di capacità lavorativa
(generica e/o specifica) e cenestesi lavorativa.
- DANNO PATRIMONIALE PER CONSULENZA MEDICO-LEGALE E CONSULENZA TECNICA
In riferimento a tale voce di danno, pur dovendosi osservare che – in linea generale - le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte hanno natura di allegazione difensiva tecnica e rientrano tra quelle che vanno rimborsate alla parte vittoriosa, a meno che il giudice non ritenga le stesse eccessive o superflue e pertanto le escluda dalla ripetizione,
è tuttavia necessario, ai fini della condanna della parte soccombente, che sia stata fornita la prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (cfr. Cass. civ. sez. III, 06/07/2022, n.21402) derivandone che, mancando, nel caso di specie, detta prova, le stesse non possono essere poste a carico delle parti convenute.
7. Alla luce delle valutazioni che precedono, pertanto, il danno complessivamente liquidabile in favore dell'attore è da limitarsi al danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale come sopra calcolato che - decurtato della 5 ovvero si pretende che se un avvenimento è seguito da un altro, allora il primo deve essere la causa del secondo (Post hoc, ergo propter hoc); 13 percentuale paritaria di corresponsabilità ex artt. 2054 c.c.
e 1227 c.c. – conduce ad un importo risarcitorio pari ad €
132.974,00. Detratta la somma di € 100.000,00 già percepita dall'attore, si perviene ad un ammontare finale di € 32.974,00, già attualizzato al corrente periodo.
8. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza derivandone che all'accoglimento della domanda segue la condanna solidale delle parti convenute al pagamento delle spese del presente giudizio - che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 13 agosto
2022, n. 147 - avuto riguardo alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale sulla base dei valori medi dei parametri applicabili allo scaglione di riferimento relativo al valore del decisum.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come in atti liquidate, devono porsi definitivamente ed interamente a carico delle parti convenute in solido, con espresso riconoscimento del diritto di parte attrice di ripetere, nei confronti dei soccombenti, le somme eventualmente già corrisposte al CTU in via di anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 546/2021, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di CP_2
2) condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, e in solido CP_2 tra loro, al pagamento, in favore di della Parte_1 complessiva somma di € 32.974,00, oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
3) condanna in persona del Controparte_1
14 legale rappresentante pro tempore, e in solido CP_2 tra loro, al pagamento, in favore di , delle Parte_1 spese del presente giudizio, che liquida in € 545,00 per spese documentate ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario;
4) pone definitivamente a carico di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e di
[...]
, in solido tra loro, le spese di CTU per l'importo CP_2 come liquidato in corso di causa.
Così deciso in Vasto, 22/1/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 «1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale». 2 (Cass. penale sez. IV, 20/10/2022, n.4923: «In tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova temperamento nell'opposto principio secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientrante nel limite della prevedibilità»). 8 3 pag. 55; 4 «al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e 9