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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PALMA AMERIGO, Presidente
RA AN, Relatore
SAVINO GAETANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 269/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301R2008912024 1
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 12/5/2025
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n.TC301R200891/2024 relativo all'anno di imposta 2015 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza per l'importo di € 29656250,00.
L'accertamento trova origine nel decreto ex art.429 c.p.p. del 21/9/2020 con il quale il Tribunale di Potenza ha rinviato a giudizio il ricorrente insieme ad altri 27 imputati per alcuni reati. Ad essi sono stati imputati, a vario titolo, i reati di: associazione a delinquere (capo 1); esercizio abusivo dell'attività di gioco e scommesse p. e p. dall'art.4 Legge 13/12/1989 n.401, con le aggravanti dell'agevolazione delle attività criminali del clan
Grande Aracri e della transnazionalità (capo 2); dichiarazione infedele ai fini di evadere le imposte ex art.3
D.Lgs. 10/3/2000 n.74 (capo 3). Il ricorrente è chiamato a rispondere dei reati indicati nei capi 2 e 3. Secondo la Pubblica Accusa l'attività illecita si sarebbe concretizzata nella gestione di una rete di apparecchi per la gestione del gioco di azzardo ramificata presso vari esercenti in diverse province del territorio nazionale.
Secondo la ricostruzione nell'ambito penale i suddetti apparecchi elettronici avrebbero consentito agli imputati di percepire redditi in nero rilevanti, che sono stati quantificati presuntivamente in € 59525000,00, determinati considerando un ricavo plausibile di € 650,00 al giorno per ciascuno dei 2500 apparecchi dislocati sul territorio nazionale. In data 25/9/2020 il decreto del G.I.P. è stato trasmesso all'Agenzia delle Entrate la quale, dopo aver a sua volta denunciato il reato di evasione fiscale di cui all'art.5 D.Lgs. n.74/2000, ha emesso l'avviso di accertamento impugnato.
L'Amministrazione Finanziaria ha determinato i proventi complessivi dell'attività illecita in € 593125000,00 imputandoli in maniera paritetica ai soggetti rinviati a giudizio. Conseguentemente per l'anno di imposta
2015 ha determinato in capo al ricorrente, ai sensi degli artt.41 e 41 bis D.P.R. n.600/1973, redditi da proventi illeciti per € 29656250,00 (€ 593125000,00 : 20). Per effetto di tale accertamento è stata determinata per l'anno 2015 una maggiore imposta IRPEF di € 12337361,66, con addizionale regionale di € 669536,00, oltre accessori.
Parte ricorrente ha dedotto: a) decadenza dell'Amministrazione Finanziaria della potestà accertativa per decorso dei termini per tale attività prevista dall'art.43 D.P.R. 600/1973, in quanto per l'imposta del 2015 è stato notificato l'avviso nell'anno 2025; b) l'infondatezza dell'accertamento per mancanza del presupposto fondamentale della percezione di provento illecito previsto dall'art.14 Legge 537/1994; c) violazione dell'art.2697 c.c.; d) difetto di motivazione;
e) prescrizione dei presunti crediti;
f) sproporzione delle somme attribuite e mancanza di motivazione e illogicità della ripartizione dei presunti crediti dichiarati. Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza, per resistere al ricorso e chiedendone il rigetto sulla base dei motivi esposti nell'atto di controdeduzioni depositato.
All'udienza odierna, tenutasi in Camera di Consiglio, il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di decadenza dell'avviso di accertamento impugnato per decorrenza dei termini di legge.
All'uopo deve specificarsi che l'art.1 comma 132 Legge 208/2015 ha disposto che, per i periodi di imposta antecedenti al 2016, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nei di omessa presentazione della dichiarazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art.331 c.p.p., per alcuno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione;
il raddoppio non opera qualora la denuncia di parte dell'Amministrazione Finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre i termini di cui al primo periodo.
Trattandosi di redditi attribuiti per l'anno di imposta 2014, per cui è stata contestata l'omessa dichiarazione, il termine ordinario per la notifica dell'avviso di accertamento sarebbe scaduto il 31/12/2020.
Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate ha inoltrato denuncia per il reato p. e p. dall'art.5 D.Lgs. 74/2000, sicchè opera il raddoppio dei termini con conseguente tempestività dell'avviso di accertamento.
Nel merito il ricorso è fondato.
Deve evidenziarsi che l'atto impugnato si fonda in maniera acritica su alcune risultanze del tutto indiziarie ricavate da indagini del processo penale, senza fornire quegli elementi probatori e motivazionali che costituiscono un elemento indefettibile degli atti dell'Amministrazione Finanziaria.
Preliminarmente deve evidenziarsi che il ricorrente non risponde del reato di associazione a delinquere così come erroneamente affermato da parte resistente nelle ultime righe della pag.17 delle controdeduzioni. Egli risponde delle imputazioni di cui ai capi 2 e 3 della richiesta di rinvio a giudizio, nella cui descrizione della condotta emerge un ruolo marginale rispetto agli altri coimputati.
Tra l'altro, compulsando l'ordinanza di custodia cautelare prodotta in giudizio da parte resistente come allegato 7 si ricava che Ricorrente_1 non è stato attinto da misure cautelari personali e reali, sintomo che la sua posizione risulta essere molto defilata. Tali considerazioni devono essere valutate ai fini di un vaglio analitico della sua posizione.
Come già sopra accennato, l'elemento fondamentale degli atti dell'Amministrazione Finanziaria è costituito dalla parte motiva, nonché dall'illustrazione delle ragioni logico – giuridiche delle norme asseritamente violate, nonché della loro interpretazione, che devono necessariamente sorreggere la pretesa fiscale azionata dall'Ufficio.
La motivazione degli atti accertativi esplica una funzione determinante per il ricorrente, che ne è destinatario: attraverso di essa egli ha contezza di come la tesi accertativa dell'Ufficio sia stata sviluppata, nonché quali siano gli elementi normativi e probatori su cui la ripresa fiscale si basa. La motivazione, quindi, rappresenta un punto nodale degli atti dell'Amministrazione Finanziaria e deve esporre in maniera chiara e precisa i presupposti che giustificano la pretesa impositiva, di cui deve essere ovviamente fornita opportuna motivazione.
Il comma 5 bis dell'art.7 D.Lgs. 546/1992 prevede espressamente: “L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.
Il legislatore ha individuato in maniera netta e chiara nell'Amministrazione Finanziaria il soggetto sul quale grava l'onere probatorio circa la sussistenza e fondatezza degli elementi che sorreggono la pretesa fiscale, precisando che il Giudice fonda la propria decisione sugli elementi di prova forniti nel giudizio i quali, invece, nel caso in cui siano contraddittori, non puntuali né circostanziati, insufficienti ovvero incoerenti con la normativa tributaria, condurranno al necessario annullamento dell'atto.
Nel caso di specie, come detto, l'Amministrazione Finanziaria ha redatto l'accertamento per importi di rilevante entità sulla base di elementi di indagine del tutto generici e ignoti alla Corte. Più precisamente, a pag.2 dell'accertamento impugnato ha esposto come si è giunti al quantum della pretesa fiscale, così testualmente: “Sulla scorta di intercettazioni telefoniche, la P.G. ha quantificato i redditi retratti dalla gestione illecita degli apparecchi da gioco in € 593125000,00 annui, tenendo conto della disponibilità di n.
2.500 apparecchi da gioco e della possibilità plausibile di un guadagno giornaliero medio a totem di circa € 650,00”.
Leggendo tale motivazione si evince che l'accertamento si fonda su redditi quantificati presuntivamente dalla P.G. sulla base di asserite intercettazioni telefoniche, senza un'attività specifica di verifica. L'Agenzia delle Entrate, senza effettuare alcuna valutazione critica e personale, ha accertato il reddito esattamente come quantificato dalla P.G. sulla base di presunte intercettazioni telefoniche.
Una siffatta ricostruzione del reddito non può ritenersi fondata, in quanto sfornita di alcun elemento che possa in qualche modo far ritenere assolto l'onere probatorio in capo all'Amministrazione Finanziaria.
Sotto tale profilo è utile richiamare la Giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui, ai fini di una completa valutazione da parte della Corte degli elementi probatori offerti, è necessario che l'Agenzia delle
Entrate produca in giudizio le prove o atti e documenti utilizzati per la determinazione del reddito. Ciò, a maggior ragione, laddove gli esiti dell'accertamento fanno riferimento ad altri atti che dovevano essere necessariamente prodotti in giudizio.
Nel caso in cui la determinazione di un reddito venga effettuata sulla base di intercettazioni telefoniche intercorse tra soggetti terzi, ai fini del rispetto dell'onere della prova l'Amministrazione Finanziaria è obbligata a produrle in giudizio, proprio per consentire alla Corte di verificare le modalità operative con cui la P.G. è giunta alla determinazione del reddito.
Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate ha prodotto in giudizio solamente l'informativa P.G., nonché la richiesta di applicazione delle misure cautelari del P.M. ed il successivo provvedimento del G.I.P. con cui sono state disposte le misure cautelari.
Non sono state prodotte in giudizio le intercettazioni telefoniche, unico elemento fondamentale di valutazione della legittimità dell'accertamento, che doveva essere posto alla disamina della Corte.
Tra l'altro, la stessa Agenzia delle Entrate, nella seconda pagina dell'accertamento contenente le motivazioni, si riferisce a: “……possibilità plausibile di guadagno giornaliero medio a totem di circa € 650,00”.
Nella fattispecie in esame non è stato rispettato l'onere probatorio imposto dal comma 5 bis richiamato, in quanto un accertamento, per essere legittimo, non può effettuare un mero richiamo ad elementi presuntivi ed indiziari desunti da altri atti sconosciuti dal Giudicante.
L'Amministrazione Finanziaria è obbligata ad indicare una puntuale dimostrazione della prova della pretesa allegando tutti i documenti a tal fine necessari, illustrando il nesso tra l'atto di accertamento generatore e quello emesso “a cascata”.
La Corte, sulla base degli elementi offerti, non può avallare la determinazione di un reddito per svariati milioni di euro fondato su elementi presuntivi privi di specificità e approfondimento e, soprattutto, senza poter accertare il procedimento valutativo operato dalla P.G. sulla base di intercettazioni telefoniche che non sono state prodotte in giudizio, con conseguente nullità dell'accertamento. La complessità della questione trattata e il rigetto dell'eccezione preliminare di decadenza del potere accertativo consentono la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PALMA AMERIGO, Presidente
RA AN, Relatore
SAVINO GAETANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 269/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301R2008912024 1
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 12/5/2025
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n.TC301R200891/2024 relativo all'anno di imposta 2015 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza per l'importo di € 29656250,00.
L'accertamento trova origine nel decreto ex art.429 c.p.p. del 21/9/2020 con il quale il Tribunale di Potenza ha rinviato a giudizio il ricorrente insieme ad altri 27 imputati per alcuni reati. Ad essi sono stati imputati, a vario titolo, i reati di: associazione a delinquere (capo 1); esercizio abusivo dell'attività di gioco e scommesse p. e p. dall'art.4 Legge 13/12/1989 n.401, con le aggravanti dell'agevolazione delle attività criminali del clan
Grande Aracri e della transnazionalità (capo 2); dichiarazione infedele ai fini di evadere le imposte ex art.3
D.Lgs. 10/3/2000 n.74 (capo 3). Il ricorrente è chiamato a rispondere dei reati indicati nei capi 2 e 3. Secondo la Pubblica Accusa l'attività illecita si sarebbe concretizzata nella gestione di una rete di apparecchi per la gestione del gioco di azzardo ramificata presso vari esercenti in diverse province del territorio nazionale.
Secondo la ricostruzione nell'ambito penale i suddetti apparecchi elettronici avrebbero consentito agli imputati di percepire redditi in nero rilevanti, che sono stati quantificati presuntivamente in € 59525000,00, determinati considerando un ricavo plausibile di € 650,00 al giorno per ciascuno dei 2500 apparecchi dislocati sul territorio nazionale. In data 25/9/2020 il decreto del G.I.P. è stato trasmesso all'Agenzia delle Entrate la quale, dopo aver a sua volta denunciato il reato di evasione fiscale di cui all'art.5 D.Lgs. n.74/2000, ha emesso l'avviso di accertamento impugnato.
L'Amministrazione Finanziaria ha determinato i proventi complessivi dell'attività illecita in € 593125000,00 imputandoli in maniera paritetica ai soggetti rinviati a giudizio. Conseguentemente per l'anno di imposta
2015 ha determinato in capo al ricorrente, ai sensi degli artt.41 e 41 bis D.P.R. n.600/1973, redditi da proventi illeciti per € 29656250,00 (€ 593125000,00 : 20). Per effetto di tale accertamento è stata determinata per l'anno 2015 una maggiore imposta IRPEF di € 12337361,66, con addizionale regionale di € 669536,00, oltre accessori.
Parte ricorrente ha dedotto: a) decadenza dell'Amministrazione Finanziaria della potestà accertativa per decorso dei termini per tale attività prevista dall'art.43 D.P.R. 600/1973, in quanto per l'imposta del 2015 è stato notificato l'avviso nell'anno 2025; b) l'infondatezza dell'accertamento per mancanza del presupposto fondamentale della percezione di provento illecito previsto dall'art.14 Legge 537/1994; c) violazione dell'art.2697 c.c.; d) difetto di motivazione;
e) prescrizione dei presunti crediti;
f) sproporzione delle somme attribuite e mancanza di motivazione e illogicità della ripartizione dei presunti crediti dichiarati. Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza, per resistere al ricorso e chiedendone il rigetto sulla base dei motivi esposti nell'atto di controdeduzioni depositato.
All'udienza odierna, tenutasi in Camera di Consiglio, il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di decadenza dell'avviso di accertamento impugnato per decorrenza dei termini di legge.
All'uopo deve specificarsi che l'art.1 comma 132 Legge 208/2015 ha disposto che, per i periodi di imposta antecedenti al 2016, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nei di omessa presentazione della dichiarazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art.331 c.p.p., per alcuno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione;
il raddoppio non opera qualora la denuncia di parte dell'Amministrazione Finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre i termini di cui al primo periodo.
Trattandosi di redditi attribuiti per l'anno di imposta 2014, per cui è stata contestata l'omessa dichiarazione, il termine ordinario per la notifica dell'avviso di accertamento sarebbe scaduto il 31/12/2020.
Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate ha inoltrato denuncia per il reato p. e p. dall'art.5 D.Lgs. 74/2000, sicchè opera il raddoppio dei termini con conseguente tempestività dell'avviso di accertamento.
Nel merito il ricorso è fondato.
Deve evidenziarsi che l'atto impugnato si fonda in maniera acritica su alcune risultanze del tutto indiziarie ricavate da indagini del processo penale, senza fornire quegli elementi probatori e motivazionali che costituiscono un elemento indefettibile degli atti dell'Amministrazione Finanziaria.
Preliminarmente deve evidenziarsi che il ricorrente non risponde del reato di associazione a delinquere così come erroneamente affermato da parte resistente nelle ultime righe della pag.17 delle controdeduzioni. Egli risponde delle imputazioni di cui ai capi 2 e 3 della richiesta di rinvio a giudizio, nella cui descrizione della condotta emerge un ruolo marginale rispetto agli altri coimputati.
Tra l'altro, compulsando l'ordinanza di custodia cautelare prodotta in giudizio da parte resistente come allegato 7 si ricava che Ricorrente_1 non è stato attinto da misure cautelari personali e reali, sintomo che la sua posizione risulta essere molto defilata. Tali considerazioni devono essere valutate ai fini di un vaglio analitico della sua posizione.
Come già sopra accennato, l'elemento fondamentale degli atti dell'Amministrazione Finanziaria è costituito dalla parte motiva, nonché dall'illustrazione delle ragioni logico – giuridiche delle norme asseritamente violate, nonché della loro interpretazione, che devono necessariamente sorreggere la pretesa fiscale azionata dall'Ufficio.
La motivazione degli atti accertativi esplica una funzione determinante per il ricorrente, che ne è destinatario: attraverso di essa egli ha contezza di come la tesi accertativa dell'Ufficio sia stata sviluppata, nonché quali siano gli elementi normativi e probatori su cui la ripresa fiscale si basa. La motivazione, quindi, rappresenta un punto nodale degli atti dell'Amministrazione Finanziaria e deve esporre in maniera chiara e precisa i presupposti che giustificano la pretesa impositiva, di cui deve essere ovviamente fornita opportuna motivazione.
Il comma 5 bis dell'art.7 D.Lgs. 546/1992 prevede espressamente: “L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.
Il legislatore ha individuato in maniera netta e chiara nell'Amministrazione Finanziaria il soggetto sul quale grava l'onere probatorio circa la sussistenza e fondatezza degli elementi che sorreggono la pretesa fiscale, precisando che il Giudice fonda la propria decisione sugli elementi di prova forniti nel giudizio i quali, invece, nel caso in cui siano contraddittori, non puntuali né circostanziati, insufficienti ovvero incoerenti con la normativa tributaria, condurranno al necessario annullamento dell'atto.
Nel caso di specie, come detto, l'Amministrazione Finanziaria ha redatto l'accertamento per importi di rilevante entità sulla base di elementi di indagine del tutto generici e ignoti alla Corte. Più precisamente, a pag.2 dell'accertamento impugnato ha esposto come si è giunti al quantum della pretesa fiscale, così testualmente: “Sulla scorta di intercettazioni telefoniche, la P.G. ha quantificato i redditi retratti dalla gestione illecita degli apparecchi da gioco in € 593125000,00 annui, tenendo conto della disponibilità di n.
2.500 apparecchi da gioco e della possibilità plausibile di un guadagno giornaliero medio a totem di circa € 650,00”.
Leggendo tale motivazione si evince che l'accertamento si fonda su redditi quantificati presuntivamente dalla P.G. sulla base di asserite intercettazioni telefoniche, senza un'attività specifica di verifica. L'Agenzia delle Entrate, senza effettuare alcuna valutazione critica e personale, ha accertato il reddito esattamente come quantificato dalla P.G. sulla base di presunte intercettazioni telefoniche.
Una siffatta ricostruzione del reddito non può ritenersi fondata, in quanto sfornita di alcun elemento che possa in qualche modo far ritenere assolto l'onere probatorio in capo all'Amministrazione Finanziaria.
Sotto tale profilo è utile richiamare la Giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui, ai fini di una completa valutazione da parte della Corte degli elementi probatori offerti, è necessario che l'Agenzia delle
Entrate produca in giudizio le prove o atti e documenti utilizzati per la determinazione del reddito. Ciò, a maggior ragione, laddove gli esiti dell'accertamento fanno riferimento ad altri atti che dovevano essere necessariamente prodotti in giudizio.
Nel caso in cui la determinazione di un reddito venga effettuata sulla base di intercettazioni telefoniche intercorse tra soggetti terzi, ai fini del rispetto dell'onere della prova l'Amministrazione Finanziaria è obbligata a produrle in giudizio, proprio per consentire alla Corte di verificare le modalità operative con cui la P.G. è giunta alla determinazione del reddito.
Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate ha prodotto in giudizio solamente l'informativa P.G., nonché la richiesta di applicazione delle misure cautelari del P.M. ed il successivo provvedimento del G.I.P. con cui sono state disposte le misure cautelari.
Non sono state prodotte in giudizio le intercettazioni telefoniche, unico elemento fondamentale di valutazione della legittimità dell'accertamento, che doveva essere posto alla disamina della Corte.
Tra l'altro, la stessa Agenzia delle Entrate, nella seconda pagina dell'accertamento contenente le motivazioni, si riferisce a: “……possibilità plausibile di guadagno giornaliero medio a totem di circa € 650,00”.
Nella fattispecie in esame non è stato rispettato l'onere probatorio imposto dal comma 5 bis richiamato, in quanto un accertamento, per essere legittimo, non può effettuare un mero richiamo ad elementi presuntivi ed indiziari desunti da altri atti sconosciuti dal Giudicante.
L'Amministrazione Finanziaria è obbligata ad indicare una puntuale dimostrazione della prova della pretesa allegando tutti i documenti a tal fine necessari, illustrando il nesso tra l'atto di accertamento generatore e quello emesso “a cascata”.
La Corte, sulla base degli elementi offerti, non può avallare la determinazione di un reddito per svariati milioni di euro fondato su elementi presuntivi privi di specificità e approfondimento e, soprattutto, senza poter accertare il procedimento valutativo operato dalla P.G. sulla base di intercettazioni telefoniche che non sono state prodotte in giudizio, con conseguente nullità dell'accertamento. La complessità della questione trattata e il rigetto dell'eccezione preliminare di decadenza del potere accertativo consentono la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.