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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/05/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro iscritta al n. 2834/2019 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'Avv. G. Fratantonio) contro Parte_1
(rappr. e dif. dall'Avv. P. Mangiafico), avente ad oggetto: Parte_2 risarcimento danni;
osserva
è stato dipendente della società ricorrente (in prosieguo Parte_2 soltanto con la qualifica di giornalista fino al dicembre 2017, epoca in CP_1 cui ha rassegnato le proprie dimissioni. ha convenuto in giudizio dinanzi al giudice civile CP_1 Parte_2 ordinario, deducendo la violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri di diligenza e di fedeltà delineati dagli artt. 2014 e 2015 c.c.; ha chiesto dunque che il giudice adito volesse “ - Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale, a titolo di inadempimento dell'obbligo di diligenza nell'esecuzione della prestazione di lavoro ai sensi degli artt. 1176-1218 c.c., e in violazione dei doveri derivanti dagli incarichi affidati;
- Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale del convenuto Sig. ai sensi degli artt. Pt_2
2043-2104-2105 c.c. …; - Dichiarare tenuto e condannare il Sig. al Pt_2 risarcimento dei danni subiti da e da Parte_3 Parte_4 nella somma individuata e accertanda in corso di causa, o, se del caso, da determinarsi in via equitativa;…”, il tutto oltre accessori di legge e spese processuali.
si è costituito in giudizio, chiedendo disattendersi le pretese Parte_2 attrici. Con ordinanza resa in data 4 novembre 2029, ritenuta la competenza del giudice del lavoro, è stato disposto il mutamento del rito (da ordinario a speciale), con fissazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c. ed assegnazione alle parti di termine fino a dieci giorni prima di tale udienza per il deposito di note difensive ed integrazione degli atti introduttivi.
************
L'odierna ricorrente chiede condannarsi l al risarcimento dei danni Pt_2 asseritamente sofferti per violazione dell'obbligo di diligenza ex art. 2014 c.c. e del dovere di fedeltà ex art. 2105 c.c., avuto riguardo al pregiudizio derivante dalle condotte inadempienti dell'ex dipendente sotto il profilo del divieto di concorrenza e riservatezza.
La violazione del generale dovere di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c. presuppone la preesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti (in mancanza del quale alcun obbligo di tal genere può ritenersi venuto in essere) e ricomprende, quali specifici aspetti di esso, gli obblighi di non concorrenza e di riservatezza.
La fattispecie dedotta in giudizio deve dunque inquadrarsi nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Per com'è noto, grava sul datore di lavoro (che agisca contro il dipendente per ottenere il risarcimento del danno) provare che l'evento dannoso è da ricondursi ad una condotta colposa del lavoratore per violazione dei citati obblighi di diligenza e fedeltà; più specificamente, il datore di lavoro è tenuto a dimostrare la descritta ipotesi di inadempimento, il danno subito ed il nesso di causalità tra la prima ed il secondo.
Costituisce invece onere del lavoratore dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.
Trattandosi di responsabilità contrattuale, poi, avuto riguardo al disposto dell'art. 1218 c.c., la colpa è presunta e incombe sul debitore l'onere di fornire la prova liberatoria.
Nel caso di cui si discute, sarebbe stato dunque onere della società ricorrente allegare e provare che dal comportamento illegittimo del dipendente sia derivato un pregiudizio economicamente apprezzabile in capo alla società stessa. La circostanza che l abbia tenuto comportamenti astrattamente negligenti o Pt_2 qualificabili come atti di concorrenza sleale non è infatti di per sé sola sufficiente a far sorgere un determinato obbligo risarcitorio, giacchè, come sopra già evidenziato, – alla stregua dei principi operanti in tema di responsabilità contrattuale - il danneggiato deve dimostrare il danno in concreto subìto nonché il nesso causale tra tale danno ed il comportamento illecito tenuto dal lavoratore.
Di conseguenza, pur ritenendo che il resistente si sia reso responsabile delle singole condotte denunziate in ricorso, nessun elemento di giudizio permette comunque di sostenere che le stesse abbiano causato danni economicamente valutabili a carico della società datoriale.
Va, del resto, l'articolato di prova testimoniale indicato dall'ex datrice di lavoro si rivela già sotto il profilo astratto inidoneo ad integrare assolvimento del citato onere probatorio.
In disparte ogni considerazione sulle prove orali concernenti i comportamenti inadempienti del lavoratore, è difatti agevole osservare come la ricorrente abbia inteso provare il verificarsi di un danno eziologicamente collegato a tali comportamenti deducendo una serie di circostanze in realtà del tutto ininfluenti ai predetti fini in quanto genericamente descritte e comunque insufficienti a dimostrare il legame causale tra il complessivo comportamento dell'Aparo ed il pregiudizio economico del quale si pretende il ristoro (cfr. Memoria II ex art. 183 comma VI c.p.c. depositata da capitoli di prova distinti dai CP_1 numeri 29, 30 e 31, rispettivamente diretti a dimostrare che “nel 2017 tra la
e la erano in corso trattative contrattuali per inserzioni CP_1 CP_2 pubblicitarie”, che “i responsabili tecnici di riscontravano un calo CP_2 di utenze del portale “corrierequoidiano.it” nel terzo trimestre 2017, tanto da revocare ogni rapporto commerciale” e che “corriere quotidiano a partire dall'estate 2017 perdeva numerosi introiti commerciali”).
Tenuto conto delle carenti allegazioni dell'atto introduttivo del giudizio, non è allora possibile sostenere con certezza, o secondo un giudizio di rilevante probabilità, che i danni in ipotesi sofferti dalla società siano stati diretta conseguenza del comportamento infedele del lavoratore.
Non sembra superfluo soggiungere come la ricorrente abbia comunque trascurato di indicare con precisione l'entità della lamentata riduzione di introiti commerciali (cfr. cap. 31 sopra richiamato) e la consistenza del “calo di utenze” sopra menzionato.
Per altro verso, la rilevata carenza di allegazione e prova circa il quantum del preteso risarcimento non può essere colmata facendo ricorso alla liquidazione equitativa del danno ex art.1226 c.c., costituendo ius receptum il principio a mente del quale “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale” (Cassazione civile sez. VI, 18/03/2022, n.8941; Cassazione civile sez. lav., 11/01/2021, n.183). Più in generale, ai fini della determinazione del danno risarcibile, sia esso originato da responsabilità contrattuale o da responsabilità extracontrattuale, la valutazione equitativa del giudice riguarda non già la prova dell'esistenza del pregiudizio patrimoniale, il cui onere permane a carico della parte interessata, ma solo l'entità del pregiudizio stesso, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura. Nel caso in argomento, non è dunque lecito fare ricorso ad alcuna valutazione equitativa in quanto la società presunta creditrice ha omesso di offrire la prova dell'esistenza stessa del pregiudizio e della sua correlazione causale alla denunciata condotta inadempiente dell . Pt_2
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere rigettato. Le spese processuali (da distrarsi in favore del procuratore antistatario del resistente) seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna a rifondere al procuratore antistatario di Parte_1
le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre IVA, CPA e Parte_2 rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 24 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro iscritta al n. 2834/2019 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'Avv. G. Fratantonio) contro Parte_1
(rappr. e dif. dall'Avv. P. Mangiafico), avente ad oggetto: Parte_2 risarcimento danni;
osserva
è stato dipendente della società ricorrente (in prosieguo Parte_2 soltanto con la qualifica di giornalista fino al dicembre 2017, epoca in CP_1 cui ha rassegnato le proprie dimissioni. ha convenuto in giudizio dinanzi al giudice civile CP_1 Parte_2 ordinario, deducendo la violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri di diligenza e di fedeltà delineati dagli artt. 2014 e 2015 c.c.; ha chiesto dunque che il giudice adito volesse “ - Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale, a titolo di inadempimento dell'obbligo di diligenza nell'esecuzione della prestazione di lavoro ai sensi degli artt. 1176-1218 c.c., e in violazione dei doveri derivanti dagli incarichi affidati;
- Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale del convenuto Sig. ai sensi degli artt. Pt_2
2043-2104-2105 c.c. …; - Dichiarare tenuto e condannare il Sig. al Pt_2 risarcimento dei danni subiti da e da Parte_3 Parte_4 nella somma individuata e accertanda in corso di causa, o, se del caso, da determinarsi in via equitativa;…”, il tutto oltre accessori di legge e spese processuali.
si è costituito in giudizio, chiedendo disattendersi le pretese Parte_2 attrici. Con ordinanza resa in data 4 novembre 2029, ritenuta la competenza del giudice del lavoro, è stato disposto il mutamento del rito (da ordinario a speciale), con fissazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c. ed assegnazione alle parti di termine fino a dieci giorni prima di tale udienza per il deposito di note difensive ed integrazione degli atti introduttivi.
************
L'odierna ricorrente chiede condannarsi l al risarcimento dei danni Pt_2 asseritamente sofferti per violazione dell'obbligo di diligenza ex art. 2014 c.c. e del dovere di fedeltà ex art. 2105 c.c., avuto riguardo al pregiudizio derivante dalle condotte inadempienti dell'ex dipendente sotto il profilo del divieto di concorrenza e riservatezza.
La violazione del generale dovere di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c. presuppone la preesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti (in mancanza del quale alcun obbligo di tal genere può ritenersi venuto in essere) e ricomprende, quali specifici aspetti di esso, gli obblighi di non concorrenza e di riservatezza.
La fattispecie dedotta in giudizio deve dunque inquadrarsi nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Per com'è noto, grava sul datore di lavoro (che agisca contro il dipendente per ottenere il risarcimento del danno) provare che l'evento dannoso è da ricondursi ad una condotta colposa del lavoratore per violazione dei citati obblighi di diligenza e fedeltà; più specificamente, il datore di lavoro è tenuto a dimostrare la descritta ipotesi di inadempimento, il danno subito ed il nesso di causalità tra la prima ed il secondo.
Costituisce invece onere del lavoratore dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.
Trattandosi di responsabilità contrattuale, poi, avuto riguardo al disposto dell'art. 1218 c.c., la colpa è presunta e incombe sul debitore l'onere di fornire la prova liberatoria.
Nel caso di cui si discute, sarebbe stato dunque onere della società ricorrente allegare e provare che dal comportamento illegittimo del dipendente sia derivato un pregiudizio economicamente apprezzabile in capo alla società stessa. La circostanza che l abbia tenuto comportamenti astrattamente negligenti o Pt_2 qualificabili come atti di concorrenza sleale non è infatti di per sé sola sufficiente a far sorgere un determinato obbligo risarcitorio, giacchè, come sopra già evidenziato, – alla stregua dei principi operanti in tema di responsabilità contrattuale - il danneggiato deve dimostrare il danno in concreto subìto nonché il nesso causale tra tale danno ed il comportamento illecito tenuto dal lavoratore.
Di conseguenza, pur ritenendo che il resistente si sia reso responsabile delle singole condotte denunziate in ricorso, nessun elemento di giudizio permette comunque di sostenere che le stesse abbiano causato danni economicamente valutabili a carico della società datoriale.
Va, del resto, l'articolato di prova testimoniale indicato dall'ex datrice di lavoro si rivela già sotto il profilo astratto inidoneo ad integrare assolvimento del citato onere probatorio.
In disparte ogni considerazione sulle prove orali concernenti i comportamenti inadempienti del lavoratore, è difatti agevole osservare come la ricorrente abbia inteso provare il verificarsi di un danno eziologicamente collegato a tali comportamenti deducendo una serie di circostanze in realtà del tutto ininfluenti ai predetti fini in quanto genericamente descritte e comunque insufficienti a dimostrare il legame causale tra il complessivo comportamento dell'Aparo ed il pregiudizio economico del quale si pretende il ristoro (cfr. Memoria II ex art. 183 comma VI c.p.c. depositata da capitoli di prova distinti dai CP_1 numeri 29, 30 e 31, rispettivamente diretti a dimostrare che “nel 2017 tra la
e la erano in corso trattative contrattuali per inserzioni CP_1 CP_2 pubblicitarie”, che “i responsabili tecnici di riscontravano un calo CP_2 di utenze del portale “corrierequoidiano.it” nel terzo trimestre 2017, tanto da revocare ogni rapporto commerciale” e che “corriere quotidiano a partire dall'estate 2017 perdeva numerosi introiti commerciali”).
Tenuto conto delle carenti allegazioni dell'atto introduttivo del giudizio, non è allora possibile sostenere con certezza, o secondo un giudizio di rilevante probabilità, che i danni in ipotesi sofferti dalla società siano stati diretta conseguenza del comportamento infedele del lavoratore.
Non sembra superfluo soggiungere come la ricorrente abbia comunque trascurato di indicare con precisione l'entità della lamentata riduzione di introiti commerciali (cfr. cap. 31 sopra richiamato) e la consistenza del “calo di utenze” sopra menzionato.
Per altro verso, la rilevata carenza di allegazione e prova circa il quantum del preteso risarcimento non può essere colmata facendo ricorso alla liquidazione equitativa del danno ex art.1226 c.c., costituendo ius receptum il principio a mente del quale “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale” (Cassazione civile sez. VI, 18/03/2022, n.8941; Cassazione civile sez. lav., 11/01/2021, n.183). Più in generale, ai fini della determinazione del danno risarcibile, sia esso originato da responsabilità contrattuale o da responsabilità extracontrattuale, la valutazione equitativa del giudice riguarda non già la prova dell'esistenza del pregiudizio patrimoniale, il cui onere permane a carico della parte interessata, ma solo l'entità del pregiudizio stesso, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura. Nel caso in argomento, non è dunque lecito fare ricorso ad alcuna valutazione equitativa in quanto la società presunta creditrice ha omesso di offrire la prova dell'esistenza stessa del pregiudizio e della sua correlazione causale alla denunciata condotta inadempiente dell . Pt_2
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere rigettato. Le spese processuali (da distrarsi in favore del procuratore antistatario del resistente) seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna a rifondere al procuratore antistatario di Parte_1
le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre IVA, CPA e Parte_2 rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 24 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)