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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/05/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 21.5.2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al n. 5657/2020 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
CF , rappresentato e difeso, unitamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dall'Avv. Ciro Ignorato, del Foro di Napoli CF
e dall'Avv. Antonio Maiella, del Foro di Avellino, CF C.F._2
, e presso lo studio di quest'ultimo sito in Avella (AV) alla C.F._3
Piazzetta Tenente Maiella, elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in persona del suo legale Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Saviano (NA), al Corso Vittorio
Emanuele III, n°144/146, presso lo studio associato Manzo, Avv. Francesco
Manzo ( ), dal quale è rapp.ta e difesa CodiceFiscale_4
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.10.2020, il ricorrente ha dedotto di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal 03/07/2017 al
11/05/2018, inquadrato come autista livello 3S, con contratto a di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con prestazione di quarantacinque ore di lavoro settimanali, dal lunedì al venerdì orario variabile, in quanto autista impegnato in tratte lunghe in tutt'Italia, con retribuzione come da busta paga;
che a partire dal
Gennaio 2018 sino al giorno 11 maggio 2018, giorno in cui sono state rassegnate le dimissioni volontarie, il datore di lavoro non ha corrisposto il trattamento retributivo ordinario e straordinario dovutogli, per un importo non corrisposto complessivo pari ad € 9.386,13, così come quantificato nei conteggi allegati al ricorso;
che all'atto delle dimissioni volontarie non è stato versato alcunché quale Trattamento di Fine Rapporto, per il periodo di assunzione che va dal luglio 2017 ad aprile 2018, per un importo complessivo pari ad €
1.126,39.
Ha dunque così concluso: «
1. Accertare e dichiarare che il sig. Parte_1 così come meglio su individuato, ha prestato alle dirette dipendenze della
1 società in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con sede legale in San Gennaro Vesuviano (NA) alla Via Giugliani n.
178 P.IVA/CF pec: l'attività lavorativa a P.IVA_1 Email_1 tempo pieno con qualifica di autista, con prestazione di quarantacinque ore di lavoro settimanali, dal lunedì al venerdì orario variabile siccome da autista era impegnato in tratte lunghe in tutt'Italia, dal 03/07/2017 fino al 11/05/2018; 2. Accertare e dichiarare che l'impresa predetta è tenuta a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di 10.512,52, per le ragioni e i titoli indicati in narrativa ai sensi della vigente contrattazione collettiva nazionale di categoria, applicabile al rapporto de quo e, cioè, del CCNL del 01/08/2013 così come modificato dall'accordo del 03/12/2017 per i dipendenti del settore trasporto merci e logistica applicabile al rapporto tra le parti anche in forza del combinato disposto degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla decorrenza dei singoli titoli sino all'effettivo soddisfo;
ovvero altra somma, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa (se del caso tramite CTU), e comunque che verrà ritenuta di giustizia in via equitativa ex art. 2099 c.c., così come analiticamente riportate nell'allegato conteggio.
3. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.».
Si è costituita la resistente, eccependo la nullità del ricorso, la genericità delle allegazioni in punto di lavoro straordinario, l'avvenuto pagamento, a mezzo contanti a fare data dal gennaio 2018, e contestando i conteggi avversi. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
La causa alla prima udienza è stata rinviata per la discussione.
In data 24.4.2025, in attuazione del Decreto n. 59/2025 del Presidente del
Tribunale di Nola - avente a oggetto la variazione tabellare immediatamente esecutiva, relativa alla Sezione Lavoro, per la definizione dello smaltimento delle cause ultra-triennali rientranti nel secondo obiettivo del PNNR (cause iscritte a ruolo nel periodo 2017-2022 ancora pendenti) – è stato disposto, inter alia, lo scardinamento dal ruolo più gravato della Sezione di n. 10 giudizi in materia di previdenza e n. 10 giudizi in materia di lavoro e riassegnati allo scrivente, tra cui il presente giudizio.
Prevista per la discussione l'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 21.5.2025, il giudice provvede con sentenza e contestale motivazione.
La domanda è in parte fondata.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso.
È noto che nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso
2 l'esame complessivo dell'atto – che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa.
Ne consegue che la nullità deve essere esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, quando il ricorrente abbia indicato – come nel caso di specie – il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze (contratto collettivo allegato al ricorso di primo grado), rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore (Cassazione sentenza n. 5951 del 11 marzo 2013).
Venendo al merito, va osservato che in ossequio al principio di ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., sull'attore grava la prova dei fatti costitutivi della pretesa i quali consistono principalmente nella sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel periodo e con l'orario di lavoro indicato, nonché nello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto, e nell'applicabilità in via diretta del ccnl indicato, ai fini del diritto agli istituti retributivi non aventi un fondamento legale (EDR, scatti di anzianità, r.o.l., maggiorazioni per lavoro straordinario con le aliquote stabilite dal ccnl, etc.). Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto, tra cui principalmente il pagamento di una retribuzione nel rispetto dei minimi di categoria, fissati dalla contrattazione collettiva di settore.
Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto
(che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite, atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3. (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 26985 del 22/12/2009).
Nel caso in esame risulta per tabulas l'assunzione del ricorrente con contratto a tempo indeterminato full-time, a decorrere dal 3.7.2019, rapporto poi cessato il
3 19.5.2028 (cfr. buste paga in atti ed estratto contributivo), con inquadramento nel livello3S del Ccnl di categoria, con mansioni di autista.
Ciò posto, il ricorrente ha lamentato lo svolgimento di lavoro straordinario (45 ore settimanali, di cui 5 di straordinario) e l'omesso pagamento delle retribuzioni dal gennaio 2018 e del tfr.
Quanto al primo aspetto, occorre precisare che nella ipotesi di lavoro discontinuo, come quello del caso in esame di autista adibito al trasporto di merci, questo è caratterizzato da attese non lavorate durante le quali il dipendente o non rimane assoggettato ad alcun obbligo specifico di facere e, può, quindi, ricostituire le proprie energie psicofisiche;
oppure è tenuto, durante le pause di attesa, a rimanere a disposizione del datore di lavoro.
Nel primo caso egli non ha diritto ad alcun compenso per lavoro straordinario, anche se le pause di attesa eccedano l'orario normale di lavoro, salvo che non sia diversamente disposto dal contratto collettivo di lavoro;
nel secondo caso, invece, se la pausa di attesa eccede l'orario normale di lavoro, il lavoratore ha comunque diritto al compenso per lavoro straordinario o ai sensi dell'art. 2108
c.c. o secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile.
In tale ultima ipotesi il lavoratore per avere diritto al compenso per lavoro straordinario ha l'onere di provare che è rimasto a disposizione del datore di lavoro anche con eventuale svolgimento di attività complementari e non già a riposo con libertà di scelta sul modo di trascorrere la pausa di attesa, (v. pronunce Corte di Cassazione n. 2829 del 5 aprile 1990; n. 729 del 24 gennaio
1997; Cass. n. 7577/2004).
Ebbene, nulla di tutto ciò è stato dedotto dalla parte ricorrente;
ciò ostando all'ammissione della prova sul punto. Quanto, invece, all'omesso pagamento delle retribuzioni ordinarie dal gennaio 2018, gravante la prova dell'esatto adempimento sulla parte datoriale, si osserva da un lato che la mera sottoscrizione delle buste paga prodotte, difettando qualsivoglia elemento da cui desumere il valore di quietanza, può costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga (Cass. n.
10306/2018; Cass. n. 25463/2017; Cass. n. 6267/1998; Cass. n. 9588/2001;
Cass. n. 10193/2002; Cass. n. 13150/2016); dall'altro che le allegazioni della parte in ordine all'asserito pagamento in contanti, per mezzo di acconti di
500,00 euro alla settimana, si palesano generiche (non è indicato il giorno del pagamento;
non è chiarito ove avvenisse il pagamento e chi vi provvedesse), rendendo meramente esplorativa la prova sul punto e, in quanto tale, inammissibile.
Parimenti difetta la prova del pagamento del tfr.
Circa il quantum, ritiene il Tribunale di potere utilizzare gli importi delle retribuzioni risultanti dall'estratto contributivo prodotto dallo stesso ricorrente, risultando un dovuto di € 8.220,00 a titolo di retribuzioni dal gennaio al maggio
4 2018, e un tfr determinabile in € 1.358,69, per complessivi € 9.578,69. A tanto la società va dunque condannata.
Le spese di lite nei rapporti tra la parte ricorrente e la società resistente seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del Dm 55/2014, considerando il valore della controversia ricompreso nello scaglione fino a 26.0000,00 €, con applicazione dei parametri minimi, stante la non complessità, ed espunta l'attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra eccezione e domanda disattesa:
- Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 9.578,69, per i titoli indicati in motivazione, il tutto oltre rivalutazione secondo indici Istat
e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
- Condanna la società al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
2.109,00 oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione in favore dei difensori anticipatari.
Nola, 21.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 21.5.2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al n. 5657/2020 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
CF , rappresentato e difeso, unitamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dall'Avv. Ciro Ignorato, del Foro di Napoli CF
e dall'Avv. Antonio Maiella, del Foro di Avellino, CF C.F._2
, e presso lo studio di quest'ultimo sito in Avella (AV) alla C.F._3
Piazzetta Tenente Maiella, elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in persona del suo legale Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Saviano (NA), al Corso Vittorio
Emanuele III, n°144/146, presso lo studio associato Manzo, Avv. Francesco
Manzo ( ), dal quale è rapp.ta e difesa CodiceFiscale_4
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.10.2020, il ricorrente ha dedotto di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal 03/07/2017 al
11/05/2018, inquadrato come autista livello 3S, con contratto a di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con prestazione di quarantacinque ore di lavoro settimanali, dal lunedì al venerdì orario variabile, in quanto autista impegnato in tratte lunghe in tutt'Italia, con retribuzione come da busta paga;
che a partire dal
Gennaio 2018 sino al giorno 11 maggio 2018, giorno in cui sono state rassegnate le dimissioni volontarie, il datore di lavoro non ha corrisposto il trattamento retributivo ordinario e straordinario dovutogli, per un importo non corrisposto complessivo pari ad € 9.386,13, così come quantificato nei conteggi allegati al ricorso;
che all'atto delle dimissioni volontarie non è stato versato alcunché quale Trattamento di Fine Rapporto, per il periodo di assunzione che va dal luglio 2017 ad aprile 2018, per un importo complessivo pari ad €
1.126,39.
Ha dunque così concluso: «
1. Accertare e dichiarare che il sig. Parte_1 così come meglio su individuato, ha prestato alle dirette dipendenze della
1 società in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con sede legale in San Gennaro Vesuviano (NA) alla Via Giugliani n.
178 P.IVA/CF pec: l'attività lavorativa a P.IVA_1 Email_1 tempo pieno con qualifica di autista, con prestazione di quarantacinque ore di lavoro settimanali, dal lunedì al venerdì orario variabile siccome da autista era impegnato in tratte lunghe in tutt'Italia, dal 03/07/2017 fino al 11/05/2018; 2. Accertare e dichiarare che l'impresa predetta è tenuta a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di 10.512,52, per le ragioni e i titoli indicati in narrativa ai sensi della vigente contrattazione collettiva nazionale di categoria, applicabile al rapporto de quo e, cioè, del CCNL del 01/08/2013 così come modificato dall'accordo del 03/12/2017 per i dipendenti del settore trasporto merci e logistica applicabile al rapporto tra le parti anche in forza del combinato disposto degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla decorrenza dei singoli titoli sino all'effettivo soddisfo;
ovvero altra somma, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa (se del caso tramite CTU), e comunque che verrà ritenuta di giustizia in via equitativa ex art. 2099 c.c., così come analiticamente riportate nell'allegato conteggio.
3. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.».
Si è costituita la resistente, eccependo la nullità del ricorso, la genericità delle allegazioni in punto di lavoro straordinario, l'avvenuto pagamento, a mezzo contanti a fare data dal gennaio 2018, e contestando i conteggi avversi. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
La causa alla prima udienza è stata rinviata per la discussione.
In data 24.4.2025, in attuazione del Decreto n. 59/2025 del Presidente del
Tribunale di Nola - avente a oggetto la variazione tabellare immediatamente esecutiva, relativa alla Sezione Lavoro, per la definizione dello smaltimento delle cause ultra-triennali rientranti nel secondo obiettivo del PNNR (cause iscritte a ruolo nel periodo 2017-2022 ancora pendenti) – è stato disposto, inter alia, lo scardinamento dal ruolo più gravato della Sezione di n. 10 giudizi in materia di previdenza e n. 10 giudizi in materia di lavoro e riassegnati allo scrivente, tra cui il presente giudizio.
Prevista per la discussione l'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 21.5.2025, il giudice provvede con sentenza e contestale motivazione.
La domanda è in parte fondata.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso.
È noto che nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso
2 l'esame complessivo dell'atto – che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa.
Ne consegue che la nullità deve essere esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, quando il ricorrente abbia indicato – come nel caso di specie – il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze (contratto collettivo allegato al ricorso di primo grado), rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore (Cassazione sentenza n. 5951 del 11 marzo 2013).
Venendo al merito, va osservato che in ossequio al principio di ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., sull'attore grava la prova dei fatti costitutivi della pretesa i quali consistono principalmente nella sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel periodo e con l'orario di lavoro indicato, nonché nello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto, e nell'applicabilità in via diretta del ccnl indicato, ai fini del diritto agli istituti retributivi non aventi un fondamento legale (EDR, scatti di anzianità, r.o.l., maggiorazioni per lavoro straordinario con le aliquote stabilite dal ccnl, etc.). Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto, tra cui principalmente il pagamento di una retribuzione nel rispetto dei minimi di categoria, fissati dalla contrattazione collettiva di settore.
Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto
(che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite, atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3. (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 26985 del 22/12/2009).
Nel caso in esame risulta per tabulas l'assunzione del ricorrente con contratto a tempo indeterminato full-time, a decorrere dal 3.7.2019, rapporto poi cessato il
3 19.5.2028 (cfr. buste paga in atti ed estratto contributivo), con inquadramento nel livello3S del Ccnl di categoria, con mansioni di autista.
Ciò posto, il ricorrente ha lamentato lo svolgimento di lavoro straordinario (45 ore settimanali, di cui 5 di straordinario) e l'omesso pagamento delle retribuzioni dal gennaio 2018 e del tfr.
Quanto al primo aspetto, occorre precisare che nella ipotesi di lavoro discontinuo, come quello del caso in esame di autista adibito al trasporto di merci, questo è caratterizzato da attese non lavorate durante le quali il dipendente o non rimane assoggettato ad alcun obbligo specifico di facere e, può, quindi, ricostituire le proprie energie psicofisiche;
oppure è tenuto, durante le pause di attesa, a rimanere a disposizione del datore di lavoro.
Nel primo caso egli non ha diritto ad alcun compenso per lavoro straordinario, anche se le pause di attesa eccedano l'orario normale di lavoro, salvo che non sia diversamente disposto dal contratto collettivo di lavoro;
nel secondo caso, invece, se la pausa di attesa eccede l'orario normale di lavoro, il lavoratore ha comunque diritto al compenso per lavoro straordinario o ai sensi dell'art. 2108
c.c. o secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile.
In tale ultima ipotesi il lavoratore per avere diritto al compenso per lavoro straordinario ha l'onere di provare che è rimasto a disposizione del datore di lavoro anche con eventuale svolgimento di attività complementari e non già a riposo con libertà di scelta sul modo di trascorrere la pausa di attesa, (v. pronunce Corte di Cassazione n. 2829 del 5 aprile 1990; n. 729 del 24 gennaio
1997; Cass. n. 7577/2004).
Ebbene, nulla di tutto ciò è stato dedotto dalla parte ricorrente;
ciò ostando all'ammissione della prova sul punto. Quanto, invece, all'omesso pagamento delle retribuzioni ordinarie dal gennaio 2018, gravante la prova dell'esatto adempimento sulla parte datoriale, si osserva da un lato che la mera sottoscrizione delle buste paga prodotte, difettando qualsivoglia elemento da cui desumere il valore di quietanza, può costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga (Cass. n.
10306/2018; Cass. n. 25463/2017; Cass. n. 6267/1998; Cass. n. 9588/2001;
Cass. n. 10193/2002; Cass. n. 13150/2016); dall'altro che le allegazioni della parte in ordine all'asserito pagamento in contanti, per mezzo di acconti di
500,00 euro alla settimana, si palesano generiche (non è indicato il giorno del pagamento;
non è chiarito ove avvenisse il pagamento e chi vi provvedesse), rendendo meramente esplorativa la prova sul punto e, in quanto tale, inammissibile.
Parimenti difetta la prova del pagamento del tfr.
Circa il quantum, ritiene il Tribunale di potere utilizzare gli importi delle retribuzioni risultanti dall'estratto contributivo prodotto dallo stesso ricorrente, risultando un dovuto di € 8.220,00 a titolo di retribuzioni dal gennaio al maggio
4 2018, e un tfr determinabile in € 1.358,69, per complessivi € 9.578,69. A tanto la società va dunque condannata.
Le spese di lite nei rapporti tra la parte ricorrente e la società resistente seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del Dm 55/2014, considerando il valore della controversia ricompreso nello scaglione fino a 26.0000,00 €, con applicazione dei parametri minimi, stante la non complessità, ed espunta l'attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra eccezione e domanda disattesa:
- Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 9.578,69, per i titoli indicati in motivazione, il tutto oltre rivalutazione secondo indici Istat
e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
- Condanna la società al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
2.109,00 oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione in favore dei difensori anticipatari.
Nola, 21.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
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